TRIB
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/12/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1113/2021 R.G. tra
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Stefano
Dalle Mura ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Galleria d'Azeglio n. 61, Viareggio
ATTRICE
nei confronti di
Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura allegata alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Arturo Maria Francesco dell'Isola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
Passione n. 8, Milano
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Attore: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, previa rimessione della causa sul ruolo, ordinare l'integrazione della Ctu ponendo al consulente
1 tecnico di ufficio il seguente quesito, già richiesto negli atti di causa ed in particolare nella memoria 183, comma 2 e non ammesso
- Accerti il CTU sulla scorta della documentazione prodotta e di quella che avrà ad acquisire presso le parti, svolti tutti gli accertamenti del caso e quant'altro occorra, con riferimento al contratto per cui è causa, se siano indicati in alcun modo o specificati ai sensi di legge i criteri di calcolo
e determinazione, nonché il regime di capitalizzazione adottato in relazione ai tassi d'interesse convenzionati, da ciò discendendo
l'indeterminatezza della clausola relativa alla convenzione degli interessi nel mutuo ipotecario per cui è causa, non essendo in alcun modo indicati né specificati, e nel caso ridetermini il piano di ammortamento del prestito
e l'ammontare delle somme illegittimamente percepite dalla convenuta, conseguentemente ricalcolando il saldo dare – avere del rapporto tra le parti, applicando il tasso di interesse in misura legale o il tasso bot minimo previsto dall'art. 117. Lett. (A) T.u.b., in luogo di quello effettivamente applicato -”
IN VIA PRINCIPALE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di pattuizione degli interessi di cui al numero 3 del contratto di mutuo n.
154.729 del 08/08/2007, stipulato tra Parte_2
, ai sensi del combinato disposto degli artt.
[...]
1284,1346 e 1418 CC, operando la sostituzione di diritto delle medesime con quella legale o in alternativa ex art. 117 lett. (a) T.u.b, conteggiandosi gli interessi al tasso bot minimo, e conseguentemente rideterminare il rapporto dare avere tra l'attore e la convenuta Parte_2
, e conseguentemente condannarla in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore alla restituzione dell'indebito percepito, per quella cifra che sarà stabilita in corso di causa e ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 e ss.. Con vittoria di spese, onorari di causa ed addebito delle spese di ctu e ctp.”
2 Convenuta: “A. In via preliminare accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
B. In via preliminare gradata accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione degli art. 163 co 3. n.3 e 4. c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea;
C. In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_2 allegando di aver stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario in data 8.8.2007 a rogito del Notaio
[...] registrato al Repertorio n. 154.729, raccolta 15.711. Per_1
In particolare, l'art. 3 del contratto prevedeva l'erogazione al mutuatario della somma di € 215.000.000 con l'obbligo di restituzione mediante la corresponsione di 360 rate mensili posticipate di capitali ed interessi come da piano di ammortamento allegato al contratto, con applicazione di interessi a tasso fisso nominale annuo del 5,752 %.
L'attore ha eccepito l'indeterminatezza del metodo di calcolo degli interessi, non essendo specificato se lo stesso sia semplice o composto, essendo pertanto il contratto indeterminato nell'oggetto; ha, altresì, evidenziato la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi in quanto non pattuiti per scritto con conseguente nullità dell'applicazione degli interessi corrispettivi contrattuali e applicazione dell'art. 1815 c.c., anche in relazione all'eccepita violazione del tasso soglia.
Si è costituita e per Controparte_3 essa rappresentata dalla quale società beneficiaria Controparte_4 della scissione, con affetti giuridici a far data dal 1.12.2020 di Banca
3 Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che le ha trasferito un compendio di attività e passività, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4
c.p.c. e nel merito contestando la fondatezza delle avverse domande.
Disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ed istruito il giudizio mediante CTU econometrica, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12.9.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione sollevata dalla convenuta di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione deve ritenersi superata dall'effettuazione di detto tentativo all'esito dell'udienza di comparizione.
2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163. Co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c. non è fondata, potendosi ritenere che sia il petitum che la causa petendi siano stati indicati in modo sufficientemente chiaro e tale da aver permesso alla convenuta di approntare adeguate difese anche nel merito.
In proposito si osserva che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto, ex art. 164, comma 4
c.p.c. richiede una valutazione caso per caso in relazione al contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui con esso si trovi la controparte
(Cass. 1681/15).
Analoghe considerazioni valgono per la causa petendi che, ai fini della declaratoria di nullità, deve risultare del tutto omessa o risultare assolutamente incerta. Segnatamente, l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ratio della norma
4 che prescrive all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda;
detta ratio si rinviene, come già detto, nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, onde non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione con cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass.
29241/08, Cass. 11571/13).
Nella presente fattispecie le circostanze indicate nell'atto introduttivo consentono con certezza di identificare la domanda.
Risulta, infatti, certo che l'oggetto sia l'accertamento della nullità parziale del mutuo con conseguente domanda di restituzione di quanto illegittimamente corrisposto a causa della indeterminatezza dell'oggetto del contratto con particolare riferimento all'art. 3 o, in subordine, per violazione della disciplina usuraria degli interessi.
Domande rispetto alle quali la convenuta ha potuto approntare difese adeguate nel merito.
3. Con riferimento alla domanda avanzata dall'attore in via principale deve osservarsi, riguardo al piano di ammortamento alla francese, che era in corso un dibattito in seno alla giurisprudenza di merito, la quale si interrogava – dando luogo a pronunce con orientamenti divergenti – se il finanziamento fosse viziato per indeterminatezza delle condizioni pattuite nel caso di omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, nonché nell'ipotesi di applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto a quello pattuito.
Precisamente, l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi
5 indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Pertanto, la massima istanza della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato, e che la mancata indicazione del piano di ammortamento “alla francese” non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa così fornita è sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n.
15130/2024).
Nella presente fattispecie il contratto di mutuo contiene le indicazioni essenziali individuate dalle Sezioni Unite, segnatamente:
l'importo mutuato pari ad € 215.000,00; il numero di rate e la periodicità (360 rate mensili costanti posticipate di euro 1.254,95); il tasso alla stipula, tasso fisso del 5,752%; il tasso di mora del
8,752%; ISC del 5,92% e le spese previste dal contratto.
6 Stante la presenza di tutte le indicazioni essenziali previste dalla Suprema Corte deve, pertanto, essere respinta la domanda avanzata in via principale di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Stante il richiamo operato dall'attore alla violazione della disciplina di cui alla delibera CICR 2000 stante la mancata pattuizione della capitalizzazione degli interessi, merita altresì essere ricordato che, per secondo amplissima giurisprudenza di merito cui questo giudice aderisce, il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragion per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.
Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di
7 privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
I principi sopra enunciati determinano, inoltre, il rigetto delle conclusioni formulate dall'attore in via istruttoria apparendo irrilevanti ai fini della decisione.
4. L'attore in sede di precisazione delle conclusioni non ha riproposto le conclusioni formulate in atto di citazione in via subordinata (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di pattuizione degli interessi di cui al numero 3 del contratto di mutuo n. 154.729 del 08/08/2007, stipulato tra
in Parte_2 applicazione dell'art. 1815 C.C., in quanto clausola con le quale si convengono interessi usurari, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 644 C.P. e dall'art. 2 Legge 108/1996 e dall'art. 1
DL 394/2000.
Voglia conseguentemente condannare Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore alla
[...] restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di pagamento degli interessi per quella somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi in corso di causa, a mezzo di idonea CTU contabile, oltre a rivalutazione monetaria, oltre gli interessi dal dì della domanda al saldo, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Ad ogni modo, non parendo dette conclusioni espressamente rinunciate, le stesse verranno esaminate, tenuto conto che “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte,
8 possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse
a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/2024).
Anche la domanda avanzata in subordine deve essere rigettata, tenuto conto delle risultanze della CTU, le cui conclusioni vengono recepite dal Giudice essendo frutto di precisi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico giuridici.
In particolare la CTU nominata ha determinato il TEG pari al
5,93%, pertanto inferiore al TSU pari all'8,87%. Anche il tasso di mora, il cui interesse è stato pattuito pari all08,752% è risultato inferiore al TS determinato secondo le indicazioni da ultimo fornite dalle Sezioni Unite n. 19597/2020, pari al 12,015%.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi
(controversia valore indeterminabile scaglione inferiore), seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione;
9 - rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c.;
- rigetta le domande attoree;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...]
e per essa Controparte_3 Controparte_4 delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Siena, il 23/12/2024 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1113/2021 R.G. tra
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Stefano
Dalle Mura ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Galleria d'Azeglio n. 61, Viareggio
ATTRICE
nei confronti di
Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura allegata alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Arturo Maria Francesco dell'Isola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
Passione n. 8, Milano
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Attore: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, previa rimessione della causa sul ruolo, ordinare l'integrazione della Ctu ponendo al consulente
1 tecnico di ufficio il seguente quesito, già richiesto negli atti di causa ed in particolare nella memoria 183, comma 2 e non ammesso
- Accerti il CTU sulla scorta della documentazione prodotta e di quella che avrà ad acquisire presso le parti, svolti tutti gli accertamenti del caso e quant'altro occorra, con riferimento al contratto per cui è causa, se siano indicati in alcun modo o specificati ai sensi di legge i criteri di calcolo
e determinazione, nonché il regime di capitalizzazione adottato in relazione ai tassi d'interesse convenzionati, da ciò discendendo
l'indeterminatezza della clausola relativa alla convenzione degli interessi nel mutuo ipotecario per cui è causa, non essendo in alcun modo indicati né specificati, e nel caso ridetermini il piano di ammortamento del prestito
e l'ammontare delle somme illegittimamente percepite dalla convenuta, conseguentemente ricalcolando il saldo dare – avere del rapporto tra le parti, applicando il tasso di interesse in misura legale o il tasso bot minimo previsto dall'art. 117. Lett. (A) T.u.b., in luogo di quello effettivamente applicato -”
IN VIA PRINCIPALE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di pattuizione degli interessi di cui al numero 3 del contratto di mutuo n.
154.729 del 08/08/2007, stipulato tra Parte_2
, ai sensi del combinato disposto degli artt.
[...]
1284,1346 e 1418 CC, operando la sostituzione di diritto delle medesime con quella legale o in alternativa ex art. 117 lett. (a) T.u.b, conteggiandosi gli interessi al tasso bot minimo, e conseguentemente rideterminare il rapporto dare avere tra l'attore e la convenuta Parte_2
, e conseguentemente condannarla in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore alla restituzione dell'indebito percepito, per quella cifra che sarà stabilita in corso di causa e ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 e ss.. Con vittoria di spese, onorari di causa ed addebito delle spese di ctu e ctp.”
2 Convenuta: “A. In via preliminare accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
B. In via preliminare gradata accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione degli art. 163 co 3. n.3 e 4. c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea;
C. In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_2 allegando di aver stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario in data 8.8.2007 a rogito del Notaio
[...] registrato al Repertorio n. 154.729, raccolta 15.711. Per_1
In particolare, l'art. 3 del contratto prevedeva l'erogazione al mutuatario della somma di € 215.000.000 con l'obbligo di restituzione mediante la corresponsione di 360 rate mensili posticipate di capitali ed interessi come da piano di ammortamento allegato al contratto, con applicazione di interessi a tasso fisso nominale annuo del 5,752 %.
L'attore ha eccepito l'indeterminatezza del metodo di calcolo degli interessi, non essendo specificato se lo stesso sia semplice o composto, essendo pertanto il contratto indeterminato nell'oggetto; ha, altresì, evidenziato la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi in quanto non pattuiti per scritto con conseguente nullità dell'applicazione degli interessi corrispettivi contrattuali e applicazione dell'art. 1815 c.c., anche in relazione all'eccepita violazione del tasso soglia.
Si è costituita e per Controparte_3 essa rappresentata dalla quale società beneficiaria Controparte_4 della scissione, con affetti giuridici a far data dal 1.12.2020 di Banca
3 Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che le ha trasferito un compendio di attività e passività, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4
c.p.c. e nel merito contestando la fondatezza delle avverse domande.
Disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ed istruito il giudizio mediante CTU econometrica, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12.9.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione sollevata dalla convenuta di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione deve ritenersi superata dall'effettuazione di detto tentativo all'esito dell'udienza di comparizione.
2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163. Co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c. non è fondata, potendosi ritenere che sia il petitum che la causa petendi siano stati indicati in modo sufficientemente chiaro e tale da aver permesso alla convenuta di approntare adeguate difese anche nel merito.
In proposito si osserva che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto, ex art. 164, comma 4
c.p.c. richiede una valutazione caso per caso in relazione al contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui con esso si trovi la controparte
(Cass. 1681/15).
Analoghe considerazioni valgono per la causa petendi che, ai fini della declaratoria di nullità, deve risultare del tutto omessa o risultare assolutamente incerta. Segnatamente, l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ratio della norma
4 che prescrive all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda;
detta ratio si rinviene, come già detto, nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, onde non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione con cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass.
29241/08, Cass. 11571/13).
Nella presente fattispecie le circostanze indicate nell'atto introduttivo consentono con certezza di identificare la domanda.
Risulta, infatti, certo che l'oggetto sia l'accertamento della nullità parziale del mutuo con conseguente domanda di restituzione di quanto illegittimamente corrisposto a causa della indeterminatezza dell'oggetto del contratto con particolare riferimento all'art. 3 o, in subordine, per violazione della disciplina usuraria degli interessi.
Domande rispetto alle quali la convenuta ha potuto approntare difese adeguate nel merito.
3. Con riferimento alla domanda avanzata dall'attore in via principale deve osservarsi, riguardo al piano di ammortamento alla francese, che era in corso un dibattito in seno alla giurisprudenza di merito, la quale si interrogava – dando luogo a pronunce con orientamenti divergenti – se il finanziamento fosse viziato per indeterminatezza delle condizioni pattuite nel caso di omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, nonché nell'ipotesi di applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto a quello pattuito.
Precisamente, l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi
5 indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Pertanto, la massima istanza della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato, e che la mancata indicazione del piano di ammortamento “alla francese” non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa così fornita è sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n.
15130/2024).
Nella presente fattispecie il contratto di mutuo contiene le indicazioni essenziali individuate dalle Sezioni Unite, segnatamente:
l'importo mutuato pari ad € 215.000,00; il numero di rate e la periodicità (360 rate mensili costanti posticipate di euro 1.254,95); il tasso alla stipula, tasso fisso del 5,752%; il tasso di mora del
8,752%; ISC del 5,92% e le spese previste dal contratto.
6 Stante la presenza di tutte le indicazioni essenziali previste dalla Suprema Corte deve, pertanto, essere respinta la domanda avanzata in via principale di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Stante il richiamo operato dall'attore alla violazione della disciplina di cui alla delibera CICR 2000 stante la mancata pattuizione della capitalizzazione degli interessi, merita altresì essere ricordato che, per secondo amplissima giurisprudenza di merito cui questo giudice aderisce, il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragion per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.
Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di
7 privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
I principi sopra enunciati determinano, inoltre, il rigetto delle conclusioni formulate dall'attore in via istruttoria apparendo irrilevanti ai fini della decisione.
4. L'attore in sede di precisazione delle conclusioni non ha riproposto le conclusioni formulate in atto di citazione in via subordinata (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di pattuizione degli interessi di cui al numero 3 del contratto di mutuo n. 154.729 del 08/08/2007, stipulato tra
in Parte_2 applicazione dell'art. 1815 C.C., in quanto clausola con le quale si convengono interessi usurari, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 644 C.P. e dall'art. 2 Legge 108/1996 e dall'art. 1
DL 394/2000.
Voglia conseguentemente condannare Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore alla
[...] restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di pagamento degli interessi per quella somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi in corso di causa, a mezzo di idonea CTU contabile, oltre a rivalutazione monetaria, oltre gli interessi dal dì della domanda al saldo, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Ad ogni modo, non parendo dette conclusioni espressamente rinunciate, le stesse verranno esaminate, tenuto conto che “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte,
8 possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse
a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/2024).
Anche la domanda avanzata in subordine deve essere rigettata, tenuto conto delle risultanze della CTU, le cui conclusioni vengono recepite dal Giudice essendo frutto di precisi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico giuridici.
In particolare la CTU nominata ha determinato il TEG pari al
5,93%, pertanto inferiore al TSU pari all'8,87%. Anche il tasso di mora, il cui interesse è stato pattuito pari all08,752% è risultato inferiore al TS determinato secondo le indicazioni da ultimo fornite dalle Sezioni Unite n. 19597/2020, pari al 12,015%.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi
(controversia valore indeterminabile scaglione inferiore), seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione;
9 - rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c.;
- rigetta le domande attoree;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...]
e per essa Controparte_3 Controparte_4 delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Siena, il 23/12/2024 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10