TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2153 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2153 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 21.09.2013, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La figlia minore resterà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento della relativa assunzione, impegnandosi entrambi a cooperare per favorire la equilibrata crescita psico- fisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE PADRE- FIGLIA: Il padre continuerà ad accompagnare a scuola la figlia tutte le mattine e potrà tenerla con sé per 2/3 giorni infrasettimanali con pernottamento.
I giorni verranno concordati settimanalmente fra i genitori in ragione dei reciproci impegni di lavoro. I genitori si impegnano a pranzare e a cenare insieme alla bambina una volta alla settimana. Seguendo il criterio della alternanza, la figlia minore trascorrerà con il padre e con la madre, rispettivamente, ed in mancanza di diverso accordo, la sera della vigilia o il pranzo del giorno di Natale, la Pasqua e le altre festività maggiormente significativi.
3. Quanto alle ulteriori festività e in generale nei giorni liberi dalla frequentazione scolastica, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia periodi pressoché paritari, nonché quattordici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive e i cd ponti lunghi, alternativamente con uno o con l'altro genitore, previo accordo da definire con anticipo di 30 giorni, comunicando ciascuno le rispettive destinazioni.
4. Sempre salvo ogni diverso accordo.
5. contribuirà al mantenimento della figlia , versando alla signora Parte_1 Persona_1 la somma mensile complessiva di €. 500,00= (euro cinquecento/00) da corrispondere Parte_2 tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato IBAN: [...] entro il giorno 20 del mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo. Detto assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.
6. La misura del contributo paterno al mantenimento ordinario è stata determinata tenendo conto che non ha spese abitative, essendosi trasferito nell'immobile di cui al punto d) delle Parte_1 premesse, situato a Rimini in Via Emilia n.30. Le parti concordano che, nell'ipotesi di esecuzione del provvedimento di confisca, con conseguente venir meno di un alloggio gratuito, il contributo paterno mensile fisso andrà valutato nuovamente, in relazione al sopravvenire di spese abitative e alle rispettive sopravvenute condizioni economiche.
7. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, da effettuare nell'interesse della figlia minore, da suddividere secondo lo schema dello allegato
Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna (doc. 14).
8. autorizza la sig.ra a richiedere e a percepire interamente Parte_1 Parte_2
l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse della figlia, con decorrenza dal mese di novembre 2024.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi, di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere, uno dall'altra, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo;
10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La parti si esonerano dal deposito degli estratti conto bancari, disponibili, a richiesta ad integrare la documentazione prodotta.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 571 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2153 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 21.09.2013, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La figlia minore resterà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento della relativa assunzione, impegnandosi entrambi a cooperare per favorire la equilibrata crescita psico- fisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE PADRE- FIGLIA: Il padre continuerà ad accompagnare a scuola la figlia tutte le mattine e potrà tenerla con sé per 2/3 giorni infrasettimanali con pernottamento.
I giorni verranno concordati settimanalmente fra i genitori in ragione dei reciproci impegni di lavoro. I genitori si impegnano a pranzare e a cenare insieme alla bambina una volta alla settimana. Seguendo il criterio della alternanza, la figlia minore trascorrerà con il padre e con la madre, rispettivamente, ed in mancanza di diverso accordo, la sera della vigilia o il pranzo del giorno di Natale, la Pasqua e le altre festività maggiormente significativi.
3. Quanto alle ulteriori festività e in generale nei giorni liberi dalla frequentazione scolastica, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia periodi pressoché paritari, nonché quattordici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive e i cd ponti lunghi, alternativamente con uno o con l'altro genitore, previo accordo da definire con anticipo di 30 giorni, comunicando ciascuno le rispettive destinazioni.
4. Sempre salvo ogni diverso accordo.
5. contribuirà al mantenimento della figlia , versando alla signora Parte_1 Persona_1 la somma mensile complessiva di €. 500,00= (euro cinquecento/00) da corrispondere Parte_2 tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato IBAN: [...] entro il giorno 20 del mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo. Detto assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.
6. La misura del contributo paterno al mantenimento ordinario è stata determinata tenendo conto che non ha spese abitative, essendosi trasferito nell'immobile di cui al punto d) delle Parte_1 premesse, situato a Rimini in Via Emilia n.30. Le parti concordano che, nell'ipotesi di esecuzione del provvedimento di confisca, con conseguente venir meno di un alloggio gratuito, il contributo paterno mensile fisso andrà valutato nuovamente, in relazione al sopravvenire di spese abitative e alle rispettive sopravvenute condizioni economiche.
7. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, da effettuare nell'interesse della figlia minore, da suddividere secondo lo schema dello allegato
Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna (doc. 14).
8. autorizza la sig.ra a richiedere e a percepire interamente Parte_1 Parte_2
l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse della figlia, con decorrenza dal mese di novembre 2024.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi, di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere, uno dall'altra, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo;
10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La parti si esonerano dal deposito degli estratti conto bancari, disponibili, a richiesta ad integrare la documentazione prodotta.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 571 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi