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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/05/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 7.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12434/2019 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Mancaniello, Parte_1 come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: ricostituzione pensionistica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7/11/2019, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, premettendo quanto segue in punto di fatto e di diritto: “- che l'istante è titolare di assegno cat. IO n. 15204038 avente decorrenza 01.02.2019, come si evince dalla documentazione allegata CP_1 agli atti di causa;
- che il ricorrente è in grado di vantare contribuzione effettiva e figurativa accreditata ante pagina 1 di 4 pensionamento per il periodo 01.05.1983 – 31.01.2019, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
- che la prestazione previdenziale de qua veniva riliquidata con mod. TE08 del 26.06.2019 (cfr. documentazione allegata agli atti di causa); - che la pensione in godimento è calcolata col sistema misto ex art. 1, comma 12, l. 8 agosto 1995 n.
335, in parte retributivo e in parte col metodo contributivo per l'anzianità accreditata a partire dall'01.01.1996; - che, per l'appunto, l' ha liquidato la prestazione pensionistica col metodo misto in parte retributivo Controparte_2 con riconoscimento di un'anzianità in quota A di 326 settimane ed in quota B di 126 settimane e, in parte contributivo, con riconoscimento di un montante di 73.553,10 per il periodo 01.01.1996/31.12.2001 e di un montante di 39.309,22 per i contributivi successivi al 31.12.2011 e sino alla decorrenza della pensione;
- che, CP_ innanzitutto, l' resistente è incorso in errore in sede di quantificazione dell'anzianità contributiva della quota A che doveva essere liquidata sulla base di 328 settimane anziché di sole 326 settimane riconosciute dall'Istituto previdenziale (cfr. prospetto allegato agli atti cui si rimanda per lo specifico dettaglio); - che dunque all'odierno istante spetta un rateo mensile parziale a titolo di quota A, calcolato sulla scorta dell'anzianità contributiva effettivamente spettante e risultante dall'estratto contributivo e considerando la r.m.s. di € 443,71 – cfr. mod. TE08 allegato agli atti di causa - pari ad € 223,90 in luogo del minor importo corrisposto dall' di talché all'odierno ricorrente CP_1 spetta la conseguente differenza mensile perequabile dall'01.02.2019, unitamente agli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- che, inoltre, l'Ente resistente ha errato nel conteggiare il montante contributivo successivo al 31.12.2011; - che come noto la componente contributiva del rateo pensionistico va conteggiata secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 6 e ss. della l. 335/1995, disposizione che scandisce una serie di operazioni contabili da compiere, ossia in primis va individuata la base imponibile annua, cioè il reddito annuo – quello risultante da estratto contributivo - per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
dopodiché si procede al calcolo dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori dipendenti
(nel caso di specie 33%). Infine, si somma l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall' con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare e si moltiplica CP_4 il risultato complessivo ottenuto - c.d. montante contributivo - per il coefficiente di trasformazione - in percentuale - determinato con provvedimenti normativi e collegato all'età anagrafica del pensionato, il tutto in ragione di 1/13; - che, applicando i criteri di calcolo legislativamente previsti e considerando i valori retributivi di cui all'estratto contributivo ed analitico al ricorrente – che si allegano agli atti di causa - spetta un maggior valore del montante contributivo - cfr. prospetto allegato cui si rimanda per il dettaglio – per il periodo successivo al 31.12.2011 pari a 39.449,79 in luogo di quello riconosciuto dall' e pari a 39.309,22 con un importo effettivamente spettante di rateo pensionistico CP_1 per la quota contributiva pari a € 127,45 (utilizzando il coefficiente di trasformazione già assegnato dall' di CP_1
4,2000 – cfr. pag. 2 del mod. TE08 allegato) in luogo del minor ammontare corrisposto dall - che, in CP_1 pagina 2 di 4 definitiva, all'odierno ricorrente spetta il diritto alla ricostituzione della pensione in godimento sia per errata anzianità della quota A e sia per errato montante per il periodo successivo al 31.12.2011, nei termini di cui innanzi, con la condanna dell' al pagamento delle relative differenze mensili perequabili a decorrere dall'01.02.2019, CP_1 considerando il rateo complessivamente spettante di € 666,71 e quello invece corrisposto all resistente, il tutto CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- che inoltre l'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 prevede che “Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata…”; - che il ricorrente ha perciò diritto alla ricostituzione della pensione vantando il diritto, non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati ed accreditabili e dei valori retributivi accreditabili e di quelli accreditati e risultanti dall'estratto contributivo;
- che non avendo l' liquidato e riliquidato correttamente la CP_1 prestazione cat. IO è interesse dell'odierno ricorrente vedersi corrisposta la pensione nella sua giusta ed esatta misura”.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della prestazione cat. IO n. 15204038 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. CP_1
488/1968, per errata quantificazione dell'anzianità per ulteriori due settimane e per errata quantificazione del montante contributivo per il periodo successivo al 31/12/2011, a partire dall'01.02.2019; - per l'effetto, condannare CP_ l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall' 01.02.2019, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato le argomentazioni avverse, chiedendo, in CP_1 via preliminare, l'improcedibilità della domanda, per la mancata previa presentazione del ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 46 L. n. 88/89 e 443 c.p.c.; nel merito, il rigetto della stessa.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 7.5.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato.
Risulta dall'estratto conto analitico prodotto da entrambe le parti che nell'anno 1992 la parte ricorrente ha ottenuto l'accredito di 52 settimane, come dedotto dall' (atteso che, come CP_1 contributi registrati e settimane utili a pensione risultano 26 settimane di lavoro dipendente dall'1.1.1992 al 25.6.1992; 16 settimane dall'1.6.1992 al 31.10.1992 e 5 settimane dall'1.11.1992 al
31.12.1992, pari a 47 settimane e che vanno considerare ulteriori 3 settimane di C.I.G. ad pagina 3 di 4 integrazione dall'1.11.1992 al 31.12.1992 e due settimane di malattia ad integrazione dall'1.11.1992 al
31.12.1992, per i quali vi è l'annotazione “2”, ossia “contributi a retribuzione ridotta già compresi in altra registrazione e utilizzabili unicamente ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile”), coglie nel segno l'eccezione spiegata dall'Ente in ordine al fatto che, sia in relazione alle due settimane di cassa integrazione guadagni dall'1.1.1992 al 25.6.1992, sia in relazione alla er l'anno 2017, l'estratto Pt_2 conto reca l'annotazione “1”, vale a dire: “il numero dei contributi non comprende quelli versati in numero superiore alle settimane comprese tra la data iniziale e quella finale della registrazione, ovvero quelli già versati per lo stesso periodo”.
Ne consegue il rigetto del ricorso, sia in relazione alle ulteriori due settimane vantate, sia in relazione alla differenza reclamata sul montante contributivo successivo al 31.12.2011.
4. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 12434/2019, proposto da Pt_1
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e
[...] CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 7.5.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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