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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2864 /2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAPPELLI KATIA nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. OLIVIERI MATTEO e dell'Avv. OLIVIERI MATTEO,
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 05/11/2024;
- vista la sentenza parziale sul vincolo n. 206/2025 pubbl. il 27/02/2025;
- visto il raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzato con deposito telematico del 26.06.2026, confermato all'udienza del 27.06.2025 ove le parti precisano congiuntamente le conclusioni come da memoria depositata e chiedevano la compensazione delle spese di lite;
1 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Affidamento e modalità di visita del figlio minore Per_1
Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che insieme Per_1 ne cureranno l'educazione e l'istruzione. Il figlio avrà stabile residenza e collocazione presso Per_1 la casa famigliare, sita in Riccione (RN), Viale Casoli n. 1, condotta in locazione dalla madre, unitamente alla stessa.
Il padre potrà tenere presso di sé il figlio durante il proprio giorno libero e in ogni caso a fine settimana alterni con facoltà di pernotto tra sabato e domenica. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale, i seguenti periodi di vacanza: a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola: b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola: c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni, eventualmente non continuativi, previa intesa con la madre, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della prole anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori
2) assegnazione casa coniugale
Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Riccione (RN), V.le Casoli n. 1 condotta in locazione dalla Sig.ra alla stessa, in virtù della collocazione del figlio minore Parte_1 Per_1 così come tutti gli arredi che la compongono.
3) mantenimento
Stabilire che il padre versi alla madre, quale contributo per il mantenimento del minore, la cifra di euro 450,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla rifusione del 50 % delle spese straordinarie, quali in via esemplificativa attività ludico, sportive e relativo corredo, libri scolastici, gite, abbonamento a mezzi pubblici per raggiungere la scuola, pc, spese mediche non mutuabili e attività di lezioni private di recupero etc;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre “
P.Q.M.
1) dispone che e , si attengano alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2864 /2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAPPELLI KATIA nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. OLIVIERI MATTEO e dell'Avv. OLIVIERI MATTEO,
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 05/11/2024;
- vista la sentenza parziale sul vincolo n. 206/2025 pubbl. il 27/02/2025;
- visto il raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzato con deposito telematico del 26.06.2026, confermato all'udienza del 27.06.2025 ove le parti precisano congiuntamente le conclusioni come da memoria depositata e chiedevano la compensazione delle spese di lite;
1 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Affidamento e modalità di visita del figlio minore Per_1
Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che insieme Per_1 ne cureranno l'educazione e l'istruzione. Il figlio avrà stabile residenza e collocazione presso Per_1 la casa famigliare, sita in Riccione (RN), Viale Casoli n. 1, condotta in locazione dalla madre, unitamente alla stessa.
Il padre potrà tenere presso di sé il figlio durante il proprio giorno libero e in ogni caso a fine settimana alterni con facoltà di pernotto tra sabato e domenica. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale, i seguenti periodi di vacanza: a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola: b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola: c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni, eventualmente non continuativi, previa intesa con la madre, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della prole anche in relazione ad attività ricreative già programmate con il consenso di entrambi i genitori
2) assegnazione casa coniugale
Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Riccione (RN), V.le Casoli n. 1 condotta in locazione dalla Sig.ra alla stessa, in virtù della collocazione del figlio minore Parte_1 Per_1 così come tutti gli arredi che la compongono.
3) mantenimento
Stabilire che il padre versi alla madre, quale contributo per il mantenimento del minore, la cifra di euro 450,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla rifusione del 50 % delle spese straordinarie, quali in via esemplificativa attività ludico, sportive e relativo corredo, libri scolastici, gite, abbonamento a mezzi pubblici per raggiungere la scuola, pc, spese mediche non mutuabili e attività di lezioni private di recupero etc;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre “
P.Q.M.
1) dispone che e , si attengano alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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