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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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- 1. Caduta sul marciapiede, ti spetta il risarcimento: il tribunale dà torto al Comune, ecco la nuova sentenzaDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 3 settembre 2025
L'incidente è avvenuto di notte in una zona turistica molto frequentata, dove ci si aspetterebbe la massima attenzione alla sicurezza. Il pedone ha messo il piede su uno scalino di circa 15 centimetri, completamente nascosto da un vero e proprio cono d'ombra creato dalla scarsa illuminazione. In quelle condizioni lo scalino non si vedeva: non era una distrazione del passante, ma una trappola visiva. Il tribunale ha qualificato la situazione alla stregua di una trappola stradale, cioè un pericolo reale e concreto che deriva dall'assetto dell'ambiente urbano. Ciò è particolarmente pericoloso in aree turistiche, dove chi cammina può essere distratto, stanco o avere poca familiarità con i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/07/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 9720/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pagliaro, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Cesareo Gerardo Romano, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di ottenere ex artt. 2051 – 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non riportati nel corso del sinistro avvenuto in data 08.07.2019 alle ore 01:30, mentre
“…percorreva a piedi via della Cala, in - zona lungomare Marconi, quando, a causa di un CP_1
dislivello del marciapiede, come visibile nelle nr. 3 foto che si allegano cadeva rovinosamente al suolo”.
Con comparsa depositata in data 03.03.2022 si costituiva in giudizio l'ente convenuto contestando i presupposti dell'invocata responsabilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., e preso atto del rifiuto da parte del convenuto della proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. formulata all'udienza del 19.09.2023, con ordinanza del 23.10.2023 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto all'udienza del 22.02.2024.
Successivamente, con ordinanza del 04.07.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando il dott. , al quale ha conferito l'incarico di stimare i Persona_1
postumi residuati all'attore nel sinistro per cui è causa.
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 25.02.2025 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III,
27/04/2023, n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è
2 ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
3 del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051
c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”.
Venendo al caso di specie, valuta il Tribunale che non solo deve ritenersi sussistente la prova della riconducibilità causale della rovina al suolo dell'attore all'insidia ritratta nelle foto allegate dalle parti contendenti, ma soprattutto sulla base della medesima documentazione può escludersi che ricorra il fortuito ventilato dal CP_1
Ebbene, in sede di istruttoria i testimoni hanno confermato la dinamica fornita dall'attore.
In particolare, il teste ha confermato l'accadimento storico (“Confermo la Testimone_1
circostanza sub 5 della memoria n.2 dell'avv. Pagliaro”, ossia che “il giorno 08.07.2019, alle ore
01:30 circa, il Sig. percorreva a piedi via della Cala, in – zona lungomare Parte_1 CP_1
Marconi, quando, a causa di un dislivello del marciapiede, come rappresentato nel doc. 1 allegato
4 all'atto di citazione, cadeva rovinosamente al suolo. Conosco questa circostanza poiché la sera del sinistro ero in compagnia del ”), sebbene non abbia riconosciuto nelle foto in Parte_1
atti il dislivello in cui sarebbe incappato l'attore, che viceversa ha ben descritto l'altra teste oculare “riconosco i luoghi nelle foto allegate al fascicolo dell'attore e Testimone_2 Tes_3
che camminavamo sul marciapiede lasciandoci il mare sulla sinistra;
ad un certo punto non ricordo in quale asperità sia incappato il e quindi è caduto seguendo la traiettoria che delineo sulla Pt_1 foto allegata e che siglo. Chiarisco che tra il primo piano di calpestio ed il secondo c'è un'ombra, mentre tra il secondo ed il terzo c'era un vuoto e c'era il neon rotto”.
La visione della seconda delle foto allegate sub 1 alla citazione, infatti, evidenzia che tra il mare e lo “…scalino dell'altezza di 15 cm che divide il marciapiede dalla zona degli scogli” che il convenuto ha riconosciuto sin dalla comparsa di costituzione - e che già in ragione della collocazione in prossimità del mare, camuffata da coni d'ombra generati dall'illuminazione e senza l'adozione della benchè minima barriera di sicurezza espone a serissimo rischio i passanti -, vi era una pericolosissima intercapedine già descritta dal CTP Geom.
[...]
e mai contestata dall'ente evocato, in cui il ebbe ad incappare: “Dalle foto già Per_2 Pt_1
prodotte in mediazione si nota la presenza di un'ulteriore zona in massetto di cemento tra il basolato in pietra ed i vecchi massi (distanziata dal basolato circa 34/40 cm nel quale interstizio è scivolato il )”. Pt_1
Indiscussa pertanto la consistente insidiosità dell'estesa zona, peraltro frequentata da centinaia di turisti nell'arco dell'anno intero, e non solo d'estate, nessuna causa esimente della responsabilità è stata allegata dall'unico testimone dell'ente convenuto, Tes_4
al momento dei fatti ingegnere presso il che nulla ha riferito sullo Controparte_1
stato dei luoghi all'epoca del sinistro: “Non posso riferire con certezza se il giorno dei fatti
l'impianto di illuminazione funzionasse o meno, anche se ricordo che la ditta addetta alla manutenzione era solita intervenire con prontezza;
posso dire che la pavimentazione del tratto interessato dal sinistro era in buone condizioni perché realizzata in epoca abbastanza recente dalla proprietà Romano, che ha provveduto al rifacimento di tutto quel tratto di lungomare. Preciso che i materiali usati erano di buona qualità. Preciso altresì che detti lavori sono stati eseguiti intorno all'anno 2015/2016. Non ricordo con esattezza se fossero stati fatti lavori di manutenzione prima del giorno dell'8 luglio.”.
Né può invocarsi ex art. 1227 c.c. l'incidenza della negligenza del pedone, considerato che anche dalla visione delle foto allegate è evidente che l'illuminazione, pure presente, non consente un'esatta percezione dei piani e dei vuoti della pavimentazione, poiché genera zone d'ombra che impediscono il riconoscimento preventivo delle insidie pure da parte
5 dell'attento passante, salvo che gli si voglia imporre di limitarsi a passeggiare sotto i lampioni ed in assoluta solitudine, circostanza questa impraticabile nella località balneare di cui si discute e peraltro in epoca estiva.
Sussiste in definitiva la responsabilità dedotta a carico del Controparte_1
Venendo alla quantificazione del danno accusato dall'attore, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, integralmente condivisa anche perché rimasta immune da censure, il dott. ha stimato i postumi residuati a nel Persona_1 Parte_1
sinistro nel 4% di invalidità permanente, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale della durata di gg.3, ad altro di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di gg. 12, di successivi gg. 30 al 50% e altri 17 al 25%.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a , 42enne all'epoca del sinistro, la somma di € Parte_1
8.854,75 (di cui € 3.593,75 per IT, il resto per IP), stimando il pregiudizio in misura non superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle in difetto di apposita prova.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino a luglio del 2019 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo;
nulla va invece scomputato in relazione alle somme percepite dall'
[...]
, non essendo stato contestato quanto dal procuratore Parte_2
del riferito all'udienza del 22.02.2024, ovvero che esse siano state corrisposte al Pt_1
datore di lavoro dell'attore e non allo stesso.
Ad essa va aggiunta quella di € 2.913,83 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute e ritenute congrue dal Consulente, senza contestazione alcuna da parte del convenuto.
Le spese di lite, quelle occorse per la mediazione e per l'attività stragiudiziale, oltre che di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore dell'odierno decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197); tra le spese vive va incluso anche l'onorario di € 630,00 liquidato al CTP come da fattura in atti
(Cassazione civile, sez. VI, 20/11/2019, n. 30289).
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
: Pt_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità del CP_1
in ordine al sinistro occorso all'attore l'08.07.2019, condanna il
[...] CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 8.854,75 a titolo
[...] Parte_1
di danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al luglio del 2019 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di
€ 2.913,83 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite della presente causa che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, nonché di € 1.985,00 per l'attività stragiudiziale espletata ed € 1.720,00 per l'assistenza in mediazione, oltre ad € 867,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico del le spese occorse per la Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 31/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 9720/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pagliaro, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Cesareo Gerardo Romano, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di ottenere ex artt. 2051 – 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non riportati nel corso del sinistro avvenuto in data 08.07.2019 alle ore 01:30, mentre
“…percorreva a piedi via della Cala, in - zona lungomare Marconi, quando, a causa di un CP_1
dislivello del marciapiede, come visibile nelle nr. 3 foto che si allegano cadeva rovinosamente al suolo”.
Con comparsa depositata in data 03.03.2022 si costituiva in giudizio l'ente convenuto contestando i presupposti dell'invocata responsabilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., e preso atto del rifiuto da parte del convenuto della proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. formulata all'udienza del 19.09.2023, con ordinanza del 23.10.2023 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto all'udienza del 22.02.2024.
Successivamente, con ordinanza del 04.07.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando il dott. , al quale ha conferito l'incarico di stimare i Persona_1
postumi residuati all'attore nel sinistro per cui è causa.
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 25.02.2025 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III,
27/04/2023, n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è
2 ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
3 del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051
c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”.
Venendo al caso di specie, valuta il Tribunale che non solo deve ritenersi sussistente la prova della riconducibilità causale della rovina al suolo dell'attore all'insidia ritratta nelle foto allegate dalle parti contendenti, ma soprattutto sulla base della medesima documentazione può escludersi che ricorra il fortuito ventilato dal CP_1
Ebbene, in sede di istruttoria i testimoni hanno confermato la dinamica fornita dall'attore.
In particolare, il teste ha confermato l'accadimento storico (“Confermo la Testimone_1
circostanza sub 5 della memoria n.2 dell'avv. Pagliaro”, ossia che “il giorno 08.07.2019, alle ore
01:30 circa, il Sig. percorreva a piedi via della Cala, in – zona lungomare Parte_1 CP_1
Marconi, quando, a causa di un dislivello del marciapiede, come rappresentato nel doc. 1 allegato
4 all'atto di citazione, cadeva rovinosamente al suolo. Conosco questa circostanza poiché la sera del sinistro ero in compagnia del ”), sebbene non abbia riconosciuto nelle foto in Parte_1
atti il dislivello in cui sarebbe incappato l'attore, che viceversa ha ben descritto l'altra teste oculare “riconosco i luoghi nelle foto allegate al fascicolo dell'attore e Testimone_2 Tes_3
che camminavamo sul marciapiede lasciandoci il mare sulla sinistra;
ad un certo punto non ricordo in quale asperità sia incappato il e quindi è caduto seguendo la traiettoria che delineo sulla Pt_1 foto allegata e che siglo. Chiarisco che tra il primo piano di calpestio ed il secondo c'è un'ombra, mentre tra il secondo ed il terzo c'era un vuoto e c'era il neon rotto”.
La visione della seconda delle foto allegate sub 1 alla citazione, infatti, evidenzia che tra il mare e lo “…scalino dell'altezza di 15 cm che divide il marciapiede dalla zona degli scogli” che il convenuto ha riconosciuto sin dalla comparsa di costituzione - e che già in ragione della collocazione in prossimità del mare, camuffata da coni d'ombra generati dall'illuminazione e senza l'adozione della benchè minima barriera di sicurezza espone a serissimo rischio i passanti -, vi era una pericolosissima intercapedine già descritta dal CTP Geom.
[...]
e mai contestata dall'ente evocato, in cui il ebbe ad incappare: “Dalle foto già Per_2 Pt_1
prodotte in mediazione si nota la presenza di un'ulteriore zona in massetto di cemento tra il basolato in pietra ed i vecchi massi (distanziata dal basolato circa 34/40 cm nel quale interstizio è scivolato il )”. Pt_1
Indiscussa pertanto la consistente insidiosità dell'estesa zona, peraltro frequentata da centinaia di turisti nell'arco dell'anno intero, e non solo d'estate, nessuna causa esimente della responsabilità è stata allegata dall'unico testimone dell'ente convenuto, Tes_4
al momento dei fatti ingegnere presso il che nulla ha riferito sullo Controparte_1
stato dei luoghi all'epoca del sinistro: “Non posso riferire con certezza se il giorno dei fatti
l'impianto di illuminazione funzionasse o meno, anche se ricordo che la ditta addetta alla manutenzione era solita intervenire con prontezza;
posso dire che la pavimentazione del tratto interessato dal sinistro era in buone condizioni perché realizzata in epoca abbastanza recente dalla proprietà Romano, che ha provveduto al rifacimento di tutto quel tratto di lungomare. Preciso che i materiali usati erano di buona qualità. Preciso altresì che detti lavori sono stati eseguiti intorno all'anno 2015/2016. Non ricordo con esattezza se fossero stati fatti lavori di manutenzione prima del giorno dell'8 luglio.”.
Né può invocarsi ex art. 1227 c.c. l'incidenza della negligenza del pedone, considerato che anche dalla visione delle foto allegate è evidente che l'illuminazione, pure presente, non consente un'esatta percezione dei piani e dei vuoti della pavimentazione, poiché genera zone d'ombra che impediscono il riconoscimento preventivo delle insidie pure da parte
5 dell'attento passante, salvo che gli si voglia imporre di limitarsi a passeggiare sotto i lampioni ed in assoluta solitudine, circostanza questa impraticabile nella località balneare di cui si discute e peraltro in epoca estiva.
Sussiste in definitiva la responsabilità dedotta a carico del Controparte_1
Venendo alla quantificazione del danno accusato dall'attore, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, integralmente condivisa anche perché rimasta immune da censure, il dott. ha stimato i postumi residuati a nel Persona_1 Parte_1
sinistro nel 4% di invalidità permanente, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale della durata di gg.3, ad altro di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di gg. 12, di successivi gg. 30 al 50% e altri 17 al 25%.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a , 42enne all'epoca del sinistro, la somma di € Parte_1
8.854,75 (di cui € 3.593,75 per IT, il resto per IP), stimando il pregiudizio in misura non superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle in difetto di apposita prova.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino a luglio del 2019 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo;
nulla va invece scomputato in relazione alle somme percepite dall'
[...]
, non essendo stato contestato quanto dal procuratore Parte_2
del riferito all'udienza del 22.02.2024, ovvero che esse siano state corrisposte al Pt_1
datore di lavoro dell'attore e non allo stesso.
Ad essa va aggiunta quella di € 2.913,83 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute e ritenute congrue dal Consulente, senza contestazione alcuna da parte del convenuto.
Le spese di lite, quelle occorse per la mediazione e per l'attività stragiudiziale, oltre che di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore dell'odierno decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197); tra le spese vive va incluso anche l'onorario di € 630,00 liquidato al CTP come da fattura in atti
(Cassazione civile, sez. VI, 20/11/2019, n. 30289).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
: Pt_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità del CP_1
in ordine al sinistro occorso all'attore l'08.07.2019, condanna il
[...] CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 8.854,75 a titolo
[...] Parte_1
di danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al luglio del 2019 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di
€ 2.913,83 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite della presente causa che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, nonché di € 1.985,00 per l'attività stragiudiziale espletata ed € 1.720,00 per l'assistenza in mediazione, oltre ad € 867,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico del le spese occorse per la Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 31/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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