Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 29 maggio 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/06/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2022, proposto dal sig. VA IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
il sig. VI BA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione e consequenziale delibera di presa d’atto dell’esito dell’espletamento della procedura selettiva interna per la progressione verticale di personale non dirigenziale afferente al ruolo amministrativo ai sensi dell`art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017, anno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 865 del 2022;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 298 del 2024;
Vista la memoria del 13 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 18 marzo 2022 e corredato da istanza cautelare, il sig. VA IL impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe e, in particolare, la nota prot. n. AOC/0004466/2022 del 3 febbraio 2022 con cui il Presidente della Commissione escludeva il ricorrente dalla procedura concorsuale;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 26 aprile 2022, con l’ordinanza n. 865 del 2022 respingeva la domanda di sospensiva per carenza di fumus boni iuris;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 13 giugno 2025 il ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite;
- assegnata la causa al Relatore in data 13 marzo 2025, all’udienza straordinaria del 17 giugno 2025 l’Amministrazione non si opponeva alla suddetta declaratoria. La causa è, dunque, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 13 giugno 2025 il ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atteso che “ in pendenza dell’epigrafato giudizio ha conseguito l’ammissione alla procedura concorsuale ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO