Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 25/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13733/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, in proprio e n.q. di liquidatore della (Avv. FALGARES Parte_1 Controparte_1
GIULIO ed Avv. LI CALZI PAOLA)
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed Avv. SPARACINO MA GRAZIA) CP_2
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002894097 relativa ad atto di accertamento n.
5500.06/12/2023.0905816 del 06/12/2023 (riferito all'anno 2021) e notificata in data 25/09/2024; CP_2
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_2
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Ingiunzione n. OI-002894097 emessa dalla sede dell' di Palermo, relativa ad atto di accertamento n. CP_2
5500.06/12/2023.0905816 del 06/12/2023 riferito all'anno 2021, notificatale in data 25/09/2024 e con CP_2
la quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 5.100,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/1983
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.
Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n.
85/2023.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione opposta per l'omessa notifica dell'atto di accertamento prot. inps.5500.06/12/2023.0905816 del 06/12/2023,
l'illegittimità dell'accertamento presupposto del provvedimento irrogativo della sanzione, la decadenza dell'istituto dalla possibilità di irrogare la sanzione amministrativa in ragione del mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, il difetto di motivazione ex art. 18, comma 2, della L. n. 689/1981, la conseguente violazione del diritto di difesa e la sproporzione della sanzione applicata.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/01/2025, l' convenuto chiedeva CP_3
rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza,
redatta secondo il principio, di elaborazione giurisprudenziale, della ragione più liquida, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni.
Giova premettere che la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6, del D. Lgs. n. 8/2016, che, sostituendo l'art. 2, comma 1-bis del D.L. n. CP_2
463/83, conv. con L. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,
prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui. La ricorrente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla Legge n. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che, nel caso di specie,
non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90
giorni dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della citata disposizione.
L'eccezione è fondata, sulla scorta delle argomentazioni già articolate da questo Tribunale nella definizione di fattispecie analoga alla presente, che si condividono e che, anche ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. c.p.c., si riportano qui di seguito: “… L' ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art. 14 L. 689/81, CP_2
osservando primis che le disposizioni del D. Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art. 9, comma 4°, prevede quanto segue:
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Posto che il D. Lgs 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che peraltro non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 u.c. L.689/81)
che 'sanzioni' la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, si deve ritenere che nel caso di specie l' non sia incorso in alcuna decadenza. Detta opzione interpretativa viene sconfessata dalla stessa CP_2
circolare n. 32 del 25.02.2022 … proprio in tema di effetti della depenalizzazione e disposizioni per CP_2
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il D. lgs 8/2016 nel senso che esso preveda l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/81, con la conseguenza che “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: …. - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14
della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); …”. L'interpretazione resa dall' in CP_2
analoghi giudizi, in contrasto con la circolare citata e anche con il D.L. 48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo … dovendosi al contrario ritenere applicabile -
in entrambi i casi - anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione,
posto che l'art. 6 del D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14. Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 D. Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è
tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è
logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art.9 del D. Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo,
concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale,
comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si
è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore. Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l' onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14
L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Ed invero, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi … il momento di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione,
l è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata CP_2
all'irrogazione della sanzione amministrativa. La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha,
tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse … dopo la depenalizzazione” (Tribunale Palermo, sentenza n. 54/2025).
Pertanto, nella fattispecie oggetto di causa - pur ritenendo, come dedotto e documentato dall' che l'atto CP_2
di accertamento sia stato notificato in data 19/12/2023 per la società ed in data 09/01/2024 per la sig.ra
- la notifica della contestazione risulta tardiva, perché avvenuta ben oltre il termine di novanta Parte_1
giorni decorrente dalla scadenza dei contributi omessi, risalenti al 2021.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Il ricorso va pertanto accolto.
Resta assorbita ogni altra questione.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il 26/06/2025.
IL GOP
EMANUELA AL MA LA RL
(firmato digitalmente a margine)