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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria SI Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 5.3.2014, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1415/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Linda Balsemin e Serena Cafora
contro
:
Controparte_1
Avv. Alessandro Tarducci
Regione Emilia-Romagna
Avv. Paolo Ferrati
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, convenne la Parte_1 Controparte_1
e la Regione Emilia-Romagna dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che in data
[...]
23.11.2018, alle ore 7.40, mentre percorreva con la propria vettura tg. FF442CV la strada provinciale via Signata (SP99) presso Palata Pepoli, Crevalcore, un capriolo aveva invaso improvvisamente la carreggiata e violentemente aveva urtato detta vettura che era rimasta gravemente danneggiata. Per le riparazioni, eseguite dalla carrozzeria di SI MI, egli aveva speso € 6.611,14, come CP_2
da fattura (doc. 3).
Richiamata l'oscillante giurisprudenza in punto a legittimazione passiva sulla domanda di risarcimento del danno causato da fauna selvatica, l'attore chiedeva di accertare la responsabilità dell'uno o dell'altro ente convenuto e di condannarlo al risarcimento dell'indicato danno patrimoniale.
pagina 1 di 6 Si costituì la eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, Controparte_3
in quanto la carta di circolazione e il certificato di proprietà attestavano che la vettura era di proprietà di
RU s.r.l., mentre non risultava né allegato né provato un valido titolo, Controparte_4
opponibile ai terzi, in forza del quale fosse legittimato a svolgere la domanda risarcitoria. Nel Pt_1
merito, contestò la domanda che chiese di rigettare. In subordine, chiese di accertare la responsabilità dell'attore e, in ipotesi di condanna, di condannare la a tenerla indenne. Controparte_1
Si costituì la eccependo la carenza di legittimazione passiva. Nel Controparte_1
merito, contestò la domanda in quanto infondata. In subordine, chiese di accertare la concorrente responsabilità dell'attore e della Controparte_3
Istruita la causa, l'adito Tribunale con sentenza n. 1707/2022 rigettò la domanda ritenendo, per quanto ancora rileva, non provata “la legittimazione attiva di parte attrice in quanto risulta per tabulas che proprietario dell'autovettura asseritamente danneggiata non sia l'odierno attore ma la società
RU RL (v. docc. 9 e 10 di parte convenuta ). Non Controparte_4 Controparte_5 risulta idoneamente provato il possesso ed il danno in capo al per il solo fatto che “nel Pt_1 riquadro a destra” nella carta di circolazione si legga “Autovettura per trasporto di persone- uso proprio” a fronte dell'indicazione ivi contenuta della proprietà del veicolo in capo alla suddetta società ed all'assenza di qualunque riferimento soggettivo specifico all'odierno attore. L'asserito pagamento della fattura intestata al in atti (peraltro generica in punto di indicazione del Pt_1
veicolo di riferimento) da parte di quest'ultimo non è dirimente, non rappresentando idonea prova ex se del titolo del suddetto pagamento.
11. Meramente incidentalmente si rileva inoltre che la prova testimoniale assunta risulta generica in punto di dinamica dell'evento.
12. Ritenuta assorbente la superiore considerazione in punto di difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva dell'odierno attore e di verificazione definitivamente del danno nella di lui sfera di competenza/patrimonio, la domanda attorea non può essere accolta e, pertanto, deve essere rigettata”. Da ultimo, compensò le spese processuali fra le parti. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi. Parte_1
Si sono costituiti la e la contestando il Controparte_1 Controparte_3 fondamento dell'appello di cui hanno chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
pagina 2 di 6 1) il Tribunale ha erroneamente ritenuto non provati la legittimazione attiva dell'attore ed il danno dal medesimo subito, non tenendo conto degli elementi prodotti in giudizio, chiari ed incontestabili;
osserva che “non si vede come la circostanza che nel riquadro a destra della carta di circolazione della vettura Mitsubishi (cfr. doc. 9 e 10 prodotti dalla Regione Emilia-Romagna) sia apposta la dicitura “autovettura per trasporto di persone- uso proprio”, possa escludere che il veicolo sia stato utilizzato dal signor tanto più alla luce dei seguenti elementi: Parte_1
1- la fattura di riparazione della vettura emessa dall'Autocarrozzeria Bach, nella quale vengono indicati tutti i pezzi sostituiti, l'elenco delle riparazioni effettuate, la data dell'emissione, ovvero il
17.12.2018, è intestata al signor e prova il danno consistito nelle spese a carico Parte_1 dell'attore per la riparazione dell'auto (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore);
2- le foto prodotte in giudizio dal signor (cfr. doc. 2 fascicolo attore) mostrano la vettura Pt_1
Mitsubishi ASX targata FF44CV all'interno dell'Autocarrozzeria Bach, quella che ha effettuato le riparazioni ed emesso la fattura del 17.12.2018 pagata dall'attore signor Pt_1
3- la testimonianza resa dal teste , carrozzaio dell'Autocarrozzeria Bach, all'udienza del Tes_1
6.09.2021, che ha dichiarato di aver visto il signor portare presso l'Autocarrozzeria il veicolo Pt_1
Mitsubishi ASX, targato FF44CV, per le riparazioni necessarie dopo lo scontro con l'animale selvatico-
Pur se è vero che la fattura emessa dall'Autocarrozzeria Bach per la riparazione del veicolo non contiene il numero di targa dell'auto, tuttavia, non vi è dubbio che il documento fiscale abbia ad oggetto la vettura Mitsubishi ASX targata FF44CV, per cui è causa, come può desumersi: i) dalle foto prodotte in giudizio dal signor (cfr. doc. 2 fascicolo attore) che mostrano la vettura Mitsubishi Pt_1
ASX all'interno dell'Autocarrozzeria Bach;
ii) dalla dichiarazione resa dal teste , Tes_1 carrozzaio dell'Autocarrozzeria Bach, che all'udienza del 6.09.2021 ha confermato le circostanze indicate ai capitolo 4) e 5) della memoria istruttoria, e dunque di aver visto il signor portare Pt_1 presso l'Autocarrozzeria il veicolo Mitsubishi ASX, targato FF44CV, per le riparazioni necessarie dopo lo scontro con l'animale selvatico;
iii) dalla data di emissione della fattura (17.12.2018) di poco successiva all'incidente occorso e dall'elenco dei pezzi sostituiti, che corrispondono a quelli che sono generalmente causati dall'impatto con animali selvatici.
A fronte di un quadro probatorio così chiaro non si può che ritenere viziato anche il punto della sentenza in cui il Giudice statuisce che “meramente incidentalmente si rileva inoltre che la prova testimoniale assunta risulta generica in punto di dinamica dell'evento…”;
2) il Tribunale ha travisato i principi sulla legittimazione attiva che, invece, “va riconosciuta in capo a colui che si trovava alla guida dell'automezzo, pur non essendone il proprietario”, come ha più volte pagina 3 di 6 ribadito la giurisprudenza “che, con pronunce successive, ha sempre confermato la sussistenza del diritto al risarcimento anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. (in tal senso Cass. n. 21011 del 12.10.2010).
Considerato che detta legittimazione è subordinata alla prova che l'obbligazione di pagamento sia stata da quest'ultimo adempiuta, simile onore probatorio è stato assolto nel caso di specie.
Ed infatti, il signor ha provato il possesso e/o comunque la detenzione del veicolo, ed ha Pt_1
altresì dimostrato che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale avendo prodotto la fattura n. 17/2018 emessa dalla Carrozzeria Bach a lui intestata”.
La Corte, esaminati i motivi che, vertendo sulla medesima questione, consentono la trattazione congiunta, li ritiene inammissibili, perché non pongono una specifica censura o critica alla motivazione in base alla quale il primo giudice ha rigettato la domanda, ossia la mancanza di prova del titolo in forza del quale ha sostenuto le spese di riparazione, attestate dalla fattura. Pt_1
In ogni caso, i motivi sono altresì infondati.
La questione della legittimazione attiva, oltre che rilevabile d'ufficio, fu sollevata dalla nella CP_3
comparsa di risposta di primo grado ove rilevò la mancata allegazione nell'atto di citazione di un qualunque titolo in forza del quale l'attore fosse legittimato ad agire e la mancanza di prova dello stesso. A tale eccezione, alla prima udienza non replicò in alcun modo e nella prima memoria Pt_1
istruttoria si limitò a genericamente affermare che il fatto che della vettura fosse proprietaria la società
Ghirlandina Director E RU s.r.l. non incideva sulla propria legittimazione attiva, potendo egli “in quanto utilizzatore del veicolo”, proporre domanda di risarcimento del danno. Osservò, poi, che nel riquadro a destra della carta di circolazione si leggeva “Autovettura per trasporto di persone- Uso proprio” e, difatti, il veicolo veniva utilizzato dal signor per uso proprio”. Richiamata la Pt_1
giurisprudenza secondo cui il risarcimento dei danni materiali di un veicolo coinvolto in un sinistro poteva essere legittimamente richiesto “non solo dal proprietario ma anche dal possessore o detentore non proprietario, purché dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale”, affermò di avere assolto al relativo onere probatorio con il deposito della fattura di riparazione della vettura, a lui intestata e da lui pagata. Nella terza memoria istruttoria, ribadì tali allegazioni e difese.
Come è evidente e come anche rilevato dalla Regione Emilia-Romagna nella comparsa di costituzione in primo grado, la domanda risarcitoria, è carente sin a livello assertivo, perché l'attore, ancor prima pagina 4 di 6 che ometterne la prova, non ha nemmeno mai prospettato il titolo che, in ipotesi, lo avrebbe obbligato, quale utilizzatore, al pagamento, con effetti giuridici incidenti sulla propria sfera patrimoniale, della fattura per le riparazioni della vettura che, pacificamente, è di proprietà della società sopra indicata.
Tanto precisato, l'impugnata sentenza ritiene – del tutto correttamente – che né l'intestazione, né il pagamento della fattura da parte di e nemmeno il fatto che nella carta di circolazione si legga Pt_1
“Autovettura per trasporto di persone-uso proprio” – laddove l'uso proprio chiaramente non è quello personale di che nemmeno compare sul documento, ma definisce l'uso che del Parte_1
veicolo si può fare – provino il titolo in forza del quale lo stesso genericamente definitosi Pt_1
utilizzatore, possa essere ritenuto il soggetto obbligato a tale pagamento;
ossia, non provano la ragione giuridica per la quale, come afferma la sentenza della Suprema Corte richiamata dall'appellante, i danni subiti dal veicolo avrebbero inciso sulla sua sfera patrimoniale.
Orbene, in relazione a tale motivazione, l'appello non formula alcuna censura, limitandosi a ribadire che intestazione e pagamento della fattura provino il possesso o la detenzione della vettura da parte sua, senza criticare la sentenza laddove ritiene infondata la domanda perché non è provato il titolo di detto possesso o di detta detenzione e, ancora una volta, senza nemmeno indicare – in disparte la questione dell'eventuale tardività della deduzione – e certamente senza evidenziare come il semplice pagamento provi un titolo, quale che sia, da cui deriverebbe il proprio obbligo a sostenere le spese di riparazione di un veicolo non suo, con incidenza sulla sua sfera patrimoniale, ossia non ripetibili.
Dunque, anche se è provata l'emissione della fattura a carico di e il pagamento da parte del Pt_1
medesimo queste circostanze, come correttamente affermato dal Tribunale, non provano il titolo in forza di quale l'appellante, non proprietario del veicolo, sarebbe tenuto a adempiere a tale obbligazione di pagamento.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. Parte_1
1707/2022 e lo condanna alla rifusione a favore della e della Controparte_1 CP_3
pagina 5 di 6 Emilia-Romagna delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 3.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria SI Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 5.3.2014, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1415/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Linda Balsemin e Serena Cafora
contro
:
Controparte_1
Avv. Alessandro Tarducci
Regione Emilia-Romagna
Avv. Paolo Ferrati
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, convenne la Parte_1 Controparte_1
e la Regione Emilia-Romagna dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che in data
[...]
23.11.2018, alle ore 7.40, mentre percorreva con la propria vettura tg. FF442CV la strada provinciale via Signata (SP99) presso Palata Pepoli, Crevalcore, un capriolo aveva invaso improvvisamente la carreggiata e violentemente aveva urtato detta vettura che era rimasta gravemente danneggiata. Per le riparazioni, eseguite dalla carrozzeria di SI MI, egli aveva speso € 6.611,14, come CP_2
da fattura (doc. 3).
Richiamata l'oscillante giurisprudenza in punto a legittimazione passiva sulla domanda di risarcimento del danno causato da fauna selvatica, l'attore chiedeva di accertare la responsabilità dell'uno o dell'altro ente convenuto e di condannarlo al risarcimento dell'indicato danno patrimoniale.
pagina 1 di 6 Si costituì la eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, Controparte_3
in quanto la carta di circolazione e il certificato di proprietà attestavano che la vettura era di proprietà di
RU s.r.l., mentre non risultava né allegato né provato un valido titolo, Controparte_4
opponibile ai terzi, in forza del quale fosse legittimato a svolgere la domanda risarcitoria. Nel Pt_1
merito, contestò la domanda che chiese di rigettare. In subordine, chiese di accertare la responsabilità dell'attore e, in ipotesi di condanna, di condannare la a tenerla indenne. Controparte_1
Si costituì la eccependo la carenza di legittimazione passiva. Nel Controparte_1
merito, contestò la domanda in quanto infondata. In subordine, chiese di accertare la concorrente responsabilità dell'attore e della Controparte_3
Istruita la causa, l'adito Tribunale con sentenza n. 1707/2022 rigettò la domanda ritenendo, per quanto ancora rileva, non provata “la legittimazione attiva di parte attrice in quanto risulta per tabulas che proprietario dell'autovettura asseritamente danneggiata non sia l'odierno attore ma la società
RU RL (v. docc. 9 e 10 di parte convenuta ). Non Controparte_4 Controparte_5 risulta idoneamente provato il possesso ed il danno in capo al per il solo fatto che “nel Pt_1 riquadro a destra” nella carta di circolazione si legga “Autovettura per trasporto di persone- uso proprio” a fronte dell'indicazione ivi contenuta della proprietà del veicolo in capo alla suddetta società ed all'assenza di qualunque riferimento soggettivo specifico all'odierno attore. L'asserito pagamento della fattura intestata al in atti (peraltro generica in punto di indicazione del Pt_1
veicolo di riferimento) da parte di quest'ultimo non è dirimente, non rappresentando idonea prova ex se del titolo del suddetto pagamento.
11. Meramente incidentalmente si rileva inoltre che la prova testimoniale assunta risulta generica in punto di dinamica dell'evento.
12. Ritenuta assorbente la superiore considerazione in punto di difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva dell'odierno attore e di verificazione definitivamente del danno nella di lui sfera di competenza/patrimonio, la domanda attorea non può essere accolta e, pertanto, deve essere rigettata”. Da ultimo, compensò le spese processuali fra le parti. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi. Parte_1
Si sono costituiti la e la contestando il Controparte_1 Controparte_3 fondamento dell'appello di cui hanno chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
pagina 2 di 6 1) il Tribunale ha erroneamente ritenuto non provati la legittimazione attiva dell'attore ed il danno dal medesimo subito, non tenendo conto degli elementi prodotti in giudizio, chiari ed incontestabili;
osserva che “non si vede come la circostanza che nel riquadro a destra della carta di circolazione della vettura Mitsubishi (cfr. doc. 9 e 10 prodotti dalla Regione Emilia-Romagna) sia apposta la dicitura “autovettura per trasporto di persone- uso proprio”, possa escludere che il veicolo sia stato utilizzato dal signor tanto più alla luce dei seguenti elementi: Parte_1
1- la fattura di riparazione della vettura emessa dall'Autocarrozzeria Bach, nella quale vengono indicati tutti i pezzi sostituiti, l'elenco delle riparazioni effettuate, la data dell'emissione, ovvero il
17.12.2018, è intestata al signor e prova il danno consistito nelle spese a carico Parte_1 dell'attore per la riparazione dell'auto (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore);
2- le foto prodotte in giudizio dal signor (cfr. doc. 2 fascicolo attore) mostrano la vettura Pt_1
Mitsubishi ASX targata FF44CV all'interno dell'Autocarrozzeria Bach, quella che ha effettuato le riparazioni ed emesso la fattura del 17.12.2018 pagata dall'attore signor Pt_1
3- la testimonianza resa dal teste , carrozzaio dell'Autocarrozzeria Bach, all'udienza del Tes_1
6.09.2021, che ha dichiarato di aver visto il signor portare presso l'Autocarrozzeria il veicolo Pt_1
Mitsubishi ASX, targato FF44CV, per le riparazioni necessarie dopo lo scontro con l'animale selvatico-
Pur se è vero che la fattura emessa dall'Autocarrozzeria Bach per la riparazione del veicolo non contiene il numero di targa dell'auto, tuttavia, non vi è dubbio che il documento fiscale abbia ad oggetto la vettura Mitsubishi ASX targata FF44CV, per cui è causa, come può desumersi: i) dalle foto prodotte in giudizio dal signor (cfr. doc. 2 fascicolo attore) che mostrano la vettura Mitsubishi Pt_1
ASX all'interno dell'Autocarrozzeria Bach;
ii) dalla dichiarazione resa dal teste , Tes_1 carrozzaio dell'Autocarrozzeria Bach, che all'udienza del 6.09.2021 ha confermato le circostanze indicate ai capitolo 4) e 5) della memoria istruttoria, e dunque di aver visto il signor portare Pt_1 presso l'Autocarrozzeria il veicolo Mitsubishi ASX, targato FF44CV, per le riparazioni necessarie dopo lo scontro con l'animale selvatico;
iii) dalla data di emissione della fattura (17.12.2018) di poco successiva all'incidente occorso e dall'elenco dei pezzi sostituiti, che corrispondono a quelli che sono generalmente causati dall'impatto con animali selvatici.
A fronte di un quadro probatorio così chiaro non si può che ritenere viziato anche il punto della sentenza in cui il Giudice statuisce che “meramente incidentalmente si rileva inoltre che la prova testimoniale assunta risulta generica in punto di dinamica dell'evento…”;
2) il Tribunale ha travisato i principi sulla legittimazione attiva che, invece, “va riconosciuta in capo a colui che si trovava alla guida dell'automezzo, pur non essendone il proprietario”, come ha più volte pagina 3 di 6 ribadito la giurisprudenza “che, con pronunce successive, ha sempre confermato la sussistenza del diritto al risarcimento anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. (in tal senso Cass. n. 21011 del 12.10.2010).
Considerato che detta legittimazione è subordinata alla prova che l'obbligazione di pagamento sia stata da quest'ultimo adempiuta, simile onore probatorio è stato assolto nel caso di specie.
Ed infatti, il signor ha provato il possesso e/o comunque la detenzione del veicolo, ed ha Pt_1
altresì dimostrato che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale avendo prodotto la fattura n. 17/2018 emessa dalla Carrozzeria Bach a lui intestata”.
La Corte, esaminati i motivi che, vertendo sulla medesima questione, consentono la trattazione congiunta, li ritiene inammissibili, perché non pongono una specifica censura o critica alla motivazione in base alla quale il primo giudice ha rigettato la domanda, ossia la mancanza di prova del titolo in forza del quale ha sostenuto le spese di riparazione, attestate dalla fattura. Pt_1
In ogni caso, i motivi sono altresì infondati.
La questione della legittimazione attiva, oltre che rilevabile d'ufficio, fu sollevata dalla nella CP_3
comparsa di risposta di primo grado ove rilevò la mancata allegazione nell'atto di citazione di un qualunque titolo in forza del quale l'attore fosse legittimato ad agire e la mancanza di prova dello stesso. A tale eccezione, alla prima udienza non replicò in alcun modo e nella prima memoria Pt_1
istruttoria si limitò a genericamente affermare che il fatto che della vettura fosse proprietaria la società
Ghirlandina Director E RU s.r.l. non incideva sulla propria legittimazione attiva, potendo egli “in quanto utilizzatore del veicolo”, proporre domanda di risarcimento del danno. Osservò, poi, che nel riquadro a destra della carta di circolazione si leggeva “Autovettura per trasporto di persone- Uso proprio” e, difatti, il veicolo veniva utilizzato dal signor per uso proprio”. Richiamata la Pt_1
giurisprudenza secondo cui il risarcimento dei danni materiali di un veicolo coinvolto in un sinistro poteva essere legittimamente richiesto “non solo dal proprietario ma anche dal possessore o detentore non proprietario, purché dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale”, affermò di avere assolto al relativo onere probatorio con il deposito della fattura di riparazione della vettura, a lui intestata e da lui pagata. Nella terza memoria istruttoria, ribadì tali allegazioni e difese.
Come è evidente e come anche rilevato dalla Regione Emilia-Romagna nella comparsa di costituzione in primo grado, la domanda risarcitoria, è carente sin a livello assertivo, perché l'attore, ancor prima pagina 4 di 6 che ometterne la prova, non ha nemmeno mai prospettato il titolo che, in ipotesi, lo avrebbe obbligato, quale utilizzatore, al pagamento, con effetti giuridici incidenti sulla propria sfera patrimoniale, della fattura per le riparazioni della vettura che, pacificamente, è di proprietà della società sopra indicata.
Tanto precisato, l'impugnata sentenza ritiene – del tutto correttamente – che né l'intestazione, né il pagamento della fattura da parte di e nemmeno il fatto che nella carta di circolazione si legga Pt_1
“Autovettura per trasporto di persone-uso proprio” – laddove l'uso proprio chiaramente non è quello personale di che nemmeno compare sul documento, ma definisce l'uso che del Parte_1
veicolo si può fare – provino il titolo in forza del quale lo stesso genericamente definitosi Pt_1
utilizzatore, possa essere ritenuto il soggetto obbligato a tale pagamento;
ossia, non provano la ragione giuridica per la quale, come afferma la sentenza della Suprema Corte richiamata dall'appellante, i danni subiti dal veicolo avrebbero inciso sulla sua sfera patrimoniale.
Orbene, in relazione a tale motivazione, l'appello non formula alcuna censura, limitandosi a ribadire che intestazione e pagamento della fattura provino il possesso o la detenzione della vettura da parte sua, senza criticare la sentenza laddove ritiene infondata la domanda perché non è provato il titolo di detto possesso o di detta detenzione e, ancora una volta, senza nemmeno indicare – in disparte la questione dell'eventuale tardività della deduzione – e certamente senza evidenziare come il semplice pagamento provi un titolo, quale che sia, da cui deriverebbe il proprio obbligo a sostenere le spese di riparazione di un veicolo non suo, con incidenza sulla sua sfera patrimoniale, ossia non ripetibili.
Dunque, anche se è provata l'emissione della fattura a carico di e il pagamento da parte del Pt_1
medesimo queste circostanze, come correttamente affermato dal Tribunale, non provano il titolo in forza di quale l'appellante, non proprietario del veicolo, sarebbe tenuto a adempiere a tale obbligazione di pagamento.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. Parte_1
1707/2022 e lo condanna alla rifusione a favore della e della Controparte_1 CP_3
pagina 5 di 6 Emilia-Romagna delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 3.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6