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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 853/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRAZIANI VALENTINA;
APPELLANTE contro
(C.F. ADS80068910373), in persona del con il Controparte_1 CP_2 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione cittadini UE, in data
29/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15842/2020, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo;
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del
28/09/2021, che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] nell'Imo State, in Nigeria, proponeva al Tribunale di Parte_1
Bologna ricorso ex art. 35 D.lgs.n.25/2008 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di
Ravenna, in data 5/10/2020, prot.n. 0064232, notificato il 3/12/2020, che aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata in data 3/07/2018, in ragione del parere sfavorevole sull'istanza espresso con provvedimento in data 25/10/2019 dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia, della mancata dimostrazione di percepire redditi di origine lecita, ad eccezione di quanto guadagnato per avere lavorato per circa due mesi, dal 4/11/2019 al 31/12/2019, e di due sentenze di condanna del
Tribunale di Forlì, rispettivamente in data 22/06/2018 e in data 27/07/2018, emesse a suo carico per la violazione dell'art. 73 del DPR n.309/1990 in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il Sig. in particolare, aveva dedotto che il provvedimento di diniego non era stato tradotto in Pt_1
una lingua da lui conosciuta, che il Questore non aveva valutato la situazione di conflittualità tuttora esistente in Nigeria, già posta in rilievo all'epoca del riconoscimento della protezione umanitaria, e che i reati in materia di stupefacenti a suo carico sarebbero stati di lieve entità e commessi da persona tossicodipendente, in quanto lo stesso è da anni dedito all'uso di sostanze stupefacenti. Al riguardo, aveva evidenziato come detta condizione non gli avrebbe consentito di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, malgrado avesse di recente iniziato un percorso al Sert di Pt_2
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della domanda e chiedendo Controparte_1
il suo rigetto e la conferma del provvedimento del Questore impugnato.
Il ricorrente compariva all'udienza in Tribunale del 15/03/2021 e, con l'ausilio dell'interprete di fiducia
Sig. , in lingua igbo ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“D – Lei da quanto tempo è qua in Italia ?
R – Dal 14 settembre 2014.
D – Vuole parlarmi di quello che ha fatto da quando ha avuto il riconoscimento della protezione Testimone_2
umanitaria ?
R – Lavoravo in agricoltura, poi ho smesso di lavorare là e ho iniziato a lavorare con una carrozzeria, fino all'anno scorso.
D – Poi non ha più lavorato ?
R – Dopo è finita la validità del documento e non ho più lavorato.
D – Risultano due condanne per detenzione di sostanza stupefacente dal provvedimento del Questore.
pagina 2 di 8 R – Quando la polizia mi ha fermato per un controllo normale, non erano contenti e mi hanno accusato di essere uno di quelli che vende la droga, perché avevo le treccine.
ADR: Confermo i due arresti, ma non ho capito se sono stato condannato perché è stato l'avvocato ad andare al processo. Mi hanno trovato solo della sostanza che io usavo per me.
A domanda del difensore (Hai in corso un programma di recupero al Sert?), dichiara: Sì.
Voglio aggiungere che la mia data di nascita è diversa, sono nato il [...] e il mio nome è
[...]
”. Persona_1
Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del procedimento, con ordinanza in data 29/03/2021, preliminarmente, ha considerato infondata l'eccezione della mancata traduzione del provvedimento impugnato in quanto il Sig. aveva esercitato il proprio diritto di difesa con la proposizione del Pt_1
ricorso; nel merito, rilevato che in occasione del primo riconoscimento della protezione umanitaria era stata esclusa l'attendibilità delle dichiarazioni del Sig. dopo avere valutato che nella regione Pt_1
di provenienza non vi era una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, ha ritenuto che nel caso di specie non si ravvisassero situazioni di particolare vulnerabilità, considerato che lo stesso, in Italia dal 2014, non risultava adeguatamente integrato, non parlava la lingua italiana, non aveva legami affettivi o familiari, era gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti, e, pertanto, ha rigettato la domanda.
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza richiamando, Pt_1 preliminarmente, l'eccepita violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n.286/1998 (T.U. dell'Immigrazione), già contestata in primo grado, determinata dalla mancata traduzione del provvedimento di diniego del Questore, e, nel merito, formulando un unico motivo di impugnazione fondato sul mancato riconoscimento della vulnerabilità nei suoi confronti.
Al riguardo, ha dedotto che la vulnerabilità risiede nel suo stato di tossicodipendente e consumatore abituale di sostanze stupefacenti, a cui si riferiscono anche le sentenze penali di condanna per reati legati alla sua condizione di dipendenza, e che si era anche prodigato nel cercare un'occupazione regolare, che poi aveva trovato, seppure per un breve periodo a causa del sopraggiungere della pandemia;
inoltre, ha esposto l'esistenza del conflitto armato in Nigeria, della violazione di diritti umani con arresti e detenzioni arbitrari e tortura e altri maltrattamenti, dei diritti di libertà di espressione, di riunione e associazione, dei diritti delle persone lgbtqia+, nonché dell'esistenza della pena di morte e dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.
L'appellante, pertanto, ha concluso chiedendo:
pagina 3 di 8 “Piaccia al Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e dell'art.35, comma VI, D.Lgs. 25/08 e art.19, comma IV D.Lgs. 150/11 con concessione di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della conclusione del procedimento introdotto dal presente atto;
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
1) Riformare l'ordinanza impugnata e di conseguenza ritenere che sussista, nei confronti del ricorrente l'esigenza di rinnovo di protezione umanitaria e/o permesso di soggiorno per Protezione
Speciale
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Il , in persona del p.t., si costituiva in giudizio con memoria di Controparte_1 CP_2
costituzione con cui, in primo luogo, ha contestato il dedotto vizio formale della mancata traduzione del provvedimento impugnato, in quanto la controversia attiene a diritti soggettivi e, quindi, il vizio formale dell'atto non preclude al giudicante il sindacato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della misura di protezione richiesta.
Lo stesso , inoltre, ha dedotto che nel caso di specie non si ravvisassero profili di vulnerabilità CP_1 perché l'appellante non si era evidentemente integrato in Italia, dove peraltro ha sviluppato uno stato di tossicodipendenza dal quale in Nigeria non era affetto, e non ha legami affettivi o familiari, al contrario di quanto lo stesso ha dichiarato avanti alla Commissione Territoriale, da cui risulta che in Nigeria aveva un negozio di articoli vari ed era anche sposato con due figli.
Pertanto, dopo avere evidenziato che la zona di provenienza della Nigeria del Sig. non fosse Pt_1
interessata da uno stato di conflitto o di violenza generalizzata, che le violazioni dei diritti umani in
Nigeria non fossero direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente, e che lo stesso, in caso di rimpatrio, non sarebbe esposto a rischio persecuzione o tortura, il ha CP_1 concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata e del provvedimento del Questore di Ravenna.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto in data
28/09/2021, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 11/10/2022, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, riassegnata a nuovo relatore, era fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 12/07/2024, all'esito della pagina 4 di 8 quale la causa era presa in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito delle memorie conclusionali.
3) Preliminarmente, la Corte, esaminata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, osserva che il caso che ci occupa è sottoposto alla disciplina dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/2011, che stabilisce espressamente che la proposizione del ricorso al Tribunale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso dalla Commissione Territoriale e, pertanto, si ritiene che gli effetti sospensivi perdurano ex lege sino al passaggio in giudicato della decisione che definirà la posizione dell'appellante. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha statuito che l'effetto sospensivo cessa “alla fine dell'intero giudizio e quindi col passaggio in giudicato” (Cassazione, ordinanza n.18737/2017).
Si rileva, peraltro, che nel caso di specie la difesa dell'appellante nel corso delle udienze tenute nel presente appello non ha insistito sull'istanza di sospensione presentata e, pertanto, detta questione preliminare è da ritenersi, comunque, assorbita dalla decisione nel merito dell'impugnazione.
Sempre in via preliminare, riguardo all'eccezione della mancata traduzione del provvedimento di diniego del Questore di Ravenna, in violazione dell'art. 13, comma 7, T.U.I., l'appellante richiama giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ordinanza n.3676/2012), che, rifacendosi a consolidato indirizzo, ha affermato la nullità del provvedimento di espulsione non tradotto in una lingua comprensibile allo straniero, salvo che l'amministrazione non fornisca adeguata motivazione in ordine alla mancata traduzione.
Il caso di specie, tuttavia, non si riferisce a un provvedimento di espulsione tout court, ma a un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e, a questo riguardo, il Collegio ritiene di aderire a quanto statuito dal Consiglio di Stato che, riguardo a provvedimento amministrativo diverso dal decreto di espulsione, ha affermato che “la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario, non è in grado di inficiarne la validità, non comunque nel caso (qui ricorrente) in cui la stessa omissione non abbia impedito allo straniero di impugnare l'atto tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese (cfr. C.d.S., sez. III, 16 novembre 2016,
n. 4736)” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.6026 del 22/12/2017).
In ragione di quanto sopra, consegue l'infondatezza della eccezione preliminare formulata dall'appellante nell'atto di appello.
4) Per quanto concerne il merito, il Collegio ritiene che l'ordinanza appellata ha correttamente affermato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è “necessaria la configurabilità di
pagina 5 di 8 una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine ma direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente (“perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto con il parametro normativo” di cui all'art. 5, comma 6, D.L.vo
286/98: cfr. Cass. 4455/2018)”.
Inoltre, la sopra citata sentenza della Cassazione ha valorizzato l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.
A questo riguardo, come evidenziato dal appellato, in caso di rientro in Nigeria non sussiste CP_1 per l'appellato il fondato timore di subire un grave danno.
Dal sito del Ministero degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) e da altre recenti fonti reperibili sul web
(https://www.ecoi.net/en/document/2128430.html; https://euaa.europa.eu/publications/coi-report- nigeria-country-focus) risulta che le zone considerate a più alto rischio sono quelle collocate nel nord della Nigeria, dove opera il gruppo jihadista , mentre l'Imo State non presenta situazioni Per_2
acclarate di violenza generalizzata e di conflitto armato tali da comportare un rischio obiettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere in quel territorio, ma è interessata da una situazione di tensione e di attacchi armati da parte del movimento separatista del (IPOB). Per_3
Riguardo alla specifica situazione di “vulnerabilità” dell'appellato in relazione al caso concreto in caso di rimpatrio occorre considerare, oltre alla situazione in generale del paese di origine, anche la posizione personale del Sig. Pt_1
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. arrivato in Italia nel 2014, all'età di Parte_1
34 anni, non risulta essersi integrato in Italia, dove è divenuto tossicodipendente, non ha imparato la lingua italiana e non ha legami affettivi o familiari, mentre in Nigeria era sposato, aveva due figli e svolgeva attività di commercio in un negozio di articoli vari.
Inoltre, in ordine alle violazioni di diritti umani nel suo paese di origine, queste evidentemente non coinvolgerebbero il Sig. in quanto non sono riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale Pt_1
dello stesso, il quale, in caso di rimpatrio, non sarebbe esposto a rischio persecuzione o tortura, o alla pena di morte.
Sui paventati rischi del Covid-19 in Nigeria, si rappresenta che anche nel paese di origine dell'appellante, al pari di quanto avvenuto a livello globale, l'emergenza è ormai da tempo rientrata.
pagina 6 di 8 Per quanto concerne l'attività lavorativa, in primo luogo, il Collegio rileva che la documentazione depositata dopo la precisazione delle conclusioni del 12/07/2024 è da ritenersi inammissibile.
Osserva, inoltre, che tra quella depositata tempestivamente, parte è riferita all'appellato, Sig.
[...]
nato il [...], C.F. , e parte al Sig. , CP_3 C.F._1 Controparte_4
nato il [...], C.F. . C.F._2
All'udienza del 15/03/2021 innanzi al Tribunale di Bologna, il Sig. concludeva Controparte_3 la propria dichiarazione comunicando a verbale che “la mia data di nascita è diversa, sono nato il
4.4.1977 e il mio nome è ”, non provvedendo però a depositare successivamente Controparte_4
alcun documento o altro elemento di prova utile a confermare detta rettifica.
Occorre considerare anche che l'appellante fino alla suddetta udienza in tutti i documenti e in tutti i procedimenti affrontati, sia in ambito amministrativo e penale, si è sempre identificato e mai ha rettificato i propri dati anagrafici con i quali si è presentato in Italia: nato il Controparte_3
6/04/1980.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la rettifica effettuata nel verbale d'udienza in Tribunale dall'appellante dei propri dati anagrafici non possa di per sé e automaticamente mutare i precedenti dati anagrafici identificativi, tantomeno consentire l'esistenza di due distinti dati anagrafici identificativi per la medesima persona se, quantomeno, il tutto non sia confermato da altri elementi di prova che nel caso di specie mancano del tutto.
Ne consegue che la documentazione lavorativa e la dichiarazione di ospitalità presso accoglienza notturna di Via Striniati n.59, in data 11/07/2022, riferita al Sig. , nato il Pt_2 Controparte_4
4/04/1977, C.F. , non possa essere considerata ai fini della valutazione del C.F._2
presente appello.
Pertanto, dalla documentazione in atti risulta che l'appellante, Sig. nato il Controparte_3
6/04/1980, tra il 2021 e metà 2024 ha svolto esclusivamente un'attività di tirocinio di inserimento lavorativo a tempo determinato retribuito come tappezziere di poltrone, divani e assimilati presso la ditta con sede a Forlì, per un periodo di quattro mesi, da novembre 2021 a Controparte_5
febbraio 2022, percependo una retribuzione complessiva di Euro 2.008,04.
Alla luce di quanto si evince dagli atti, quindi, il Collegio ritiene che il Sig. Controparte_3
non può evidentemente ritenersi adeguatamente integrato nel tessuto sociale e lavorativo in Italia.
Per quanto concerne il giudizio comparativo di cui alle motivazioni della pronuncia della Cassazione
n.4455/2018, la Corte nel caso di specie valuta condivisibili le argomentazioni del appellato CP_1
e ritiene che il rimpatrio del Sig. non determinerebbe la privazione della Controparte_3 titolarità o dell'esercizio di diritti umani, non sussistendo una condizione di vulnerabilità, né oggettiva,
pagina 7 di 8 né soggettiva, in quanto lo stesso è un adulto sano che in caso di ritorno nel paese di origine potrà ricongiungersi alla sua famiglia, moglie e due figli e anche riprendere la propria attività commerciale che svolgeva in un negozio di articoli vari.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Controparte_3
Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione cittadini UE, in data 29/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15842/2020;
2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 853/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRAZIANI VALENTINA;
APPELLANTE contro
(C.F. ADS80068910373), in persona del con il Controparte_1 CP_2 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione cittadini UE, in data
29/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15842/2020, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo;
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del
28/09/2021, che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] nell'Imo State, in Nigeria, proponeva al Tribunale di Parte_1
Bologna ricorso ex art. 35 D.lgs.n.25/2008 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di
Ravenna, in data 5/10/2020, prot.n. 0064232, notificato il 3/12/2020, che aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata in data 3/07/2018, in ragione del parere sfavorevole sull'istanza espresso con provvedimento in data 25/10/2019 dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia, della mancata dimostrazione di percepire redditi di origine lecita, ad eccezione di quanto guadagnato per avere lavorato per circa due mesi, dal 4/11/2019 al 31/12/2019, e di due sentenze di condanna del
Tribunale di Forlì, rispettivamente in data 22/06/2018 e in data 27/07/2018, emesse a suo carico per la violazione dell'art. 73 del DPR n.309/1990 in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il Sig. in particolare, aveva dedotto che il provvedimento di diniego non era stato tradotto in Pt_1
una lingua da lui conosciuta, che il Questore non aveva valutato la situazione di conflittualità tuttora esistente in Nigeria, già posta in rilievo all'epoca del riconoscimento della protezione umanitaria, e che i reati in materia di stupefacenti a suo carico sarebbero stati di lieve entità e commessi da persona tossicodipendente, in quanto lo stesso è da anni dedito all'uso di sostanze stupefacenti. Al riguardo, aveva evidenziato come detta condizione non gli avrebbe consentito di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, malgrado avesse di recente iniziato un percorso al Sert di Pt_2
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della domanda e chiedendo Controparte_1
il suo rigetto e la conferma del provvedimento del Questore impugnato.
Il ricorrente compariva all'udienza in Tribunale del 15/03/2021 e, con l'ausilio dell'interprete di fiducia
Sig. , in lingua igbo ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“D – Lei da quanto tempo è qua in Italia ?
R – Dal 14 settembre 2014.
D – Vuole parlarmi di quello che ha fatto da quando ha avuto il riconoscimento della protezione Testimone_2
umanitaria ?
R – Lavoravo in agricoltura, poi ho smesso di lavorare là e ho iniziato a lavorare con una carrozzeria, fino all'anno scorso.
D – Poi non ha più lavorato ?
R – Dopo è finita la validità del documento e non ho più lavorato.
D – Risultano due condanne per detenzione di sostanza stupefacente dal provvedimento del Questore.
pagina 2 di 8 R – Quando la polizia mi ha fermato per un controllo normale, non erano contenti e mi hanno accusato di essere uno di quelli che vende la droga, perché avevo le treccine.
ADR: Confermo i due arresti, ma non ho capito se sono stato condannato perché è stato l'avvocato ad andare al processo. Mi hanno trovato solo della sostanza che io usavo per me.
A domanda del difensore (Hai in corso un programma di recupero al Sert?), dichiara: Sì.
Voglio aggiungere che la mia data di nascita è diversa, sono nato il [...] e il mio nome è
[...]
”. Persona_1
Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del procedimento, con ordinanza in data 29/03/2021, preliminarmente, ha considerato infondata l'eccezione della mancata traduzione del provvedimento impugnato in quanto il Sig. aveva esercitato il proprio diritto di difesa con la proposizione del Pt_1
ricorso; nel merito, rilevato che in occasione del primo riconoscimento della protezione umanitaria era stata esclusa l'attendibilità delle dichiarazioni del Sig. dopo avere valutato che nella regione Pt_1
di provenienza non vi era una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, ha ritenuto che nel caso di specie non si ravvisassero situazioni di particolare vulnerabilità, considerato che lo stesso, in Italia dal 2014, non risultava adeguatamente integrato, non parlava la lingua italiana, non aveva legami affettivi o familiari, era gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti, e, pertanto, ha rigettato la domanda.
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza richiamando, Pt_1 preliminarmente, l'eccepita violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n.286/1998 (T.U. dell'Immigrazione), già contestata in primo grado, determinata dalla mancata traduzione del provvedimento di diniego del Questore, e, nel merito, formulando un unico motivo di impugnazione fondato sul mancato riconoscimento della vulnerabilità nei suoi confronti.
Al riguardo, ha dedotto che la vulnerabilità risiede nel suo stato di tossicodipendente e consumatore abituale di sostanze stupefacenti, a cui si riferiscono anche le sentenze penali di condanna per reati legati alla sua condizione di dipendenza, e che si era anche prodigato nel cercare un'occupazione regolare, che poi aveva trovato, seppure per un breve periodo a causa del sopraggiungere della pandemia;
inoltre, ha esposto l'esistenza del conflitto armato in Nigeria, della violazione di diritti umani con arresti e detenzioni arbitrari e tortura e altri maltrattamenti, dei diritti di libertà di espressione, di riunione e associazione, dei diritti delle persone lgbtqia+, nonché dell'esistenza della pena di morte e dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.
L'appellante, pertanto, ha concluso chiedendo:
pagina 3 di 8 “Piaccia al Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e dell'art.35, comma VI, D.Lgs. 25/08 e art.19, comma IV D.Lgs. 150/11 con concessione di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della conclusione del procedimento introdotto dal presente atto;
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
1) Riformare l'ordinanza impugnata e di conseguenza ritenere che sussista, nei confronti del ricorrente l'esigenza di rinnovo di protezione umanitaria e/o permesso di soggiorno per Protezione
Speciale
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Il , in persona del p.t., si costituiva in giudizio con memoria di Controparte_1 CP_2
costituzione con cui, in primo luogo, ha contestato il dedotto vizio formale della mancata traduzione del provvedimento impugnato, in quanto la controversia attiene a diritti soggettivi e, quindi, il vizio formale dell'atto non preclude al giudicante il sindacato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della misura di protezione richiesta.
Lo stesso , inoltre, ha dedotto che nel caso di specie non si ravvisassero profili di vulnerabilità CP_1 perché l'appellante non si era evidentemente integrato in Italia, dove peraltro ha sviluppato uno stato di tossicodipendenza dal quale in Nigeria non era affetto, e non ha legami affettivi o familiari, al contrario di quanto lo stesso ha dichiarato avanti alla Commissione Territoriale, da cui risulta che in Nigeria aveva un negozio di articoli vari ed era anche sposato con due figli.
Pertanto, dopo avere evidenziato che la zona di provenienza della Nigeria del Sig. non fosse Pt_1
interessata da uno stato di conflitto o di violenza generalizzata, che le violazioni dei diritti umani in
Nigeria non fossero direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente, e che lo stesso, in caso di rimpatrio, non sarebbe esposto a rischio persecuzione o tortura, il ha CP_1 concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata e del provvedimento del Questore di Ravenna.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto in data
28/09/2021, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 11/10/2022, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, riassegnata a nuovo relatore, era fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 12/07/2024, all'esito della pagina 4 di 8 quale la causa era presa in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito delle memorie conclusionali.
3) Preliminarmente, la Corte, esaminata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, osserva che il caso che ci occupa è sottoposto alla disciplina dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/2011, che stabilisce espressamente che la proposizione del ricorso al Tribunale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso dalla Commissione Territoriale e, pertanto, si ritiene che gli effetti sospensivi perdurano ex lege sino al passaggio in giudicato della decisione che definirà la posizione dell'appellante. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha statuito che l'effetto sospensivo cessa “alla fine dell'intero giudizio e quindi col passaggio in giudicato” (Cassazione, ordinanza n.18737/2017).
Si rileva, peraltro, che nel caso di specie la difesa dell'appellante nel corso delle udienze tenute nel presente appello non ha insistito sull'istanza di sospensione presentata e, pertanto, detta questione preliminare è da ritenersi, comunque, assorbita dalla decisione nel merito dell'impugnazione.
Sempre in via preliminare, riguardo all'eccezione della mancata traduzione del provvedimento di diniego del Questore di Ravenna, in violazione dell'art. 13, comma 7, T.U.I., l'appellante richiama giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ordinanza n.3676/2012), che, rifacendosi a consolidato indirizzo, ha affermato la nullità del provvedimento di espulsione non tradotto in una lingua comprensibile allo straniero, salvo che l'amministrazione non fornisca adeguata motivazione in ordine alla mancata traduzione.
Il caso di specie, tuttavia, non si riferisce a un provvedimento di espulsione tout court, ma a un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e, a questo riguardo, il Collegio ritiene di aderire a quanto statuito dal Consiglio di Stato che, riguardo a provvedimento amministrativo diverso dal decreto di espulsione, ha affermato che “la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario, non è in grado di inficiarne la validità, non comunque nel caso (qui ricorrente) in cui la stessa omissione non abbia impedito allo straniero di impugnare l'atto tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese (cfr. C.d.S., sez. III, 16 novembre 2016,
n. 4736)” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.6026 del 22/12/2017).
In ragione di quanto sopra, consegue l'infondatezza della eccezione preliminare formulata dall'appellante nell'atto di appello.
4) Per quanto concerne il merito, il Collegio ritiene che l'ordinanza appellata ha correttamente affermato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è “necessaria la configurabilità di
pagina 5 di 8 una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine ma direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente (“perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto con il parametro normativo” di cui all'art. 5, comma 6, D.L.vo
286/98: cfr. Cass. 4455/2018)”.
Inoltre, la sopra citata sentenza della Cassazione ha valorizzato l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.
A questo riguardo, come evidenziato dal appellato, in caso di rientro in Nigeria non sussiste CP_1 per l'appellato il fondato timore di subire un grave danno.
Dal sito del Ministero degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) e da altre recenti fonti reperibili sul web
(https://www.ecoi.net/en/document/2128430.html; https://euaa.europa.eu/publications/coi-report- nigeria-country-focus) risulta che le zone considerate a più alto rischio sono quelle collocate nel nord della Nigeria, dove opera il gruppo jihadista , mentre l'Imo State non presenta situazioni Per_2
acclarate di violenza generalizzata e di conflitto armato tali da comportare un rischio obiettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere in quel territorio, ma è interessata da una situazione di tensione e di attacchi armati da parte del movimento separatista del (IPOB). Per_3
Riguardo alla specifica situazione di “vulnerabilità” dell'appellato in relazione al caso concreto in caso di rimpatrio occorre considerare, oltre alla situazione in generale del paese di origine, anche la posizione personale del Sig. Pt_1
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. arrivato in Italia nel 2014, all'età di Parte_1
34 anni, non risulta essersi integrato in Italia, dove è divenuto tossicodipendente, non ha imparato la lingua italiana e non ha legami affettivi o familiari, mentre in Nigeria era sposato, aveva due figli e svolgeva attività di commercio in un negozio di articoli vari.
Inoltre, in ordine alle violazioni di diritti umani nel suo paese di origine, queste evidentemente non coinvolgerebbero il Sig. in quanto non sono riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale Pt_1
dello stesso, il quale, in caso di rimpatrio, non sarebbe esposto a rischio persecuzione o tortura, o alla pena di morte.
Sui paventati rischi del Covid-19 in Nigeria, si rappresenta che anche nel paese di origine dell'appellante, al pari di quanto avvenuto a livello globale, l'emergenza è ormai da tempo rientrata.
pagina 6 di 8 Per quanto concerne l'attività lavorativa, in primo luogo, il Collegio rileva che la documentazione depositata dopo la precisazione delle conclusioni del 12/07/2024 è da ritenersi inammissibile.
Osserva, inoltre, che tra quella depositata tempestivamente, parte è riferita all'appellato, Sig.
[...]
nato il [...], C.F. , e parte al Sig. , CP_3 C.F._1 Controparte_4
nato il [...], C.F. . C.F._2
All'udienza del 15/03/2021 innanzi al Tribunale di Bologna, il Sig. concludeva Controparte_3 la propria dichiarazione comunicando a verbale che “la mia data di nascita è diversa, sono nato il
4.4.1977 e il mio nome è ”, non provvedendo però a depositare successivamente Controparte_4
alcun documento o altro elemento di prova utile a confermare detta rettifica.
Occorre considerare anche che l'appellante fino alla suddetta udienza in tutti i documenti e in tutti i procedimenti affrontati, sia in ambito amministrativo e penale, si è sempre identificato e mai ha rettificato i propri dati anagrafici con i quali si è presentato in Italia: nato il Controparte_3
6/04/1980.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la rettifica effettuata nel verbale d'udienza in Tribunale dall'appellante dei propri dati anagrafici non possa di per sé e automaticamente mutare i precedenti dati anagrafici identificativi, tantomeno consentire l'esistenza di due distinti dati anagrafici identificativi per la medesima persona se, quantomeno, il tutto non sia confermato da altri elementi di prova che nel caso di specie mancano del tutto.
Ne consegue che la documentazione lavorativa e la dichiarazione di ospitalità presso accoglienza notturna di Via Striniati n.59, in data 11/07/2022, riferita al Sig. , nato il Pt_2 Controparte_4
4/04/1977, C.F. , non possa essere considerata ai fini della valutazione del C.F._2
presente appello.
Pertanto, dalla documentazione in atti risulta che l'appellante, Sig. nato il Controparte_3
6/04/1980, tra il 2021 e metà 2024 ha svolto esclusivamente un'attività di tirocinio di inserimento lavorativo a tempo determinato retribuito come tappezziere di poltrone, divani e assimilati presso la ditta con sede a Forlì, per un periodo di quattro mesi, da novembre 2021 a Controparte_5
febbraio 2022, percependo una retribuzione complessiva di Euro 2.008,04.
Alla luce di quanto si evince dagli atti, quindi, il Collegio ritiene che il Sig. Controparte_3
non può evidentemente ritenersi adeguatamente integrato nel tessuto sociale e lavorativo in Italia.
Per quanto concerne il giudizio comparativo di cui alle motivazioni della pronuncia della Cassazione
n.4455/2018, la Corte nel caso di specie valuta condivisibili le argomentazioni del appellato CP_1
e ritiene che il rimpatrio del Sig. non determinerebbe la privazione della Controparte_3 titolarità o dell'esercizio di diritti umani, non sussistendo una condizione di vulnerabilità, né oggettiva,
pagina 7 di 8 né soggettiva, in quanto lo stesso è un adulto sano che in caso di ritorno nel paese di origine potrà ricongiungersi alla sua famiglia, moglie e due figli e anche riprendere la propria attività commerciale che svolgeva in un negozio di articoli vari.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Controparte_3
Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione cittadini UE, in data 29/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15842/2020;
2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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