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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6808/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il Parte_1
27.12.1940, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni de Filippo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Marcella Cataldi
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 21.06.2023 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 27.05.2024 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non ha riconosciuto la prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere l'accertamento del requisito sanitario Per_1
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale CP_1 oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido di grado grave ma senza accompagnamento.
La parte ricorrente, pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha dato adeguato rilievo alle patologie di cui è affetto, rilevando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed allegando in proposito ulteriore documentazione medica. Invero il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie meglio descritte in perizia. In particolare il consulente, anche in sede di chiarimenti, al fine di esaminare la documentazione medica depositata in sede di opposizione (certificato medico geriatrico rilasciato da ASL Caserta – datato 23.05.2024; certificato medico pneumologico rilasciato da ASL Caserta datato
17.07.2024; certificato medico cardiologico rilasciato da ASL Caserta datato 06.07.202; certificato medico ortopedico rilasciato da ASL
Caserta – datato 08.07.2024), ha confermato le conclusioni già rassegnate ribadendo che il ricorrente debba essere ritenuto invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. In particolare il ctu ha segnalato che “In merito al nuovo dato documentale, in particolare la Consulenza
Geriatrica redatta in data 23/05/24, si ritiene non condivisibile, poiché in assenza di evento critico, non è giustificata l'improvviso disorientamento temporo-spaziale e la concomitante severa difficoltà statico-deambulatoria. In merito alle consulenze Cardiologica ed
Ortopedica, si ritengono condivisibili ed inoltre confermano quanto descritto nella diagnosi dell'elaborato peritale”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, anche alla luce dei chiarimenti resi, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
L'ulteriore certificato allegato solo in data 11.03.2025 non attesta un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e non è dunque idoneo a modificare il convincimento già raggiunto.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Dichiara le spese irripetibili.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
AV, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua