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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MAGGI MILENA;
elettivamente domiciliato in P.ZZA ENRICO MATTEI, 17 - MATELICA, presso il difensore nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GABBA ANDREA;
elettivamente domiciliato in VIA MAMELI, 33 - CASALE MONFERRATO, presso il difensore;
OGGETTO: appalto - risoluzione contratto -risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.2.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto per la progettazione e realizzazione di un edificio residenziale su lotto edificabile sito in Matelica (MC), Via Sainale, contratto stipulato in data 09.10.2020 da Pt_1
pagina 1 di 4 , proprietario del detto lotto, con la convenuta appaltatrice Pt_1 Controparte_1 quest'ultima incaricata, giusta art. 3 del detto contratto, di progettare, realizzare e consegnare un edificato secondo le indicazioni di capitolato ed al complessivo costo di euro 220.000,00 + IVA;
1.2 - la detta realizzazione e consegna venivano pattuite (cfr. lett. g della premessa del contratto di appalto) sotto la condizione sospensiva dell'erogazione di un finanziamento in favore del committente, in difetto della quale erogazione il contratto si sarebbe risolto, salvo il diritto dell'appaltatrice di trattenere l'importo del 1^ SAL a titolo di rimborso delle spese di progettazione, spese date per già sostenute nel menzionato alinea, per l'importo di euro 30.000,00 + IVA.
2 – Lamenta in particolare l'attore che nonostante il regolare versamento del detto 1^ SAL, pari ad euro 31.200,00 IVA inclusa, e nonostante i sopralluoghi dell'appaltatrice sul lotto da recintarsi ed i ripetuti solleciti, la convenuta avrebbe del tutto omesso non solo di iniziare i lavori di costruzione, ma finanche di depositare, nei termini di contratto, il progetto esecutivo presso il
Comune di Matelica –condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento-, accampando, a fronte dell'eccepita risoluzione del contratto per inadempimento, riscontrate difformità fra “lotto urbanistico” e “lotto catastale”, tali da impedire “la corretta progettazione dell'edificio e dei suoi accessori” (doc. 9 di parte attrice).
3 – Come noto, in caso di eccepito inadempimento ex art. 1453 c.c., spetta alla parte convenuta per la risoluzione contrattuale provare di aver esattamente e compiutamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533), potendo limitarsi il creditore a dedurre la fonte dell'obbligazione e la scadenza del relativo termine, nel caso di specie fissato in un anno (dal 05.10.2020 al 06.10.2021: V. art. 5); parimenti nota è la circostanza che la progettazione di un edificio costituisce, per granitica giurisprudenza (ex multis
Cass. Civ. nr. 1530 del 27.02.1996; Cass. Civ. 12231 del 06.06.2011) obbligazione di risultato, per cui “l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidato, costituisce inadempimento dell'incarico, che comporta la responsabilità del professionista per i danni subiti dal committente. Il professionista non può invocare l'applicazione dell'art. 1227, comma 2^, c.c. per escludere o limitare il risarcimento, se non ha tempestivamente comunicato ai committenti il vizio progettuale, rendendo così possibile l'adozione di misure idonee a contenere i danni”.
3.1 - Orbene, non solo risulta non contestato l'infruttuoso decorso del termine di un anno per la consegna dell'intera opera, ma a ben vedere già il confronto fra le pattuizioni contrattuali e la pec della convenuta del 11.10.2021 (detto doc. 9), in risposta alla intimazione di adempimento pagina 2 di 4 del precedente 13.9.21 (doc. 6), rendono evidente l'inadempimento della alla CP_1 presupposta e dichiarata circostanza di essere la convenuta già in possesso di idonea e compiuta progettazione esecutiva fin dall'epoca della firma del contratto, nel quale contratto viene altresì dichiarato dalla convenuta di avere già sostenuto le relative spese oggetto del primo SAL saldato alla firma del contratto (lett. g della premessa ed art. 4.2); e dall'altro la dichiarazione del progettista di avere ricevuto incarico dalla convenuta solo in data 18.09.2021 (e cioè quasi un anno dopo la stipula del richiamato contratto); inoltre, la stessa convenuta ammette la mancata redazione del progetto esecutivo a pag. 12 della comparsa di costituzione: circostanza confermata anche dal CTU, che sottolinea altresì, pag. 39 della relazione, la totale inidoneità del progetto (depositato dalla convenuta solo in atti del giudizio) al rilascio del titolo abilitativo a costruire.
3.2 – Per evitare le conseguenze dell'eccepito inadempimento, la società convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che già alla firma del contratto era stato, se non depositato, quantomeno redatto un progetto esecutivo idoneo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione,
e cioè un progetto rispettoso delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile al momento del conferimento dell'incarico, in tali condizioni compresi i vincoli di lottizzazione e catastali e le N.T.A.
3.3 - Né le addotte difformità fra “lotto urbanistico” e “lotto catastale” possono assurgere a rango di “caso fortuito” non addebitabile all'appaltatore, a ciò ostando, rispettivamente:
a) la dichiarazione della di “aver preso diretta e accurata visione del luogo ove CP_1 si svolgeranno i lavori e di conoscere tutte le condizioni tecniche ed ambientali”;
b) il carattere non occulto ed agevolmente verificabile secondo un criterio di normale diligenza tecnica delle dette difformità mediante accesso agli atti della P.A. e mediante sopralluogo, per come confermato anche dal CTU (pag. 18 dell'elaborato definitivo);
c) infine, il carattere non ostativo delle dette difformità alla costruzione di un edificato, pur se per volumetrie ed area di sedime ridotte rispetto alle previsioni del Piano di lottizzazione (mc
944,75 e mq. 220 rispetto ai 1043,12 mc e 350 mq del Piano: pagg. 33 e 34 della relazione di
CTU), trattandosi all'evidenza di mere difficoltà esecutive nell'esecuzione del contratto non solo già prevedibili alla stipula, ma concretamente superabili secondo buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c.
pagina 3 di 4 4 - Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto del 09.10.2020 per inadempimento della soc. coop. con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma ricevuta Controparte_1
a mezzo bonifico del 10.10.2020, oltre interessi, non potendo procedersi alla liquidazione del lucro cessante pur lamentato dall'attore, per mancata specifica allegazione di tale tipologia di danno, ancor prima che per mancata prova dello stesso.
5 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 09.10.2020 per inadempimento della soc. coop.
e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante P.T., alla Controparte_1 restituzione a della somma di euro 31.200,00 -ricevuta in sede di stipula del Parte_2 contratto- oltre interessi dal 10.10.2020 al saldo;
Condanna la soc. coop. in persona del legale rappresentante P.T. in Controparte_1 carica, al pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore di in Parte_1 complessivi euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Pone definitivamente a carico della soc. coop. le spese della CTU. Controparte_1
Macerata, 10 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MAGGI MILENA;
elettivamente domiciliato in P.ZZA ENRICO MATTEI, 17 - MATELICA, presso il difensore nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GABBA ANDREA;
elettivamente domiciliato in VIA MAMELI, 33 - CASALE MONFERRATO, presso il difensore;
OGGETTO: appalto - risoluzione contratto -risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.2.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto per la progettazione e realizzazione di un edificio residenziale su lotto edificabile sito in Matelica (MC), Via Sainale, contratto stipulato in data 09.10.2020 da Pt_1
pagina 1 di 4 , proprietario del detto lotto, con la convenuta appaltatrice Pt_1 Controparte_1 quest'ultima incaricata, giusta art. 3 del detto contratto, di progettare, realizzare e consegnare un edificato secondo le indicazioni di capitolato ed al complessivo costo di euro 220.000,00 + IVA;
1.2 - la detta realizzazione e consegna venivano pattuite (cfr. lett. g della premessa del contratto di appalto) sotto la condizione sospensiva dell'erogazione di un finanziamento in favore del committente, in difetto della quale erogazione il contratto si sarebbe risolto, salvo il diritto dell'appaltatrice di trattenere l'importo del 1^ SAL a titolo di rimborso delle spese di progettazione, spese date per già sostenute nel menzionato alinea, per l'importo di euro 30.000,00 + IVA.
2 – Lamenta in particolare l'attore che nonostante il regolare versamento del detto 1^ SAL, pari ad euro 31.200,00 IVA inclusa, e nonostante i sopralluoghi dell'appaltatrice sul lotto da recintarsi ed i ripetuti solleciti, la convenuta avrebbe del tutto omesso non solo di iniziare i lavori di costruzione, ma finanche di depositare, nei termini di contratto, il progetto esecutivo presso il
Comune di Matelica –condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento-, accampando, a fronte dell'eccepita risoluzione del contratto per inadempimento, riscontrate difformità fra “lotto urbanistico” e “lotto catastale”, tali da impedire “la corretta progettazione dell'edificio e dei suoi accessori” (doc. 9 di parte attrice).
3 – Come noto, in caso di eccepito inadempimento ex art. 1453 c.c., spetta alla parte convenuta per la risoluzione contrattuale provare di aver esattamente e compiutamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533), potendo limitarsi il creditore a dedurre la fonte dell'obbligazione e la scadenza del relativo termine, nel caso di specie fissato in un anno (dal 05.10.2020 al 06.10.2021: V. art. 5); parimenti nota è la circostanza che la progettazione di un edificio costituisce, per granitica giurisprudenza (ex multis
Cass. Civ. nr. 1530 del 27.02.1996; Cass. Civ. 12231 del 06.06.2011) obbligazione di risultato, per cui “l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidato, costituisce inadempimento dell'incarico, che comporta la responsabilità del professionista per i danni subiti dal committente. Il professionista non può invocare l'applicazione dell'art. 1227, comma 2^, c.c. per escludere o limitare il risarcimento, se non ha tempestivamente comunicato ai committenti il vizio progettuale, rendendo così possibile l'adozione di misure idonee a contenere i danni”.
3.1 - Orbene, non solo risulta non contestato l'infruttuoso decorso del termine di un anno per la consegna dell'intera opera, ma a ben vedere già il confronto fra le pattuizioni contrattuali e la pec della convenuta del 11.10.2021 (detto doc. 9), in risposta alla intimazione di adempimento pagina 2 di 4 del precedente 13.9.21 (doc. 6), rendono evidente l'inadempimento della alla CP_1 presupposta e dichiarata circostanza di essere la convenuta già in possesso di idonea e compiuta progettazione esecutiva fin dall'epoca della firma del contratto, nel quale contratto viene altresì dichiarato dalla convenuta di avere già sostenuto le relative spese oggetto del primo SAL saldato alla firma del contratto (lett. g della premessa ed art. 4.2); e dall'altro la dichiarazione del progettista di avere ricevuto incarico dalla convenuta solo in data 18.09.2021 (e cioè quasi un anno dopo la stipula del richiamato contratto); inoltre, la stessa convenuta ammette la mancata redazione del progetto esecutivo a pag. 12 della comparsa di costituzione: circostanza confermata anche dal CTU, che sottolinea altresì, pag. 39 della relazione, la totale inidoneità del progetto (depositato dalla convenuta solo in atti del giudizio) al rilascio del titolo abilitativo a costruire.
3.2 – Per evitare le conseguenze dell'eccepito inadempimento, la società convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che già alla firma del contratto era stato, se non depositato, quantomeno redatto un progetto esecutivo idoneo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione,
e cioè un progetto rispettoso delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile al momento del conferimento dell'incarico, in tali condizioni compresi i vincoli di lottizzazione e catastali e le N.T.A.
3.3 - Né le addotte difformità fra “lotto urbanistico” e “lotto catastale” possono assurgere a rango di “caso fortuito” non addebitabile all'appaltatore, a ciò ostando, rispettivamente:
a) la dichiarazione della di “aver preso diretta e accurata visione del luogo ove CP_1 si svolgeranno i lavori e di conoscere tutte le condizioni tecniche ed ambientali”;
b) il carattere non occulto ed agevolmente verificabile secondo un criterio di normale diligenza tecnica delle dette difformità mediante accesso agli atti della P.A. e mediante sopralluogo, per come confermato anche dal CTU (pag. 18 dell'elaborato definitivo);
c) infine, il carattere non ostativo delle dette difformità alla costruzione di un edificato, pur se per volumetrie ed area di sedime ridotte rispetto alle previsioni del Piano di lottizzazione (mc
944,75 e mq. 220 rispetto ai 1043,12 mc e 350 mq del Piano: pagg. 33 e 34 della relazione di
CTU), trattandosi all'evidenza di mere difficoltà esecutive nell'esecuzione del contratto non solo già prevedibili alla stipula, ma concretamente superabili secondo buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c.
pagina 3 di 4 4 - Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto del 09.10.2020 per inadempimento della soc. coop. con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma ricevuta Controparte_1
a mezzo bonifico del 10.10.2020, oltre interessi, non potendo procedersi alla liquidazione del lucro cessante pur lamentato dall'attore, per mancata specifica allegazione di tale tipologia di danno, ancor prima che per mancata prova dello stesso.
5 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 09.10.2020 per inadempimento della soc. coop.
e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante P.T., alla Controparte_1 restituzione a della somma di euro 31.200,00 -ricevuta in sede di stipula del Parte_2 contratto- oltre interessi dal 10.10.2020 al saldo;
Condanna la soc. coop. in persona del legale rappresentante P.T. in Controparte_1 carica, al pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore di in Parte_1 complessivi euro 7.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Pone definitivamente a carico della soc. coop. le spese della CTU. Controparte_1
Macerata, 10 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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