Sentenza breve 17 marzo 2021
Decreto collegiale 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/03/2021, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00366/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Padova - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, nonché della declaratoria dell'obbligo di provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Espone il ricorrente, cittadino -OMISSIS- di aver formalizzato in data 15.12.2020 istanza di riconoscimento della protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza, così da poter essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.lgs. 142/2015.
Non avendo ricevuto alcun riscontro in ordine alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, peraltro sollecitata da successiva missiva inviata a mezzo PEC dall’attuale difensore, persistendo l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente provvedeva a notificare il gravame in oggetto, lamentando per i motivi in esso dedotti l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 del D.lgs. 142/15, contestualmente formulando istanza cautelare al fine dell’ottemimento di immediate misure volte ad ovviare allo stato di disagio e difficoltà, anche di carattere sanitario, nel quale il richiedente si trova.
L’amministrazione intimata, costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, provvedeva anticipatamente in data 15 febbraio 2021 e quindi in occasione della formale costituzione in giudizio, al deposito del provvedimento assunto in data 15 febbraio 2021, con il quale è stato disposto l’accoglimento del ricorrente presso il Centro di Accoglienza Straordinaria sito in San Pietro in Gù, viale Marconi n. 50/52, gestito dalla cooperativa sociale Con Te, dichiaratasi disponibile all’accoglienza.
Per effetto dell’avvenuto accoglimento della richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, la difesa resistente ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in considerazione dell’immediatezza con la quale, dopo la notificazione del ricorso, è stato dato corso all’istanza del ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale, potendo essere definito sin d’ora, in occasione della trattazione dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, omesso ogni ulteriore avviso, essendo intervenuto il provvedimento che ha posto fine all’inerzia dell’amministrazione, così come lamentata da parte istante.
Ciò premesso, il Collegio, atteso il provvedimento con il quale l’amministrazione, tenuto conto della posizione del ricorrente quale richiedente protezione internazionale, come da istanza regolarmente presentata, ed in ragione del riconosciuto stato di indigenza, ha provveduto a disporre la sua ammissione al sistema di accoglienza straordinaria, indirizzandolo alla struttura a ciò deputata, come meglio identificata nel provvedimento così assunto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso che ha posto fine all’inerzia dell’amministrazione.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del margine temporale con il quale il provvedimento espresso è stato assunto, si ritiene possa essere disposta l’integrale compensazione.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza dell’accoglimento della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, come disposto dalla Commissione a ciò deputata con decisione del 15.2.2021, si provvederà con separato decreto previa presentazione di relativa nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO