Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2414/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona DE Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2414/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
codice fiscale , in persona DE Curatore, , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(Avv. CALAFATO FRANCESCO)
Parte attrice
E
nata a [...] l'[...] (Avv. Alberto Seggio) Controparte_1
Parte convenuta
, nato a [...] il [...] Controparte_2
Parte convenuta contumace
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: cfr. verbale di udienza DE 15.4.2025
Ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con atto di citazione introduttivo DE giudizio, il , in persona DE suo Parte_3
Curatore, ha convenuto in giudizio e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo dichiararsi l'inefficacia ai sensi DEl'art. 66 DE R. D. 16 marzo 1942 n. 267 DEl'atto in notar , rogato il 22/07/2016, rep. N. 35171, con il quale , Persona_1 Controparte_2
1
27/11/2018, ava donato alla propria moglie, i seguenti beni: quota di Controparte_1
250/1000 di un magazzino sito a Campobello di Licata, nella Via Incorvaia, censito in catasto al foglio 10, sub.5; quota di 250/100 di un magazzino a sito a Campobello di Licata, nella Via
Edison, in catasto al foglio 10, sub.8; intera quota DE fabbricato sito a Campobello di Licata, nella Contrada Fondachello, censito al foglio 6 sei, mappale 380.
Assumeva che l'atto era stato compiuto con pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori e nella consapevolezza che ciò arrecava in effetti pregiudizio agli stessi.
Concludeva, quindi, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia DEl'atto nei propri confronti.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_2
Si costituiva invece che eccepiva la nullità DEl'atto di citazione per Controparte_1 mancata indicazione DEl'oggetto e comunque infondatezza DEla domanda per mancanza dei presupposti DEl'azione revocatoria;
eccepiva inoltre che i primi due beni su elencati appartenevano per una quota ad essa convenuta, mentre, l'ultimo bene, con contratto preliminare DE 02/02/2018, trascritto prima DEla notificazione DEla citazione, era stato promesso in vendita a , e successivamente venduto allo stesso con atto Controparte_3 pubblico DE 14/01/2021.
Così brevemente DEineata la res litigiosa, va in primo luogo rilevata l'infondatezza DEla eccezione nullità DEla citazione in quanto dalla lettura DEl'atto introduttivo emerge chiaramente l'oggetto DEla domanda. L'attore ha chiesto la revocatoria DEl'atto di donazione per cui è causa sull'assunto che sarebbero integrati i requisiti di cui all'art 66 l. fall.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento essendo sussistenti i presupposti DEl'azione ex art .2901 cc e 66 l.f.
È infatti noto:
(i) che, a mente DEl'art. 66 L.F., l'azione revocatoria possa essere esercitata in sede fallimentare, di guisa da porsi, in siffatta evenienza, quale strumento di difesa, non più DE singolo, ma DEla generalità dei creditori;
2 (ii) che, in tali ipotesi, l'accoglimento DEl'azione postulerà l'accertamento DEl'esistenza dei medesimi presupposti previsti per l'esperimento DEl'azione revocatoria ordinaria, vale a dire: uno o più crediti nei confronti DE debitore fallito, l'atto di disposizione DE debitore investito dalla revocatoria, l'eventus damni ed il consilium fraudis.
A tal fine, giova per prima cosa ricordare che se è vero che dal carattere DEl'azione di massa DEla revocatoria si deduce che è DE tutto irrilevante il fatto che il credito direttamente pregiudicato dall'atto di disposizione patrimoniale DE debitore sia stato o meno ammesso al passivo, è altrettanto vero che resta comunque pur sempre necessario, per l'integrazione DEla fattispecie oggi invocata, che il curatore alleghi e dimostri l'esistenza di crediti anteriori all'atto revocando – che da quest'ultimo siano stati pregiudicati – oppure posteriori all'atto revocando, che siano stati posti in essere dal debitore poi fallito con la precisa intenzione di pregiudicare i futuri creditori.
Trattasi di acquisizioni severamente consolidate nella giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha avuto modo di osservare che: “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza DEl' "eventus damni" ha l'onere di provare tre circostanze: (a) la consistenza DE credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti DE fallito;
(b) la preesistenza DEle ragioni creditorie rispetto al compimento DEl'atto pregiudizievole;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo DE patrimonio DE debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto DEl'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione DE credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza DEl'
"eventus damni" (così, Cass. n°26331.2008; Cass. 6 febbraio 2015); e ancora che “Il curatore DE fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione DEl'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento DE credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento DE compimento DEl'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa DE patrimonio DE debitore subito dopo il compimento DEl'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori” (così, Cass. n°9092.1998).
3 È poi noto che “l'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa DE diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio DE debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti DE debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale DEla tutela revocatoria in favore DE creditore è il pregiudizio alle ragioni DElo stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica DEla situazione patrimoniale DE debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva DE debito o da comprometterne la fruttuosità” (cfr.
Cass. sez. II civ. n. 2971/99).
Tanto premesso, reputa il Tribunale che parte attrice abbia adempiuto l'onere probatorio da cui era gravata.
Parte attrice assume che la donazione sia stata compiuta in frode ai creditori.
In punto di diritto va ora osservato che i presupposti per l'accoglimento DEla domanda ex art. 2901 c.c. sono:
• l'esistenza di un credito da parte DEl'attore nei confronti DE convenuto;
• il c.d. eventus damni, cioè la sussistenza di un pregiudizio (sotto il profilo DEla riduzione DEla generale garanzia costituita dall'intero patrimonio DE debitore, ex art. 2740 c.c.) arrecato dal debitore alle ragioni DE creditore mediante la realizzazione di un determinato atto di disposizione;
• il c.d. consilium fraudis, cioè la consapevolezza, da parte DE debitore, di diminuire in modo apprezzabile il proprio patrimonio e, quindi, la generale garanzia DE credito, ex art. 2740 c.c., in modo tale pregiudicare o rendere più difficoltoso il soddisfacimento DE credito stesso (v. Cass. 4077/96 e 8930/87);
•la c.d. scientia fraudis (negli atti a titolo oneroso successivi al sorgere DE credito), cioè la consapevolezza, anche da parte DE terzo acquirente, DE pregiudizio arrecato alle ragioni DE creditore sotto il profilo DEla menomazione DEla garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c. (non è necessaria, invece anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza DEl'uno, né la conoscenza di tale stato da parte DEl'altro) – cfr., tra le altre, Cass. 4 novembre 1995
n. 11518 e 5451/85 –.
Di recente inoltre, le S.U. DEla Cassazione hanno chiarito che “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere DE credito, ad
4 integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, comma 1, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte DE debitore, DE pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione DE sorgere DEl'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento DE credito, attraverso una modificazione DEla consistenza o DEla composizione DE proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza DEl'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
Ciò posto, le ragioni DEla positiva DEibazione DEla domanda stanno tutte nella accertata sussistenza di codeste condizioni.
Nel caso di specie, può affermarsi la sussistenza di tutti gli indicati requisiti.
Quanto alla consistenza DE credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti DE fallito, la RA ha prodotto la sentenza dichiarativa DE fallimento dalla quale emerge la sussistenza di crediti vantati da tre lavoratori DEla società fallita a titolo di retribuzioni non pagate, pari complessivamente a € 85.582,95, per i quali, nel 2018, i tre creditori avevano ottenuto tre decreti ingiuntivi. Nella sentenza si dà atto inoltre di un ulteriore credito accertato dalla Guardia di Finanza di euro
23.000,00 e di protesti per oltre 80 mila euro.
In ordine al profilo DEl' eventus damni, è sufficiente in questa sede richiamare gli ormai consolidati principi enunciati in materia, in virtù dei quali affinché un atto dispositivo possa essere reso inefficace nei confronti DE creditore è necessario, ai sensi DEl'art. 2901 cod. civ., che questo gli cagioni un pregiudizio che si traduce nella lesione DEla garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 cod. civ.
La norma non parla genericamente di «danno» ma di «pregiudizio», il che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, indicherebbe la volontà, da parte DE legislatore, di ricomprendere in tale accezione non solo una situazione di danno attuale, quale potrebbe verificarsi in conseguenza di una insolvenza DE debitore, ma anche una situazione in cui vi sia la semplice possibilità che il soddisfacimento coattivo DEle pretese creditorie rischi di essere anche parzialmente frustrato.
Il pericolo di danno potrebbe realizzarsi sia attraverso una diminuzione DE valore dei beni, oggetto DE patrimonio DE debitore, sia attraverso una sostituzione di questi con altri che presentino caratteristiche di maggiore deteriorabilità o occultabilità
5 ovvero possano comportare maggiore difficoltà, maggiore gravosità, maggiore incertezza DEla procedura esecutiva.
È, infatti, affermazione ricorrente in giurisprudenza che “il presupposto oggettivo DEl'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale DE debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa DE patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento DE credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative DEla garanzia patrimoniale, mentre è onere DE debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni DE creditore (Cass. Ordinanza n. 19207 DE 19/07/2018).
In conformità a tale premessa, appare innegabile che la donazione effettuata dal socio fallito alla moglie costituisce un atto che ha compromesso la consistenza patrimoniale DE debitore, sottraendola alla massa dei creditori.
Come detto, condizione essenziale DEla tutela revocatoria in favore DE creditore è il pregiudizio alle ragioni DElo stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica DEla situazione patrimoniale DE debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva DE debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass.
12678/01; 12144/99; 2971/1999; 6676/98; 6777/95).
Ecco che, bastando un semplice pericolo di danno ed anche in considerazione DE principio di vicinanza DEla prova, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio in forza DEle ampie residualità patrimoniali incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca per tale motivo la mancanza DEl'eventus damni.
Tale onere non è stato però assolto da parte convenuta.
Questa infatti non ha provato che sia proprietario di beni Controparte_2 che potrebbero essere agevolmente aggrediti in sede esecutiva con la conseguente soddisfazione DE credito di parte attrice.
Pertanto, non può che ritenersi suscettibile di revocatoria la donazione DEl'unico bene immobile di proprietà DE debitore.
6 L'atto di donazione pr cui è causa ha, quindi, arrecato indubbio pregiudizio alle ragioni DE creditore, sotto il profilo DEla possibilità di soddisfacimento DEla propria pretesa.
Quanto al requisito DE consilium fraudis da parte DE debitore, va innanzitutto detto che non è chiaro -sulla base di quanto emerge dagli atti - se i crediti siano sorti prima DEl'atto dispositivo.
A proposito DE momento di insorgenza DE credito la giurisprudenza ha sottolineato come “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere DEla qualità di creditore che abilita all'esperimento DEl'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione DE patrimonio è necessario fare riferimento alla data DE contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella DEl'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cassazione civile sez. III, 25/11/2024, n.30385).
Ora, tenuto conto che i crediti per i quali è stato dichiarato il fallimento traevano origine da crediti per retribuzioni non pagate di importo consistente, è plausibile ritenere che quanto meno una parte sia maturata prima DEla donazione;
in relazione a tali crediti socio illimitamamente responsabile e amministratore DEla CP_2 società (v. sentenza di fallimento) non poteva non essere a a conoscenza DE fatto che disponendo DE suo unico bene avrebbe compromesso le ragioni di quei soggetti legati da un rapporto di dipendenza con la società predetta.
E proprio in ragione di ciò è possibile affermare che l'atto sia stato compiuto in modo preordinato per lasciare insoddisfatti quei creditori.
Il fatto poi che la donazione sia avvenuta in favore di (moglie di e CP_1 CP_2 non di un soggetto terzo rafforza questo convincimento – a nulla rilevando peraltro il fatto che su quei beni avesse una propria quota. CP_1
La domanda revocatoria va dunque accolta, non rilevando in questa sede la circostanza che abbia trasferito a un terzo, con atto di compravendita (il cui CP_1 preliminare è stato previamente trascritto) uno dei beni oggetto DEla donazione.
Ciò in quanto questo giudizio, rispetto al quale il terzo acquirente è rimasto estraneo
– ha ad oggetto unicamente la domanda di revocazione mentre restano estranee le vicende relative alla pronunciata inefficacia nel rapporto con i terzi.
Le spese DE giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in persona DE Giudice Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, nella contumacia di
[...]
, così provvede: Controparte_2 dichiara inefficace, nei confronti DEla RA DE AL , l'atto Parte_1 pubblico di donazione in notar , rogato il 22/07/2016, rep. N. 35171, Persona_1 avente ad oggetto i beni indicati in parte motiva;
dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Agrigento annoti la presente sentenza a margine DEla trascrizione DEl'atto suddetto;
condanna i convenuti in solido a corrispondere a parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese DE difensore, che saranno liquidati ai sensi DEl'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento in favore DElo Stato.
Agrigento, 29.5.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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