Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Paladini, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Paolo Argenio, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
e , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Fatto e diritto Con atto depositato il 21.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 05920160012801246, n. 05920170015666538, n. 05920170022984325, n. 05920180020811340, n. 05920190001642811, n. 05920190028400830, n. 05920200023976033, n. 05920220027402843, n. 05920220033134976 e gli avvisi di addebito n. 35920160000890058, n. 35920160003699466, n. 35920170001330171, n. 35920180001701346, n. 35920180004630341, n. 35920190001288283, n. 35920190003954151, n. 35920210000772507, n. 35920220000495005, n. 35920220000932913, n. 35920220004231173
“riportate nel dettaglio della comunicazione preventiva di ipoteca n. 059762023900002014 per la parte concernente i titoli aventi ad oggetto contributi previdenziali DM10 e premi assicurativi, relativi all'anno di imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 per importo di € 59.272,80”. In particolare, ha eccepito la giuridica inesistenza degli atti in quanto mai notificati al ricorrente o, in ogni caso, notificati in maniera irregolare;
la mancanza di certezza dei titoli esecutivi “in quanto dagli estratti di ruolo non si comprendono i criteri e i riferimento normativi per la quantificazione delle somme aggiuntive e degli interessi di mora”; la prescrizione dei crediti;
la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99, rassegnando le conclusioni che seguono: “nel merito, con riferimento ai debiti per cui l'Agente della riscossione sta procedendo, accertarne l'illegittimità degli atti tributari opposti, per tutti i motivi dedotti in narrativa”.
, ed costituitisi, hanno disgiuntamente Controparte_1 CP_3 CP_2 contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per l'inammissibilità e/o per il rigetto dell'opposizione. ha, altresì, eccepito Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze inerenti alla notifica degli avvisi di addebito.
A fronte della documentazione prodotta dalle parti resistenti al fine di dare dimostrazione dell'avvenuta notifica di ciascuno dei n. 20 titoli prodromici, le doglianze di parte ricorrente si incentrano e riducono alla eccezione di seguito virgolettata:
“Tutti gli atti opposti (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) elencati nel ricorso introduttivo, ad esclusione dell'avviso di addebito n. 35920160000890058 non sono stati validamente notificati, in quanto inviati da indirizzo pec non abilitato, in quanto non presente nell'elenco dei pubblici registri INI-PEC, REDINGE e/o IPA”. Tanto premesso, in senso sfavorevole alla tesi della parte opponente, è, tuttavia, da rilevare come gli indirizzi pec utilizzati per la notifica dei titoli in questione siano in ogni caso riconducibili e riferibili all'ente che vi ha provveduto, con il corollario che il loro utilizzo non può aver determinato alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto dei messaggi veicolati per il loro tramite. In termini del tutto condivisibili, la Suprema Corte ha, inoltre, sul punto significativamente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis co. 1 l. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., non può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter d.l.vo 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”: cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.2022 n. 15979. Analogo principio è stato poi ribadito da Cass. civile 21.10.2022, n. 31160 e, con specifico riferimento alla notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'
[...]
, da Cass. civile 16.1.2023 n. 982. Controparte_1
In ogni caso, una eventuale nullità derivante dall'impiego di un indirizzo pec “non abilitato”, ove per mera ipotesi ritenuta sussistente, risulterebbe in ogni caso sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c., operante in presenza di tempestiva proposizione del ricorso giudiziale: cfr. Cass. Sez. Un. 18.4.2016 n. 7665, Cass. 12.7.2017 n. 17198, Cass. 28.9.2018 n. 23620, Cass.
5.3.2019 n. 6417 e Cass. 27.11.2019 n. 30948.
Essendovi, quindi, prova della rituale notifica dei titoli in questione (laddove le pec con i files in estensione .eml allegate alle memorie di costituzione delle parti convenute segnatamente comprovano che i precitati avvisi di addebito e le precitate cartelle siano stati debitamente inoltrati tramite pec all'indirizzo di posta elettronica dell'opponente), non possono che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono, sul piano formale, la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 e la mancata indicazione dei parametri utilizzati per la quantificazione delle somme aggiuntive e degli interessi di mora, e, sul piano sostanziale, la prescrizione dei crediti, eventualmente maturata anteriormente alla notifica delle cartelle e/o degli avvisi di addebito, stante lo spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 24 D. L. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Tanto puntualizzato, è ugualmente da ritenere infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dei titoli prodromici. Sotto tale profilo, occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, e non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_2 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, assorbente rilievo, in senso sfavorevole alla tesi attorea, milita la risolutiva considerazione che abbia fornito Controparte_1 dimostrazione di aver validamente e tempestivamente interrotto il decorso del suddetto termine prescrizionale per il tramite delle notifiche telematiche (da ritenersi, per quanto anzidetto, pienamente valide ed efficaci) degli atti riepilogati in memoria di costituzione (ovvero, in data 28.9.2017 tramite la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920179006634717000 relativa ai crediti della cartella di pagamento n. 05920160012801246000 e degli avvisi di addebito n. 35920160000890058000 e n. 35920160003699466000; in data 15.10.2018 tramite la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189009900515000 relativa ai crediti delle cartelle n. 05920160012801246000 e n. 05920170015666538000 e degli avvisi di addebito n. 35920160000890058, n. 35920160003699466 e n. 35920170001330171; in data 10/04/2019 tramite la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900000815000 relativa alle cartelle n. 05920160012801246, n. 05920170015666538, n. 05920170022984325 e n. 05920180020811340 e agli avvisi di addebito n. 35920160000890058, n. 35920160003699466, n. 35920170001330171, n. 35920180001701346; in data 02.03.2022 tramite la notifica della intimazione di pagamento n. 05920229001729173000 relativa a tutti i titoli contestati). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.10.2023, da nel contraddittorio con Parte_1 Controparte_1
, e , così provvede: rigetta l'opposizione proposta;
condanna
[...] CP_2 CP_3
al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, in favore di in CP_2 euro 2.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, in favore di nonché in euro 3.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva CP_3
e cpa nella misura di legge, in favore di con Controparte_1 distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Lecce, 26 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma