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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1682/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata iscritta con ricorso depositato in data 16.02.2024
da
1) , nato a [...] il [...] e residente in [...]
14 (C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Celestino (cf. - pec: C.F._1 C.F._2
presso il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Caravaggio Email_1
70
e
2) per la sig.ra sig.ra nata a [...] il 24.12. 1983 e residente a[...]
Trezzo n 14 , Milano ( ) rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Celestino (cf. CodiceFiscale_3
- pec: presso il quale è elett.te dom.to in C.F._2 Email_1
Napoli alla via Caravaggio 70
in data 25.01.2016, in Sisli –Istambul (Turchia), i ricorrenti hanno contratto matrimonio, , atto trascritto presso il Comune di Napoli, nr. 188, p II s.c. sez CN , anno 2016)
separati consensualmente con sentenza n 593/2024 Tribunale di Milano del 04 giugno 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
DICHIARARSI
1. la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
; Persona_1
2. Dato atto dell'indipendenza economica, dell'indipendenza abitativa ed in assenza di figli, nulla
è dovuto reciprocamente
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
In data 04.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio,
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici nella totale indipendenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.01.2016, in Sisli
–Istambul (Turchia) tra i sig.ri e Parte_1 Persona_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata iscritta con ricorso depositato in data 16.02.2024
da
1) , nato a [...] il [...] e residente in [...]
14 (C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Celestino (cf. - pec: C.F._1 C.F._2
presso il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Caravaggio Email_1
70
e
2) per la sig.ra sig.ra nata a [...] il 24.12. 1983 e residente a[...]
Trezzo n 14 , Milano ( ) rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Celestino (cf. CodiceFiscale_3
- pec: presso il quale è elett.te dom.to in C.F._2 Email_1
Napoli alla via Caravaggio 70
in data 25.01.2016, in Sisli –Istambul (Turchia), i ricorrenti hanno contratto matrimonio, , atto trascritto presso il Comune di Napoli, nr. 188, p II s.c. sez CN , anno 2016)
separati consensualmente con sentenza n 593/2024 Tribunale di Milano del 04 giugno 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
DICHIARARSI
1. la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
; Persona_1
2. Dato atto dell'indipendenza economica, dell'indipendenza abitativa ed in assenza di figli, nulla
è dovuto reciprocamente
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
In data 04.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio,
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici nella totale indipendenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.01.2016, in Sisli
–Istambul (Turchia) tra i sig.ri e Parte_1 Persona_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza