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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
II Collegio
R.G. 941/2024
La Corte D'Appello di Ancona, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.I. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Monteprandone, fraz. Centobuchi, Largo XXIV Maggio n°19, in Parte_2
proprio anche quale fideiussore (C.F. ) residente in C.F._1
Ripatransone alla via S. Maria a Mare n°2 e in proprio anche quale Parte_3
fideiussore (C.F. ) residente in [...]
n°2, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Gabrielli e con lo stesso elettivamente domiciliati all'indirizzo pec: Email_1
- appellanti contro società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della L. n. 130 del 30.04.1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via
Vittorio Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , P.IVA_2
e per essa quale procuratrice la a socio unico, con Controparte_2 sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio Conti e con questi P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio alla via Andrea Costa n. 2
- appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 534/2024 pubblicata in data 29.7.2024, notificata in data 3.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 534/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione proposta da società debitrice e Parte_1 Parte_2
e fideiussori avverso il decreto ingiuntivo n°235/2023
[...] Parte_3
(R.G.n.631/2023, Rep.n.407/2023) emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data
11.4.2023 su ricorso della e per essa quale procuratrice la CP_1 CP_2
che aveva ingiunto loro di pagare a favore della ricorrente la somma
[...] di € 4.635.117,39, con la condanna in solido tra loro alla refusione dei compensi di difesa liquidati in € 32.070,00 oltre 15% per rimborso forfetario spese ed oltre iva e cap.
Con atto di appello ritualmente notificato , Parte_1
e hanno impugnato la sentenza di primo grado Parte_2 Parte_3
con plurimi motivi
Si è costituita con comparsa di risposta e per essa quale procuratrice la CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con ordinanza emessa in data 20.03.2025 a decisione della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado presentata dalle parti appellanti, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza e contestualmente ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c. fissando, in caso di non accoglimento della proposta, l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc, con trattazione scritta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c..
pag. 2/4 I termini della proposta conciliativa erano i seguenti: rinuncia appello spese del grado compensate.
Nelle more del giudizio, in adesione alla proposta conciliativa, gli appellanti hanno depositato in data 11 aprile 2025 rinuncia agli atti del giudizio, con contestuale accettazione sottoscritta dalla parte appellata, nonchè richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
Il Giudice istruttore designato con ordinanza 17.04.2025, in modifica del termine di rinvio della causa ex art. 352. C.p.c. di cui alla precedente ordinanza, ha fissato nuovo termine sino al 28 aprile 2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza per la decisione sull' estinzione del giudizio. Entrambe le parti con le rispettive note insistevano per dichiararsi l'estinzione della causa.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello e della relativa accettazione va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata ed inoltre si nota che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il
Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 534/2024, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 29.7.2024, notificata in data
3.9.2024 così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado.
Ancona lì 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
II Collegio
R.G. 941/2024
La Corte D'Appello di Ancona, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.I. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Monteprandone, fraz. Centobuchi, Largo XXIV Maggio n°19, in Parte_2
proprio anche quale fideiussore (C.F. ) residente in C.F._1
Ripatransone alla via S. Maria a Mare n°2 e in proprio anche quale Parte_3
fideiussore (C.F. ) residente in [...]
n°2, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Gabrielli e con lo stesso elettivamente domiciliati all'indirizzo pec: Email_1
- appellanti contro società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della L. n. 130 del 30.04.1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via
Vittorio Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , P.IVA_2
e per essa quale procuratrice la a socio unico, con Controparte_2 sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio Conti e con questi P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio alla via Andrea Costa n. 2
- appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 534/2024 pubblicata in data 29.7.2024, notificata in data 3.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 534/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione proposta da società debitrice e Parte_1 Parte_2
e fideiussori avverso il decreto ingiuntivo n°235/2023
[...] Parte_3
(R.G.n.631/2023, Rep.n.407/2023) emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data
11.4.2023 su ricorso della e per essa quale procuratrice la CP_1 CP_2
che aveva ingiunto loro di pagare a favore della ricorrente la somma
[...] di € 4.635.117,39, con la condanna in solido tra loro alla refusione dei compensi di difesa liquidati in € 32.070,00 oltre 15% per rimborso forfetario spese ed oltre iva e cap.
Con atto di appello ritualmente notificato , Parte_1
e hanno impugnato la sentenza di primo grado Parte_2 Parte_3
con plurimi motivi
Si è costituita con comparsa di risposta e per essa quale procuratrice la CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con ordinanza emessa in data 20.03.2025 a decisione della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado presentata dalle parti appellanti, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza e contestualmente ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c. fissando, in caso di non accoglimento della proposta, l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc, con trattazione scritta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c..
pag. 2/4 I termini della proposta conciliativa erano i seguenti: rinuncia appello spese del grado compensate.
Nelle more del giudizio, in adesione alla proposta conciliativa, gli appellanti hanno depositato in data 11 aprile 2025 rinuncia agli atti del giudizio, con contestuale accettazione sottoscritta dalla parte appellata, nonchè richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
Il Giudice istruttore designato con ordinanza 17.04.2025, in modifica del termine di rinvio della causa ex art. 352. C.p.c. di cui alla precedente ordinanza, ha fissato nuovo termine sino al 28 aprile 2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza per la decisione sull' estinzione del giudizio. Entrambe le parti con le rispettive note insistevano per dichiararsi l'estinzione della causa.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello e della relativa accettazione va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata ed inoltre si nota che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il
Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 534/2024, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 29.7.2024, notificata in data
3.9.2024 così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado.
Ancona lì 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 4/4