Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 9.6.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7513 dell'anno 2024 RG
TRA
Avv. CARDANOBILE F Parte_1
E avv. G BORRELLI CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti dell' di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva n.01- 001646335 avente ad oggetto il CP_1 pagamento delle sanzioni amministrative per la violazione afferente al presunto mancato pagamento degli importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali nei termini in dettaglio ivi indicati, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la parte intimata che contestava la fondatezza dell'azione. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, quale è quello in oggetto, laddove il debitore
Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib.
Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2. Tanto chiarito, va subito rilevato che l'ordinanza ingiuntiva gravata riguarda l'anno 2017.
Vengono in rilievo dunque omissioni che si sono perfezionate dopo l'entrata in vigore del D. lgs. n.
8/2016 che pertanto vanno regolate ex art. 14 l n. 689/1981 (cfr. sentenza della Sezione n.2006/2025 i cui rilievi si richiamano anche per relationem ex art.118 disp.att. cpc).
3.1. Le violazioni accertate dall' e contestate all'odierna opponente, in quanto successive CP_2 all'entrata in vigore in data 6 febbraio 2016 del d.lgs. n. 8/2016, costituivano ab origine illeciti amministrativi: non trovano dunque applicazione le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 relativamente alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (cfr. pronuncia Corte di cassazione n. 7641/2025); pertanto, le omissioni in questione erano accertabili e sanzionabili sin dal principio dall'Istituto opposto, senza dover attendere l'eventuale trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.
3.2. Giova altresì rammentare che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Lav.
Sentenza n. 7681/14), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione
2 immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre
1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali, per esempio ,le convocazioni di informatori.
3.3. Ebbene, ex actis non vi sono elementi per escludere che le omissioni de quibus sono state accertate a seguito di una mera verifica da parte dell'ente intimato nei relativi archivi, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, essendo evidentemente le stesse rilevabili per tabulas. Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente delle violazioni commesse nei periodi di riferimento non può che coincidere con la CP_ ricezione da parte dell' delle denunce mensili UniEmens ex art. 44, comma 9, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (cfr. sentenza n.1718/2025 della sezione i cui rilievi si richiamano anche per relationem ex art.118 disp.att. cpc).
3.4. Le violazioni in esame sono state accertate e contestate dall' soltanto con la presunta (in CP_1 quanto non provata, sebbene contestata) notifica dell'atto di accertamento all'odierna opponente risalente al 8.2.2019. Ne deriva pertanto che la notifica di tali atti di accertamento risulta tardiva rispetto al termine perentorio di decadenza di 90 giorni, previsto dall' art.14 comma 2 L. 689/1981, come correttamente dedotto dall'opponente nel libello introduttivo. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione gravata va annullata (cfr. in termini sentenze nn.1720, 2056, della Sezione i cui rilievi si richiamano per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. cpc).
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018;
3 Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa vanno compensate integralmente per la novità delle questioni controverse e per le relative oscillazioni pretorie, in ossequio alle direttive della riunione di coordinamento Sezione espressasi in materia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda ed istanza ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione gravata, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate.
Bari, 9.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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