Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2141/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025
DA
rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avv.ti ARIOLI DILETTA e
MARTINO SIMONA
E
DAIANE AYRES ) rappresentata e difesa, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PELIZZONI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. la casa coniugale sita in Mantova, viale dei Caduti n. 40, unitamente ai mobili e alle pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla Signora Parte_2
che continuerà ad abitarvi con i due figli e
[...] Persona_1 [...]
. Persona_2
3. Disporsi l'affido condiviso dei minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della
[...] madre . Parte_2
4. Il padre potrà fare visita e tenere con sé i figli quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni degli stessi ed in accordo con la madre. In caso di disaccordo, si prevede che: ▪ Il padre terrà con sé la figlia tre giorni alla settimana con Per_1 pernottamento, da concordarsi in base ai propri impegni lavorativi e un fine settimana alternato con l'altro genitore, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera. Mentre per quanto attiene al figlio sino al Persona_2 compimento di un anno di età, il padre potrà tenere con sé il minore tre pomeriggi alla settimana. Dal compimento dell'anno di età unitamente alla Persona_2 sorella trascorrerà tre giorni alla settimana con pernottamento, e un fine Per_1 settimana alternato con l'altro genitore, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera.
5. I genitori potranno comunque vedere i figli ogni qualvolta lo vorranno e compatibilmente con gli impegni di entrambi e, comunque, nel massimo rispetto degli impegni scolastici e di svago dei minori. Durante il periodo delle vacanze natalizie il padre trascorrerà la metà delle dette vacanze con i figli, così da ricomprendere il giorno di Natale o Capodanno ad anni alterni. Tale organizzazione delle vacanze invernali andrà concordata tra i genitori entro e non oltre il mese di novembre di ciascun anno. Durante le vacanze estive, invece, il padre potrà tenere i figli quindici giorni, anche non consecutivi, e anche in luogo di villeggiatura, con l'obbligo di comunicare la località alla madre;
in coincidenza con i propri periodi feriali e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, periodo da concordarsi preventivamente con la madre, entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Quanto alle vacanze pasquali, inoltre, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con i figli il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, da concordare entro e non oltre 15 giorni dalla festività della Pasqua.
6. I coniugi nell'interesse preminente dei figli si impegnano a consultarsi vicendevolmente e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute degli stessi.
7. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore di Parte_1
la somma mensile di € 400,00, a titolo di contributo di Parte_2 mantenimento ordinario dei figli minori e . Il Sig. Persona_2 Per_1 Pt_1
provvederà a versare alla moglie la somma di cui sopra, annualmente
[...] rivalutabile in base agli indici ISTAT, tramite bonifico bancario, entro il giorno
15 di ciascun mese.
8. Porsi a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo il presente schema in uso al Tribunale di Mantova: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in
2 ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa,
3 invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
9. L'assegno unico in favore dei figli verrà integralmente compensato tra i coniugi.
10. Con riguardo alla casa coniugale sita in Mantova, viale dei Caduti n. 40, in piena proprietà di entrambi i coniugi al 50%, identificata al catasto fabbricato del Comune di Mantova al Foglio 41 mappali 229 sub. 8, viale dei Caduti n. 40 piano S1-1 Cat. A/2 Cl. 1 Vani 4,5 sup. cat. mq 79 R.C. 461,81; e Foglio 41 mappale 229 sub. 37, viale dei Caduti n. CM piano S1 Cat. C/6 Cl. 4 mq 15 sup. cat. mq 17 R.C. 49,58 come meglio descritta nell'atto di compravendita, il signor si obbliga a trasferire alla signora la Parte_1 Parte_2 propria quota del 50% dell'immobile, lasciando alla stessa anche tutto il mobilio presente nell'immobile, con successiva formalizzazione notarile che avrà causa nel presente ricorso in quanto verrà redatta in esecuzione di questo.
11. La signora verserà a titolo di corrispettivo al signor Parte_2
la somma di € 8.000,00, oltre ad accollo liberatorio del residuo Parte_1 mutuo stipulato in data 28 settembre 2022 rep. n. 60.114/20.429 a ministero del
Notaio di Ricco con sede in Mantova (MN) registrato a Mantova Persona_3 in data 4 ottobre 2022 al n. 13070 serie 1T, a favore della Banca Intesa Sanpaolo
S.P.A.
12. I coniugi dichiarano che, in relazione a tale trasferimento e alle operazioni sopraddette, si impegnano a stipulare il rogito notarile dell'atto di compravendita entro due mesi dalla data di omologa della separazione, salvo diverso accordo.
13. L'autovettura Kia Sportage targata FP678HA verrà interamente intestata alla signora che provvederà a pagare il finanziamento sino Parte_2 alla sua estinzione, mentre l'autovettura Open Agila targata DW427WK verrà intestata al signor , i quali provvederanno rispettivamente alle Parte_1 relative spese.
14. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato autonomamente tutti i residui rapporti patrimoniali fra di loro pendenti.
15. Spese di lite integralmente compensate fra i ricorrenti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Pontoes, Es (BRASILE) in data 03/12/2005 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MANTOVA al n. 22, Parte II, Serie C, Anno
2006) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
4 Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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