Versione
15 marzo 1953
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11 giugno 2003
11 giugno 2003
Art. 33.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma ((dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione)) promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.
La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma ((dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione)) promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.
La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
Commentari • 5
- 1. La legge per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alCostituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 17 giugno 2003 · 1.3956244
[…] Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione». 4. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/08/2004, n. 15246Provvedimento: […] E chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa pronuncia t in quanto i provvedimenti amministrativi non sono suscettibili di controllo di costituzionalità che deve avere necessariamente quale oggetto per il disposto dell'art. 33 della legge 87 del 1953 "le disposizioni della legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione". […]Leggi di più...
- tutela pubblico interesse·
- disapplicazione atto amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
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- art. 3 legge 112/1991·
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