Articolo 33 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 32Articolo 34
Versione
15 marzo 1953
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Versione
11 giugno 2003
Art. 33.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma ((dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione)) promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.
La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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