Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1613/2023 R.G.A.C.C., promossa da: Pa (P. IVA ), Parte_1 C.F._1
in persona del curatore p.t. Avv. Paolo Calabretta, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Sileci (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elett.te domiciliato,
Appellante riassumente
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2
contumace,
Appellato riassunto
OGGETTO: condannatorio.
Venuti all'udienza del 31.3.2025 il difensore dell'appellante riassumente precisava nuovamente le conclusioni riportandosi alle domande eccezioni e difese formulate in precedenti atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dell'aprile 2011 la curatela del fallimento Parte_2
, già corrente in Sant'Agata Li Battiati, nonché dei soci illimitatamente
[...]
responsabili e - fallimento dichiarato dal Tribunale di CP_2 CP_3
Catania con sentenza n. 213/98 del 26.11.98 - conveniva innanzi allo stesso Tribunale
(figlio di ) onde – premesso che ai due falliti faceva CP_1 CP_2
capo la comproprietà, complessivamente per metà indivisa e per un quarto ciascuno
(l'altra metà indivisa, e per un quarto ciascuno, facendo capo alle di loro sorelle e ), dell'appartamento in San Giovanni La Punta, via Brindisi n. CP_4 CP_5
5, primo piano, e che tale unità immobiliare fosse stata occupata sine titulo dal convenuto sin dal 28.4.2007 – sentir condannare lo stesso convenuto al rilascio dell'immobile nonché al pagamento di un'indennità di occupazione per tutto il periodo compreso tra la data anzidetta e quella di rilascio;
indennità da farsi pari alla metà del valore locativo del cespite, quantificabile - a termini della consulenza estimativa cui si era dato luogo in seno alla procedura fallimentare - nell'importo di €
334,00 per ogni mese.
Costituitosi in contraddittorio riconosceva di detenere in parte qua CP_1
l'unità immobiliare sine titulo, anche se soltanto dal febbraio del 2011 e non dall'aprile del 2007; e di avere richiesto di poterne mantenere il godimento dietro stipula con la curatela fallimentare di contratto di locazione.
Venuti in udienza, stante il riconoscimento delle ragioni di controparte operato dal convenuto il G.I., con ordinanza ex art. 186bis c.p.c., ordinava al di versare alla CP_2
curatela attrice la somma di € 2.004,00 in pagamento di detta indennità di occupazione per il periodo decorso dal febbraio del 2011 al gennaio del 2012.
La causa era quindi istruita mediante prova per interpello e per testimoni.
Indi – raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – il Tribunale di
Catania rilevava: - che la comproprietà dell'unità immobiliare in capo ai due soci falliti per detta metà indivisa fosse pacifica e non contestata: e che tanto bastasse a ritenere fondata la formulata domanda di rilascio,
- che la domanda di pagamento di un'indennità di occupazione non fosse invece
“meritevole di accoglimento, palese essendo che, non potendosi affermare - a lume della giurisprudenza citata, cui questo giudice aderisce - la configurabilità di un danno in re ipsa, la prospettazione dell'attore sul punto è del tutto carente”.
E ciò posto, con sentenza n. 2834/2015 del 19.6.2015, detto Tribunale così statuiva definitivamente pronunziando:”
P Q M
… condanna il convenuto al rilascio immediato del bene indicato in parte motiva in favore dell'attore; compensa integralmente le spese di lite”.
§§§
Sentenza avverso la quale la curatela fallimentare della Parte_1
interponeva innanzi a questa Corte - con citazione tempestivamente
[...]
notificata il 6.11.2015 – appello articolato su tre motivi.
Deducendo, nell'ordine:
- che a torto il Tribunale avesse escluso la predicabilità di un danno in re ipsa anche nei casi in cui la detenzione sine titulo altrui renda in tutti i casi impossibile all'avente diritto di godere direttamente e/o indirettamente
(attraverso la percezione dei frutti civili) di bene suscettibile, per le sue caratteristiche, di sfruttamento economico,
- che anche a richiedersi nei casi di specie una prova in concreto del danno reclamato, questo fosse nel caso a mani più che sufficientemente provato dalla congiunta considerazione, sul piano presuntivo, della naturale attitudine dell'unità immobiliare ad essere messa a reddito nonché dalla sua giuridica disponibilità in capo ad una curatela fallimentare la cui attività – si deduceva -
è naturalmente rivolta ad accrescere la massa attiva a maggior soddisfacimento delle ragioni dei creditori del fallito: tanto vero – tutto ciò - che, sinchè l'appellato non si era impossessato dell'immobile, questo era stato da essa curatela messo a reddito con la sua cessione in locazione,
- che comunque – subordinatamente si rilevava – ad essa curatela andasse riconosciuto il diritto al pagamento dei frutti civili dell'immobile de quo quantomeno, ex art. 1148 c.c., dal momento della domanda giudiziale.
§§§
Nella resistenza del – che contestava la fondatezza dei motivi di CP_1
appello così riassunti – la Corte adita (dopo aver preso atto che nelle more del giudizio l'appellato era divenuto proprietario della suddetta metà indivisa dell'appartamento de quo già facente capo ai due falliti, giusta decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. del 29/07/2017) con sentenza n. 391/2019 del
20.2.2019 rigettava la domanda di pagamento reiterata dalla curatela appellante
(soltanto accogliendo il residuale motivo con cui la stessa curatela aveva pure contestato la regolamentazione delle spese di lite), dopo aver considerato:
- quanto al primo motivo di impugnazione, che anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità avesse sanzionato, “con la recente pronuncia n.
31233 del 4 dicembre 2018, che il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.”,
- quanto al secondo motivo di impugnazione, che “se è vero che chi chiede il risarcimento del danno in questione può, per assolvere l'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 cod. civ., certamente avvalersi di presunzioni che siano gravi, precise e concordanti (Cass. n. 15111 del 2013), non è, però, meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (diversi dalla mera indisponibilità dell'immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico.
Affermare, dunque, in tale ipotesi, che il fatto stesso della mancata disponibilità dell'immobile di per sé legittimi — in assenza di alcuna altra allegazione circa le oggettive possibilità e le concrete occasioni di sfruttamento del bene — la presunzione della sussistenza, sempre e comunque, di un pregiudizio patrimoniale quantificabile sulla base del valore locativo, comporta, da un lato, la violazione delle regole che, desunte dalle citate norme codicistiche, presiedono alla valutazione della prova per presunzioni;
dall'altro, e per l'effetto, finisce con il far coincidere il danno risarcibile con
l'evento stesso di danno, così attribuendo al risarcimento una funzione non più compensativa ma sanzionatoria, in assenza di copertura normativa”,
- quanto infine al terzo motivo di impugnazione, che “Non coglie nel segno
l'invocato richiamo alla norma di cui all'art. 1148 c.c. a mente del quale il possessore di buona fede, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale ed anche di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data usando la diligenza di un buon padre di famiglia: rilevandosi, all'evidenza, che il rivestiva la qualità di CP_2
semplice detentore, non certo di possessore del bene immobile, tantomeno di buona fede”.
§§§
Quanto così statuito da questa Corte veniva sottoposto al vaglio degli giusta Parte_3
tempestivo ricorso ex art. 366 c.p.c., affidato dalla curatela fallimentare della
[...]
a cinque motivi. Parte_1
La Suprema Corte, disatteso il primo motivo (mercè al quale “parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la risarcibilità del danno da occupazione illegittima sul presupposto del difetto di allegazione e di prova del pregiudizio. [……] Secondo parte ricorrente l'occupazione di un bene immobile, in assenza di un valido titolo, è immediatamente lesiva del diritto dominicale, con la conseguenza che alla totale compressione del diritto di godere consegue necessariamente un pregiudizio di natura patrimoniale, per tale ragione risarcibile, senza che il proprietario debba soggiacere a più gravosi oneri di allegazione e di prova”), con ordinanza n.
26972/2023 del 21.9.2023 accoglieva, per converso, il terzo ed il quarto motivo tra loro connessi (e tanto con valenza assorbente del secondo e del quinto motivo): dopo aver considerato, segnatamente, che “In definitiva, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza (p. 6), non è affatto vero che la Curatela non avesse allegato "qualsivoglia elemento indiziario" attestante il pregiudizio sotteso alla propria domanda risarcitoria: a fronte della articolate difese e deduzioni della
Curatela, la Corte territoriale aveva l'onere di illustrare, almeno sinteticamente, le ragioni per le quali non aveva ritenuto sufficienti gli elementi addotti dalla Curatela al fine di dimostrare la illegittima occupazione dell'appartamento e la perdita di natura patrimoniale consistente nel non averne potuto ricavare i frutti civili”.
§§§
In seguito alla conseguente cassazione con rinvio il giudizio è stato riassunto, innanzi a questa Corte, dalla curatela fallimentare della Parte_1
con citazione ex art. 392 c.p.c. - ritualmente e tempestivamente notificata - del
12.12.2023 mercè alla quale si è chiesto che vengano adeguatamente scrutinati quegli elementi presuntivi di giudizio già inutilmente sottoposti ai precedenti giudici di merito, secondo quanto infine sanzionato dai giudici di legittimità.
Inoltre – previamente rammentato che “Per costante giurisprudenza della Suprema
Corte, “le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (Cass. 20.12.2022 n. 37270)” – essa curatela ha riproposto il secondo ed il quinto motivo anzidetti del proprio appello, indi deducendo:
- per un verso, che in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 948, 1140
e 1148 c.c. non fosse stato adeguatamente considerato che “se nei casi di specie si inquadrasse senz'altro la tutela del proprietario all'interno dello schema della responsabilità aquiliana, si finirebbe per riconoscere al possessore in mala fede un vantaggio processuale che mal si concilia con le norme che disciplinano gli effetti del possesso. Infatti, a mente dell'art. 1148
c.c., dalla domanda giudiziale il possessore in buona fede è obbligato a restituire i frutti civili percepiti successivamente e quelli che avrebbe potuto percepire usando la ordinaria diligenza. La norma non regola il caso in cui il possessore sia in mala fede, ma che quest'ultimo sia obbligato a restituire i frutti civili, anche quelli percipiendi e non solo quelli percepiti prima della domanda giudiziale, si desume proprio dalla disciplina dettata per il possesso di buona fede. Ed in effetti, se ai sensi dell'art. 1148 c.c. lo stato di buona fede cessa con la domanda giudiziale (Cass. 25.09.1991 n. 10002), e se da questo momento, quindi, il possessore non può più beneficiare di quel particolare favore concesso dall'ordinamento a chi ignori senza colpa grave di ledere un altrui diritto - ed è per ciò obbligato a restituire anche i frutti non percepiti ma che avrebbe ragionevolmente percepito se avesse usato la ordinaria diligenza -
a maggior ragione è tenuto alla restituzione di questi frutti il possessore in mala fede (Cass. 24.03.1986 n. 2069), con la differenza, però, che questi sarà obbligato a restituire anche quelli che avrebbe potuto percepire prima della domanda giudiziale e non solo quelli effettivamente percepiti Pertanto, qualora fosse accertato che la situazione di possesso ha avuto la sua genesi nella piena consapevolezza del possessore di ledere un altrui diritto, sarebbe in re ipsa non il danno ma il diritto del proprietario alla fruttificazione e basterebbe la prova, a questo punto, della illiceità del possesso”: come – si concludeva sul punto – nel caso a mani, - per altro verso, che in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 948,
1140, 1141, 1147 e 1148 c.c. fosse stato “erroneamente ritenuto che
l'occupazione dell'immobile costituisse detenzione e, conseguentemente, escluso il diritto ad avere corrisposti dal i frutti civili che questi, dopo la CP_2
domanda giudiziale, aveva percepito o avrebbe potuto percepire usando la ordinaria diligenza. Per consolidata giurisprudenza di legittimità: a) si ha possesso se la relazione di fatto con il bene ha origine in un atto volontario di apprensione e non ha la sua giustificazione in un vincolo di natura particolare tra le parti (Cass. 18.10.2016 n. 21); b) in assenza di rapporti tra le parti, la relazione di fatto con il bene caratterizzata da una durata non transitoria e di non modesta entità è circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza (Cass. 03.07.2019 n.
17880); c) è del tutto irrilevante, al fine di degradare a mera detenzione la relazione di fatto con la cosa, la consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere (Cass. 05.04.2011 n. 7757). Ebbene, nel caso concreto sussistevano tutti i presupposti per qualificare come possesso la relazione di fatto tra il e l'appartamento perché: a) costui CP_2
occupava l'immobile in assenza di valido titolo;
b) l'occupazione abusiva dell'appartamento aveva avuto inizio nel 2007 ed era stato dimostrato - peraltro per stessa ammissione del medesimo interessato - che l'immobile era stato destinato ad abitazione dell'odierno appellato;
c) questa situazione di illegittimità è cessata solo il 29.07.2017, quando il Giudice Delegato al
Fallimento della ha emesso il decreto con il quale la Parte_1
proprietà della quota sull'immobile appresa all'attivo gli è stata trasferita per essersela aggiudicata”.
E per quanto così riassunto la curatela del fallimento della Parte_1
- nonché dei soci illimitatamente responsabili e
[...] CP_2 [...]
- concludeva chiedendo alla Corte territoriale nuovamente adita di CP_3
condannare “al risarcimento, in favore del CP_1 Parte_1 e personale dei soci illimitatamente responsabili,
[...] [...]
e , dei danni arrecati alla curatela per avere sottratto alla CP_3 CP_2
disponibilità di questa l'appartamento sito in S.G. La Punta, via Brindisi n. 5, piano primo, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 3, particella 929, sub 2; danni quantificabili in misura pari alla metà del valore locativo mensile (stimato nell'intero in € 334,00) a decorrere dal 28.04.2007 (ovvero - ed in subordine dalla domanda giudiziale) sino all'effettivo rilascio (29.07.2017), ovvero in quell'altra somma che sarà ritenuta congrua anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi del processo, incluse quelle del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione”.
§§§
IZ AN, ritualmente evocato in giudizio, non vi si costituiva: onde ne va dichiarata la contumacia.
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa parte appellante riassumente era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
Censurando ex art. 360, n. 5), c.p.c. la mancata valorizzazione - da parte dei giudici di merito già chiamati ad esaminare la vicenda controversa - dei sullodati elementi presuntivi di giudizio gli dimostrano di avere, anzitutto, ritenuto che la Parte_3
vicenda refluita in controversia andasse sussunta al paradigma della c.d. detenzione sine titulo, idonea come tale a fondare un obbligo risarcitorio. Ma così, fuor di dubbio, non è: come viene ad essere irrefutabilmente provato dal tenore del prodotto verbale di riconsegna del 28.4.2007 mercè al quale l'appartamento de quo veniva rilasciato a mani non soltanto del curatore p.t. del fallimento oggi appellante riassumente ma anche dell'appellato riassunto “il quale si dichiara incaricato degli altri comproprietari”; vale a dire, delle succitate e che – CP_6 CP_5
così per come emerge dal telefax a firma di e Controparte_7 CP_8
(rispettive vedove dei falliti e del 14.9.2010, missiva CP_2 CP_3 già versata in atti dalla stessa curatela (e del cui contenuto non appare dunque lecito dubitare) – avevano ceduto al nipote “in comodato d'uso a titolo gratuito” le loro quote di proprietà indivisa del cespite. E tanto – va a questo punto sancito – ben ammissibilmente, se si considera che “L'art. 1105 c.c. regola esclusivamente il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza, ma non preclude la locazione [od il comodato, n.d.r.] di quota ideale di bene comune, che è consentita dalla disposizione di cui all'art. 1103 c.c. in forza del quale gli atti dispositivi della quota medesima e la amministrazione di essa riguardano il singolo titolare, potendo inoltre il conduttore cui sia stato concesso il godimento della cosa comune nei limiti di una quota detenere il bene insieme agli altri condomini possessori” (Cass. III
165/2005, conf. Cass. III 6338/2023; v. anche Cass. III 19678/2008, secondo cui “Il conduttore [od il comodatario, n.d.r.], cui é ceduto dal concedente il godimento della cosa comune nei limiti della quota della sua proprietà, ha la detenzione di questa insieme agli altri condomini, perchè il suo uso parziale e concorrente con quello degli altri lascia il rapporto nell'ambito del contratto di locazione [o di comodato,
n.d.r.] il quale non presuppone che il godimento della cosa sia esclusivo. Ne consegue che nei confronti del conduttore di un immobile, che ne abbia acquistato la proprietà per una quota parte, non può essere conseguita dal locatore la risoluzione della locazione, non potendo l'acquirente essere privato del compossesso del bene conseguito con l'acquisto”).
Per il che ben si giustifica che la curatela oggi riassumente non abbia omesso, essendone legittimata, di riproporre gli alternativi assunti veicolati nei motivi suddetti che la Suprema Corte – accogliendo (come s'è visto) il terzo ed il quarto motivo del proposto ricorso ex art. 366 c.p.c. – dichiarava assorbiti.
Assunti della cui fondatezza occorre oggi dare atto previa, peraltro, loro esatta qualificazione sub specie juris. Non par dubbio, infatti, che chi – sia perché comproprietario (o contitolare di altro diritto reale di godimento) sia perché da singolo comproprietario avente causa - goda per intero ed in via esclusiva di cosa comune fruttifera sia tenuto a rimborsare agli altri comunisti, pro quota, i frutti di cui questi ultimi non abbiano fruito a causa di detto godimento per intero ed in via esclusiva (conf. ex pluribus Cass. II 5156/2012, “In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e di sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità”, e Cass. II 20394/2013, “In materia di comunione , il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo - esclusa l'applicabilità dell'art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa al rivendicante - deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile”. Cfr. anche, per identità di ratio, Cass. II
13619/2017, “Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere
i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi, senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede. Il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso”).
§§§
Detti “frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati … nei canoni di locazione percepibili per
l'immobile” ben si prestano ad essere dunque quantificati (anche, per altro verso, in ragione della sicura antieconomicità di un nuovo accertamento peritale che, più dettagliatamente, fornisse valori adeguati all'andamento del mercato delle locazioni immobiliari registratosi nel periodo di riferimento) a termini della prodotta relazione di c.t.u. estimativa del 2.9.2004, a firma del Geom. di talchè il CP_9
canone ritraibile dalla locazione dell'appartamento de quo va forfettariamente fissato nel suddetto importo di € 334,00 per ciascun mese.
Importo il cui 50% - pari ad € 167,00 – va moltiplicato per tutti i 123 mesi decorsi dal maggio del 2007 (compreso) al luglio del 2017: per un totale (al lordo della somma anzidetta di € 2.004,00 già corrisposta in pagamento dei frutti da rimborsarsi pro quota per dodici mensilità) di € 20.541,00.
Importo a sua volta – quest'ultimo – che integra debito di valuta (conf. Cass. II
16293/2012) e che, in assenza di prova di un maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., deve essere dunque incrementato dei soli interessi moratori
– al tasso legale tempo per tempo in vigore (escluso altresì, ratione temporis, il maggior tasso di cui all'odierno quarto comma dell'art. 1284 c.c.) – dalle singole scadenze annuali al soddisfo.
§§§
Le spese vanno fatte seguire alla totale soccombenza del all'esito dei CP_1
quattro gradi di giudizio, e si liquidano – sulla base esclusivamente (a mente di indirizzo interpretativo venutosi a consolidare nella giurisprudenza di legittimità: cfr. ex pluribus, mutatis mutandis, Cass. 19989/2021 secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza pronunciata prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed 26.000,00 va fatta applicazione), e tenendosi poi in conto l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività professionale prestata – nei complessivi importi (cui si perviene sommando: quanto al giudizio di primo grado, € 919,00 x fase studio + €
777,00 x fase introduttiva + € 840,00 x fase di trattazione + € 850,50 x fase decisionale;
quanto al giudizio di appello, € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale;
quanto al giudizio di legittimità, € 1.276,00 x fase studio + € 1.134,00 x fase introduttiva;
e quanto al giudizio di rinvio, € 567,00 x fase studio + € 460,50 x fase introduttiva + €
921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c. instaurato con citazione della curatela del fallimento della Parte_1
(nonché dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1 CP_2
a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. CP_3
26972/2023 del 21.9.2023, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania
n. 2834/2015 del 19.6.2015 già proposto dalla curatela anzidetta nei confronti di con citazione del 6.11.2015 - così provvede: CP_1
- in accoglimento dell'appello condanna, in riforma della sentenza impugnata,
a pagare alla curatela del fallimento della CP_1 Parte_1
la somma (al lordo del minor importo di € 2.004,00 già
[...]
corrisposto) di € 20.541,00, oltre interessi nei termini di cui in motivazione, - condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano: CP_1
a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 3.386,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
c) quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 2.410,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
d) quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 12.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)