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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2408/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2408/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cotignola (RA), via N. Baldini n.5/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Monti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Via Acquatino n.1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Cotignola (RA), Via Cenacchio n. 1/G, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Carrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cotignola (RA), Corso Sforza n. 48, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 02/04/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“ affido condiviso della minore con collocamento paritario della stessa presso i genitori con alternanza di tre giorni e quattro giorni alla settimana e successivamente di quattro giorni e tre giorni salvo modifiche in caso di necessità; assegno di mantenimento in capo al padre per la figlia minore di € 275,00 al mese oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie così come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
assegno unico interamente alla madre;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 18/11/2024 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, CP_1
deducendo di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio, dalla quale era nata la figlia in data 01.03.2015, riconosciuta da entrambi i genitori, e che, dopo la Persona_1
nascita della figlia, i rapporti tra le parti si sono gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza.
Con decreto emesso in data 01/12/2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
05/03/2025, successivamente rinviata d'ufficio al 03/04/2025, per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 17/12/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
28/01/2025 il resistente , che, contestate le allegazioni della ricorrente, ha chiesto CP_1
disporsi statuizioni diverse da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 02/04/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. alla quale le parti hanno aderito congiuntamente.
La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
02/04/2025, relativi all'affido condiviso della minore con collocamento paritario della stessa presso i genitori, all'assegno unico interamente alla madre ed al contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie, non risultano porsi in Per_1
contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della figlia Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2408/2024 RG, così provvede: a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, relativi all'affido condiviso della minore con collocamento paritario della stessa presso i genitori, all'assegno unico interamente alla madre ed al contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, oltre al concorso nel 50% delle spese Per_1
straordinarie;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2408/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cotignola (RA), via N. Baldini n.5/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Monti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Via Acquatino n.1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Cotignola (RA), Via Cenacchio n. 1/G, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Carrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cotignola (RA), Corso Sforza n. 48, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 02/04/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“ affido condiviso della minore con collocamento paritario della stessa presso i genitori con alternanza di tre giorni e quattro giorni alla settimana e successivamente di quattro giorni e tre giorni salvo modifiche in caso di necessità; assegno di mantenimento in capo al padre per la figlia minore di € 275,00 al mese oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie così come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
assegno unico interamente alla madre;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 18/11/2024 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, CP_1
deducendo di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio, dalla quale era nata la figlia in data 01.03.2015, riconosciuta da entrambi i genitori, e che, dopo la Persona_1
nascita della figlia, i rapporti tra le parti si sono gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza.
Con decreto emesso in data 01/12/2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
05/03/2025, successivamente rinviata d'ufficio al 03/04/2025, per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 17/12/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
28/01/2025 il resistente , che, contestate le allegazioni della ricorrente, ha chiesto CP_1
disporsi statuizioni diverse da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 02/04/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. alla quale le parti hanno aderito congiuntamente.
La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
02/04/2025, relativi all'affido condiviso della minore con collocamento paritario della stessa presso i genitori, all'assegno unico interamente alla madre ed al contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie, non risultano porsi in Per_1
contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della figlia Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2408/2024 RG, così provvede: a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, relativi all'affido condiviso della minore con collocamento paritario della stessa presso i genitori, all'assegno unico interamente alla madre ed al contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, oltre al concorso nel 50% delle spese Per_1
straordinarie;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi