Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 458/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 23.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 458/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
) - avv. SCARPATO Parte_1 C.F._1
ANTONIO ( ) – avv. MANFREDINI LIDIA C.F._2
( ); CodiceFiscale_3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza, non attribuita in sede amministrativa. Chiedeva, altresì, il riconoscimento del requisito sanitario di soggetto portatore di handicap grave.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.03.2025, concludendo come in atti.
In diritto, si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza in esame consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socioeconomiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale, incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo dalla dott.ssa - specialista in medicina legale Persona_1
-, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Disturbo bipolare con prevalenza di sintomi depressivi in terapia psicofarmacologica” e che è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 60%.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso
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attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla stessa parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che l'ausiliario d'ufficio avrebbe enormemente ipo-valutato la patologia psichica e non tenuto in debito conto la depressione maggiore recidivante, atteso che la parte attrice è in cura presso il Dipartimento S.M. da circa 20 anni, con prescrizione di ansiolitici e antidepressivi.
In realtà, il ctu, come detto specialista proprio in medicina legale, ha adeguatamente analizzato la certificazione sanitaria allegate e ha rimarcato che in esame obiettivo l'interessato “appariva lucido e orientato con capacità di comprensione conservate. Rispondeva tuttavia a stento alle domande poste, evidenziandosi povertà di linguaggio e ipofluenza dell'eloquio”, applicando alla patologia il codice tabellare n. 2203 in analogia.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa Per_1
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Nocera Inferiore, 23.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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