Art. 3. 1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Articolo 3 della Legge 30 settembre 1992, n. 405
Articolo 2Articolo 4
- Legge 30 settembre 1992, n. 405
Articolo 3 della Legge 30 settembre 1992, n. 405
Versione
17 ottobre 1992
17 ottobre 1992
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 689
- Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12904
- Articolo 7 della Legge 25 novembre 1971, n. 1079
- Articolo 24 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
- Articolo 9 della Legge 11 luglio 1877, n. 3940
- Articolo 17 della Legge 24 dicembre 1969, n. 991
- Articolo 16 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972