Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6477 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06477/2025REG.PROV.COLL.
N. 04599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4599 del 2022, proposto da
MA SP & C. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1040/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Andrea Mozzati e Caterina Chiesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società MA SP & C s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) è proprietaria della porzione di un più vasto fabbricato ubicato a Genova in via Prà 248-252, per il quale ha proposto istanza volta al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, avendo accorpato due unità immobiliari ad uso artigianale per destinarle al commercio.
1.1. La domanda è stata positivamente valutata dal civico ente, che vi ha nondimeno apposto una serie di condizioni per l'utilizzo dell'immobile in caso di allerta meteorologica, e segnatamente: a) trasferimento delle persone presenti nei locali sottostrada in luogo “ idraulicamente sicuro ” in occasione di “ forte pioggia battente in atto ”; b) divieto di accesso al piano sottostrada in caso di allerta rossa o di evento alluvionale; c) chiusura dell'attività commerciale nell'ipotesi di allerta rossa nel periodo compreso tra il 1°/9 e il 30/11 di ogni anno; d) dotazione degli ingressi dell'immobile di paratie stagne “ in grado di resistere ad un battente d'acqua superiore a cm. 70 rispetto alla quota pavimento minima dei locali al piano terreno ”; e) messa in opera di tali paratie in caso di allerta meteorologica; f) redazione di un “ Piano di Evacuazione e/o Messa in Sicurezza ai fini del Rischio Idraulico specifico per l'attività commerciale ”; g) individuazione di un “ addetto alla sicurezza per l'attività ospitata nei locali al piano terreno ”, il quale deve essere “ pronto a fare evacuare le persone presenti verso il luogo idraulicamente sicuro ”, e deve essere aggiornato sugli stati di allerta e di emergenza diramati dalle Autorità; h) comunicazione agli acquirenti/locatari dell'immobile dei dati inerenti alla sua situazione idraulica.
1.2. La società si è ritenuta lesa dalle citate condizioni di natura idraulica poste dal comune di Genova, dal che il ricorso proposto innanzi al TAR Liguria, con richiesta di annullamento delle sole parti del provvedimento ritenute lesive, con salvezza dell’autorizzazione rilasciata.
1.3. Il Comune di Genova si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. La Regione Liguria non si è costituita giudizio.
1.5. Con sentenza n. 1040/21 il TAR Liguria ha respinto il ricorso.
1.6. Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) difetto ed erroneità della motivazione della sentenza gravata, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; art. 12, d.P.R. n. 380/2001; art. 32, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003; art. 3, L.R. n. 5/2004 – Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave e manifesta; 2) difetto ed erroneità della motivazione della sentenza gravata, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 – Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; 3) difetto ed erroneità della motivazione della sentenza gravata, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; art. 12, d.P.R. n. 380/2001; art. 32, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003; art. 3 L.R. n. 5/2004 – Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento – incompetenza; 4) difetto ed erroneità della motivazione della sentenza gravata, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 – Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa – Contraddittorietà, illogicità, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; 5) Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza gravata, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Violazione degli artt. 1 e 3, legge n. 241/1990; art. 8, Reg. reg. n. 3/2011 – Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa – Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta; 6) omessa pronuncia su uno dei motivi di ricorso; mancata attivazione degli istituti di partecipazione procedimentale.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento delle condizioni accessive al rilascio del titolo in sanatoria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.7. Costituitosi in giudizio, il Comune di Genova ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.8. All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Va anzitutto esaminata, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica (C.d.S, AP n. 5/15), la censura di incompetenza articolata dall’appellante al punto n. 8 del terzo motivo di appello.
Sul punto, ad avviso della società, la competenza all’emissione delle prescrizioni in esame sarebbe da ascriversi non già al Comune, ma alla Protezione Civile.
L’assunto è infondato.
4. Come riconosciuto dalla stessa appellante, la Direzione Protezione Civile ha reso in data 19.3.2020 un parere sull’istanza di condono, segnalando le prescrizioni/condizioni oggetto della presente impugnativa.
Pertanto, a prescindere dalla natura – vincolante o meno – del suddetto parere, è decisivo rilevare che le impugnate prescrizioni sono state integralmente recepite dal Comune con l’atto odiernamente impugnato.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae dalle lamentate censure di incompetenza, avendo il Comune integralmente recepito le prescrizioni di natura idraulica provenienti dalla Direzione Protezione Civile, includendole tal quali all’interno del titolo in sanatoria.
Si è in tal modo avuto una competenza ripartita tra i due enti: la Protezione Civile, per gli aspetti di difesa idraulica, e il Comune, per il rilascio del titolo, che incorpora – senza alcuna modifica – le prescrizioni stabilite dalla Protezione Civile.
Per tali ragioni, la censura di difetto di competenza è infondata, e va disattesa, essendo l’atto finale la risultante di un procedimento a competenze correttamente ripartite tra i due suddetti enti.
5. Possono ora essere esaminati – depurati della censura di incompetenza relativa, di cui si è sinora discorso – i primi tre motivi di gravame, con i quali l’appellante da un lato contesta la possibilità che il rilascio del titolo edilizio possa essere accompagnato dall’apposizione di condizioni/prescrizioni tese a conformarne il concreto esercizio, e sotto altro profilo lamenta l’erroneità dell’assunto dell’Amministrazione – di poi ripreso dal TAR ligure – secondo cui il Rio San Giuliano lambirebbe uno dei confini dell’immobile di proprietà della società.
Gli assunti sono infondati.
6. È bensì vero che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ in via di principio e fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad una concessione edilizia, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento; ne consegue che, a parte tali limitazioni, la concessione edilizia, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciata dal comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2001, n. 1702; conforme Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1891; sez. IV, 06 giugno 2011, n. 3382) ” (C.d.S, IV, 19.4.2018, n. 2366).
7. Nondimeno, nella fattispecie in esame, ricorre giustappunto un caso “ espressamente stabilito dalla legge ”, che consente che il rilascio del titolo edilizio possa essere accompagnato dall’apposizione di prescrizioni/condizioni.
Invero, ai sensi dell’art. 17 co. 4 L.R. n. 9/2000 (Norme in tema di protezione civile): “ A decorrere dalla data di notifica agli Enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero del piano territoriale di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione né assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddetto provvedimento regionale ”.
8. Pertanto, è la stessa normativa regionale che prevede il necessario coordinamento tra le esigenze di difesa idraulica del territorio (esigenze tanto più pressanti, se si tiene conto dei recenti e infausti episodi di smottamenti e/o frane verificatisi in ambito regionale) e quelle di tipo urbanistico-edilizio.
9. Ciò premesso, emerge dalla documentazione in atti che il manufatto ricade in area inondabile di fascia A, e in situazione di rischio idraulico molto elevato - Ri4.
Ciò giustifica senz’altro l’apposizione delle impugnate prescrizioni, le quali perseguono il dichiarato obiettivo di contenere i rischi connessi alla possibilità di turbamenti dell’assetto idrogeologico.
10. Per quel che attiene poi all’ulteriore censura di parte appellante, secondo cui: “ il Rio San Giuliano scorre esclusivamente e interamente nel sottosuolo della porzione di immobile di proprietà di R.F.I.; per contro, tale corso d'acqua non interessa direttamente la restante parte del fabbricato, appartenente alla Società ” (atto di appello, p. 10), rileva il Collegio che, come da descrizione cartografica del capannone, il Rio San Giuliano si trova comunque nelle sue immediate vicinanze, con conseguenze per il fabbricato facilmente intuibili, in caso di esondazioni e/o smottamenti.
Ne discende l’assenza del lamentato deficit di istruttoria, essendovi invece prova documentale da cui inferirsi che, a cagione della vicinanza del Rio San Giuliano dal capannone di proprietà della società, eventuali fenomeni di tracimazione provenienti dal Rio si propagherebbero verosimilmente anche al manufatto, con evidenti rischi per la salute e la sicurezza delle persone insistenti al suo interno.
Per tali ragioni, le impugnate prescrizioni si sottraggono alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di gravame.
11. Con il quarto motivo di appello la società lamenta la violazione del principio di proporzionalità, avendo l’Amministrazione – in thesi – imposto “ nuovi e assai gravosi adempimenti che limitano la piena fruibilità dell'immobile di sua proprietà, pur in presenza di opere edilizie insuscettibili di modificare in maniera significativa il preesistente stato dei luoghi ” (atto di appello, p. 16).
Il motivo è infondato.
Le impugnate prescrizioni (per la cui integrale elencazione si rinvia al punto 1.1 della presente pronuncia) si sostanziano in adempimenti di ordine essenzialmente pratico (es. obbligo di trasferimento delle persone presenti nei locali sottostrada in luogo “ idraulicamente sicuro ” in occasione di forte pioggia battente in atto; divieto di accesso al piano sottostrada in caso di allerta rossa o di evento alluvionale, ecc.), non impedendo, di massima, l’esercizio dell’attività commerciale, inibita soltanto in caso di allerta rossa, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre di ogni anno, quando maggiori sono i rischi per la tenuta idraulica del sistema.
Pertanto, le impugnate prescrizioni costituiscono la risultante di un ragionevole contemperamento dei vari interessi coinvolti nella vicenda in esame, imponendo all’appellante adempimenti strettamente proporzionali alla tipologia di rischio astrattamente verificabile nel caso concreto.
Per tali ragioni, la relativa censura non coglie nel segno, e va dunque disattesa.
12. Con l’ultimo motivo di gravame l’appellante lamenta la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale, avendo essa avuto contezza della nota della Direzione Protezione Civile – contenente le prescrizioni di poi confluite nel provvedimento finale – soltanto in sede di rilascio del provvedimento di condono.
Il motivo è infondato, e va dunque rigettato, atteso che nel procedimento in esame sono stati rilasciati pareri di natura tecnica, che hanno reso l’adozione delle contestate prescrizioni come adempimenti a contenuto sostanzialmente vincolato. A ciò aggiungasi poi che l’appellante non ha dimostrato in giudizio quali elementi ulteriori essa avrebbe potuto apportare all’istruttoria, diversi da quelli consistenti nella negazione del relativo potere, ovvero nel coinvolgimento di altri soggetti, talché è evidente la natura non invalidante del dedotto vizio (art. 21 octies, 2° comma, l. n. 241/90), posto che quand’anche la società fosse stata ritualmente compulsata nel procedimento, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
13. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Genova, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO