Articolo 3 della Legge 26 aprile 1934, n. 653
Articolo 2Articolo 4
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12 maggio 1934
Art. 3.

Salvo una diversa specificazione si intendono:

a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.
Entrata in vigore il 12 maggio 1934