Art. 3.
Salvo una diversa specificazione si intendono:
a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;
b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.
Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.
Salvo una diversa specificazione si intendono:
a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;
b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.
Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.