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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6528/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TE Presidente rel.
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 6528/2024 promosso da:
, ( ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Torino (TO), Corso Giulio Cesare, n. 67, e per il presente atto elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 84 presso lo studio dell'avv. LUCA
TT ) e dell'avv. STEFANIA LAMURA ) C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono giusta delega del 11/07/2023
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...] al Corso Controparte_1
Cincinnato n. 190, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino in Via C.F._4
Casalis 51 presso lo studio dell' avv. Simona Lochiatto (C.F. ), che C.F._5
la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto convenuta CONCLUSIONI
Per il ricorrente: dichiarare la tardività della costituzione della controparte, con conseguente maturazione delle relative decadenze, e, per l'effetto, - dichiarare inammissibili e quindi non utilizzabili i mezzi istruttori posti in essere in violazione dei termini processuali, ivi compresi i testi escussi irritualmente.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere comunque tempestivamente costituita parte resistente, accertare e dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da controparte in quanto escussi in contrasto con le statuizioni contenute nell'ordinanza istruttoria del 19.09.2024.
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare che i signori e non hanno mai dato corso Pt_1 CP_1 alla separazione del 19 dicembre 2014, intervenendo la riconciliazione ex art.157 c.p.c.
e conseguentemente - dichiarare l'invalidità ed inefficacia del decreto di omologa di separazione n. cronologico 2605/15 del 28/01/2015 con caducazione del titolo esecutivo azionato nella procedura RGE 179/2023.
Con vittoria di spese del presente procedimento liquidate ex art 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere tutte le prove per interrogatorio formale e testimoni sulle circostanze di cui al ricorso introduttivo e successive memorie, da intendersi qui integralmente riportati, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione
“Vero che”. Con vittoria di spese e onorari di lite oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA.
*
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
rejectis adversis, - previ i più opportuni incombenti istruttori e declaratorie di rito, - con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio, nei termini di rito
IN VIA PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata da parte ricorrente per i motivi in atti;
- insista affinché vengano annullate le testimonianze rese in data 20.01.2025 dall'Avv. EL NO, , , in sfregio all'Ordinanza del CP_2 Controparte_3
19.09.2024, secondo il principio del tamquam non esset con ogni provvedimento di rito;
NEL MERITO
- respingere ogni domanda di parte opponente per i motivi in atti, con ogni più opportuno provvedimento;
- con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove, anche in contro prova, per interrogatorio formale e testimoni sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta e della presente memoria epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, proceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. il signor è padre naturale della bambina nata il Parte_1 Persona_1
18.12.2017 a Torino (TO);
2. la succitata è figlia della signora;
Persona_1 Parte_2
3. il signor e la signora hanno avuto una relazione Parte_1 Parte_2 amorosa iniziata tra l'anno 2013 e l'anno 2014 e terminata nell'anno 2019;
4. la signora era consapevole della relazione intercorrente tra il signor Controparte_1
e la signora;
Parte_1 Parte_2
5. Nel mese di novembre 2018 la signora si recava in visita dalla signora CP_1
presso la di lei città, Verona (VR); Controparte_4
6. Nella succitata circostanza di luogo e di tempo la signora presentava il CP_1 signor come proprio marito;
Pt_1
7. Nella succitata circostanza di tempo e di luogo rammostrata al capitolo 5 la signora aveva nei confronti del signor gli atteggiamenti tipici di una coppia;
CP_1 Pt_1
8. La signora e il signor dall'anno 2014 sino all'anno 2021 hanno CP_1 Pt_1 sempre avuto un comportamento dimostrante la volontà di riconciliarsi quali coniugi;
9. il fine settimana del 08.04.2022 il signor e la signora con Parte_1 CP_1
i di loro figli si recavano presso i familiari del signor per far visita agli stessi. Pt_1
Si indicano a testimoni:
, Torino (TO); Parte_2
, Via San Giovanni in valle,11 Verona (VR): Controparte_4 , Torino (TO); Testimone_1
, Torino (TO); CP_5
(TO); CP_6
(BS) Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ex art. 615 cpc origina dall'ordinanza del G.E. di data 16 gennaio 2024 (doc. 2) avendo l'odierno ricorrente contestato la sussistenza del Pt_1 diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata sulla base del CP_1 decreto di omologa della separazione risalente al 28 gennaio 2015, assumendo la successiva riconciliazione tra i coniugi che avrebbe posto nel nulla il titolo.
Richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità menzionata nella predetta ordinanza, quanto agli oneri probatori gravanti sull'opponente, va ribadito che la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass., 26 luglio 2019, n. 20323; n. 27963 del 2022).
A fronte di questa giurisprudenza giustamente rigorosa in difetto di formale attestazione, e nel rispetto del principio, inevitabile, della necessaria certezza delle situazioni giuridiche in materia di status delle persone, sussiste, quindi, l'onere in capo alla parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione di fornire una prova piena e incontrovertibile e ovviamente spetta al giudice di merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo.
Orbene; premesso che la causa può essere decisa senza alcuna necessità dell'istruttoria su cui le parti hanno insistito, tra l'altro inammissibile ove il capitolato risulta infarcito di giudizi, valutazioni e circostanze comunque irrilevanti, occorre concludere come il ricorrente non abbia fornito prova dell'assunto.
Ciò detto, occorre sgomberare il campo da alcune questioni preliminari sollevate dalle parti. In primis, quanto al rito prescelto, va richiamata e confermata l'ordinanza 19 settembre
2024 che attesta la correttezza della scelta processuale del ricorrente di introdurre il procedimento con ricorso ex art. 473 bis cpc, trattandosi di giudizio in materia di stato, con conseguente competenza del collegio.
In secondo luogo, la fase di merito ex art. 616 c.p.c. non è soggetta a sospensione dei termini feriali talché il termine di costituzione del convenuto è stato rispettato.
Infine, l'eccezione sollevata da parte convenuta con nota depositata il 20 gennaio 2025 rispetto al numero dei testi esaminati dal GOT delegato appare tardiva in quanto successiva all'assunzione della prova nel corso della quale nessuna questione su sul punto sollevata (cfr. verbale di udienza del 20 gennaio 2025).
*
Per venire al merito, va rilevato come anzitutto il ricorrente non ha fornito prova alcuna del ripristino, ovvero del permanere, della coabitazione tra i coniugi successivamente alla omologa della separazione del 28 gennaio 2015.
Il requisito anzitutto non è notoriamente non sufficiente: la mera coabitazione non vale infatti a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Cass. 19535/2014; Cass. 9839 del 2023) che nella specie non emerge affatto. Ad ogni modo, rilevato che la casa familiare si trovava in Torino, Corso
Cincinnato 190, il certificato storico di residenza prodotto dal ricorrente, che allora abitava sempre in Torino ma in Corso Svizzera 145, attesta, è vero, una residenza del nella vecchia casa familiare dal 9 maggio 2018 al 8 novembre 2021. Pt_1
Il dato, tuttavia, già di per sé evidenzia come dal 2015 al 2018 il ricorrente risiedesse altrove e che la coabitazione, contrariamente all'assunto del ricorrente, fosse venuta meno per lungo tempo.
Inoltre, è lo stesso che afferma come egli avesse “spostato” la residenza dalla Pt_1 casa familiare per motivi fiscali, dal che si deduce come anche la successiva modifica del 2018,e in generale le vicende sottese alla sua residenza anagrafica, potessero avere avuto finalità ben diverse dalla effettiva abitazione risultando dunque del tutto neutre ovvero quantomeno equivoche.
Lo scambio di mail prodotto dallo stesso ricorrente (doc. 8, in cui tra l'altro la CP_1 si riferisce al coniuge appellandolo con il cognome condotta poco compatibile con la ripresa del coniugio) lascia del resto intendere come si trattasse di iniziative semmai legate alla vicenda esecutiva. Esaminando, invece, le testimonianze ritualmente assunte, inconferenti appaiono in primis quelle, in quanto genericissime, dei testi , EL, che riportano a CP_4 CP_1 ben vedere dati in nulla significativi;
o quella del teste che riporta mere CP_2
“impressioni” o riferisce la poco plausibile circostanza di avere notato il Pt_1 addirittura “quasi tutti i giorni” nelle pertinenze del condominio ove risiede la CP_1
e dove viveva egli stesso, tra il 2018 e il 2021; laddove la successive precisazione
(“diverse volte”) è compatibile con il fatto che colà risiedessero i figli.
Poco significative anche quelle dei testi , allorquando, al netto Tes_2 Tes_3 Tes_4 di vaghezze e imprecisioni (pur giustificabili dal tempo trascorso), riportano personalissime, e dunque, inammissibili valutazioni circa la relazione tra le parti ove sostengono che esse si comportassero, in talune occasioni, come una “coppia”, ovvero, secondo loro, lo fossero, arguendo la circostanza da fatti non univoci, giacché, come detto, la frequentazione, sebbene intensa, e sinanche sostanziatasi in vacanze trascorse insieme, non è di per sé sufficiente a fondare i citati presupposti della riconciliazione, essendo oltretutto giustificabile per la presenza di figli, dovendosi a tal proposito altresì rimarcare come il presentarsi come una coppia genitoriale in armonia (teste ) non Tes_2 implica affatto una ripresa di relazioni significative ai fini che interessano, non essendo incompatibile con lo stato di coniugi separati.
Non senza non rilevare, come la teste – ai cui analoghi giudizi Controparte_3 non ci potrà certo appellare per sostenere la riconciliazione dei coniugi e sempre al netto di riferimenti de relato– alluda, infine, a “pagamenti” effettuati dal per i figli, Pt_1
“per il mantenimento” (espressione subito corretta con un riferimento alle “spese” per la prole) poco compatibili con la ripresa del consorzio di vita neppure evincibile dalla gestione di rapporti patrimoniali. A tal proposito, in nulla significativo rispetto alla prova del ripristino della affectio, è il coinvolgimento delle parti in vicende giudiziarie, agevolmente spiegabili con l'interesse della ad evitare procedura esecutive CP_1 ai suoi danni sulla casa di abitazione di proprietà comune.
Vi è da dire, infine, che la secondogenita delle parti, è nata il [...] a Per_2 fronte di una separazione omologata il 28 gennaio 2015, essendo i coniugi comparsi avanti al presidente il 19 dicembre 2014, quando la si trovava dunque - i CP_1 conti son presto fatti - in stato di gravidanza, situazione che all'evidenza contraddice o comunque non spiega la ripresa della vita coniugale successiva al decreto del Tribunale. Ogni altra considerazione è superflua e non occorre dunque soffermarsi sulla
(contestata) relazione che il avrebbe nel frattempo intrattenuto con una terza Pt_1 persona.
La domanda va dunque respinta.
Spese di lite secondo soccombenza (valori medi per le quattro fasi;
scaglione
5200,01/26.000).
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
rigetta la domanda poiché infondata.
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi €
5.077,00, oltre rimb. spese gen. 15% IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24 ottobre 2025
Il Presidente
TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TE Presidente rel.
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 6528/2024 promosso da:
, ( ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Torino (TO), Corso Giulio Cesare, n. 67, e per il presente atto elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 84 presso lo studio dell'avv. LUCA
TT ) e dell'avv. STEFANIA LAMURA ) C.F._2 C.F._3 che lo rappresentano e difendono giusta delega del 11/07/2023
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...] al Corso Controparte_1
Cincinnato n. 190, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino in Via C.F._4
Casalis 51 presso lo studio dell' avv. Simona Lochiatto (C.F. ), che C.F._5
la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto convenuta CONCLUSIONI
Per il ricorrente: dichiarare la tardività della costituzione della controparte, con conseguente maturazione delle relative decadenze, e, per l'effetto, - dichiarare inammissibili e quindi non utilizzabili i mezzi istruttori posti in essere in violazione dei termini processuali, ivi compresi i testi escussi irritualmente.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere comunque tempestivamente costituita parte resistente, accertare e dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da controparte in quanto escussi in contrasto con le statuizioni contenute nell'ordinanza istruttoria del 19.09.2024.
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare che i signori e non hanno mai dato corso Pt_1 CP_1 alla separazione del 19 dicembre 2014, intervenendo la riconciliazione ex art.157 c.p.c.
e conseguentemente - dichiarare l'invalidità ed inefficacia del decreto di omologa di separazione n. cronologico 2605/15 del 28/01/2015 con caducazione del titolo esecutivo azionato nella procedura RGE 179/2023.
Con vittoria di spese del presente procedimento liquidate ex art 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere tutte le prove per interrogatorio formale e testimoni sulle circostanze di cui al ricorso introduttivo e successive memorie, da intendersi qui integralmente riportati, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione
“Vero che”. Con vittoria di spese e onorari di lite oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA.
*
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
rejectis adversis, - previ i più opportuni incombenti istruttori e declaratorie di rito, - con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio, nei termini di rito
IN VIA PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata da parte ricorrente per i motivi in atti;
- insista affinché vengano annullate le testimonianze rese in data 20.01.2025 dall'Avv. EL NO, , , in sfregio all'Ordinanza del CP_2 Controparte_3
19.09.2024, secondo il principio del tamquam non esset con ogni provvedimento di rito;
NEL MERITO
- respingere ogni domanda di parte opponente per i motivi in atti, con ogni più opportuno provvedimento;
- con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove, anche in contro prova, per interrogatorio formale e testimoni sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta e della presente memoria epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, proceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. il signor è padre naturale della bambina nata il Parte_1 Persona_1
18.12.2017 a Torino (TO);
2. la succitata è figlia della signora;
Persona_1 Parte_2
3. il signor e la signora hanno avuto una relazione Parte_1 Parte_2 amorosa iniziata tra l'anno 2013 e l'anno 2014 e terminata nell'anno 2019;
4. la signora era consapevole della relazione intercorrente tra il signor Controparte_1
e la signora;
Parte_1 Parte_2
5. Nel mese di novembre 2018 la signora si recava in visita dalla signora CP_1
presso la di lei città, Verona (VR); Controparte_4
6. Nella succitata circostanza di luogo e di tempo la signora presentava il CP_1 signor come proprio marito;
Pt_1
7. Nella succitata circostanza di tempo e di luogo rammostrata al capitolo 5 la signora aveva nei confronti del signor gli atteggiamenti tipici di una coppia;
CP_1 Pt_1
8. La signora e il signor dall'anno 2014 sino all'anno 2021 hanno CP_1 Pt_1 sempre avuto un comportamento dimostrante la volontà di riconciliarsi quali coniugi;
9. il fine settimana del 08.04.2022 il signor e la signora con Parte_1 CP_1
i di loro figli si recavano presso i familiari del signor per far visita agli stessi. Pt_1
Si indicano a testimoni:
, Torino (TO); Parte_2
, Via San Giovanni in valle,11 Verona (VR): Controparte_4 , Torino (TO); Testimone_1
, Torino (TO); CP_5
(TO); CP_6
(BS) Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ex art. 615 cpc origina dall'ordinanza del G.E. di data 16 gennaio 2024 (doc. 2) avendo l'odierno ricorrente contestato la sussistenza del Pt_1 diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata sulla base del CP_1 decreto di omologa della separazione risalente al 28 gennaio 2015, assumendo la successiva riconciliazione tra i coniugi che avrebbe posto nel nulla il titolo.
Richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità menzionata nella predetta ordinanza, quanto agli oneri probatori gravanti sull'opponente, va ribadito che la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass., 26 luglio 2019, n. 20323; n. 27963 del 2022).
A fronte di questa giurisprudenza giustamente rigorosa in difetto di formale attestazione, e nel rispetto del principio, inevitabile, della necessaria certezza delle situazioni giuridiche in materia di status delle persone, sussiste, quindi, l'onere in capo alla parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione di fornire una prova piena e incontrovertibile e ovviamente spetta al giudice di merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo.
Orbene; premesso che la causa può essere decisa senza alcuna necessità dell'istruttoria su cui le parti hanno insistito, tra l'altro inammissibile ove il capitolato risulta infarcito di giudizi, valutazioni e circostanze comunque irrilevanti, occorre concludere come il ricorrente non abbia fornito prova dell'assunto.
Ciò detto, occorre sgomberare il campo da alcune questioni preliminari sollevate dalle parti. In primis, quanto al rito prescelto, va richiamata e confermata l'ordinanza 19 settembre
2024 che attesta la correttezza della scelta processuale del ricorrente di introdurre il procedimento con ricorso ex art. 473 bis cpc, trattandosi di giudizio in materia di stato, con conseguente competenza del collegio.
In secondo luogo, la fase di merito ex art. 616 c.p.c. non è soggetta a sospensione dei termini feriali talché il termine di costituzione del convenuto è stato rispettato.
Infine, l'eccezione sollevata da parte convenuta con nota depositata il 20 gennaio 2025 rispetto al numero dei testi esaminati dal GOT delegato appare tardiva in quanto successiva all'assunzione della prova nel corso della quale nessuna questione su sul punto sollevata (cfr. verbale di udienza del 20 gennaio 2025).
*
Per venire al merito, va rilevato come anzitutto il ricorrente non ha fornito prova alcuna del ripristino, ovvero del permanere, della coabitazione tra i coniugi successivamente alla omologa della separazione del 28 gennaio 2015.
Il requisito anzitutto non è notoriamente non sufficiente: la mera coabitazione non vale infatti a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Cass. 19535/2014; Cass. 9839 del 2023) che nella specie non emerge affatto. Ad ogni modo, rilevato che la casa familiare si trovava in Torino, Corso
Cincinnato 190, il certificato storico di residenza prodotto dal ricorrente, che allora abitava sempre in Torino ma in Corso Svizzera 145, attesta, è vero, una residenza del nella vecchia casa familiare dal 9 maggio 2018 al 8 novembre 2021. Pt_1
Il dato, tuttavia, già di per sé evidenzia come dal 2015 al 2018 il ricorrente risiedesse altrove e che la coabitazione, contrariamente all'assunto del ricorrente, fosse venuta meno per lungo tempo.
Inoltre, è lo stesso che afferma come egli avesse “spostato” la residenza dalla Pt_1 casa familiare per motivi fiscali, dal che si deduce come anche la successiva modifica del 2018,e in generale le vicende sottese alla sua residenza anagrafica, potessero avere avuto finalità ben diverse dalla effettiva abitazione risultando dunque del tutto neutre ovvero quantomeno equivoche.
Lo scambio di mail prodotto dallo stesso ricorrente (doc. 8, in cui tra l'altro la CP_1 si riferisce al coniuge appellandolo con il cognome condotta poco compatibile con la ripresa del coniugio) lascia del resto intendere come si trattasse di iniziative semmai legate alla vicenda esecutiva. Esaminando, invece, le testimonianze ritualmente assunte, inconferenti appaiono in primis quelle, in quanto genericissime, dei testi , EL, che riportano a CP_4 CP_1 ben vedere dati in nulla significativi;
o quella del teste che riporta mere CP_2
“impressioni” o riferisce la poco plausibile circostanza di avere notato il Pt_1 addirittura “quasi tutti i giorni” nelle pertinenze del condominio ove risiede la CP_1
e dove viveva egli stesso, tra il 2018 e il 2021; laddove la successive precisazione
(“diverse volte”) è compatibile con il fatto che colà risiedessero i figli.
Poco significative anche quelle dei testi , allorquando, al netto Tes_2 Tes_3 Tes_4 di vaghezze e imprecisioni (pur giustificabili dal tempo trascorso), riportano personalissime, e dunque, inammissibili valutazioni circa la relazione tra le parti ove sostengono che esse si comportassero, in talune occasioni, come una “coppia”, ovvero, secondo loro, lo fossero, arguendo la circostanza da fatti non univoci, giacché, come detto, la frequentazione, sebbene intensa, e sinanche sostanziatasi in vacanze trascorse insieme, non è di per sé sufficiente a fondare i citati presupposti della riconciliazione, essendo oltretutto giustificabile per la presenza di figli, dovendosi a tal proposito altresì rimarcare come il presentarsi come una coppia genitoriale in armonia (teste ) non Tes_2 implica affatto una ripresa di relazioni significative ai fini che interessano, non essendo incompatibile con lo stato di coniugi separati.
Non senza non rilevare, come la teste – ai cui analoghi giudizi Controparte_3 non ci potrà certo appellare per sostenere la riconciliazione dei coniugi e sempre al netto di riferimenti de relato– alluda, infine, a “pagamenti” effettuati dal per i figli, Pt_1
“per il mantenimento” (espressione subito corretta con un riferimento alle “spese” per la prole) poco compatibili con la ripresa del consorzio di vita neppure evincibile dalla gestione di rapporti patrimoniali. A tal proposito, in nulla significativo rispetto alla prova del ripristino della affectio, è il coinvolgimento delle parti in vicende giudiziarie, agevolmente spiegabili con l'interesse della ad evitare procedura esecutive CP_1 ai suoi danni sulla casa di abitazione di proprietà comune.
Vi è da dire, infine, che la secondogenita delle parti, è nata il [...] a Per_2 fronte di una separazione omologata il 28 gennaio 2015, essendo i coniugi comparsi avanti al presidente il 19 dicembre 2014, quando la si trovava dunque - i CP_1 conti son presto fatti - in stato di gravidanza, situazione che all'evidenza contraddice o comunque non spiega la ripresa della vita coniugale successiva al decreto del Tribunale. Ogni altra considerazione è superflua e non occorre dunque soffermarsi sulla
(contestata) relazione che il avrebbe nel frattempo intrattenuto con una terza Pt_1 persona.
La domanda va dunque respinta.
Spese di lite secondo soccombenza (valori medi per le quattro fasi;
scaglione
5200,01/26.000).
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
rigetta la domanda poiché infondata.
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi €
5.077,00, oltre rimb. spese gen. 15% IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24 ottobre 2025
Il Presidente
TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.