Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/04/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott. Edoardo Sirza Giudice
- dott.ssa Michela Bortolami Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
promosso con ricorso ex artt. 268-269 CCII, presentato in data 22/01/2025 (n. 5-1/2025
R.G.) da:
nato a [...] il [...], Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...], con proc. e dom. l'avv. Alberto Bindi del foro di Firenze (indirizzo PEC al quale ricevere notificazioni
), tramite e con l'assistenza dell'Organismo di Email_1
composizione della crisi da sovraindebitamento Triestino I Diritti del Debitore
Sociale , iscritto al n. 322 dell'Elenco tenuto dal Ministero CP_1 Controparte_2
della Giustizia, con sede legale in Muggia (TS), Calle G.B. Tiepolo n. 4, con domicilio digitale
1
Persona_1
PREMESSO che il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a [...];
- che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.CC. (gestore designato dott.ssa
, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità Persona_1
della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento1 e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni2, e reca altresì l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII;
dalla situazione ben dettagliata nella relazione (cui si rimanda per ulteriori dettagli) originano, a cascata, le poste di seguito indicate (le più cospicue, di natura previdenziali e tributaria), come diligentemente aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:
- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita
3 dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in 162.312,21, al netto dei costi di procedura);
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorrente non risulta proprietario di immobili;
è titolare invece di due scooter
( AY06883, imm nel 2000; Kymco Agility DS26464, imm. nel 2010, Controparte_5
quest'ultimo utilizzato dallo per recarsi al lavoro) e di due autovetture (Ford Pt_1
Fusion DG730HA, imm. nel 2007; Citroen C2 DF898EC, imm. nel 2006, quest'ultima utilizzata dallo in occasione dei ricongiungimenti con il figlio minore, residente a Pt_1
Napoli); la relazione del Gestore associa ad essi un valore forfetario cumulativo di
1.000,00 euro, specificando trattarsi (come intuibile già solo considerando l'epoca di immatricolazione) di beni obsoleti, tutti sottoposti a fermo amministrativo e in parte inutilizzati (lo scooter Piaggio, fermo da una decina d'anni) o inutilizzabili (la Ford, ferma da due anni per fusione del motore); ad ogni modo, in linea del resto con le considerazioni articolate in proposito nella relazione stessa, ogni valutazione in ordine alla anti-
economicità o meno della acquisizione del compendio in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso una apposita stima ed essere affrontata nella debita sede, cioè quando il liquidatore elaborerà il programma di liquidazione, indi da sottoporre,
4 ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato3; il debitore fruisce di un reddito netto mensile di circa 2.202 euro, da maggiorare dell'assegno unico (118 euro),
lavorando come autista alle dipendenze della locale società di trasporti pubblici;
CONSTATATO dunque che il patrimonio disponibile alla procedura di liquidazione controllata appare costituito da beni futuri4, discutendosi pressoché unicamente (di una parte) dei futuri proventi lavorativi del debitore;
Pt_1
CONSIDERATO che il debitore ha rappresentato un fabbisogno su base mensile attestato di 1.700,00 euro, che la relazione dell'O.C.C. ha validato come ragionevole dando conto di avere operato un raffronto prudente con il parametro fornito dall'art. 68 comma 3 CCII e l'omologo dato Istat dei consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento;
RITENUTO peraltro di non dover anticipare nella presente sede la fissazione della misura occorrente al mantenimento del ricorrente (e della sua famiglia), vale a dire l'indicazione del limite entro il quale il reddito da lavoro resta escluso dalla liquidazione;
invero, l'art. 268, co. 4, lett. b), CCII rimette testualmente, e quindi riserva, tale compito al giudice delegato, che lo eserciterà avendo sentito l'O.C.C., o il diverso professionista nominato come liquidatore, e con tutta evidenza, almeno quante volte, come nella fattispecie, la procedura concorsuale di liquidazione abbia ad oggetto essenzialmente/solamente dei redditi futuri,
nel contesto - saliente - del programma di liquidazione, da approvare a cura dello stesso delegato;
RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
RITENUTO, infine, opportuno che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il professionista che ha già svolto le funzioni di O.C.C. sia confermato e, per l'effetto,
nominato quale liquidatore;
P.Q.M.
visto l'artt. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(c.f. ); C.F._1
2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
3) nomina come liquidatore la dott.ssa Persona_1
4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a
6 mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10,
comma 3 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza;
7) dispone che il liquidatore:
a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione,
che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
f) entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno (a partire dal 31/07/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà
comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
7 h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.
Trieste, 24 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricondotte alle attività lavorative precedentemente svolte dallo cessate di fatto già nel 2008: in CP_3 particolare, una posizione IVA quale libero professionista in qualità di geometra e una società di persone fondata nel 2004 assieme all'allora consorte, socia accomandante, e operante nel settore dell'edilizia. A causa della mancata richiesta di cancellazione della posizione individuale, il ricorrente si trova ad essere debitore della Cassa di previdenza Nazionale categoria geometri per i contributi annuali obbligatori (per tale ragione, a seguito di pignoramento, lo sopporta una trattenuta sullo stipendio attualmente in godimento come autista di Pt_1
Trieste Trasporti). Quanto alla società di persone, essa dopo un iniziale andamento positivo cominciava a soffrire gli effetti della crisi economica del 2008 e di una successiva crisi in ambito edile fino a non riuscire più ad affrontare tutte le incombenze finanziarie. Di tale società (ancora formalmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Napoli, a causa di controversie personali fra lo e la socia Pt_1 accomandante, divenuta sua ex consorte) non sono disponibili scritture contabili degli ultimi anni in quanto, come detto, inattiva (la partita IVA è stata chiusa dall'Agenzia delle Entrate nel marzo 2024). A detta del ricorrente, socio amministratore, i dipendenti e i fornitori dell'impresa sono stati pagati per intero ma sono rimaste escluse CP_ alcune voci e NA (in evidenza tramite gli estratti di ruolo personali).
2 2 Ad ogni modo, è appena il caso di rammentare che l'effettiva diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni integra un requisito funzionale alla successiva delibazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della procedura di liquidazione controllata. 3 La procedura di liquidazione controllata, pur quanto aperta su istanza dello stesso debitore, non ha presupposti o contenuti per così dire contrattabili in ordine alle fonti che alimentano la liquidazione stessa, la quale invece comprende tutti i beni fuorché quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII. 4 Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche “senza beni” presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né – come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del “Correttivo-ter”, perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è
“possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, non esclude tout court l'eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.
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