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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9956/2020
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa Maria Cristina Scarzella in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9956/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Mezzanego (GE), Via M. Pozzo 2/2, elettivamente domiciliato in Genova, Via C.R. Ceccardi 1/6, nello studio dell'Avv. Giovanni Pattay (C.F. ) che lo rappresenta, assiste e C.F._2 difende come da mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata in [...] il [...], C.F. residente Controparte_1 C.F._3 in Quito (Ecuador), Urbanizacìon Bakker II, Calle Miguel Cruz Oe2-140,
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._4 residente in [...](Ecuador) c/o Equadescuento S.A. F&E Equity, Avenida Francisco de
Orellana s/n, S1 Mz 11, Torre B, Suite 607
nata in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._5
Quito (Ecuador), Carlos Tobar 229 y ), Edificio Central Park – Dept. 3C Persona_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pag. 1 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Rese all'udienza del 20.05.2025 a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei signori nata in [...] il Controparte_1
12/2/1937, C.F. nato in [...] il [...], C.F._3 Controparte_2
C.F. e nata in [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_2
per la frana abbattutasi sul terreno di proprietà del sig. sito C.F._5 Parte_3 in Mezzanego, Località Prati, Foglio 25 Mappale 594 e per l'effetto: a) condannare i signori
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3 [...]
nato in [...] il [...], C.F. e Controparte_2 C.F._4 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. alla rimozione di tutto il materiale
[...] C.F._5 detritico franato sul terreno di proprietà del signor (Mappale 594) ed alla messa Parte_1 in sicurezza dei terreni di loro proprietà (Mappali 148 e 149); 2) condannare i signori
[...]
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
nato in [...] il [...], C.F. e nata in
[...] C.F._4 Parte_2
Ecuador il 29/5/1942, C.F. a risarcire al signor tutti i danni C.F._5 Parte_1 dallo stesso subiti, da quantificarsi in euro 121.662,52 o nella somma ritenuta di giustizia;
3) con rivalutazione e interessi, 4) con vittoria delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 03.02.2020, ha citato innanzi al Tribunale di Genova Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Esponeva in fatto:
- di essere proprietario del fabbricato sito in Mezzanego, località Prati, via Matteo Pozzo censito al NCEU del Comune di Mezzanego al foglio 25, mappale 594;
- che i convenuti sono proprietari, pro quota, del fabbricato sito in Mezzanego, via Matteo
Pozzo 245, censito al NCEU del Comune di Mezzanego al foglio 25, mappale 85 e dei terreni
(noccioleti) censiti al NCT del Comune di Mezzanego al foglio 25, mappali 148 e 149;
- che nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio 2014, a seguito delle piogge che avevano colpito il
Comune di Mezzanego, si generava un'ampia frana staccatasi dai terreni di proprietà dei convenuti che si abbatteva sul terreno di proprietà dell'attore causando la totale distruzione di una costruzione in pietra (ad uso essiccatoio) e di una cascina in legno adiacente utilizzata come deposito/ricovero di materiale, attrezzature varie e macchinari (decespugliatore, motozappa, motosega, motofalciatrice, betoniera, scala, trapano, trabattello e altri attrezzi agricoli....);
- il movimento franoso, di ampiezza pari a circa 20 m e con fronte di circa 50 m, riversava diversi metri cubi di materiale detritico e piante sul sentiero comunale e sulle sottostanti pag. 2 proprietà, in particolare sul fabbricato ad uso essicatoio/magazzino, censito al mappale 594, crollato per ¾ della sua superficie;
- a causa della predetta frana il Sindaco del Comune di Mezzanego, con ordinanza n. 8 del
13.2.2014, disponeva la chiusura del sentiero comunale ed interdiceva l'accesso al mappale 594 di proprietà dell'attore, in quanto ritenuto pericolante;
- con successiva nota Prot. n. 856 del 24.2.2014 l'Ufficio Tecnico del Comune di Mezzanego richiedeva ai signori di provvedere urgentemente all'esecuzione dei lavori di pulizia del CP_1 materiale detritico franato ed alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà interessati dalla frana (prod. n. 4);
- a seguito della superiore nota i signori comunicavano all'Amministrazione Comunale CP_1 che i lavori sarebbero iniziati entro il 15.6.2014 ma detti lavori non venivano né eseguiti e né iniziati;
- la situazione si aggravava ulteriormente a seguito del violento acquazzone abbattutosi su
Mezzanego in data 9.7.2014;
- a seguito di tale peggioramento il Comune di Mezzanego, con Nota Prot. n. 3141 del
12.7.2014, inoltrava ai signori una nuova richiesta di intervento avviando il procedimento CP_1 amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990: in detta missiva il sollecitava nuovamente CP_3 gli odierni convenuti a provvedere con urgenza (nel termine di quindici giorni) ai lavori di pulizia del materiale detritico franato e alla messa in sicurezza dei terreni interessati dalla frana (prod. n.
5);
- ancora una volta i signori non ottemperavano alle richieste del CP_1 Parte_4
e la situazione si aggravava ulteriormente;
- l'Ufficio Tecnico del effettuava quindi ulteriori sopralluoghi dai quali Parte_4 emergeva che il movimento franoso si stava evolvendo, anche con pericolo per la pubblica incolumità;
- il emetteva pertanto l'ordinanza n. 47/2014 con la quale ordinava l'esecuzione dei CP_3 lavori entro il termine di trenta giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 650 c.p.
(prod. n. 6);
- a causa della frana generatasi dai terreni di proprietà ed a causa della condotta CP_1 omissiva e negligente degli stessi signori esso attore aveva subito un ingente CP_1 Parte_1 danno consistito nella distruzione del fabbricato di sua proprietà (di cui dovrà sostenere i costi per la ricostruzione) ed anche la perdita (quantomeno parziale) dei macchinari e delle attrezzature che egli ricoverava nel predetto fabbricato, danno stimato in euro 106.399,20 per ricostruzione del fabbricato (prod. n. 7); euro 470,00 per l'acquisto di un nuovo decespugliatore identico a quello andato distrutto, come da preventivo del 16/12/2019 (prod. n. 8); complessivi Parte_5 euro 780,80 per l'acquisto per l'acquisto di un nuovo trabatello, una nuova scala di alluminio
14+14 e una nuova betoniera per appartamento, come da preventivo del 17/12/2019 Miro Angelo
pag. 3 S.r.l. (prod. n. 9); euro 4.440,80 per redazione permesso a costruire (prod. n. 10); euro 816 per relazione geologica (prod. n. 11); euro 8.754,72 per relazione geotecnica e strutturale (prod. n.
12); e così per un danno complessivo pari ad euro 121.661,52.
In diritto l'attore esponeva che:
- la responsabilità dei signori in ordine alla causazione dell'evento dannoso sopra CP_1 descritto era pacifica in quanto proprietari del terreno dal quale si era generata la frana che aveva cagionato i danni alla proprietà attorea dei quali sono tenuti a rispondere ai sensi dell'art. 2051
c.c.;
- i signori in quanto proprietari dei terreni dai quali si è generata la frana e possessori di CP_1 essi, ne avevano e ne hanno tuttora la custodia;
- nel caso di specie non poteva essere invocato il caso fortuito in quanto, come da Nota del
Comune di Mezzanego n. 4966 del 22.10.2019, l'evento metrologico del 9.2.2014 che aveva provocato la frana e causato danni all'immobile dell'attore “non è stato classificato come evento di calamità naturale” (prod. n. 13);
- con lettera del 19/2/2019, rimasta priva di riscontro, il signor intimava ai Parte_1 signori il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso descritto CP_1
(doc. n. 14); tale lettera seguiva altra di identico tenore e di identico seguito datata 14/8/2015
(prod. n. 15).
Ciò premesso chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. o
2043 c.c. e per l'effetto condannarli alla rimozione di tutto il materiale detritico franato ed alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà e condannarli al risarcimento del danno subito.
***
Alla prima udienza del 6 luglio 2021 il precedente Giudice dott. Buttiglione, vista la richiesta di procedere al rinnovo della notifica all'estero rinviava la causa all'udienza del 15 febbraio 2022 ove veniva richiesta ulteriore proroga per perfezionare le notifiche all'estero; successivamente all'udienza del 11 ottobre 2023 il Giudice dato atto della regolarità delle notifiche allegate da parte attrice dichiarava la contumacia dei convenuti e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 17 gennaio 2024 a trattazione scritta.
A tale udienza il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie ed a scioglimento della riserva assunta disponeva CTU nominando per l'incombente l'Ing. . Persona_2
Alla successiva udienza del 14 marzo 2024 il CTU nominato prestava giuramento ed il Giudice rinviava all'udienza del 17 settembre 2024, a trattazione scritta, per verifica deposito CTU.
Dopo alcuni rinvii e richiesta di proroga concessa al CTU, l'elaborato peritale veniva depositato in data 12.03.2025. Nelle more, con decreto reso in data 10.1.2025, la scrivente veniva designata giudice unico;
con ordinanza resa in data 25.3.2025 veniva fissata udienza per la precisazione delle pag. 4 conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di note conclusive ed all'esito della discussione è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione .
ha agito in giudizio nella qualità di proprietario del fabbricato sito in Parte_1
Mezzanego, Località Prati, Via Matteo Pozzo, contraddistinto al NCEU del Comune di Mezzanego al
Foglio 25 Mappale 594 (prod.1); in tale veste è quindi legittimato a chiedere i danni derivati dall'evento franoso che si sono verificati sul mappale di sua proprietà originati dai terreni di cui ai mappali 148 e 149.
La legittimazione passiva dei convenuti risulta provata dal documento prodotto sub 2 da cui si evince che proprietari dei mappali de quibus sono , Controparte_1 Controparte_2
, ; ulteriore conferma si ricava dalla documentazione infra
[...] Parte_2 indicata (proveniente Comune di Mezzanego) ove si dà atto della iniziale disponibilità manifestata dai convenuti a far progettare ed eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico e messa in sicurezza del pendio in oggetto (prod.6).
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue: all'esito della istruttoria documentale e per CTU le allegazione attoree hanno avuto giudiziale riscontro;
in particolare risulta prodotta in atti (nel dettaglio vedi infra) da cui risulta che il Comune di Mezzanego a seguito di sopralluogo eseguito il 17.02.2014 dal Tecnico Comunale Ing. Per_3 ha accertato che il movimento franoso oggetto di causa (c.d. Derbish flow) si è originato
[...] dai terreni di proprietà dei convenuti (mappali 148 -149). L'Amministrazione Comunale è quindi intervenuta disponendo l'interdizione dell'accesso sia alla proprietà dell'attore in quanto pericolante sia ai terreni di proprietà dei convenuti “...porzione interessata da deposito del materiale franato...” (cit. nota n.856 del 24.02.2014 Comune di Mezzanego: doc.4) intimando i convenuti a provvedere urgentemente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato e alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso. L'intimazione restava senza riscontro. Il 9 luglio 2014, a seguito di un violento acquazzone abbattutosi sul Comune di
Mezzanego, la situazione dei luoghi peggiorava ulteriormente e l'Amministrazione Comunale diffidava nuovamente i signori affinché procedessero urgentemente ai lavori di pulizia del CP_1 materiale detritico franato e alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso.
Rimasta inevasa anche successiva nota del 12 luglio 2014 ed accertata la sussistenza di condizioni costituenti pericolo per l'incolumità pubblica, ordinava ai convenuti di provvedere ad ogni opera necessaria a mettere in sicurezza il pendio attraverso “...opere di mitigazione del dissesto, consolidamento e regimazione delle acque superficiali...” con l'ordinanza n. 47 del 3 novembre pag. 5 2014 (doc. 5) del Sindaco di Mignanego, che veniva notificata ai convenuti tramite Ambasciata e
Consolato Italiani in Ecuador.
Per completezza della trattazione si riporta per esteso il contenuto dei suddetti provvedimenti:
- nota prot. N. 856 del Comune di Mezzanego del 24.02.2014 con avente ad oggetto: frana in loc. Prati nei pressi del civ. 3 via M. Pozzo “Con la presente si comunica che a seguito degli eventi alluvionali del mese di febbraio 2014 si è verificata una frana di ampiezza pari circa 20 m e con fronte di circa 50 m che ha riversato diversi metri cubi di materiale detritico e piante sul sentiero comunale e sulle sottostanti proprietà con particolare riferimento al fabbricato uso magazzino censito al mappale 594 in parte crollato ed al fabbricato di civile abitazione al mappale 85 che è stato solo lambito dal dissesto. La frana si è generata nei terreni ai mappali 148 e 149 che risultano anch'essi di vs. proprietà così come il mappale 85. Con ordinanza n. 8 del 13.02.2014 è stata disposta la chiusura del sentiero comunale e l'interdizione dell'accesso alla proprietà ai mappali
594 in quanto pericolante. Nella stessa ordinanza è stato disposto anche il divieto di accesso dalla parte del terreno pertinenziale al fabbricato di cui al mappale 85, porzione interessata da deposito di materiale franato.
Dall'esame si è inoltre constatato come siano possibili ulteriori aggravamenti della situazione.
Si richiede pertanto alla S.LL. di provvedere urgentemente ed entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato nella Vs. proprietà ed alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso stesso comunicando all'Amministrazione comunale le date di inizi e fine lavori” (prod. 4).
- nota prot. N. 3141 del Comune di Mezzanego del 12.07.2014 avente ad oggetto: frana in loc.
Prati nei pressi del civ. 3 via M. Pozzo. Richiesta intervento ed avvio del procedimento
“Con la presente si segnala che in data 9 luglio 2014 a causa di un violento acquazzone abbattutosi in Mezzanego la frana sui terreni di vs. proprietà in loc. Prati di Mezzanego è ulteriormente peggiorata.
La si era generata nel mese di febbraio 2014 nei terreni ai mappali 148 e 149 che CP_4 risultano di vs. proprietà come il mappale 85. Come comunicato con nota prot. 854/2014, si ricorda che a causa della frana, con Ordinanza del Sindaco è stata disposta la chiusura del sentiero comunale e l'interdizione dell'accesso alla proprietà ai mappali 594 in quanto pericolante. Nella stessa ordinanza è stato disposto anche il divieto di accesso dalla parte del terreno pertinenziale al fabbricato di cui al mappale 85, porzione interessata da deposito del materiale franato. Dalle successive comunicazioni intercorse si evince come le si siano attivate per valutare i danni, CP_5 incaricare tecnici per la progettazione delle opere di messa in sicurezza e richiedere preventivi a ditte di zona per la realizzazione dei lavori. In particolare dalla nota del 26.05.2014 della Sig.ra si è anche appreso come l'inizio dei lavori di messa in sicurezza sarebbe Parte_2 stato comunicato entro il 15 giugno scorso. In seguito la stessa Sig.ra in Parte_2 data 23.06.2014 ha comunicato che il futuro referente per la realizzazione delle opere diventava
pag. 6 suo fratello Sig. Controparte_2
Non avendo avuto ulteriori riscontri e poiché il sopralluogo effettuato in data 9 luglio 2014 alla presenza del dott. geol. dal quale è emerso come il movimento franoso si stia seppur CP_6 lentamente evolvendo minacciando maggiormente il fabbricato di Vs. proprietà, si ritiene pertanto che i lavori debbano essere avviati il prima possibile. Inoltre la presenza del materiale detritico nella Vs. proprietà ed in quella dei vicini ad ogni pioggia provoca disagi per il fango che viene trasportato sulla sottostante via Pozzo.
Si ricorda inoltre che l'amministrazione Comunale ed alcuni privati hanno in questi mesi effettuato lavori di pulizia vegetazionale e del materiale franato sul sentiero del quale comunque
l'amministrazione comunale non può ripristinare il transito per la presenza di materiale detritico che ne impedisce la ricostruzione del muro di sostegno e per la pericolosità per la pubblica incolumità della frana immediatamente a monte.
Si richiede pertanto alla SS.LL. di provvedere urgentemente ed entro e non oltre 15 giorni
(quindici) dal ricevimento della presente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato nella Vs. proprietà ed alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso stesso comunicando all'Amministrazione comunale le date di inizio e fine lavori altrimenti si procederà secondo le vigenti disposizioni di legge.
La presente val come avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1190” (prod. 6).
- nota prot. 4628 del 3 novembre 2014 avente ad oggetto: trasmissione all'Ambasciata Italiana in Ecuador ed al Consolato Italiano in Ecuador Ordinanza 47/2014 relativa all'esecuzione lavori messa in sicurezza della frana in loc. Prati di Mezzanego nei pressi del civ. 3 via M. Pozzo:
“ IL SINDACO
VISTA la relazione prot. 734/2014 relativa al sopralluogo compiuto in data 17.02.2014 dal
Tecnico Comunale ing. presso il pendio a monte del civ. 3 di via M. Pozzo in loc. Persona_3
Prati e contraddistinto al NCT del Comune di Mezzanego ai mappali 148-149 del foglio 25, al fine di verificare le condizioni di sicurezza del pendio stesso che è stato interessato da un movimento franoso;
ACCERTATO che tale movimento franoso di ampiezza pari a circa 20 m e con fronte di circa 50
m ha riversato diversi metri cubi di materiale detritico e piante sul sentiero comunale e sulle sottostanti proprietà con particolare riferimento al fabbricato ad uso magazzino censito al mappale 594 in parte crollato ed al fabbricato di civile abitazione al mappale 85 che è stato solamente lambito dal dissesto;
VISTA l'ordinanza n.8 del 13.02.2014 con la quale è stata disposta la chiusura del sentiero comunale e l'interdizione dell'accesso alla proprietà del mappale 594 in quanto pericolante:
CONSIDERATO che agli atti dell'Amministrazione Comunale i terreni interessati dal movimento franoso risultano di proprietà dei sigg. Controparte_1 Parte_2 CP_2
[...]
pag. 7 VISTA la nota prot. N. 856/2014 con la quale l'Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto ai proprietari di provvedere urgentemente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato nella Vs. proprietà ed alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso;
ACCERTATO che a seguito della nota sopra citata i proprietari si sono resi disponibili a far progettare ed eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico e messa in sicurezza del pendio in oggetto;
DATO ATTO altresì che:
- i Signori hanno incaricato tecnici per la redazione del progetto di messa in CP_1 sicurezza e per la quantificazione delle opere di consolidamento ed hanno informato
l'Amministrazione Comunale che la data di inizio dei lavori sarebbe stata comunicata entro il 15 giugno scorso;
- in data 23.06.2014 è stato comunicato dalla Sig.ra che il Parte_2 futuro referente per la realizzazione delle opere diventava suo fratello Sig. CP_2
[...]
VISTO che, non avendo avuto ulteriori riscontri dai proprietari dei terreni, l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare un ulteriore sopralluogo in data 9 luglio 2014, ed ha inviato con nota prot. 3141 del 12.07.2014 l'avvio del procedimento per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
ACCERTATO che in riscontro a detto avvio del procedimento non sono pervenute comunicazioni da parte dei proprietari dei terreni;
CONSIDERATO che dai sopralluoghi effettuati è emerso come il movimento franoso stia seppur lentamente evolvendo minacciando maggiormente il fabbricato censito al mappale 85;
CONSIDERATO INOLTRE che detto fabbricato è prospicente alla strada comunale di via M. Pozzo
e alla SP 586 della val d'Aveto;
ACCERTATA pertanto la sussistenza di condizioni costituenti pericolo per l'incolumità pubblica;
VISTO l'art.54 del D.Lgs. n.ro 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
RILEVATO che il potenziale aggravamento delle situazioni in atto per effetto di eventi meteorologici nella stagione autunnale comporterebbe pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO necessario ordinare l'esecuzione dei lavori atti a porre rimedio alle condizioni descritte con particolare riferimento alla messa in sicurezza del pendio in dissesto al fine di tutelare
l'incolumità pubblica e privata e la sicurezza urbana;
ORDINA
Ai Sigg.:
- Sig.ra nata in [...] il [...] e residente in [...]
II Calle Miguel Cruz Oe2-140 Quito – Eciador (C.F.: CodiceFiscale_6
- Sig.ra nata in [...] il [...] e residente in [...]229 y Parte_2
pag. 8 – Edificio Central Park – Dept. 3C – Quito – Ecuador (C.F.: Persona_1 Per_1 C.F._7
)
[...]
- Sig. nato in [...] il [...] e residente in c/o Ecuadescuento S.A. F&E Controparte_2
Equity – Avenida Francisco de Orellana s/n – S1 Mz 11- Edificio World Trade Center Torre B – Suite
607 Guayaquill – Ecuador (C.F.: ) CodiceFiscale_8
l'esecuzione, entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della presente, di ogni opera necessaria a mettere in sicurezza il pendio attraverso opere di mitigazione del dissesto, consolidamento e regimazione delle acque superficiali;
INFORMA che la presente costituisce altresì avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e che:
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. ell'Ufficio Tecnico Comunale;
Persona_3
- gli atti del presente procedimento possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, in via Cap. Gandolfo, 115 – Mezzanego, il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 o al sabato previo appuntamento;
- avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione a
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- in caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato, con recupero delle somme anticipate;
- il mancato adempimento comporta, inoltre, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 650 del
Codice Penale;
DISPONE
- di notificare a mezzo Raccomandata A/R la presente nel numero di 6 copie e con traduzione nella lingua veicolare in uso ai soggetti obbligati attraverso le Rappresentanze diplomatico – consolari italiane in Ecuador:
• AMBASCIATA ITALIANA IN ECUADOR – AMBASCIATORE: PICCATO AN – indirizzo:
Calle La Isla, 111 y UM NO - QUITO, ECUADOR;
• – Console onorario: Controparte_7 Persona_4
indirizzo: Edificio Banco de Machala. P. Ycaza 423 entre ZO NO y
[...]
Cordoba. ECUADOR;
Controparte_8
- di pubblicare la presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza alle forze dell'ordine al fine di provvedere alla vigilanza secondo le rispettive competenze” (prod. 5).
Le conclusioni della CTU espletata in corso di causa, alla quale la scrivente fa integrale rinvio per la completezza e il rigore scientifico degli accertamenti compiuti confermano la responsabilità dei convenuti contumaci nella causazione dei danni come lamentati da parte attrice.
pag. 9 Tramite la CTU disposta in corso di causa (ordinanza del 29.01.2024) sono state definitivamente verificate le cause della frana, l'entità dei danni alla proprietà dell'attore nonché la loro quantificazione. In particolare, il perito ha potuto definitivamente accertare le seguenti circostanze:- − i terreni di proprietà convenuta erano già in grave stato di abbandono ancor prima del sinistro per cui è causa;
− sotto l'aspetto idrologico e geoformologico, il pendio da cui è iniziata la colata detritica, è attraversato da solchi erosivi per ruscellamenti selvaggi provocati da piogge intense e persistenti;
− le caratteristiche del terreno di proprietà dei convenuti e l'assenza totale di una regolare manutenzione degli stessi, hanno quindi provocato il c.d. Debrish flow ovvero il flusso di detriti, miscuglio di acqua e sedimenti che si è mosso con estrema velocità potendo percorrere anche grandi distanze;
− il movimento franoso di ampiezza pari a circa 20,00 m con fronte di circa
50,00m, ha invaso sia il sentiero pedonale sia il fabbricato di proprietà attorea provocandone il crollo parziale;
− in particolare, la porzione di fabbricato destinata ad essicatoio e composto da un locale al piano terra in pietra, un locale posto al primo piano in mattoni semipieni ed un solaio intermedio in legno è stata completamente distrutta dalla colata detritica mentre la porzione ad uso magazzino/deposito – anch'essa composta da due piani – è rimasta parzialmente coinvolta dalla frana;
− l'evento meteorologico che ha provocato la colata detritica non è stato classificato come evento di calamità naturale e non è stato inserito nei decreti di protezione civile;
− la regolare manutenzione dei terreni avrebbe potuto consentire il riconoscimento di indizi precursori del dissesto con la conseguenza che la causa del movimento franoso è riconducibile alla responsabilità dei convenuti. Responsabilità aggravata dal fatto che a pochi mesi di distanza dalla frana, nonostante le ordinanze dell'amministrazione comunale che intimavano i convenuti ad ottemperare all'ordine di messa in sicurezza e di pulizia del materiale detritico dal loro terreno, un violento acquazzone abbattutosi su Mezzanego ha ulteriormente peggiorata la frana già esistente.
In particolare, il CTU ha chiarito quale sia stata la più probabile dinamica del sinistro: “…nella serata dell'8 febbraio (2014) un sistema frontale di origine atlantica ha raggiunto la Liguria portando piogge diffuse, molto forti e persistenti fino alle prime ore del giorno successivo, colpendo soprattutto il . Tale sistema ha portato sulla zona C (Levante ligure) precipitazioni CP_9 areali elevate, facendo registrate quantitativi localmente molto elevati, ed intensità fino a forti”
(Ag. Reg. Protezione Ambiente Ligure-Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile Reg.
Liguria) con locali picchi di pioggia e cumulate intensi, seppur non eccezionali.
Una regolare manutenzione dei terreni di parte convenuta, utile per il periodico monitoraggio della porzione di versante franato, con ogni probabilità avrebbe potuto consentire il riconoscimento di indizi precursori del dissesto.
Pertanto, la causa del sinistro verificatosi, secondo il parere dello scrivente, è addebitabile e riconducibile a responsabilità dei convenuti. Non si ravvedono altre cause concomitanti”.
Lo stesso C.T.U., concordando con quanto esposto dall'ausiliario esperto geologo nella propria relazione tecnica, ritiene che sussista effettivamente “il pericolo di riattivazione del ciglio di frana
pag. 10 (a seguito di eventuali nuovi picchi di pioggia e cumulate) con possibilità di arrecare danni a persone e cose nell'area sottostante (ove già è avvenuto l'evento del 2014) che potrebbero perfino interessare la viabilità posta più a valle (Via Pozzo e la strada SS n.586). Si rende, quindi, necessario intervenire per mettere in sicurezza il fronte collinare oggetto di interesse”.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, devono ora essere esaminate le domande di condanna avanzate dall'attore nei confronti dei convenuti:
1) Condanna alla rimozione di tutto il materiale detritico franato sul terreno di proprietà del signor (Mappale 594) Parte_1
2) ed alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà (Mappali 148 e 149);
3) a risarcire al signor tutti i danni dallo stesso subiti Parte_1 quanto al p.1) dagli accertamenti svolti dal CTU (vedi pag. 7 CTU in atti) non sussiste più alcun interesse ad ottenere detta condanna: sul punto il CTU riferisce che “ Alla data odierna, i vari detriti riversatisi nel 2014 in proprietà attorea e sul sentiero pedonale comunale sono stati completamente rimossi” quanto al p.2), avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti
“alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà (Mappali 148 e 149)”, evidenziato in primis la esistenza di un provvedimento della Amministrazione comunale avente il medesimo oggetto (vedi ordinanza 47/2014 del 3 novembre 2014 Sindaco del Comune di Mezzanego contenente l'ordine all'esecuzione, entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della presente, di ogni opera necessaria a mettere in sicurezza il pendio attraverso opere di mitigazione del dissesto, consolidamento e regimazione delle acque superficiali con espressa indicazione che – “in caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato, con recupero delle somme anticipate”) nondimeno sussiste l'interesse attuale e concreto in capo all'attore ad ottenere la condanna dei convenuti anche nella presente sede, essendo risultato dagli accertamenti del ctu (vedi pag. 8 CTU in atti ) che i terreni di proprietà convenuta sono in evidente totale stato di abbandono con conseguente devastante ricrescita di vegetazione infestante.
Quanto sopra è desumibile dalla documentazione fotografica riportata in allegato n.7A e 7B” quanto al p. 3), sul quantum debeatur parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
- euro 106.399,20 per ricostruzione del fabbricato (cfr. prod. n. 7);
- euro 470,00 per l'acquisto di un nuovo decespugliatore identico a quello andato distrutto, come da preventivo del 16/12/2019 (cfr. prod. n. 8); Parte_5
- complessivi euro 780,80 per l'acquisto per l'acquisto di un nuovo trabatello, una nuova scala di alluminio 14+14 e una nuova betoniera per appartamento, come da preventivo del 17/12/2019
Miro Angelo S.r.l. (cfr. prod. n. 9);
- euro 4.440,80 per redazione permesso a costruire (cfr. doc. n. 10); euro 816 per relazione geologica (cfr. doc. n. 11);
pag. 11 - euro 8.754,72 per relazione geotecnica e strutturale (cfr. prod. n. 12);
e così per un danno complessivo pari ad euro 121.661,52.
All'esito della CTU la domanda di cui sopra può essere accolta solo nei limiti infra indicati;
in particolare quanto alla richiesta del danno per la ricostruzione del fabbricato avanzata dall'attore, il CTU osserva che “l'immobile di proprietà attrice:
- è di semplice manifattura, privo di finiture e costituito da materiali eterogenei, anche di recupero;
- solo la porzione adibita ad uso essiccatoio è andata completamente distrutta;
- la restante porzione di immobile ha necessitato di interventi di Parte_6 riparazione.
Ne consegue che la richiesta di ricostruzione dell'intero immobile appare non congrua. Il danno, ad avviso dello scrivente, deve essere riferito al rifacimento completo dell'essiccatoio ed alle riparazioni da eseguirsi nell'altra porzione di immobile (deposito/magazzino) lambito dalla frana.
L'essiccatoio ha un volume complessivo pari a circa 110mc (11,50*2*4,80) per cui il costo di costruzione è quantificabile in circa €.25.000,00 (IVA esclusa); tuttavia, come riferito in precedenza, si deve tener conto della semplice manifattura dell'essiccatoio con conseguente l'applicazione di una riduzione in percentuale stimata dallo scrivente nel 20%. Il danno relativo all'essiccatoio è, quindi, quantificabile in complessivi €.20.000,00 (IVA esclusa). All'importo sopra espresso, si deve aggiungere il costo per gli interventi di riparazione e sistemazione del deposito/magazzino con particolare riguardo alla parete di contatto con l'essiccatoio per un costo stimabile in €.5.000,00
(IVA esclusa). Infine, occorre tener conto dei costi derivanti da incarichi professionali relativi alla redazione dell'indagine geologica/geotecnica, all'aspetto strutturale dell'essiccatoio (deposito pratica e Direzione lavori), al Collaudo delle strutture realizzate, alla redazione della pratica architettonica (deposito presso il Comune di Mezzanego, al fine di ottenere le dovute autorizzazioni, e Direzione lavori), al Coordinatore della sicurezza in fase progettuale/esecutiva
(L.81/08 e s.m.i.), nonché alle pratiche complementari utili al compimento dell'opera. Questi costi professionali sono quantificati in €.12.000,00 (IVA e Cassa Previdenza esclusi).
Sulla base di quanto sopra esposto, l'ammontare complessivo del danno è pari a €.42.725,60, arrotondato a €. 42.750,00, IVA e Cassa Previdenza compresi (anziché rispettivamente
€.41.725,60 arrotondato a €.41.750,00, come erroneamente riportato nella bozza peritale)”.
Relativamente alle altre voci esposte e richieste a titolo di risarcimento del danno, come rilevato dal CTU, in atti manca totalmente qualsiasi tipo di documentazione ed informazione
(anche fotografica) dei macchinari e delle attrezzature asseritamente andate perse e/o distrutte a seguito dell'evento franoso (quali prodotto, marca, modello, stato di conservazione, anno di acquisto, stato d'usura). Per tali voci di danno nessun risarcimento può essere pertanto valorizzato.
pag. 12 Tutto quanto sopra premesso questo Giudice ritiene congrua la quantificazione effettuata dal
CTU e riconosce a parte attrice a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di €.
42.750,00, IVA e Cassa Previdenza compresi alla data del 12.3.2025 (data di deposito della CTU) ; da detta data fino al saldo sono dovuti gli interessi in misura legale .
Le spese di lite liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui allo scaglione della presente sentenza, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio, sono per la soccombenza poste a carico dei convenuti in solido fra loro;
le spese di CTU, come già liquidate, vengono poste in via definitiva, a carico dei convenuti contumaci in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica
definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da , nato a [...] Parte_1
(GE) il 19/7/1960, C.F. , nei confronti di nata in C.F._1 Controparte_1
Ecuador il 12/2/1937, C.F. nato in C.F._3 Controparte_2
Ecuador il 27/2/1955, C.F. , e di nata in [...] il C.F._4 Parte_2
29/5/1942, C.F. contrariis rejectis, C.F._9
- dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 Controparte_2
e di per la frana abbattutasi sul terreno di proprietà del sig.
[...] Parte_2
; Parte_1
- dichiara tenuti e condanna i convenuti Controparte_1 [...]
di alla rimozione di tutto il materiale detritico Controparte_2 Parte_2 franato nel terreno di proprietà di ed al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
che liquida nella complessiva somma di euro 42.750,00, IVA e Cassa Parte_1
Previdenza compresi oltre interessi in misura legale dalla data del 12.3.2025 fino al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti contumaci, in solido, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rimborso esborsi per CU,;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese per CTU come già liquidate con diritto di parte attrice alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in via anticipata in favore del CTU;
- manda la cancelleria per la trasmissione della presente sentenza unitamente a copia della
CTU al Comune di Mezzanego per quanto di eventuale competenza
Così deciso in Genova il giorno 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Maria Cristina Scarzella
pag. 13
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa Maria Cristina Scarzella in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9956/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Mezzanego (GE), Via M. Pozzo 2/2, elettivamente domiciliato in Genova, Via C.R. Ceccardi 1/6, nello studio dell'Avv. Giovanni Pattay (C.F. ) che lo rappresenta, assiste e C.F._2 difende come da mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata in [...] il [...], C.F. residente Controparte_1 C.F._3 in Quito (Ecuador), Urbanizacìon Bakker II, Calle Miguel Cruz Oe2-140,
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._4 residente in [...](Ecuador) c/o Equadescuento S.A. F&E Equity, Avenida Francisco de
Orellana s/n, S1 Mz 11, Torre B, Suite 607
nata in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._5
Quito (Ecuador), Carlos Tobar 229 y ), Edificio Central Park – Dept. 3C Persona_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pag. 1 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Rese all'udienza del 20.05.2025 a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei signori nata in [...] il Controparte_1
12/2/1937, C.F. nato in [...] il [...], C.F._3 Controparte_2
C.F. e nata in [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_2
per la frana abbattutasi sul terreno di proprietà del sig. sito C.F._5 Parte_3 in Mezzanego, Località Prati, Foglio 25 Mappale 594 e per l'effetto: a) condannare i signori
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3 [...]
nato in [...] il [...], C.F. e Controparte_2 C.F._4 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. alla rimozione di tutto il materiale
[...] C.F._5 detritico franato sul terreno di proprietà del signor (Mappale 594) ed alla messa Parte_1 in sicurezza dei terreni di loro proprietà (Mappali 148 e 149); 2) condannare i signori
[...]
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
nato in [...] il [...], C.F. e nata in
[...] C.F._4 Parte_2
Ecuador il 29/5/1942, C.F. a risarcire al signor tutti i danni C.F._5 Parte_1 dallo stesso subiti, da quantificarsi in euro 121.662,52 o nella somma ritenuta di giustizia;
3) con rivalutazione e interessi, 4) con vittoria delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 03.02.2020, ha citato innanzi al Tribunale di Genova Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Esponeva in fatto:
- di essere proprietario del fabbricato sito in Mezzanego, località Prati, via Matteo Pozzo censito al NCEU del Comune di Mezzanego al foglio 25, mappale 594;
- che i convenuti sono proprietari, pro quota, del fabbricato sito in Mezzanego, via Matteo
Pozzo 245, censito al NCEU del Comune di Mezzanego al foglio 25, mappale 85 e dei terreni
(noccioleti) censiti al NCT del Comune di Mezzanego al foglio 25, mappali 148 e 149;
- che nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio 2014, a seguito delle piogge che avevano colpito il
Comune di Mezzanego, si generava un'ampia frana staccatasi dai terreni di proprietà dei convenuti che si abbatteva sul terreno di proprietà dell'attore causando la totale distruzione di una costruzione in pietra (ad uso essiccatoio) e di una cascina in legno adiacente utilizzata come deposito/ricovero di materiale, attrezzature varie e macchinari (decespugliatore, motozappa, motosega, motofalciatrice, betoniera, scala, trapano, trabattello e altri attrezzi agricoli....);
- il movimento franoso, di ampiezza pari a circa 20 m e con fronte di circa 50 m, riversava diversi metri cubi di materiale detritico e piante sul sentiero comunale e sulle sottostanti pag. 2 proprietà, in particolare sul fabbricato ad uso essicatoio/magazzino, censito al mappale 594, crollato per ¾ della sua superficie;
- a causa della predetta frana il Sindaco del Comune di Mezzanego, con ordinanza n. 8 del
13.2.2014, disponeva la chiusura del sentiero comunale ed interdiceva l'accesso al mappale 594 di proprietà dell'attore, in quanto ritenuto pericolante;
- con successiva nota Prot. n. 856 del 24.2.2014 l'Ufficio Tecnico del Comune di Mezzanego richiedeva ai signori di provvedere urgentemente all'esecuzione dei lavori di pulizia del CP_1 materiale detritico franato ed alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà interessati dalla frana (prod. n. 4);
- a seguito della superiore nota i signori comunicavano all'Amministrazione Comunale CP_1 che i lavori sarebbero iniziati entro il 15.6.2014 ma detti lavori non venivano né eseguiti e né iniziati;
- la situazione si aggravava ulteriormente a seguito del violento acquazzone abbattutosi su
Mezzanego in data 9.7.2014;
- a seguito di tale peggioramento il Comune di Mezzanego, con Nota Prot. n. 3141 del
12.7.2014, inoltrava ai signori una nuova richiesta di intervento avviando il procedimento CP_1 amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990: in detta missiva il sollecitava nuovamente CP_3 gli odierni convenuti a provvedere con urgenza (nel termine di quindici giorni) ai lavori di pulizia del materiale detritico franato e alla messa in sicurezza dei terreni interessati dalla frana (prod. n.
5);
- ancora una volta i signori non ottemperavano alle richieste del CP_1 Parte_4
e la situazione si aggravava ulteriormente;
- l'Ufficio Tecnico del effettuava quindi ulteriori sopralluoghi dai quali Parte_4 emergeva che il movimento franoso si stava evolvendo, anche con pericolo per la pubblica incolumità;
- il emetteva pertanto l'ordinanza n. 47/2014 con la quale ordinava l'esecuzione dei CP_3 lavori entro il termine di trenta giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 650 c.p.
(prod. n. 6);
- a causa della frana generatasi dai terreni di proprietà ed a causa della condotta CP_1 omissiva e negligente degli stessi signori esso attore aveva subito un ingente CP_1 Parte_1 danno consistito nella distruzione del fabbricato di sua proprietà (di cui dovrà sostenere i costi per la ricostruzione) ed anche la perdita (quantomeno parziale) dei macchinari e delle attrezzature che egli ricoverava nel predetto fabbricato, danno stimato in euro 106.399,20 per ricostruzione del fabbricato (prod. n. 7); euro 470,00 per l'acquisto di un nuovo decespugliatore identico a quello andato distrutto, come da preventivo del 16/12/2019 (prod. n. 8); complessivi Parte_5 euro 780,80 per l'acquisto per l'acquisto di un nuovo trabatello, una nuova scala di alluminio
14+14 e una nuova betoniera per appartamento, come da preventivo del 17/12/2019 Miro Angelo
pag. 3 S.r.l. (prod. n. 9); euro 4.440,80 per redazione permesso a costruire (prod. n. 10); euro 816 per relazione geologica (prod. n. 11); euro 8.754,72 per relazione geotecnica e strutturale (prod. n.
12); e così per un danno complessivo pari ad euro 121.661,52.
In diritto l'attore esponeva che:
- la responsabilità dei signori in ordine alla causazione dell'evento dannoso sopra CP_1 descritto era pacifica in quanto proprietari del terreno dal quale si era generata la frana che aveva cagionato i danni alla proprietà attorea dei quali sono tenuti a rispondere ai sensi dell'art. 2051
c.c.;
- i signori in quanto proprietari dei terreni dai quali si è generata la frana e possessori di CP_1 essi, ne avevano e ne hanno tuttora la custodia;
- nel caso di specie non poteva essere invocato il caso fortuito in quanto, come da Nota del
Comune di Mezzanego n. 4966 del 22.10.2019, l'evento metrologico del 9.2.2014 che aveva provocato la frana e causato danni all'immobile dell'attore “non è stato classificato come evento di calamità naturale” (prod. n. 13);
- con lettera del 19/2/2019, rimasta priva di riscontro, il signor intimava ai Parte_1 signori il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso descritto CP_1
(doc. n. 14); tale lettera seguiva altra di identico tenore e di identico seguito datata 14/8/2015
(prod. n. 15).
Ciò premesso chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. o
2043 c.c. e per l'effetto condannarli alla rimozione di tutto il materiale detritico franato ed alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà e condannarli al risarcimento del danno subito.
***
Alla prima udienza del 6 luglio 2021 il precedente Giudice dott. Buttiglione, vista la richiesta di procedere al rinnovo della notifica all'estero rinviava la causa all'udienza del 15 febbraio 2022 ove veniva richiesta ulteriore proroga per perfezionare le notifiche all'estero; successivamente all'udienza del 11 ottobre 2023 il Giudice dato atto della regolarità delle notifiche allegate da parte attrice dichiarava la contumacia dei convenuti e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 17 gennaio 2024 a trattazione scritta.
A tale udienza il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie ed a scioglimento della riserva assunta disponeva CTU nominando per l'incombente l'Ing. . Persona_2
Alla successiva udienza del 14 marzo 2024 il CTU nominato prestava giuramento ed il Giudice rinviava all'udienza del 17 settembre 2024, a trattazione scritta, per verifica deposito CTU.
Dopo alcuni rinvii e richiesta di proroga concessa al CTU, l'elaborato peritale veniva depositato in data 12.03.2025. Nelle more, con decreto reso in data 10.1.2025, la scrivente veniva designata giudice unico;
con ordinanza resa in data 25.3.2025 veniva fissata udienza per la precisazione delle pag. 4 conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di note conclusive ed all'esito della discussione è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione .
ha agito in giudizio nella qualità di proprietario del fabbricato sito in Parte_1
Mezzanego, Località Prati, Via Matteo Pozzo, contraddistinto al NCEU del Comune di Mezzanego al
Foglio 25 Mappale 594 (prod.1); in tale veste è quindi legittimato a chiedere i danni derivati dall'evento franoso che si sono verificati sul mappale di sua proprietà originati dai terreni di cui ai mappali 148 e 149.
La legittimazione passiva dei convenuti risulta provata dal documento prodotto sub 2 da cui si evince che proprietari dei mappali de quibus sono , Controparte_1 Controparte_2
, ; ulteriore conferma si ricava dalla documentazione infra
[...] Parte_2 indicata (proveniente Comune di Mezzanego) ove si dà atto della iniziale disponibilità manifestata dai convenuti a far progettare ed eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico e messa in sicurezza del pendio in oggetto (prod.6).
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue: all'esito della istruttoria documentale e per CTU le allegazione attoree hanno avuto giudiziale riscontro;
in particolare risulta prodotta in atti (nel dettaglio vedi infra) da cui risulta che il Comune di Mezzanego a seguito di sopralluogo eseguito il 17.02.2014 dal Tecnico Comunale Ing. Per_3 ha accertato che il movimento franoso oggetto di causa (c.d. Derbish flow) si è originato
[...] dai terreni di proprietà dei convenuti (mappali 148 -149). L'Amministrazione Comunale è quindi intervenuta disponendo l'interdizione dell'accesso sia alla proprietà dell'attore in quanto pericolante sia ai terreni di proprietà dei convenuti “...porzione interessata da deposito del materiale franato...” (cit. nota n.856 del 24.02.2014 Comune di Mezzanego: doc.4) intimando i convenuti a provvedere urgentemente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato e alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso. L'intimazione restava senza riscontro. Il 9 luglio 2014, a seguito di un violento acquazzone abbattutosi sul Comune di
Mezzanego, la situazione dei luoghi peggiorava ulteriormente e l'Amministrazione Comunale diffidava nuovamente i signori affinché procedessero urgentemente ai lavori di pulizia del CP_1 materiale detritico franato e alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso.
Rimasta inevasa anche successiva nota del 12 luglio 2014 ed accertata la sussistenza di condizioni costituenti pericolo per l'incolumità pubblica, ordinava ai convenuti di provvedere ad ogni opera necessaria a mettere in sicurezza il pendio attraverso “...opere di mitigazione del dissesto, consolidamento e regimazione delle acque superficiali...” con l'ordinanza n. 47 del 3 novembre pag. 5 2014 (doc. 5) del Sindaco di Mignanego, che veniva notificata ai convenuti tramite Ambasciata e
Consolato Italiani in Ecuador.
Per completezza della trattazione si riporta per esteso il contenuto dei suddetti provvedimenti:
- nota prot. N. 856 del Comune di Mezzanego del 24.02.2014 con avente ad oggetto: frana in loc. Prati nei pressi del civ. 3 via M. Pozzo “Con la presente si comunica che a seguito degli eventi alluvionali del mese di febbraio 2014 si è verificata una frana di ampiezza pari circa 20 m e con fronte di circa 50 m che ha riversato diversi metri cubi di materiale detritico e piante sul sentiero comunale e sulle sottostanti proprietà con particolare riferimento al fabbricato uso magazzino censito al mappale 594 in parte crollato ed al fabbricato di civile abitazione al mappale 85 che è stato solo lambito dal dissesto. La frana si è generata nei terreni ai mappali 148 e 149 che risultano anch'essi di vs. proprietà così come il mappale 85. Con ordinanza n. 8 del 13.02.2014 è stata disposta la chiusura del sentiero comunale e l'interdizione dell'accesso alla proprietà ai mappali
594 in quanto pericolante. Nella stessa ordinanza è stato disposto anche il divieto di accesso dalla parte del terreno pertinenziale al fabbricato di cui al mappale 85, porzione interessata da deposito di materiale franato.
Dall'esame si è inoltre constatato come siano possibili ulteriori aggravamenti della situazione.
Si richiede pertanto alla S.LL. di provvedere urgentemente ed entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato nella Vs. proprietà ed alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso stesso comunicando all'Amministrazione comunale le date di inizi e fine lavori” (prod. 4).
- nota prot. N. 3141 del Comune di Mezzanego del 12.07.2014 avente ad oggetto: frana in loc.
Prati nei pressi del civ. 3 via M. Pozzo. Richiesta intervento ed avvio del procedimento
“Con la presente si segnala che in data 9 luglio 2014 a causa di un violento acquazzone abbattutosi in Mezzanego la frana sui terreni di vs. proprietà in loc. Prati di Mezzanego è ulteriormente peggiorata.
La si era generata nel mese di febbraio 2014 nei terreni ai mappali 148 e 149 che CP_4 risultano di vs. proprietà come il mappale 85. Come comunicato con nota prot. 854/2014, si ricorda che a causa della frana, con Ordinanza del Sindaco è stata disposta la chiusura del sentiero comunale e l'interdizione dell'accesso alla proprietà ai mappali 594 in quanto pericolante. Nella stessa ordinanza è stato disposto anche il divieto di accesso dalla parte del terreno pertinenziale al fabbricato di cui al mappale 85, porzione interessata da deposito del materiale franato. Dalle successive comunicazioni intercorse si evince come le si siano attivate per valutare i danni, CP_5 incaricare tecnici per la progettazione delle opere di messa in sicurezza e richiedere preventivi a ditte di zona per la realizzazione dei lavori. In particolare dalla nota del 26.05.2014 della Sig.ra si è anche appreso come l'inizio dei lavori di messa in sicurezza sarebbe Parte_2 stato comunicato entro il 15 giugno scorso. In seguito la stessa Sig.ra in Parte_2 data 23.06.2014 ha comunicato che il futuro referente per la realizzazione delle opere diventava
pag. 6 suo fratello Sig. Controparte_2
Non avendo avuto ulteriori riscontri e poiché il sopralluogo effettuato in data 9 luglio 2014 alla presenza del dott. geol. dal quale è emerso come il movimento franoso si stia seppur CP_6 lentamente evolvendo minacciando maggiormente il fabbricato di Vs. proprietà, si ritiene pertanto che i lavori debbano essere avviati il prima possibile. Inoltre la presenza del materiale detritico nella Vs. proprietà ed in quella dei vicini ad ogni pioggia provoca disagi per il fango che viene trasportato sulla sottostante via Pozzo.
Si ricorda inoltre che l'amministrazione Comunale ed alcuni privati hanno in questi mesi effettuato lavori di pulizia vegetazionale e del materiale franato sul sentiero del quale comunque
l'amministrazione comunale non può ripristinare il transito per la presenza di materiale detritico che ne impedisce la ricostruzione del muro di sostegno e per la pericolosità per la pubblica incolumità della frana immediatamente a monte.
Si richiede pertanto alla SS.LL. di provvedere urgentemente ed entro e non oltre 15 giorni
(quindici) dal ricevimento della presente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato nella Vs. proprietà ed alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso stesso comunicando all'Amministrazione comunale le date di inizio e fine lavori altrimenti si procederà secondo le vigenti disposizioni di legge.
La presente val come avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1190” (prod. 6).
- nota prot. 4628 del 3 novembre 2014 avente ad oggetto: trasmissione all'Ambasciata Italiana in Ecuador ed al Consolato Italiano in Ecuador Ordinanza 47/2014 relativa all'esecuzione lavori messa in sicurezza della frana in loc. Prati di Mezzanego nei pressi del civ. 3 via M. Pozzo:
“ IL SINDACO
VISTA la relazione prot. 734/2014 relativa al sopralluogo compiuto in data 17.02.2014 dal
Tecnico Comunale ing. presso il pendio a monte del civ. 3 di via M. Pozzo in loc. Persona_3
Prati e contraddistinto al NCT del Comune di Mezzanego ai mappali 148-149 del foglio 25, al fine di verificare le condizioni di sicurezza del pendio stesso che è stato interessato da un movimento franoso;
ACCERTATO che tale movimento franoso di ampiezza pari a circa 20 m e con fronte di circa 50
m ha riversato diversi metri cubi di materiale detritico e piante sul sentiero comunale e sulle sottostanti proprietà con particolare riferimento al fabbricato ad uso magazzino censito al mappale 594 in parte crollato ed al fabbricato di civile abitazione al mappale 85 che è stato solamente lambito dal dissesto;
VISTA l'ordinanza n.8 del 13.02.2014 con la quale è stata disposta la chiusura del sentiero comunale e l'interdizione dell'accesso alla proprietà del mappale 594 in quanto pericolante:
CONSIDERATO che agli atti dell'Amministrazione Comunale i terreni interessati dal movimento franoso risultano di proprietà dei sigg. Controparte_1 Parte_2 CP_2
[...]
pag. 7 VISTA la nota prot. N. 856/2014 con la quale l'Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto ai proprietari di provvedere urgentemente ad eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico franato nella Vs. proprietà ed alla messa in sicurezza dei terreni interessati dal movimento franoso;
ACCERTATO che a seguito della nota sopra citata i proprietari si sono resi disponibili a far progettare ed eseguire i lavori di pulizia del materiale detritico e messa in sicurezza del pendio in oggetto;
DATO ATTO altresì che:
- i Signori hanno incaricato tecnici per la redazione del progetto di messa in CP_1 sicurezza e per la quantificazione delle opere di consolidamento ed hanno informato
l'Amministrazione Comunale che la data di inizio dei lavori sarebbe stata comunicata entro il 15 giugno scorso;
- in data 23.06.2014 è stato comunicato dalla Sig.ra che il Parte_2 futuro referente per la realizzazione delle opere diventava suo fratello Sig. CP_2
[...]
VISTO che, non avendo avuto ulteriori riscontri dai proprietari dei terreni, l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare un ulteriore sopralluogo in data 9 luglio 2014, ed ha inviato con nota prot. 3141 del 12.07.2014 l'avvio del procedimento per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
ACCERTATO che in riscontro a detto avvio del procedimento non sono pervenute comunicazioni da parte dei proprietari dei terreni;
CONSIDERATO che dai sopralluoghi effettuati è emerso come il movimento franoso stia seppur lentamente evolvendo minacciando maggiormente il fabbricato censito al mappale 85;
CONSIDERATO INOLTRE che detto fabbricato è prospicente alla strada comunale di via M. Pozzo
e alla SP 586 della val d'Aveto;
ACCERTATA pertanto la sussistenza di condizioni costituenti pericolo per l'incolumità pubblica;
VISTO l'art.54 del D.Lgs. n.ro 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
RILEVATO che il potenziale aggravamento delle situazioni in atto per effetto di eventi meteorologici nella stagione autunnale comporterebbe pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO necessario ordinare l'esecuzione dei lavori atti a porre rimedio alle condizioni descritte con particolare riferimento alla messa in sicurezza del pendio in dissesto al fine di tutelare
l'incolumità pubblica e privata e la sicurezza urbana;
ORDINA
Ai Sigg.:
- Sig.ra nata in [...] il [...] e residente in [...]
II Calle Miguel Cruz Oe2-140 Quito – Eciador (C.F.: CodiceFiscale_6
- Sig.ra nata in [...] il [...] e residente in [...]229 y Parte_2
pag. 8 – Edificio Central Park – Dept. 3C – Quito – Ecuador (C.F.: Persona_1 Per_1 C.F._7
)
[...]
- Sig. nato in [...] il [...] e residente in c/o Ecuadescuento S.A. F&E Controparte_2
Equity – Avenida Francisco de Orellana s/n – S1 Mz 11- Edificio World Trade Center Torre B – Suite
607 Guayaquill – Ecuador (C.F.: ) CodiceFiscale_8
l'esecuzione, entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della presente, di ogni opera necessaria a mettere in sicurezza il pendio attraverso opere di mitigazione del dissesto, consolidamento e regimazione delle acque superficiali;
INFORMA che la presente costituisce altresì avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e che:
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. ell'Ufficio Tecnico Comunale;
Persona_3
- gli atti del presente procedimento possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, in via Cap. Gandolfo, 115 – Mezzanego, il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 o al sabato previo appuntamento;
- avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione a
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- in caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato, con recupero delle somme anticipate;
- il mancato adempimento comporta, inoltre, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 650 del
Codice Penale;
DISPONE
- di notificare a mezzo Raccomandata A/R la presente nel numero di 6 copie e con traduzione nella lingua veicolare in uso ai soggetti obbligati attraverso le Rappresentanze diplomatico – consolari italiane in Ecuador:
• AMBASCIATA ITALIANA IN ECUADOR – AMBASCIATORE: PICCATO AN – indirizzo:
Calle La Isla, 111 y UM NO - QUITO, ECUADOR;
• – Console onorario: Controparte_7 Persona_4
indirizzo: Edificio Banco de Machala. P. Ycaza 423 entre ZO NO y
[...]
Cordoba. ECUADOR;
Controparte_8
- di pubblicare la presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza alle forze dell'ordine al fine di provvedere alla vigilanza secondo le rispettive competenze” (prod. 5).
Le conclusioni della CTU espletata in corso di causa, alla quale la scrivente fa integrale rinvio per la completezza e il rigore scientifico degli accertamenti compiuti confermano la responsabilità dei convenuti contumaci nella causazione dei danni come lamentati da parte attrice.
pag. 9 Tramite la CTU disposta in corso di causa (ordinanza del 29.01.2024) sono state definitivamente verificate le cause della frana, l'entità dei danni alla proprietà dell'attore nonché la loro quantificazione. In particolare, il perito ha potuto definitivamente accertare le seguenti circostanze:- − i terreni di proprietà convenuta erano già in grave stato di abbandono ancor prima del sinistro per cui è causa;
− sotto l'aspetto idrologico e geoformologico, il pendio da cui è iniziata la colata detritica, è attraversato da solchi erosivi per ruscellamenti selvaggi provocati da piogge intense e persistenti;
− le caratteristiche del terreno di proprietà dei convenuti e l'assenza totale di una regolare manutenzione degli stessi, hanno quindi provocato il c.d. Debrish flow ovvero il flusso di detriti, miscuglio di acqua e sedimenti che si è mosso con estrema velocità potendo percorrere anche grandi distanze;
− il movimento franoso di ampiezza pari a circa 20,00 m con fronte di circa
50,00m, ha invaso sia il sentiero pedonale sia il fabbricato di proprietà attorea provocandone il crollo parziale;
− in particolare, la porzione di fabbricato destinata ad essicatoio e composto da un locale al piano terra in pietra, un locale posto al primo piano in mattoni semipieni ed un solaio intermedio in legno è stata completamente distrutta dalla colata detritica mentre la porzione ad uso magazzino/deposito – anch'essa composta da due piani – è rimasta parzialmente coinvolta dalla frana;
− l'evento meteorologico che ha provocato la colata detritica non è stato classificato come evento di calamità naturale e non è stato inserito nei decreti di protezione civile;
− la regolare manutenzione dei terreni avrebbe potuto consentire il riconoscimento di indizi precursori del dissesto con la conseguenza che la causa del movimento franoso è riconducibile alla responsabilità dei convenuti. Responsabilità aggravata dal fatto che a pochi mesi di distanza dalla frana, nonostante le ordinanze dell'amministrazione comunale che intimavano i convenuti ad ottemperare all'ordine di messa in sicurezza e di pulizia del materiale detritico dal loro terreno, un violento acquazzone abbattutosi su Mezzanego ha ulteriormente peggiorata la frana già esistente.
In particolare, il CTU ha chiarito quale sia stata la più probabile dinamica del sinistro: “…nella serata dell'8 febbraio (2014) un sistema frontale di origine atlantica ha raggiunto la Liguria portando piogge diffuse, molto forti e persistenti fino alle prime ore del giorno successivo, colpendo soprattutto il . Tale sistema ha portato sulla zona C (Levante ligure) precipitazioni CP_9 areali elevate, facendo registrate quantitativi localmente molto elevati, ed intensità fino a forti”
(Ag. Reg. Protezione Ambiente Ligure-Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile Reg.
Liguria) con locali picchi di pioggia e cumulate intensi, seppur non eccezionali.
Una regolare manutenzione dei terreni di parte convenuta, utile per il periodico monitoraggio della porzione di versante franato, con ogni probabilità avrebbe potuto consentire il riconoscimento di indizi precursori del dissesto.
Pertanto, la causa del sinistro verificatosi, secondo il parere dello scrivente, è addebitabile e riconducibile a responsabilità dei convenuti. Non si ravvedono altre cause concomitanti”.
Lo stesso C.T.U., concordando con quanto esposto dall'ausiliario esperto geologo nella propria relazione tecnica, ritiene che sussista effettivamente “il pericolo di riattivazione del ciglio di frana
pag. 10 (a seguito di eventuali nuovi picchi di pioggia e cumulate) con possibilità di arrecare danni a persone e cose nell'area sottostante (ove già è avvenuto l'evento del 2014) che potrebbero perfino interessare la viabilità posta più a valle (Via Pozzo e la strada SS n.586). Si rende, quindi, necessario intervenire per mettere in sicurezza il fronte collinare oggetto di interesse”.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, devono ora essere esaminate le domande di condanna avanzate dall'attore nei confronti dei convenuti:
1) Condanna alla rimozione di tutto il materiale detritico franato sul terreno di proprietà del signor (Mappale 594) Parte_1
2) ed alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà (Mappali 148 e 149);
3) a risarcire al signor tutti i danni dallo stesso subiti Parte_1 quanto al p.1) dagli accertamenti svolti dal CTU (vedi pag. 7 CTU in atti) non sussiste più alcun interesse ad ottenere detta condanna: sul punto il CTU riferisce che “ Alla data odierna, i vari detriti riversatisi nel 2014 in proprietà attorea e sul sentiero pedonale comunale sono stati completamente rimossi” quanto al p.2), avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti
“alla messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà (Mappali 148 e 149)”, evidenziato in primis la esistenza di un provvedimento della Amministrazione comunale avente il medesimo oggetto (vedi ordinanza 47/2014 del 3 novembre 2014 Sindaco del Comune di Mezzanego contenente l'ordine all'esecuzione, entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della presente, di ogni opera necessaria a mettere in sicurezza il pendio attraverso opere di mitigazione del dissesto, consolidamento e regimazione delle acque superficiali con espressa indicazione che – “in caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato, con recupero delle somme anticipate”) nondimeno sussiste l'interesse attuale e concreto in capo all'attore ad ottenere la condanna dei convenuti anche nella presente sede, essendo risultato dagli accertamenti del ctu (vedi pag. 8 CTU in atti ) che i terreni di proprietà convenuta sono in evidente totale stato di abbandono con conseguente devastante ricrescita di vegetazione infestante.
Quanto sopra è desumibile dalla documentazione fotografica riportata in allegato n.7A e 7B” quanto al p. 3), sul quantum debeatur parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
- euro 106.399,20 per ricostruzione del fabbricato (cfr. prod. n. 7);
- euro 470,00 per l'acquisto di un nuovo decespugliatore identico a quello andato distrutto, come da preventivo del 16/12/2019 (cfr. prod. n. 8); Parte_5
- complessivi euro 780,80 per l'acquisto per l'acquisto di un nuovo trabatello, una nuova scala di alluminio 14+14 e una nuova betoniera per appartamento, come da preventivo del 17/12/2019
Miro Angelo S.r.l. (cfr. prod. n. 9);
- euro 4.440,80 per redazione permesso a costruire (cfr. doc. n. 10); euro 816 per relazione geologica (cfr. doc. n. 11);
pag. 11 - euro 8.754,72 per relazione geotecnica e strutturale (cfr. prod. n. 12);
e così per un danno complessivo pari ad euro 121.661,52.
All'esito della CTU la domanda di cui sopra può essere accolta solo nei limiti infra indicati;
in particolare quanto alla richiesta del danno per la ricostruzione del fabbricato avanzata dall'attore, il CTU osserva che “l'immobile di proprietà attrice:
- è di semplice manifattura, privo di finiture e costituito da materiali eterogenei, anche di recupero;
- solo la porzione adibita ad uso essiccatoio è andata completamente distrutta;
- la restante porzione di immobile ha necessitato di interventi di Parte_6 riparazione.
Ne consegue che la richiesta di ricostruzione dell'intero immobile appare non congrua. Il danno, ad avviso dello scrivente, deve essere riferito al rifacimento completo dell'essiccatoio ed alle riparazioni da eseguirsi nell'altra porzione di immobile (deposito/magazzino) lambito dalla frana.
L'essiccatoio ha un volume complessivo pari a circa 110mc (11,50*2*4,80) per cui il costo di costruzione è quantificabile in circa €.25.000,00 (IVA esclusa); tuttavia, come riferito in precedenza, si deve tener conto della semplice manifattura dell'essiccatoio con conseguente l'applicazione di una riduzione in percentuale stimata dallo scrivente nel 20%. Il danno relativo all'essiccatoio è, quindi, quantificabile in complessivi €.20.000,00 (IVA esclusa). All'importo sopra espresso, si deve aggiungere il costo per gli interventi di riparazione e sistemazione del deposito/magazzino con particolare riguardo alla parete di contatto con l'essiccatoio per un costo stimabile in €.5.000,00
(IVA esclusa). Infine, occorre tener conto dei costi derivanti da incarichi professionali relativi alla redazione dell'indagine geologica/geotecnica, all'aspetto strutturale dell'essiccatoio (deposito pratica e Direzione lavori), al Collaudo delle strutture realizzate, alla redazione della pratica architettonica (deposito presso il Comune di Mezzanego, al fine di ottenere le dovute autorizzazioni, e Direzione lavori), al Coordinatore della sicurezza in fase progettuale/esecutiva
(L.81/08 e s.m.i.), nonché alle pratiche complementari utili al compimento dell'opera. Questi costi professionali sono quantificati in €.12.000,00 (IVA e Cassa Previdenza esclusi).
Sulla base di quanto sopra esposto, l'ammontare complessivo del danno è pari a €.42.725,60, arrotondato a €. 42.750,00, IVA e Cassa Previdenza compresi (anziché rispettivamente
€.41.725,60 arrotondato a €.41.750,00, come erroneamente riportato nella bozza peritale)”.
Relativamente alle altre voci esposte e richieste a titolo di risarcimento del danno, come rilevato dal CTU, in atti manca totalmente qualsiasi tipo di documentazione ed informazione
(anche fotografica) dei macchinari e delle attrezzature asseritamente andate perse e/o distrutte a seguito dell'evento franoso (quali prodotto, marca, modello, stato di conservazione, anno di acquisto, stato d'usura). Per tali voci di danno nessun risarcimento può essere pertanto valorizzato.
pag. 12 Tutto quanto sopra premesso questo Giudice ritiene congrua la quantificazione effettuata dal
CTU e riconosce a parte attrice a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di €.
42.750,00, IVA e Cassa Previdenza compresi alla data del 12.3.2025 (data di deposito della CTU) ; da detta data fino al saldo sono dovuti gli interessi in misura legale .
Le spese di lite liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui allo scaglione della presente sentenza, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio, sono per la soccombenza poste a carico dei convenuti in solido fra loro;
le spese di CTU, come già liquidate, vengono poste in via definitiva, a carico dei convenuti contumaci in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica
definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da , nato a [...] Parte_1
(GE) il 19/7/1960, C.F. , nei confronti di nata in C.F._1 Controparte_1
Ecuador il 12/2/1937, C.F. nato in C.F._3 Controparte_2
Ecuador il 27/2/1955, C.F. , e di nata in [...] il C.F._4 Parte_2
29/5/1942, C.F. contrariis rejectis, C.F._9
- dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 Controparte_2
e di per la frana abbattutasi sul terreno di proprietà del sig.
[...] Parte_2
; Parte_1
- dichiara tenuti e condanna i convenuti Controparte_1 [...]
di alla rimozione di tutto il materiale detritico Controparte_2 Parte_2 franato nel terreno di proprietà di ed al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
che liquida nella complessiva somma di euro 42.750,00, IVA e Cassa Parte_1
Previdenza compresi oltre interessi in misura legale dalla data del 12.3.2025 fino al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti contumaci, in solido, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rimborso esborsi per CU,;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese per CTU come già liquidate con diritto di parte attrice alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in via anticipata in favore del CTU;
- manda la cancelleria per la trasmissione della presente sentenza unitamente a copia della
CTU al Comune di Mezzanego per quanto di eventuale competenza
Così deciso in Genova il giorno 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Maria Cristina Scarzella
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