Decreto cautelare 4 marzo 2026
Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/03/2026, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01917/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pascarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, comunicato in data 03-12-2025 (come da ricevuta consegna documenti – allegato 3), con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- riferiva essere state assegnate, per l’anno scolastico 2025/2026, all’alunno -OMISSIS- solamente n. 18 ore di sostegno didattico, a fronte delle n. 26 ore proposte dal GLO (allegato 2) e prescritte nel PEI del 18-11-2025 (allegato 1) per l’anno scolastico in corso, pari all’intera frequenza settimanale scolastica dell’alunno (allegato 1 – PEI del 18-11-2025;
- dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
PER L’ACCERTAMENTO
- del diritto del minore -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti nel PEI del 18-11-2025 (26 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica);
- dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del piccolo -OMISSIS- e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 26 ore – rapporto 1:1 - copertura oraria intera settimana di frequenza scolastica);
PER LA ON, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE,
dell’amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2025/2026 (PEI del 18-11-2025), con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore del minore -OMISSIS- (intero orario settimanale di frequenza, pari a n. 26 ore – pag. 19 del PEI), con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali totali di frequenza (n. 26 ore), ritenuto ciò necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto ed alle esigenze didattiche specifiche dell’alunno (come sopra riportate);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Circolo Didattico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il minore, di undici anni, è affetto da “ disturbo dello spettro autistico con livello 1 di gravità ” ed è stato dichiarato portatore di disabilità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/1992 (verbale commissione INPS del 5 marzo 2025), nonché “ minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) ed indennità di accompagnamento ” (verbale commissione INPS del 14 dicembre 2022);
-frequenta la prima classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado per 26 ore settimanali;
Considerato che il PEI, per l’anno scolastico in corso 2025/2026, è stato adottato il 18 novembre 2025 e riporta una analitica valutazione situazione di concreto fabbisogno del minore in relazione alla misura del sostegno scolastico, indicata come necessaria per la “ copertura totale durante tutte le ore delle attività didattiche ”; affermando la necessità della “ presenza costante dell’insegnante di sostegno in rapporto individualizzato ”, vista l’esigenza del minore di essere “ continuamente motivato ”;
Osservato che, nonostante tale chiarissima analisi valutativa dell’organo dotato della specifica competenza, il provvedimento dirigenziale che reca l’assegnazione delle ore di sostegno, quantifica come ore assegnate di sostegno scolastico solo 18 settimanali, senza alcuna motivazione al riguardo (che anche in astratto sarebbe stata difficilmente sostenibile, a fronte della nitida valutazione tecnico-discrezionale di “copertura totale” contenuta nel predetto PEI);
Rilevato che il Ministero si è costituito il 5 marzo 2026 e in data 9 marzo 2026 ha prodotto alcuni documenti, compreso il PEI le cui valutazioni sono invocate da parte ricorrente, tra i quali la nota prot. 827 del 5 febbraio 2026 dell’Istituto comprensivo con la quale si trasmetteva “un circostanziato rapporto corredato dai relativi documenti” di cui però non vi è traccia, non essendo stato depositato;
Ritenuto che in ogni caso l’istruttoria è completa e, anche per esigenze di effettività della tutela considerato lo stato avanzato dell’anno scolastico, può definirsi il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso sia fondato, in considerazione della palese contraddittorietà tra la valutazione di fabbisogno contenuta nel PEI e la quantificazione della misura del sostegno scolastico operata con atto dirigenziale;
Osservato che, peraltro, la quantificazione della misura in sole 18 ore settimanali, priva di adeguata e specifica motivazione in relazione al caso concreto, appare sintomatica della prassi (ripetutamente censurata dalla giurisprudenza) di ancorare rigidamente il monte ore di sostegno, riconosciuto agli alunni con disabilità, al limite orario della cattedra dell’insegnante di sostegno, anziché alle effettive esigenze educative e inclusive del beneficiario della misura;
Considerato la normativa vigente, cui deve conformarsi il potere decisionale dell’Amministrazione scolastica è stato chiarito e costantemente interpretato in modo univoco dalla giurisprudenza sia costituzionale (Corte Cost. 80/2010) che amministrativa, anche di questo Tribunale (per l’esaustività della ricostruzione, cfr. da ultimo T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449; in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341, e tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; l’Amministrazione scolastica, odierna resistente, è stata parte soccombente nei predetti giudizi, i quali si sono conclusi senza che alcuna delle relative decisioni sia stata appellata);
Rilevato che la prassi patologica di assegnare al minore ore di sostegno inferiori a quelle che la medesima Amministrazione con il PEI ritiene necessarie comporta, oltre che le violazioni indicate nel ricorso, l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; la suddetta prassi è stata già rilevata nei copiosi precedenti del Tribunale, tra cui, oltre alla già citata T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369 che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza);
Ritenuto, in conclusione, che, quanto all’erogazione della misura di sostegno scolastico, il provvedimento impugnato debba essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come accertato nel GLO, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Ritenuto che, in ragione di quanto sopra riferito in parte motiva in relazione all’impatto derivante dalla predetta prassi, debba disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, con gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore distrattario, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.