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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9443 R.G. 2024
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESITENTE CONTUMACE
Oggetto: riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali. FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere una docente precaria che da anni opera nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (doc. 1), essendo stata nominata quale supplente per l'insegnamento di Scuola Primaria, su posti solo temporaneamente liberi dell'organico dell'Amministrazione scolastica in scorrimento della relativa graduatoria d'istituto La ricorrente dichiara, quindi, di aver instaurato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, dolendosi di non aver percepito la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi degli artt. 81 del CCNL Comparto Scuola del 24 luglio 2003, 83 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e 38 del
CCNL Comparto Istruzione-Scuola del 19 aprile 2018, per il periodo compreso tra il
03.02.2021 al 08.03.2022 per un totale di 355 giorni di anzianità pre-ruolo.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
e, per l'effetto, condannare la suddetta Amministrazione Controparte_1 resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.794,66,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario. L'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita sicchè ne va dichiarata la contumacia Verificata la regolarità della citazione in giudizio e dichiarata, conseguentemente la contumacia della resistente, si è rinviata la causa per la discussione con fissazione del termine per il deposito di note di trattazione scritta, in luogo di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., e all'esito la causa è stata rinviata in udienza in presenza per la discussione con particolare riferimento ai rilievi di non congruità tra la quantificazione di cui ai conteggi di parte e gli altri atti – ccnl e tabelle salariali – depositati. All'esito della odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017). L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, circostanze queste che, a parere di chi scrive, non sono sussistono nel caso di specie, laddove, anche in questo caso, l'attività di docenza a tempo determinato è perfettamente equiparabile a quella di ruolo, anche se coprente meno giorni nell'arco di un anno scolastico Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e “supplenti”, il suddetto IB , in conformità anche a quanto sostenuto pacificamente dalla giurisprudenza di merito, ritiene che, nonostante la norma dell' art. 395 del d.lgs. 297/94 elenchi tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, non sia sostenibile, in alcun caso, l'interpretazione secondo cui vi sarebbe una distinzione di fatto tra docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, laddove le ipotesi in cui solo i docenti di ruolo siano ammesse ad alcune attività sono specificamente indicate;
pertanto, attesa la specificità delle suddette attività, bisogna ritenere questa clausola come del tutto eccezionale, e , viceversa, ritenere la funzione didattica espletata dai i docenti di ruolo e dai docenti precari come generalmente equivalente, ovvero, a prescindere dalle diverse attività, che specificatamente, possono essere attribuite all'una o all'altra categoria di docenti. A conferma di quanto or ora sostenuto, la stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. In merito al quantum dell'emolumento preteso, si ritiene doversi considerare i conteggi di parte depositati in data 15 aprile 2025, che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto in tali conteggi. .
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento della domanda, sia in fatto che in diritto, comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il IB di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1 di euro € 1.541,60 oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 49 per esborsi a titolo di contributo unificato e in euro 1030,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 16.4.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9443 R.G. 2024
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESITENTE CONTUMACE
Oggetto: riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali. FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere una docente precaria che da anni opera nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (doc. 1), essendo stata nominata quale supplente per l'insegnamento di Scuola Primaria, su posti solo temporaneamente liberi dell'organico dell'Amministrazione scolastica in scorrimento della relativa graduatoria d'istituto La ricorrente dichiara, quindi, di aver instaurato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, dolendosi di non aver percepito la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi degli artt. 81 del CCNL Comparto Scuola del 24 luglio 2003, 83 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e 38 del
CCNL Comparto Istruzione-Scuola del 19 aprile 2018, per il periodo compreso tra il
03.02.2021 al 08.03.2022 per un totale di 355 giorni di anzianità pre-ruolo.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
e, per l'effetto, condannare la suddetta Amministrazione Controparte_1 resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.794,66,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario. L'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita sicchè ne va dichiarata la contumacia Verificata la regolarità della citazione in giudizio e dichiarata, conseguentemente la contumacia della resistente, si è rinviata la causa per la discussione con fissazione del termine per il deposito di note di trattazione scritta, in luogo di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., e all'esito la causa è stata rinviata in udienza in presenza per la discussione con particolare riferimento ai rilievi di non congruità tra la quantificazione di cui ai conteggi di parte e gli altri atti – ccnl e tabelle salariali – depositati. All'esito della odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017). L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, circostanze queste che, a parere di chi scrive, non sono sussistono nel caso di specie, laddove, anche in questo caso, l'attività di docenza a tempo determinato è perfettamente equiparabile a quella di ruolo, anche se coprente meno giorni nell'arco di un anno scolastico Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e “supplenti”, il suddetto IB , in conformità anche a quanto sostenuto pacificamente dalla giurisprudenza di merito, ritiene che, nonostante la norma dell' art. 395 del d.lgs. 297/94 elenchi tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, non sia sostenibile, in alcun caso, l'interpretazione secondo cui vi sarebbe una distinzione di fatto tra docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, laddove le ipotesi in cui solo i docenti di ruolo siano ammesse ad alcune attività sono specificamente indicate;
pertanto, attesa la specificità delle suddette attività, bisogna ritenere questa clausola come del tutto eccezionale, e , viceversa, ritenere la funzione didattica espletata dai i docenti di ruolo e dai docenti precari come generalmente equivalente, ovvero, a prescindere dalle diverse attività, che specificatamente, possono essere attribuite all'una o all'altra categoria di docenti. A conferma di quanto or ora sostenuto, la stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. In merito al quantum dell'emolumento preteso, si ritiene doversi considerare i conteggi di parte depositati in data 15 aprile 2025, che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto in tali conteggi. .
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento della domanda, sia in fatto che in diritto, comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il IB di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1 di euro € 1.541,60 oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 49 per esborsi a titolo di contributo unificato e in euro 1030,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 16.4.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo