Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 11/03/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08763/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8763 del 2020, proposto da IC IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonietta Lamazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
-del verbale, prot. n. 518/20/PG del 03.09.2020, notificato il 10.09.2020 di accertamento di inottemperanza di ordinanza di demolizione di opere abusive R.G. n. 117 del 16.08.2012 (doc. 1);
- dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, R.G. n. 117 del 16.08.2012, emessa a carico del sig. IT, proprietario dell'immobile sito in Campagnano di Roma in Strada della Mossa n. 6, notificata il 09.09.2020 (doc. 2);
- nonché di ogni altro atto ad essi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il verbale del 3 settembre 2020, notificato il 10 settembre successivo, di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusive n.117/2012, nonché l'ordinanza di demolizione stessa, emessa a suo carico, nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Campagnano di Roma, meglio descritto in atti.
L’istante ha articolato due motivi di ricorso, per un verso, lamentando l’irregolarità della notifica dell'ordinanza di demolizione, per altro verso, il vizio di eccesso di potere.
Si è costituito il Comune di Campagnano di Roma, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata all'udienza di smaltimento del 13 dicembre 2024 e ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In primis, giova osservare la regolarità della notificazione dell’ordine di demolizione.
L'amministrazione ha fatto corretta applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura civile che disciplina la notificazione nei riguardi delle persone la cui irreperibilità sia stata accertata all’esito di ricerche effettuate nel rispetto della ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, il messo notificatore del Comune di Roma in data 22 agosto 2012, a seguito di ricerche effettuate e certificate, ha attestato che il ricorrente “…era stato cancellato per irreperibilità…” presentata su comunicazione consolare in data 7 aprile 2012.
Vale a dire che, a seguito delle indagini effettuate dall'agente notificatore, era stata conclamata la irreperibilità dell’istante presso il luogo ove egli si era trasferito, cioè all'estero, e con verifica effettuata per il tramite delle autorità consolari.
Ne deriva la regolarità del procedimento di notificazione dell'ordinanza di demolizione, posto che l’agente notificare ha osservato tutte le formalità prescritte dal ridetto articolo del codice del rito civile.
Né ricorrono i presupposti per rimettere in termini l’istante, atteso che la dedotta mancata conoscenza dell'atto è imputabile all’esponente medesimo.
Quanto alla legittimità dell'atto, deve poi osservarsi che l’ordine di ripristino è stato correttamente adottato in presenza dei presupposti di legge, riguardando le opere descritte in atti, realizzate dal ricorrente in assenza di titolo autorizzativo.
Deve infatti ricordarsi che l’esponente in data 10 dicembre 2004 ha presentato domanda per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria in ordine ad alcuni abusi edilizi da lui commessi nell'immobile di sua proprietà.
Gli uffici del Comune di Campagnano di Roma hanno accertato l'impossibilità della sanatoria, trattandosi di opere abusive non finite alla data del 31 marzo 2003 e rilevando altresì carenza documentale unita a dichiarazione infedele.
Circa la natura e le dimensioni degli interventi realizzati dall'esponente, si rinvia alla descrizione in atti e segnatamente alla relazione dell'ufficio tecnico comunale del 7 dicembre 2011.
Divenuta inoppugnabile l'ordinanza di demolizione, è seguito il gravato verbale di inottemperanza, con il quale correttamente l'amministrazione ha accertato il mancato rispetto dell'atto presupposto. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere rigettato perché infondato.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO