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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2024, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA MB EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 11 GENI 2024 7T,A,RTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 1265 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 22/11/2023 ..I RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/03/2023, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'incid nte di esecuzione proposto da MB EP, quale v " ( k e terzo interessato, vrevoca dell'ingiunzione di demolizione di opere abusive emesso_nei confronti di CO LU, madre dell'istante / in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli irrevocabile il 11/12/2018 che confermava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 08/06/2016. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MB EP, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione. Espone che in data 09/12/2012 veniva sequestrato l'immobile abusivamente realizzato in Ottaviano alla via Cutoli s.n.c,da CO LU, erroneamente identificata quale proprietaria e committente, in quanto con atto notarile del 20/07/2012 la predetta aveva donato al figlio MB EP il terreno su cui sarebbe stato realizzato l'immobile abusivo;
pertanto, il reale proprietario e committente delle opere abusive doveva essere ritenuto MB EP che non aveva avuto alcuna notizia del processo e della conseguente condanna con ordine di demolizione;
tanto concretava la palese violazione dell'art. 24 Costituzione per lesione del diritto di difesa di MB EP. Con il secondo motivo deduce erronea, omessa motivazione ed irragionevolezza. Lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente identificato SI EP quale attuale proprietario dell'immobile; ribadisc:e che MB EP, fin dal sequestro delle opere in corso di esecuzione era proprietario delle stesse e committente, non rilevando le dichiarazioni rese da CO LU, peraltro senza alcuna garanzia di legge;
la Corte di appello era rimasta silente in ordine alla violazione del diritto di difesa dell'MB che viziava l'ordine di demolizione delle opere abusive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono inammissibili. 2. Va ricordato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente 2 incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972 - 01; Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974 - 01). Inoltre, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 dell'11.5.2005, Morelli, Rv. 232175;Sez. 3, n.42781 del 21.10.2009, Arrigoni, non nnassim.; Sez.3, n.16035 del 26/02/2014, Rv.259802; Sez.3, n.42699 del 07/07/2015, Rv.265193). 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata è conforme ai suesposti principi di diritto ed i motivi proposti si profilano del tutto generici, perché privi di confronto critico con le corrette argomentazioni dei Giudici di merito, nonchè basati su rilievi in fatto, non proponibili in sede di legittimità. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte t ost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 11 GENI 2024 7T,A,RTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 1265 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 22/11/2023 ..I RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/03/2023, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'incid nte di esecuzione proposto da MB EP, quale v " ( k e terzo interessato, vrevoca dell'ingiunzione di demolizione di opere abusive emesso_nei confronti di CO LU, madre dell'istante / in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli irrevocabile il 11/12/2018 che confermava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 08/06/2016. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MB EP, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione. Espone che in data 09/12/2012 veniva sequestrato l'immobile abusivamente realizzato in Ottaviano alla via Cutoli s.n.c,da CO LU, erroneamente identificata quale proprietaria e committente, in quanto con atto notarile del 20/07/2012 la predetta aveva donato al figlio MB EP il terreno su cui sarebbe stato realizzato l'immobile abusivo;
pertanto, il reale proprietario e committente delle opere abusive doveva essere ritenuto MB EP che non aveva avuto alcuna notizia del processo e della conseguente condanna con ordine di demolizione;
tanto concretava la palese violazione dell'art. 24 Costituzione per lesione del diritto di difesa di MB EP. Con il secondo motivo deduce erronea, omessa motivazione ed irragionevolezza. Lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente identificato SI EP quale attuale proprietario dell'immobile; ribadisc:e che MB EP, fin dal sequestro delle opere in corso di esecuzione era proprietario delle stesse e committente, non rilevando le dichiarazioni rese da CO LU, peraltro senza alcuna garanzia di legge;
la Corte di appello era rimasta silente in ordine alla violazione del diritto di difesa dell'MB che viziava l'ordine di demolizione delle opere abusive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono inammissibili. 2. Va ricordato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente 2 incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972 - 01; Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974 - 01). Inoltre, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 dell'11.5.2005, Morelli, Rv. 232175;Sez. 3, n.42781 del 21.10.2009, Arrigoni, non nnassim.; Sez.3, n.16035 del 26/02/2014, Rv.259802; Sez.3, n.42699 del 07/07/2015, Rv.265193). 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata è conforme ai suesposti principi di diritto ed i motivi proposti si profilano del tutto generici, perché privi di confronto critico con le corrette argomentazioni dei Giudici di merito, nonchè basati su rilievi in fatto, non proponibili in sede di legittimità. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte t ost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023