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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/09/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza dell'08.09.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 103/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. , ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Leo;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. , resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.01.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 24.11.2021, istanza per il riconoscimento dell'invalidità totale CP_1
e permanente, con diritto ad un accompagnatore, necessitando la medesima di assistenza continua, nonché domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992;
- che la Commissione Medica dell' di Messina non aveva riconosciuto i requisiti sanitari CP_1 richiesti;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 3651/2022 R.G.) per l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 ed il riconoscimento del diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento ma che il Ctu, con relazione depositata il 16.11.2023, ne aveva negato la sussistenza;
- che in data 12.12.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la presenza nella ricorrente dello status richiesto per conseguire l'indennità di accompagnamento, e con essa, sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, il diritto all'indicata prestazione, e ciò a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o, comunque, dalla data che sarà determinata in corso di causa;
conseguentemente, che venisse condannato l' al pagamento della indicata prestazione, dovuta per CP_1 legge nella misura e con la decorrenza in essa prevista, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che venisse condannato l' al pagamento di spese e compensi di difesa con distrazione in favore del procuratore CP_1 antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 10.09.2024, contestava la fondatezza del ricorso CP_1
e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medica.
L'udienza dell'08.09.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c..
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, c 3, L. 104/1992 (giudizio iscritto al R.G. n. 3651/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Cardiopatia ipertensiva diabete mellito, poliartrosi ed esiti di protesi bilaterale alle ginocchia, lieve rallentamento ideo-motorio in soggetto in discrete condizioni generali”, negando alla ricorrente il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, c. 3, L. 104/92.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, IV comma, c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste.
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio
2 nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della consulenza, il consulente ha formulato la seguente diagnosi “Malattia artrosica polidistrettuale a moderata incidenza funzionale. Buoni esiti di pregressi interventi protesici alle ginocchia. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in atto valutabile alla II^ classe funzionale
N.Y.H.A. Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Segni clinici e strumentali di vasculopatia cerebrale cronica con associato iniziale deficit delle funzioni cognitive e moderata deflessione del tono dell'umore”. Ha quindi concluso che “In base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, esistono sufficienti motivazioni per affermare che, sulla scorta dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella Indicativa delle Percentuali
d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie Invalidanti” del D. M. 5 Febbraio 1992, la signora è da Parte_1 riconoscere invalida nella misura del 100% fin dal novembre 2021, epoca di proposizione della domanda amministrativa,
e che la stessa in atto non necessita dell'ausilio permanente di un accompagnatore per compiere i comuni atti della vita quotidiana. E sempre sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte, si può anche affermare che le patologie poste in diagnosi non determinano, per la loro espressività clinica, nella signora ripercussioni funzionali tali da Parte_1 ridurne l'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera individuale che in quella di relazione. Pertanto, posso concludere che la signora non presenta i Parte_1 requisiti sanitari che danno diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnatore e né tantomeno delle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della Legge n° 104/1992”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale e che risulta pienamente condiviso, il ricorso non può essere accolto.
Non si assoggetta la istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte della istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.
76 e 77 del D.lgs. n.113/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera la istante dal pagamento delle spese del procedimento per ATP e del presente giudizio;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
3 Messina, 9.9.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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