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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 172 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7769/2020 pronunciata in data 19 novembre 2020 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresentante pro tempore, e ( , in persona del Parte_3 P.IVA_2
Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesa giusta procura in atti dall'Avvocatura dello Stato – Sede distrettuale di Napoli ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 appellanti principali – appellati incidentali
E
( ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_3
domiciliato in Napoli alla Piazza Municipio n. 1 presso la Casa Comunale – Palazzo San
Giacomo e rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Maria Ferrari come da procura in atti appellato principale – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23 luglio 2009 il Controparte_1
conveniva in giudizio il e l' innanzi al Parte_1 Parte_3 Tribunale di Napoli al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di proprietà dello stesso su alcuni locali siti alla via San Paolo n. 14 in Napoli e adibiti a sede dell'Archivio Notarile di Napoli. Ritenendo che gli Archivi Notarili detenessero senza titolo gli immobili oggetto della presente controversia e che la determinazione assunta dall' e Parte_3
poi confermata dal fosse illegittima perché lesiva del diritto Parte_1
dominicale vantato dal lo stesso proponeva azione di rivendicazione Controparte_1
ex art. 948 c.c. al fine di sentir condannare l' e il Parte_3 Parte_1
al rilascio dei suindicati locali in suo favore nonché, in subordine, ne chiedeva
[...] accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione in suo favore. In ogni caso, ma esclusivamente a carico del Ministero della Giustizia, ne chiedeva la condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., a decorrere dal 5 maggio
2005, e sino all'effettivo rilascio, per l'occupazione dei suddetti locali illegittimamente detenuti, con l'ulteriore richiesta del risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c..
Il deduceva a fondamento della domanda che: CP_1
- il proprio titolo di acquisizione della proprietà in questione fosse ravvisabile nell'atto concessorio del 17.8.1869 redatto ex art. 20 R.D.
7.7.1866 n. 3036 da parte del rappresentante del Direttore dell'Ufficio Demanio e Tasse del Regno di Napoli in quanto traslativo della proprietà, considerato che i beni gli furono concessi con dominio pieno ed esclusivo, dal momento che l'art. 20 R.D.
7.7.1866 n. 3036 non disponeva affatto un vincolo di destinazione degli immobili concessi a Comuni e
Province con la previsione di un modus permanente, la cui inesecuzione avrebbe determinato la decadenza della concessione, pur evidenziando comunque la presenza di una scuola elementare in quei locali;
- l'illegittimità di un onere perpetuo riferito a un provvedimento concessorio traslativo di proprietà, con relativa nullità della clausola risolutiva contenuta nel negozio in caso di mancata destinazione pubblicistica dei beni;
- non era mai intervenuto un atto formale di revoca della concessione da parte dell' ; Parte_3
- in ogni caso, l'usucapione in suo favore era già maturata sotto il vigore del Codice del 1865, essendo decorsi circa centoquarant'anni dall'inizio del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dei locali. Si costituivano in giudizio il e l' chiedendo Parte_1 Parte_3
il rigetto della domanda perché destituita di ogni fondamento dal momento che:
- i locali erano stati concessi in uso perpetuo e non già in proprietà;
- in qualsiasi caso la mancata destinazione dei locali ad uso scolastico aveva determinato il mancato perfezionarsi del trasferimento della proprietà in favore del considerando che l'Ente li aveva utilizzati non per le finalità istituzionali CP_1
previste dall'art. 20 del R.D. 3036/1866, ma, per finalità lucrative (locazione all'Archivio Notarile);
- nel verbale di ripartizione del Fabbricato Monastico di San Paolo Maggiore era stata prevista espressamente una clausola risolutiva espressa che si era avverata a causa del mancato utilizzo degli stessi a destinazione scolastica;
- il bene non era affatto usucapibile dal momento che, con l'introduzione del Codice
Civile del 1942, si era attribuita ai beni appartenenti allo Stato la caratteristica della demanialità in ragione del loro interesse storico-artistico.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7769/2020, pronunciata in data 19.11.2020, accoglieva la domanda attorea e di conseguenza dichiarava «la piena proprietà in favore del dei locali per cui è causa», condannando i convenuti tanto al rilascio degli Controparte_1
stessi, quanto al pagamento dell'indennità di occupazione dal 2005 alla data del rilascio, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva come, nel caso di specie, l'art. 20 del R.D. 3036/1866 avesse effettuato un trasferimento della proprietà del bene e non del solo uso dello stesso. Rilevando poi come una parte del cortile di Porta Carrese fosse effettivamente destinata a una scuola municipale, mentre, per i restanti locali oggetti di controversia evidenziava come non fosse mai avvenuto un formale atto di revoca espresso da parte delle Autorità preposte al controllo sugli immobili ceduti, ritenuto fondamentale per far decadere il dalla CP_1
concessione ai sensi del Verbale del 1869. Assumeva, inoltre, che l'onere imposto alla proprietà («uso scuola») non potesse essere considerato perpetuo. In conclusione, evidenziava come la proprietà in capo al andava riconosciuta comunque per CP_1
intervenuta usucapione, considerato «il notevole lasso di tempo in cui, per pacifica ammissione delle parti, il Municipio di Napoli ha posseduto uti domini i beni, nonché la circostanza, accertata anche dal ctu, che gli stessi erano sdemanializzati e, quindi, usucapibili». Avverso tale sentenza il e l' , con atto di Parte_1 Parte_3
citazione notificato in data 12 gennaio 2021, proponevano appello invocandone l'integrale riforma per l'inesatta attribuzione del diritto di proprietà in capo al Controparte_1
Gli appellanti lamentavano, in primo luogo, l'inversione della regola basilare dell'onere probatorio dal momento che il Tribunale aveva proceduto all'attribuzione del suddetto diritto sulla base del mancato rinvenimento in atti di «documentazione attestante formale revoca della concessione a carico del a seguito dell'inutilizzo dei locali a uso CP_1
scolastico dello stesso piuttosto che riconoscere a carico dell'attore in CP_1 rivendicazione l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto di proprietà; in subordine, evidenziavano come il giudice di prime cure fosse incorso in un'omissione in merito alla domanda di usucapione sulla scorta della mancata considerazione delle
«finalità pubblicistiche sottese al conferimento in uso del bene demaniale» e dell'inclusione dell'immobile «nella nozione di demanio storico artistico»; in conclusione, affermavano che il
Giudice fosse caduto nel vizio di ultrapetizione, condannando erroneamente l' Parte_3 in solido con il al pagamento dell'indennità di
[...] Parte_1
occupazione, e formulavano istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.
Concludevano chiedendo «in via preliminare [di] sospendere l'efficacia esecutiva della statuizione di condanna delle indennità per occupazione degli immobili;
nel merito [di] rigettare ogni avversa pretesa siccome inammissibile improponibile ed infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto [di] condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale».
Si costituiva il impugnando e contestando tutto quanto assunto, Controparte_1 dedotto e richiesto dall'appellante in quanto infondato e, nello specifico:
- ribadiva l'eccezione di nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto concessorio nel punto in cui era stata prevista la risoluzione dell'attribuzione dei beni in caso della mancata destinazione pubblicistica degli stessi;
- censurava le affermazioni di controparte quando riteneva che «non sussisterebbero elementi per ritenere che l'onere imposto alla proprietà fosse da considerarsi perpetuo» sulla scorta della considerazione che la concessione avesse natura traslativa e non comportasse l'attribuzione di un mero diritto d'uso, tra l'altro con l'imposizione di un modus perpetuo. Sul punto riteneva inoltre che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il trasferimento di proprietà fosse avvenuto «quantomeno»
a decorrere dell'emanazione della disposizione interpretativa retroattiva di cui all'art. 8 L. 848/1929 e che il Comune avesse poi locato i beni oggetto di controversia in quanto proprietario a tutti gli effetti;
- aggiungeva, poi, che l'onere ex art. 20 R.D. 3036/1866 (fermo restando il carattere non perpetuo dello stesso) fosse stato rispettato e che, in ogni modo, non fosse stato avviato alcun procedimento amministrativo per procedere alla revoca, considerando che lo stesso art. 20 «non prevedeva affatto un'automatica decadenza del concessionario»;
- spiegava appello incidentale condizionato nell'ipotesi in cui fosse stata respinta la domanda di rivendicazione al fine di veder riconosciuta l'usucapione dei locali in contesa, tanto perché i beni furono sdemanializzati, quanto perché «l'usucapione si è compiuta molto prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942: ovvero, nel 1879 sotto il regime della prescrizione acquisitiva abbreviata del Codice del 1865, a norma dell'art.
2137, essendosi proceduto anche alla trascrizione del verbale. O, al più tardi, nel 1899, volendosi considerare il termine trentennale di cui all'art. 2135 c.c.abrogato», ritenendo altresì che «la circostanza che si trattasse di un ex complesso conventuale di particolare pregio non [avesse] comporta[to] un'univoca riconoscibilità dell'interesse storico-artistico del cespite»;
- riteneva parzialmente fondato il terzo motivo con cui gli appellanti assumevano che erroneamente il Tribunale aveva condannato l' in solido con il Parte_3
, non considerando che la prima aveva solo compiti di Parte_1
gestione, tutela e valorizzazione dei beni di proprietà statale, ma non ne era titolare;
- riteneva poi del tutto infondata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle indennità di occupazione in quanto sprovvista dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio e respinta l'istanza ex art.283
c.p.c. giusta ordinanza pronunciata in data 23.7.2021, il procedimento veniva scardinato dal ruolo della dr.ssa e riassegnato alla dr.ssa Assunta d'Amore in data CP_2
27.2.2023 a seguito di provvedimento di perequazione dei ruoli dei componenti della Sesta
Sezione Civile giusto decreto del Presidente della Corte d'Appello n.445/2022 del 12.12.2022 e, quindi, riservato in decisione dalla Corte all'udienza del 7.11.2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
L'appello principale appare sostanzialmente infondato e meritevole di accoglimento limitatamente al terzo motivo, nei termini di seguito precisati.
Per statuire definitivamente sulla proprietà dei locali controversi è necessario far riferimento anche alle vicende storiche sullo sfondo della vicenda, al fine di creare un lineare quadro in cui inserire la controversia in oggetto.
Con tre differenti motivi a estrinsecazione di ben quattro doglianze, gli appellanti principali lamentano l'errato riconoscimento del diritto di proprietà per i locali oggetto di controversia in capo al stante i numerosi errori di valutazione da parte Controparte_1
del giudice di prime cure: in primo luogo, evidenziano un'inversione sia dell'iter logico della motivazione che della regola basilare dell'onere probatorio dal momento che lo stesso ha proceduto all'attribuzione del suddetto diritto sulla base del mancato rinvenimento in atti di «documentazione attestante formale revoca della concessione a carico del
a seguito del mancato utilizzo dei locali ad uso scolastico dello stesso in CP_1 CP_1
subordine, evidenziano come il Giudice sia incorso in un'omissione in merito alla domanda di usucapione sulla scorta della mancata considerazione delle «finalità pubblicistiche sottese al conferimento in uso del bene demaniale» incorrendo, di conseguenza, nel vizio di omessa pronuncia su fatti dirimenti ai fini della decisione;
in conclusione, affermano che il giudice di prime cure sia caduto nel vizio di ultrapetizione, condannando erroneamente l' in solido con il al Parte_3 Parte_1
pagamento dell'indennità di occupazione.
Partendo con la ricostruzione del contesto storico di interesse emerge come con le Leggi eversive, a partire dal 1866, il Regno d'Italia abbia proceduto alla confisca dei beni immobili degli enti religiosi con un concreto abbattimento del potere fondiario della chiesa cattolica. Nello specifico, l'art. 11 del Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036 stabiliva che
«Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle
Corporazioni soppresse dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese
d'amministrazione», ma, ha anche evidenziato l'introduzione di alcune deroghe a tale disciplina ad opera degli articoli successivi. Una di tali eccezioni era senza dubbio rappresentata dall'art. 20 dello stesso R.D. che al primo comma prevedeva che «I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purché ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie» e che rappresenta il contesto di interesse per la vicenda in esame dal momento che il presentò la suddetta domanda. Controparte_1
Considerata l'esigenza del di costituire delle scuole e, al contempo, quella di CP_1
«conservazione di tutti gli atti Notarili della Città» per la Camera Notarile, con il Verbale del
17 agosto 1869 si procedette alla ripartizione dell'ex Monastero di San Paolo Maggiore tra la Camera Notarile e il Municipio di Napoli, con la precisazione che la maggior parte dei locali sarebbe stata attribuita alla Camera Notarile e che il Municipio avrebbe ricevuto le zone superflue con dei locali da adibire «ad uso scuola» e altri «per uso abitazione dei preposti all'amministrazione della Chiesa». Puntualizzando che i locali oggetto di controversia sono stati quelli appartenenti alla prima categoria, è bene premettere che essi furono oggetto di locazione a partire dal 1974 a favore degli Archivi Notarili fino al 20.6.2005 in cui si rappresentava che l'utilizzo dei locali, fino a quel momento locati e per i quali si richiedeva il rinnovo del contratto, sarebbe avvenuto senza corrispondere alcun canone in quanto non dovuto.
Il suddetto verbale assume nel caso di specie una rilevanza primaria ed è incontestabile che con lo stesso si sia realizzato un vero e proprio trasferimento di proprietà dei locali destinati al Municipio e non un mero godimento: a confermarlo è tanto il tenore dello stesso in più passi ove si precisa: «rimane pure ceduto ed assegnato al Municipio», «le dette località state diffinitivamente cedute al Municipio», «al Municipio di Napoli […] restano diffinitivamente assegnati e ceduti i seguenti altri compresi», «Il Municipio di Napoli come domino assoluto di dette località cedutegli avrà….», quanto la qualifica dello stesso attribuita dai firmatari «Verbale definitivo di consegna» e, per finire, dall'art. 8 L. 27 maggio 1929, n. 848, contenente Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto, che qualifica espressamente come «proprietari» i Comuni a cui sono stati concessi i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dello stesso art. 20. Il verbale di cessione e consegna è stato registrato a Napoli, presso il 3° Ufficio, il
22.12.1869 e trascritto il 24.12.1869, RG 566603, RP 13450, oltre che annotato al Catasto.
Tale interpretazione è stata anche avallata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiaramente affermato che «il titolo di attribuzione in proprietà al […] dei beni ex CP_1
conventuali è costituita nella norma di legge» (Cfr. Cass., 16 dicembre 2009, n. 26394) e confermata da quella più recente secondo cui «l'Amministrazione comunale [che] rivendichi uno dei suddetti fabbricati non ha l'onere di dimostrarne l'avvenuto acquisto essendo questo avvenuto per effetto diretto della legge» (Cfr. Cass., 15 febbraio 2024, n. 4207). Ebbene, è proprio per tali ragioni che il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea;
egli ha, infatti, correttamente ritenuto che la «concessione» in oggetto debba intendersi come trasferimento relativo alla proprietà, dal momento che «con l'art. 20 si dispose che i fabbricati dei conventi soppressi potevano non essere incamerati al demanio ma direttamente attribuiti ai comuni […] per adibirli a scuole […]».
In merito al vincolo di destinazione «ad uso scuola» è bene evidenziare come non sussista alcun elemento normativo per considerare tale vincolo come perpetuo e ciò è confermato anche dal tenore del verbale del 1869 in cui si fa riferimento solo a un «obbligo di convertire il locale ceduto negli usi di sopra specificati dall'art. 20 dalla legge» e non anche a una conservazione o al mantenimento dello stesso e che, in aggiunta, il R.D. 3036/1866 mantiene la medesima impostazione non facendo affatto riferimento alla perpetuità di tale vincolo.
Ebbene, nemmeno sotto la cennata valorizzazione della suindicata clausola, è possibile trarne le conseguenze intese dalla parte appellante a sostegno della sua tesi difensiva posto che alcuna comunicazione ufficiale delle autorità locali è mai pervenuta;
al contrario, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, affatto contestate dall'appellante, è stato confermato attraverso una rigorosa ricostruzione documentale, l'uso e il bisogno di scuole sottostante il trasferimento dei locali dei conventi soppressi;
invero, il c.t.u. ha accertato, tramite la consultazione delle risultanze archivistiche, l'esistenza di un documento, datato
10.9.1878 (allegato n.34), avente ad oggetto una segnalazione del Municipio di Napoli- da cui si evince la volontà del Municipio di usare i locali a uso Controparte_3
di scuola laddove, in occasione della riapertura della scuola a 1° ottobre, è previsto che la terza e quarta classe che si trovano in Donna Regina passino in S. Paolo Maggiore, restando le altre in San Lorenzo. Peraltro, come correttamente evidenziato dal c.t.u., nel verbale “provvisorio” del 16.7.1868, il Presidente della Camera Notarile e il Vice Sindaco indicano, tra le altre parti dell'ex Convento da cedersi al Municipio, “quella parte che già ad uso di scuola si tiene dal Municipio nell'atrio del cortile d'ingresso”. Così come si fa menzione dei locali per la scuola nelle piante redatte dall'Architetto (cfr. allegati nn. 8 e Tes_1
12 della consulenza tecnica d'ufficio).
Inoltre, è bene evidenziare come in caso di mancato rispetto del vincolo l'art. 20 R.D.
3036/1866 non prevedesse alcuna decadenza o penalità e alla medesima conclusione si giunge analizzando il tenore dell'intera normativa. Al contempo, il verbale, volendo pure considerare quale specificazione del R.D. sul territorio partenopeo con riguardo agli esatti beni oggetto dello stesso, prevedeva un preciso iter da parte delle autorità per intendere il trasferimento «di pieno diritto risolt[o]». Tale iter, evidenziato dal Verbale quale la «semplice
e ufficiale notizia del fatto che saranno per darne le autorità locali» era stato già in passato specificato dalla Circolare dell'Amministrazione del Fondo pel Culto del 16 febbraio 1867
n. 14 con la previsione di un'attività sia di vigilanza e investigazione da parte dei Prefetti,
Direttori Demaniali e altri Funzionari locali sul rispetto degli usi ex art. 19 e 20 R.D. dei
Municipi sia di redazione di una rapporto da inviare all'Ufficio Centrale «per mandare ad effetto la revoca» in caso di effettivo utilizzo improprio. In tale contesto, appare chiaro che sarebbe stata condicio sine qua non della revoca una relazione da parte dei soggetti preposti o, almeno, la notizia del fatto da parte delle autorità locali, ma non è stata rinvenuta alcuna traccia né della prima che della seconda.
E a riprova della correttezza della suindicata ricostruzione vi è anche il contratto di locazione ultratrentennale intercorso tra le Parti dal 1974 senza alcun motivo di contrasto fino al 15.6.2005 in cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ha espresso parere nel senso del trasferimento ipso iure dell'immobile de quo nei beni del da Pt_3 destinare a sede dell'Archivio Notarile per la mancata utilizzazione dello stesso da parte del a uso scuola giusta la previsione contenuta nel verbale del 17.8.1869. CP_1
Peraltro, depone nel senso indicato nella sentenza impugnata e, quindi, per il riconoscimento della proprietà dell'immobile rivendicato in capo al CP_1 CP_1
anche l'interpretazione dell'art.20 del R.D. 3036/1866 offertane dalla Suprema Corte.
Invero, con la recente sentenza n. 4207 del 15.2.2024 la Suprema Corte ha ritenuto che “la legge di soppressione delle corporazioni religiose (R.D. del 1866, n. 3036), ha attribuito i beni degli enti religiosi al demanio statale (art. 11), ad eccezione dei fabbricati conventuali, la cui «concessione» ai comuni ed alle province che ne avessero fatto richiesta entro un anno (art. 20) dev'essere interpretata nel senso che gli anzidetti fabbricati conventuali sono stati attribuiti in proprietà e non in godimento agli enti locali, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale, la quale rivendichi uno dei suddetti fabbricati, non ha l'onere di dimostrarne l'avvenuto acquisto (a titolo derivativo o per usucapione), essendo questo avvenuto per effetto diretto della legge (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 26394 del 16/12/2009, Rv. 610974 - 01).”.
Trattasi di una interpretazione conforme a più risalenti pronunce;
in particolare, con la sentenza n.1884 del 9.6.1958 il Supremo Collegio ha affermato che la concessione di cui al citato art.20, al pari di quella effettuata in esecuzione di leggi anteriori, non era temporanea e limitata, ma definitiva, e da essa scaturiva un diritto di proprietà in favore del concessionario;
con la sentenza n.1525 del 16.6.1962, si richiama il precedente del 1958, laddove si afferma che “le concessioni ai comuni ed alle province, a norma dell'art.20 della legge citata, dei fabbricati dei conventi soppressi, ebbero carattere definitivo ed attributivo del diritto di proprietà a favore degli enti concessionari e che le stesse caratteristiche ebbero le concessioni effettuate in base alle leggi anteriori, alle quali si richiamava l'art. 2l della stessa legge”; e, ancora, con la sentenza n. 1693 del 7.6.1971, con cui si precisa, altresì, che “i termini “concedere” e
“conceduto” non hanno, nei provvedimenti dei quali si tratta, il preciso significato tecnico giuridico che soltanto molto più tardi hanno assunto nella legislazione e nella scienza del diritto amministrativo. Basti considerare che esso vengono usati, anche dopo un cinquantennio, nella legge
7 luglio 1866 n. 3036 e precisamente nell'art.20 di questa legge con il significato di “trasferire” e di
“trasferiti” in piena e definitiva proprietà”.
Quindi, come precisato da dette pronunce, il trasferimento in proprietà degli edifici di cui all'art. 20 è confermato dal successivo art.21 secondo cui: “Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle Leggi anteriori di soppressione.” che, seppure applicabile agli acquisiti avvenuti con le precedenti leggi di soppressione delle
Corporazioni religiose, ne rendeva evidente il medesimo effetto anche con lo stesso Regio
Decreto del 7 luglio 1866, n. 3036.
Alla luce delle considerazioni prospettate è possibile ritenere che il Tribunale abbia effettuato una corretta ricostruzione della vicenda, attribuendo la proprietà dei locali controversi in capo al a seguito dell'esercizio dell'azione di rivendica ex 948 c.c. CP_1
dal momento che la proprietà dei beni gli è stata attribuita ex lege, corroborato dalla trascrizione dell'atto originario e dal comportamento delle Parti successivo di riconoscimento della proprietà in capo al degli immobili de quibus tanto che CP_1
hanno formato oggetto di un contratto di locazione ultratrentennale con corresponsione del relativo canone e senza alcun contrasto insorto tra le Parti.
Il secondo motivo con cui parte appellante censura la decisione di riconoscimento, in ogni caso, della proprietà dell'immobile in contestazione in favore del anche per CP_1
usucapione, deve ritenersi assorbito dalla accertata fondatezza della domanda principale di rivendicazione, omettendosi di compiere la verifica della domanda subordinata di usucapione in quanto non richiesta dall'economia della decisione.
Appare, invece, fondato il motivo con cui parte appellante chiede riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato l' in solido Parte_3 con il al pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 Parte_1
c.c., sul quale il Comune appellato ha prestato piena adesione avendo precisato, fin nella comparsa di costituzione del presente grado di giudizio, che “l'ulteriore domanda di condanna avente ad oggetto le indennità di occupazione era rivolta unicamente nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, di cui gli Archivi notarili costituiscono una articolazione organizzativa. Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata solo in parte qua”.
Ebbene, coerentemente con quando dedotto dal e con le conclusioni rassegnate CP_1
nel primo grado del giudizio, la statuizione di condanna al pagamento della somma di denaro va confermata nei soli confronti del Ministero della Giustizia.
Sempre con lo stesso motivo parte appellante lamenta che il giudice di prime cure “ha recepito i calcoli effettuati in sede di CTU per determinare i canoni antecedenti al 2012”; lamenta ancora che il c.t.u. “ebbe ad utilizzare i coefficienti di cui all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) usualmente adoperati come base per
l'adeguamento degli affitti, laddove il CTP di parte convenuta, con relazione prot. n. 12942 del
26/10/2012, ebbe a formulare propri rilievi alla stima del CTU, quantificando il valore locativo medio per la stessa destinazione con riferimento all'anno 2012 - 1° semestre (tra €/mq. 5,3 ed €/mq.
8), cioè quello di €/mq. 6,65 quale v.l.u. medio a fronte di quello di €/mq. 8,20 valutato dal CTU” e pur avendo accertato il c.t.u. che “San Paolo Maggiore è posto nella parte più antica della città di Napoli, con tutte le sue problematiche urbanistiche dovute da una stretta rete stradale inadeguata alle esigenze attuali, all'alta densità abitativa, alla destinazione del territorio definito quasi “zona di mercato” piuttosto che “turistica”, alla difficoltà nel raggiungere tale sito se non con mezzi pubblici, per altro non affatto vicini da tale ubicazione ed infine all'attuale divieto di transito automobilistico poiché in zona limitata al traffico veicolare”.
Premesso che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019 e Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 22056 del 13/10/2020), deve ritenersi che il suindicato motivo di doglianza non sia meritevole di accoglimento avendo il c.t.u., contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, espresso e ribadito la sua “opinione inerente la positività della domanda di mercato per un'immobile così prestigioso e centrale (sotto tutti i punti di vista) com'è l'ex convento di S. Paolo Maggiore: per altri locali presenti nel contesto in oggetto, invece, meno appetibili a causa di un'ubicazione che determina difficoltà logistiche oppure di una tipologia meno prestigiosa […] ha applicato, nel calcolo, coefficienti anche notevolmente riduttivi del suddetto valore medio”, concludendo, nel senso condiviso dalla Corte, secondo cui “il criterio di valutazione separata dei vari sottogruppi di locali […] meglio individua le potenzialità di mercato dell'immobile”.
Le argomentazioni sostenute con il motivo di appello in esame appaiono, quindi, correttamente superate dalla c.t.u., Arch. nominata nel primo grado Persona_1
del giudizio, sulla scorta delle suesposte considerazioni, che non sono minimamente censurate dalla parte appellante in tal modo caratterizzandosi il motivo in esame per genericità onde la sua inammissibilità, mentre, le doglianze afferenti l'individuazione dell'immobile oggetto del giudizio per omesso utilizzo di una parte di esso devono ritenersi essere state fatte valere solo nel presente grado di giudizio per cui non possono trovarvi ingresso ai sensi dell'art.345 c.p.c..
Può, infine, esaminarsi la richiesta di correzione di errore materiale, seppure avanzata dal appellato solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2024, con cui CP_1
si è evidenziato l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure laddove ha determinato le
“indennità risarcitorie di occupazione dal gennaio 2012 al settembre 2020 , corrispondente non già ad Euro 404.179,48, bensì ad Euro 455,398,65, con conseguente errore nell'importo finale indicato in dispositivo, ovvero Euro 776.179,48 in luogo di quello esatto, pari ad Euro 827.398,65,oltre interessi dal 2005 sino al rilascio”. In primo luogo va precisato che il procedimento di correzione di errore materiale è destinato a concludersi con un provvedimento che si afferma avere carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo, comunque ordinatorio (cfr. Cass. n.
5950/2007 e n. 8060/2007, nonché, Cass. S.U. n. 9432/2002 in tema di esclusione di pronuncia sulle spese); si è, invero, affermato che nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta a una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
683 del 12/01/2022).
Peraltro, l'unica garanzia richiesta dalle norme dedicate a detto rimedio è data dal contraddittorio tra le Parti che, nel caso di specie, si è assicurata con gli scritti di cui all'art. 190 c.p.c. sempre che ricorra un mero errore materiale emendabile con la suindicata procedura ovvero, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice.
Ebbene, come fondatamente eccepito dal il giudice di prime cure è in Controparte_1
corso in un mero errore materiale laddove all'importo riconosciuto dal c.t.u. a titolo di indennità di occupazione “pari ad € 372.000,00 nel periodo 2005-2012” ha aggiunto “i successivi anni (fino al 30/09/2020), già rivalutati, così calcolati: gennaio 2012-gennaio 2013 : Euro
51.258,67 gennaio 2013-gennaio 2014: Euro 50.989,56 gennaio 2014-gennaio 2015: Euro
51.104,29 gennaio 2015-gennaio 2016: Euro 51.219,27 gennaio 2016-gennaio 2017 : Euro
51.565,00 gennaio 2017-gennaio 2018: Euro 52,145,11 gennaio 2018-gennaio 2019: Euro
52.510,13 gennaio 2019-gennaio2020: Euro 52.772,68 gennaio 2020-settembre 2020: Euro
41.833,94 per un importo complessivo pari ad € 404.179,48, con l'aggiunta di interessi dal 2005 al rilascio.”
Invero, la somma di detti importi è pari a € 455.398,65 piuttosto che a € 404.179,48, come erroneamente indicato dal Tribunale;
conseguentemente aggiungendo a detta corretta somma pari a € 455.398,65 quella di € 372.000,00, indicata dal c.t.u., si arriva all'importo complessivo di € 827.398,65, oltre interessi dal 2005 al rilascio, da corrispondersi da parte del . Parte_1 In tali termini va corretta la sentenza impugnata e riformata la statuizione di condanna da pronunciarsi ai soli danni del . Parte_1
Sussistono giusti motivi determinati dalla particolare complessità della questione prospettata, dimostrata dalla difficoltà delle stesse indagini tecniche e di ricerca della giurisprudenza di legittimità in materia, che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in personale del Ministro pro tempore, e Parte_1
dall' , in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro Parte_3 tempore, nei confronti del in persona del Sindaco pro-tempore, avverso Controparte_1
la sentenza n. 7769/2020 del 19 novembre 2020 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello principale limitatamente al terzo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, oltre che a correzione della indicazione della somma indicata al capo 2), condanna il al pagamento Controparte_4
dell'indennità di occupazione in favore del Comune di Napoli dal 2005 alla data del rilascio, che si quantifica, fino al 30/9/2020, in € 827.398,65 (così da leggersi e intendersi la diversa erronea somma di € 776.179,48 indicata nella sentenza), oltre interessi dal 2005 al rilascio;
b) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
c) compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 172 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7769/2020 pronunciata in data 19 novembre 2020 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresentante pro tempore, e ( , in persona del Parte_3 P.IVA_2
Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesa giusta procura in atti dall'Avvocatura dello Stato – Sede distrettuale di Napoli ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 appellanti principali – appellati incidentali
E
( ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_3
domiciliato in Napoli alla Piazza Municipio n. 1 presso la Casa Comunale – Palazzo San
Giacomo e rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Maria Ferrari come da procura in atti appellato principale – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23 luglio 2009 il Controparte_1
conveniva in giudizio il e l' innanzi al Parte_1 Parte_3 Tribunale di Napoli al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di proprietà dello stesso su alcuni locali siti alla via San Paolo n. 14 in Napoli e adibiti a sede dell'Archivio Notarile di Napoli. Ritenendo che gli Archivi Notarili detenessero senza titolo gli immobili oggetto della presente controversia e che la determinazione assunta dall' e Parte_3
poi confermata dal fosse illegittima perché lesiva del diritto Parte_1
dominicale vantato dal lo stesso proponeva azione di rivendicazione Controparte_1
ex art. 948 c.c. al fine di sentir condannare l' e il Parte_3 Parte_1
al rilascio dei suindicati locali in suo favore nonché, in subordine, ne chiedeva
[...] accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione in suo favore. In ogni caso, ma esclusivamente a carico del Ministero della Giustizia, ne chiedeva la condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., a decorrere dal 5 maggio
2005, e sino all'effettivo rilascio, per l'occupazione dei suddetti locali illegittimamente detenuti, con l'ulteriore richiesta del risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c..
Il deduceva a fondamento della domanda che: CP_1
- il proprio titolo di acquisizione della proprietà in questione fosse ravvisabile nell'atto concessorio del 17.8.1869 redatto ex art. 20 R.D.
7.7.1866 n. 3036 da parte del rappresentante del Direttore dell'Ufficio Demanio e Tasse del Regno di Napoli in quanto traslativo della proprietà, considerato che i beni gli furono concessi con dominio pieno ed esclusivo, dal momento che l'art. 20 R.D.
7.7.1866 n. 3036 non disponeva affatto un vincolo di destinazione degli immobili concessi a Comuni e
Province con la previsione di un modus permanente, la cui inesecuzione avrebbe determinato la decadenza della concessione, pur evidenziando comunque la presenza di una scuola elementare in quei locali;
- l'illegittimità di un onere perpetuo riferito a un provvedimento concessorio traslativo di proprietà, con relativa nullità della clausola risolutiva contenuta nel negozio in caso di mancata destinazione pubblicistica dei beni;
- non era mai intervenuto un atto formale di revoca della concessione da parte dell' ; Parte_3
- in ogni caso, l'usucapione in suo favore era già maturata sotto il vigore del Codice del 1865, essendo decorsi circa centoquarant'anni dall'inizio del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dei locali. Si costituivano in giudizio il e l' chiedendo Parte_1 Parte_3
il rigetto della domanda perché destituita di ogni fondamento dal momento che:
- i locali erano stati concessi in uso perpetuo e non già in proprietà;
- in qualsiasi caso la mancata destinazione dei locali ad uso scolastico aveva determinato il mancato perfezionarsi del trasferimento della proprietà in favore del considerando che l'Ente li aveva utilizzati non per le finalità istituzionali CP_1
previste dall'art. 20 del R.D. 3036/1866, ma, per finalità lucrative (locazione all'Archivio Notarile);
- nel verbale di ripartizione del Fabbricato Monastico di San Paolo Maggiore era stata prevista espressamente una clausola risolutiva espressa che si era avverata a causa del mancato utilizzo degli stessi a destinazione scolastica;
- il bene non era affatto usucapibile dal momento che, con l'introduzione del Codice
Civile del 1942, si era attribuita ai beni appartenenti allo Stato la caratteristica della demanialità in ragione del loro interesse storico-artistico.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7769/2020, pronunciata in data 19.11.2020, accoglieva la domanda attorea e di conseguenza dichiarava «la piena proprietà in favore del dei locali per cui è causa», condannando i convenuti tanto al rilascio degli Controparte_1
stessi, quanto al pagamento dell'indennità di occupazione dal 2005 alla data del rilascio, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva come, nel caso di specie, l'art. 20 del R.D. 3036/1866 avesse effettuato un trasferimento della proprietà del bene e non del solo uso dello stesso. Rilevando poi come una parte del cortile di Porta Carrese fosse effettivamente destinata a una scuola municipale, mentre, per i restanti locali oggetti di controversia evidenziava come non fosse mai avvenuto un formale atto di revoca espresso da parte delle Autorità preposte al controllo sugli immobili ceduti, ritenuto fondamentale per far decadere il dalla CP_1
concessione ai sensi del Verbale del 1869. Assumeva, inoltre, che l'onere imposto alla proprietà («uso scuola») non potesse essere considerato perpetuo. In conclusione, evidenziava come la proprietà in capo al andava riconosciuta comunque per CP_1
intervenuta usucapione, considerato «il notevole lasso di tempo in cui, per pacifica ammissione delle parti, il Municipio di Napoli ha posseduto uti domini i beni, nonché la circostanza, accertata anche dal ctu, che gli stessi erano sdemanializzati e, quindi, usucapibili». Avverso tale sentenza il e l' , con atto di Parte_1 Parte_3
citazione notificato in data 12 gennaio 2021, proponevano appello invocandone l'integrale riforma per l'inesatta attribuzione del diritto di proprietà in capo al Controparte_1
Gli appellanti lamentavano, in primo luogo, l'inversione della regola basilare dell'onere probatorio dal momento che il Tribunale aveva proceduto all'attribuzione del suddetto diritto sulla base del mancato rinvenimento in atti di «documentazione attestante formale revoca della concessione a carico del a seguito dell'inutilizzo dei locali a uso CP_1
scolastico dello stesso piuttosto che riconoscere a carico dell'attore in CP_1 rivendicazione l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto di proprietà; in subordine, evidenziavano come il giudice di prime cure fosse incorso in un'omissione in merito alla domanda di usucapione sulla scorta della mancata considerazione delle
«finalità pubblicistiche sottese al conferimento in uso del bene demaniale» e dell'inclusione dell'immobile «nella nozione di demanio storico artistico»; in conclusione, affermavano che il
Giudice fosse caduto nel vizio di ultrapetizione, condannando erroneamente l' Parte_3 in solido con il al pagamento dell'indennità di
[...] Parte_1
occupazione, e formulavano istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata.
Concludevano chiedendo «in via preliminare [di] sospendere l'efficacia esecutiva della statuizione di condanna delle indennità per occupazione degli immobili;
nel merito [di] rigettare ogni avversa pretesa siccome inammissibile improponibile ed infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto [di] condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale».
Si costituiva il impugnando e contestando tutto quanto assunto, Controparte_1 dedotto e richiesto dall'appellante in quanto infondato e, nello specifico:
- ribadiva l'eccezione di nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto concessorio nel punto in cui era stata prevista la risoluzione dell'attribuzione dei beni in caso della mancata destinazione pubblicistica degli stessi;
- censurava le affermazioni di controparte quando riteneva che «non sussisterebbero elementi per ritenere che l'onere imposto alla proprietà fosse da considerarsi perpetuo» sulla scorta della considerazione che la concessione avesse natura traslativa e non comportasse l'attribuzione di un mero diritto d'uso, tra l'altro con l'imposizione di un modus perpetuo. Sul punto riteneva inoltre che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il trasferimento di proprietà fosse avvenuto «quantomeno»
a decorrere dell'emanazione della disposizione interpretativa retroattiva di cui all'art. 8 L. 848/1929 e che il Comune avesse poi locato i beni oggetto di controversia in quanto proprietario a tutti gli effetti;
- aggiungeva, poi, che l'onere ex art. 20 R.D. 3036/1866 (fermo restando il carattere non perpetuo dello stesso) fosse stato rispettato e che, in ogni modo, non fosse stato avviato alcun procedimento amministrativo per procedere alla revoca, considerando che lo stesso art. 20 «non prevedeva affatto un'automatica decadenza del concessionario»;
- spiegava appello incidentale condizionato nell'ipotesi in cui fosse stata respinta la domanda di rivendicazione al fine di veder riconosciuta l'usucapione dei locali in contesa, tanto perché i beni furono sdemanializzati, quanto perché «l'usucapione si è compiuta molto prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942: ovvero, nel 1879 sotto il regime della prescrizione acquisitiva abbreviata del Codice del 1865, a norma dell'art.
2137, essendosi proceduto anche alla trascrizione del verbale. O, al più tardi, nel 1899, volendosi considerare il termine trentennale di cui all'art. 2135 c.c.abrogato», ritenendo altresì che «la circostanza che si trattasse di un ex complesso conventuale di particolare pregio non [avesse] comporta[to] un'univoca riconoscibilità dell'interesse storico-artistico del cespite»;
- riteneva parzialmente fondato il terzo motivo con cui gli appellanti assumevano che erroneamente il Tribunale aveva condannato l' in solido con il Parte_3
, non considerando che la prima aveva solo compiti di Parte_1
gestione, tutela e valorizzazione dei beni di proprietà statale, ma non ne era titolare;
- riteneva poi del tutto infondata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle indennità di occupazione in quanto sprovvista dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio e respinta l'istanza ex art.283
c.p.c. giusta ordinanza pronunciata in data 23.7.2021, il procedimento veniva scardinato dal ruolo della dr.ssa e riassegnato alla dr.ssa Assunta d'Amore in data CP_2
27.2.2023 a seguito di provvedimento di perequazione dei ruoli dei componenti della Sesta
Sezione Civile giusto decreto del Presidente della Corte d'Appello n.445/2022 del 12.12.2022 e, quindi, riservato in decisione dalla Corte all'udienza del 7.11.2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
L'appello principale appare sostanzialmente infondato e meritevole di accoglimento limitatamente al terzo motivo, nei termini di seguito precisati.
Per statuire definitivamente sulla proprietà dei locali controversi è necessario far riferimento anche alle vicende storiche sullo sfondo della vicenda, al fine di creare un lineare quadro in cui inserire la controversia in oggetto.
Con tre differenti motivi a estrinsecazione di ben quattro doglianze, gli appellanti principali lamentano l'errato riconoscimento del diritto di proprietà per i locali oggetto di controversia in capo al stante i numerosi errori di valutazione da parte Controparte_1
del giudice di prime cure: in primo luogo, evidenziano un'inversione sia dell'iter logico della motivazione che della regola basilare dell'onere probatorio dal momento che lo stesso ha proceduto all'attribuzione del suddetto diritto sulla base del mancato rinvenimento in atti di «documentazione attestante formale revoca della concessione a carico del
a seguito del mancato utilizzo dei locali ad uso scolastico dello stesso in CP_1 CP_1
subordine, evidenziano come il Giudice sia incorso in un'omissione in merito alla domanda di usucapione sulla scorta della mancata considerazione delle «finalità pubblicistiche sottese al conferimento in uso del bene demaniale» incorrendo, di conseguenza, nel vizio di omessa pronuncia su fatti dirimenti ai fini della decisione;
in conclusione, affermano che il giudice di prime cure sia caduto nel vizio di ultrapetizione, condannando erroneamente l' in solido con il al Parte_3 Parte_1
pagamento dell'indennità di occupazione.
Partendo con la ricostruzione del contesto storico di interesse emerge come con le Leggi eversive, a partire dal 1866, il Regno d'Italia abbia proceduto alla confisca dei beni immobili degli enti religiosi con un concreto abbattimento del potere fondiario della chiesa cattolica. Nello specifico, l'art. 11 del Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036 stabiliva che
«Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle
Corporazioni soppresse dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese
d'amministrazione», ma, ha anche evidenziato l'introduzione di alcune deroghe a tale disciplina ad opera degli articoli successivi. Una di tali eccezioni era senza dubbio rappresentata dall'art. 20 dello stesso R.D. che al primo comma prevedeva che «I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purché ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie» e che rappresenta il contesto di interesse per la vicenda in esame dal momento che il presentò la suddetta domanda. Controparte_1
Considerata l'esigenza del di costituire delle scuole e, al contempo, quella di CP_1
«conservazione di tutti gli atti Notarili della Città» per la Camera Notarile, con il Verbale del
17 agosto 1869 si procedette alla ripartizione dell'ex Monastero di San Paolo Maggiore tra la Camera Notarile e il Municipio di Napoli, con la precisazione che la maggior parte dei locali sarebbe stata attribuita alla Camera Notarile e che il Municipio avrebbe ricevuto le zone superflue con dei locali da adibire «ad uso scuola» e altri «per uso abitazione dei preposti all'amministrazione della Chiesa». Puntualizzando che i locali oggetto di controversia sono stati quelli appartenenti alla prima categoria, è bene premettere che essi furono oggetto di locazione a partire dal 1974 a favore degli Archivi Notarili fino al 20.6.2005 in cui si rappresentava che l'utilizzo dei locali, fino a quel momento locati e per i quali si richiedeva il rinnovo del contratto, sarebbe avvenuto senza corrispondere alcun canone in quanto non dovuto.
Il suddetto verbale assume nel caso di specie una rilevanza primaria ed è incontestabile che con lo stesso si sia realizzato un vero e proprio trasferimento di proprietà dei locali destinati al Municipio e non un mero godimento: a confermarlo è tanto il tenore dello stesso in più passi ove si precisa: «rimane pure ceduto ed assegnato al Municipio», «le dette località state diffinitivamente cedute al Municipio», «al Municipio di Napoli […] restano diffinitivamente assegnati e ceduti i seguenti altri compresi», «Il Municipio di Napoli come domino assoluto di dette località cedutegli avrà….», quanto la qualifica dello stesso attribuita dai firmatari «Verbale definitivo di consegna» e, per finire, dall'art. 8 L. 27 maggio 1929, n. 848, contenente Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto, che qualifica espressamente come «proprietari» i Comuni a cui sono stati concessi i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dello stesso art. 20. Il verbale di cessione e consegna è stato registrato a Napoli, presso il 3° Ufficio, il
22.12.1869 e trascritto il 24.12.1869, RG 566603, RP 13450, oltre che annotato al Catasto.
Tale interpretazione è stata anche avallata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiaramente affermato che «il titolo di attribuzione in proprietà al […] dei beni ex CP_1
conventuali è costituita nella norma di legge» (Cfr. Cass., 16 dicembre 2009, n. 26394) e confermata da quella più recente secondo cui «l'Amministrazione comunale [che] rivendichi uno dei suddetti fabbricati non ha l'onere di dimostrarne l'avvenuto acquisto essendo questo avvenuto per effetto diretto della legge» (Cfr. Cass., 15 febbraio 2024, n. 4207). Ebbene, è proprio per tali ragioni che il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea;
egli ha, infatti, correttamente ritenuto che la «concessione» in oggetto debba intendersi come trasferimento relativo alla proprietà, dal momento che «con l'art. 20 si dispose che i fabbricati dei conventi soppressi potevano non essere incamerati al demanio ma direttamente attribuiti ai comuni […] per adibirli a scuole […]».
In merito al vincolo di destinazione «ad uso scuola» è bene evidenziare come non sussista alcun elemento normativo per considerare tale vincolo come perpetuo e ciò è confermato anche dal tenore del verbale del 1869 in cui si fa riferimento solo a un «obbligo di convertire il locale ceduto negli usi di sopra specificati dall'art. 20 dalla legge» e non anche a una conservazione o al mantenimento dello stesso e che, in aggiunta, il R.D. 3036/1866 mantiene la medesima impostazione non facendo affatto riferimento alla perpetuità di tale vincolo.
Ebbene, nemmeno sotto la cennata valorizzazione della suindicata clausola, è possibile trarne le conseguenze intese dalla parte appellante a sostegno della sua tesi difensiva posto che alcuna comunicazione ufficiale delle autorità locali è mai pervenuta;
al contrario, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, affatto contestate dall'appellante, è stato confermato attraverso una rigorosa ricostruzione documentale, l'uso e il bisogno di scuole sottostante il trasferimento dei locali dei conventi soppressi;
invero, il c.t.u. ha accertato, tramite la consultazione delle risultanze archivistiche, l'esistenza di un documento, datato
10.9.1878 (allegato n.34), avente ad oggetto una segnalazione del Municipio di Napoli- da cui si evince la volontà del Municipio di usare i locali a uso Controparte_3
di scuola laddove, in occasione della riapertura della scuola a 1° ottobre, è previsto che la terza e quarta classe che si trovano in Donna Regina passino in S. Paolo Maggiore, restando le altre in San Lorenzo. Peraltro, come correttamente evidenziato dal c.t.u., nel verbale “provvisorio” del 16.7.1868, il Presidente della Camera Notarile e il Vice Sindaco indicano, tra le altre parti dell'ex Convento da cedersi al Municipio, “quella parte che già ad uso di scuola si tiene dal Municipio nell'atrio del cortile d'ingresso”. Così come si fa menzione dei locali per la scuola nelle piante redatte dall'Architetto (cfr. allegati nn. 8 e Tes_1
12 della consulenza tecnica d'ufficio).
Inoltre, è bene evidenziare come in caso di mancato rispetto del vincolo l'art. 20 R.D.
3036/1866 non prevedesse alcuna decadenza o penalità e alla medesima conclusione si giunge analizzando il tenore dell'intera normativa. Al contempo, il verbale, volendo pure considerare quale specificazione del R.D. sul territorio partenopeo con riguardo agli esatti beni oggetto dello stesso, prevedeva un preciso iter da parte delle autorità per intendere il trasferimento «di pieno diritto risolt[o]». Tale iter, evidenziato dal Verbale quale la «semplice
e ufficiale notizia del fatto che saranno per darne le autorità locali» era stato già in passato specificato dalla Circolare dell'Amministrazione del Fondo pel Culto del 16 febbraio 1867
n. 14 con la previsione di un'attività sia di vigilanza e investigazione da parte dei Prefetti,
Direttori Demaniali e altri Funzionari locali sul rispetto degli usi ex art. 19 e 20 R.D. dei
Municipi sia di redazione di una rapporto da inviare all'Ufficio Centrale «per mandare ad effetto la revoca» in caso di effettivo utilizzo improprio. In tale contesto, appare chiaro che sarebbe stata condicio sine qua non della revoca una relazione da parte dei soggetti preposti o, almeno, la notizia del fatto da parte delle autorità locali, ma non è stata rinvenuta alcuna traccia né della prima che della seconda.
E a riprova della correttezza della suindicata ricostruzione vi è anche il contratto di locazione ultratrentennale intercorso tra le Parti dal 1974 senza alcun motivo di contrasto fino al 15.6.2005 in cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ha espresso parere nel senso del trasferimento ipso iure dell'immobile de quo nei beni del da Pt_3 destinare a sede dell'Archivio Notarile per la mancata utilizzazione dello stesso da parte del a uso scuola giusta la previsione contenuta nel verbale del 17.8.1869. CP_1
Peraltro, depone nel senso indicato nella sentenza impugnata e, quindi, per il riconoscimento della proprietà dell'immobile rivendicato in capo al CP_1 CP_1
anche l'interpretazione dell'art.20 del R.D. 3036/1866 offertane dalla Suprema Corte.
Invero, con la recente sentenza n. 4207 del 15.2.2024 la Suprema Corte ha ritenuto che “la legge di soppressione delle corporazioni religiose (R.D. del 1866, n. 3036), ha attribuito i beni degli enti religiosi al demanio statale (art. 11), ad eccezione dei fabbricati conventuali, la cui «concessione» ai comuni ed alle province che ne avessero fatto richiesta entro un anno (art. 20) dev'essere interpretata nel senso che gli anzidetti fabbricati conventuali sono stati attribuiti in proprietà e non in godimento agli enti locali, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale, la quale rivendichi uno dei suddetti fabbricati, non ha l'onere di dimostrarne l'avvenuto acquisto (a titolo derivativo o per usucapione), essendo questo avvenuto per effetto diretto della legge (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 26394 del 16/12/2009, Rv. 610974 - 01).”.
Trattasi di una interpretazione conforme a più risalenti pronunce;
in particolare, con la sentenza n.1884 del 9.6.1958 il Supremo Collegio ha affermato che la concessione di cui al citato art.20, al pari di quella effettuata in esecuzione di leggi anteriori, non era temporanea e limitata, ma definitiva, e da essa scaturiva un diritto di proprietà in favore del concessionario;
con la sentenza n.1525 del 16.6.1962, si richiama il precedente del 1958, laddove si afferma che “le concessioni ai comuni ed alle province, a norma dell'art.20 della legge citata, dei fabbricati dei conventi soppressi, ebbero carattere definitivo ed attributivo del diritto di proprietà a favore degli enti concessionari e che le stesse caratteristiche ebbero le concessioni effettuate in base alle leggi anteriori, alle quali si richiamava l'art. 2l della stessa legge”; e, ancora, con la sentenza n. 1693 del 7.6.1971, con cui si precisa, altresì, che “i termini “concedere” e
“conceduto” non hanno, nei provvedimenti dei quali si tratta, il preciso significato tecnico giuridico che soltanto molto più tardi hanno assunto nella legislazione e nella scienza del diritto amministrativo. Basti considerare che esso vengono usati, anche dopo un cinquantennio, nella legge
7 luglio 1866 n. 3036 e precisamente nell'art.20 di questa legge con il significato di “trasferire” e di
“trasferiti” in piena e definitiva proprietà”.
Quindi, come precisato da dette pronunce, il trasferimento in proprietà degli edifici di cui all'art. 20 è confermato dal successivo art.21 secondo cui: “Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle Leggi anteriori di soppressione.” che, seppure applicabile agli acquisiti avvenuti con le precedenti leggi di soppressione delle
Corporazioni religiose, ne rendeva evidente il medesimo effetto anche con lo stesso Regio
Decreto del 7 luglio 1866, n. 3036.
Alla luce delle considerazioni prospettate è possibile ritenere che il Tribunale abbia effettuato una corretta ricostruzione della vicenda, attribuendo la proprietà dei locali controversi in capo al a seguito dell'esercizio dell'azione di rivendica ex 948 c.c. CP_1
dal momento che la proprietà dei beni gli è stata attribuita ex lege, corroborato dalla trascrizione dell'atto originario e dal comportamento delle Parti successivo di riconoscimento della proprietà in capo al degli immobili de quibus tanto che CP_1
hanno formato oggetto di un contratto di locazione ultratrentennale con corresponsione del relativo canone e senza alcun contrasto insorto tra le Parti.
Il secondo motivo con cui parte appellante censura la decisione di riconoscimento, in ogni caso, della proprietà dell'immobile in contestazione in favore del anche per CP_1
usucapione, deve ritenersi assorbito dalla accertata fondatezza della domanda principale di rivendicazione, omettendosi di compiere la verifica della domanda subordinata di usucapione in quanto non richiesta dall'economia della decisione.
Appare, invece, fondato il motivo con cui parte appellante chiede riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato l' in solido Parte_3 con il al pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 Parte_1
c.c., sul quale il Comune appellato ha prestato piena adesione avendo precisato, fin nella comparsa di costituzione del presente grado di giudizio, che “l'ulteriore domanda di condanna avente ad oggetto le indennità di occupazione era rivolta unicamente nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, di cui gli Archivi notarili costituiscono una articolazione organizzativa. Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata solo in parte qua”.
Ebbene, coerentemente con quando dedotto dal e con le conclusioni rassegnate CP_1
nel primo grado del giudizio, la statuizione di condanna al pagamento della somma di denaro va confermata nei soli confronti del Ministero della Giustizia.
Sempre con lo stesso motivo parte appellante lamenta che il giudice di prime cure “ha recepito i calcoli effettuati in sede di CTU per determinare i canoni antecedenti al 2012”; lamenta ancora che il c.t.u. “ebbe ad utilizzare i coefficienti di cui all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) usualmente adoperati come base per
l'adeguamento degli affitti, laddove il CTP di parte convenuta, con relazione prot. n. 12942 del
26/10/2012, ebbe a formulare propri rilievi alla stima del CTU, quantificando il valore locativo medio per la stessa destinazione con riferimento all'anno 2012 - 1° semestre (tra €/mq. 5,3 ed €/mq.
8), cioè quello di €/mq. 6,65 quale v.l.u. medio a fronte di quello di €/mq. 8,20 valutato dal CTU” e pur avendo accertato il c.t.u. che “San Paolo Maggiore è posto nella parte più antica della città di Napoli, con tutte le sue problematiche urbanistiche dovute da una stretta rete stradale inadeguata alle esigenze attuali, all'alta densità abitativa, alla destinazione del territorio definito quasi “zona di mercato” piuttosto che “turistica”, alla difficoltà nel raggiungere tale sito se non con mezzi pubblici, per altro non affatto vicini da tale ubicazione ed infine all'attuale divieto di transito automobilistico poiché in zona limitata al traffico veicolare”.
Premesso che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019 e Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 22056 del 13/10/2020), deve ritenersi che il suindicato motivo di doglianza non sia meritevole di accoglimento avendo il c.t.u., contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, espresso e ribadito la sua “opinione inerente la positività della domanda di mercato per un'immobile così prestigioso e centrale (sotto tutti i punti di vista) com'è l'ex convento di S. Paolo Maggiore: per altri locali presenti nel contesto in oggetto, invece, meno appetibili a causa di un'ubicazione che determina difficoltà logistiche oppure di una tipologia meno prestigiosa […] ha applicato, nel calcolo, coefficienti anche notevolmente riduttivi del suddetto valore medio”, concludendo, nel senso condiviso dalla Corte, secondo cui “il criterio di valutazione separata dei vari sottogruppi di locali […] meglio individua le potenzialità di mercato dell'immobile”.
Le argomentazioni sostenute con il motivo di appello in esame appaiono, quindi, correttamente superate dalla c.t.u., Arch. nominata nel primo grado Persona_1
del giudizio, sulla scorta delle suesposte considerazioni, che non sono minimamente censurate dalla parte appellante in tal modo caratterizzandosi il motivo in esame per genericità onde la sua inammissibilità, mentre, le doglianze afferenti l'individuazione dell'immobile oggetto del giudizio per omesso utilizzo di una parte di esso devono ritenersi essere state fatte valere solo nel presente grado di giudizio per cui non possono trovarvi ingresso ai sensi dell'art.345 c.p.c..
Può, infine, esaminarsi la richiesta di correzione di errore materiale, seppure avanzata dal appellato solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2024, con cui CP_1
si è evidenziato l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure laddove ha determinato le
“indennità risarcitorie di occupazione dal gennaio 2012 al settembre 2020 , corrispondente non già ad Euro 404.179,48, bensì ad Euro 455,398,65, con conseguente errore nell'importo finale indicato in dispositivo, ovvero Euro 776.179,48 in luogo di quello esatto, pari ad Euro 827.398,65,oltre interessi dal 2005 sino al rilascio”. In primo luogo va precisato che il procedimento di correzione di errore materiale è destinato a concludersi con un provvedimento che si afferma avere carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo, comunque ordinatorio (cfr. Cass. n.
5950/2007 e n. 8060/2007, nonché, Cass. S.U. n. 9432/2002 in tema di esclusione di pronuncia sulle spese); si è, invero, affermato che nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta a una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
683 del 12/01/2022).
Peraltro, l'unica garanzia richiesta dalle norme dedicate a detto rimedio è data dal contraddittorio tra le Parti che, nel caso di specie, si è assicurata con gli scritti di cui all'art. 190 c.p.c. sempre che ricorra un mero errore materiale emendabile con la suindicata procedura ovvero, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice.
Ebbene, come fondatamente eccepito dal il giudice di prime cure è in Controparte_1
corso in un mero errore materiale laddove all'importo riconosciuto dal c.t.u. a titolo di indennità di occupazione “pari ad € 372.000,00 nel periodo 2005-2012” ha aggiunto “i successivi anni (fino al 30/09/2020), già rivalutati, così calcolati: gennaio 2012-gennaio 2013 : Euro
51.258,67 gennaio 2013-gennaio 2014: Euro 50.989,56 gennaio 2014-gennaio 2015: Euro
51.104,29 gennaio 2015-gennaio 2016: Euro 51.219,27 gennaio 2016-gennaio 2017 : Euro
51.565,00 gennaio 2017-gennaio 2018: Euro 52,145,11 gennaio 2018-gennaio 2019: Euro
52.510,13 gennaio 2019-gennaio2020: Euro 52.772,68 gennaio 2020-settembre 2020: Euro
41.833,94 per un importo complessivo pari ad € 404.179,48, con l'aggiunta di interessi dal 2005 al rilascio.”
Invero, la somma di detti importi è pari a € 455.398,65 piuttosto che a € 404.179,48, come erroneamente indicato dal Tribunale;
conseguentemente aggiungendo a detta corretta somma pari a € 455.398,65 quella di € 372.000,00, indicata dal c.t.u., si arriva all'importo complessivo di € 827.398,65, oltre interessi dal 2005 al rilascio, da corrispondersi da parte del . Parte_1 In tali termini va corretta la sentenza impugnata e riformata la statuizione di condanna da pronunciarsi ai soli danni del . Parte_1
Sussistono giusti motivi determinati dalla particolare complessità della questione prospettata, dimostrata dalla difficoltà delle stesse indagini tecniche e di ricerca della giurisprudenza di legittimità in materia, che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in personale del Ministro pro tempore, e Parte_1
dall' , in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro Parte_3 tempore, nei confronti del in persona del Sindaco pro-tempore, avverso Controparte_1
la sentenza n. 7769/2020 del 19 novembre 2020 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello principale limitatamente al terzo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, oltre che a correzione della indicazione della somma indicata al capo 2), condanna il al pagamento Controparte_4
dell'indennità di occupazione in favore del Comune di Napoli dal 2005 alla data del rilascio, che si quantifica, fino al 30/9/2020, in € 827.398,65 (così da leggersi e intendersi la diversa erronea somma di € 776.179,48 indicata nella sentenza), oltre interessi dal 2005 al rilascio;
b) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
c) compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore