TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RE ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5407/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA Parte_1 C.F._1 GIANNITALO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAPA GIANNITALO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARSELLI Controparte_1 C.F._2 CA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ASSISI 1 c/o Studio Avv. Raffaele Iammarino 50142 FIRENZEpresso il difensore avv. SCARSELLI CA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25/09/2025 depositate in data 24.6.2025, ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi ed ivi espressamente riportati;
nel merito, come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Collegio del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, IN VIA PRELIMINARE:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'Ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal Sig. Giudice Dott. RE ER, nell'ambito del giudizio ex artt. 1168 e ss. C.C. e 703 C.P.C., rubricato al n. 5407/2024 R.G., per omessa pronuncia ex art. 112 C.P.C.;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'Ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal Sig. Giudice Dott. RE ER, nell'ambito del giudizio ex artt. 1168 e ss. C.C. e 703 C.P.C., rubricato al n. 5407/2024 R.G., per mancata ammissione delle istanze istruttorie, ritualmente e tempestivamente richieste, volte alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa;
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
3) REVOCARE, per le motivazioni sopra esposte ovvero per le ragioni che saranno ritenute di Giustizia, l'Ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal Sig. Giudice Dott. RE ER, nell'ambito del giudizio ex artt. 1168 e ss. C.C. e 703 C.P.C., rubricato al n. 5407/2024 R.G., e, in riforma dell'impugnato provvedimento, pagina 1 di 9 IN VIA PRINCIPALE 4) ORDINARE, con decreto inaudita altera parte, al Sig. (C.F. Controparte_1
), nato EM (FI), il 16/07/1965, residente in [...], Frazione Querce C.F._2
(FI), Via Pesciatina, n. 131, esaminati gli atti e sulla base della semplice notorietà del fatto, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso degli immobili di sua proprietà, posti in Fucecchio, Frazione Querce (FI), Via Pesciatina e identificati al Catasto Fabbricati foglio 7, particella 308, sub. 504, con annesso b.c.n.c. (corte di accesso) di cui al foglio 7, particella 309, e foglio 7, particella 311, e quindi il ripristino dello status quo ante degli stessi a cura e spese del medesimo resistente ovvero, in mancanza di esecuzione spontanea, entro il termine fissato dal Sig. Giudice;
pertanto
5) AUTORIZZARE espressamente la ricorrente al ripristino dello stato dei Parte_1 luoghi, con addebito degli oneri di spesa alla controparte;
IN VIA SUBORDINATA
6) ORDINARE al Sig. (C.F. ), nato EM (FI), il Controparte_1 C.F._2 16/07/1965, residente in [...], respinta ogni contraria istanza ed eccezione, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso degli immobili di sua proprietà, posti in Fucecchio, Frazione Querce (FI), Via Pesciatina e identificati al Catasto Fabbricati foglio 7, particella 308, sub. 504, con annesso b.c.n.c. (corte di accesso) di cui al foglio 7, particella 309, e foglio 7, particella 311, e quindi il ripristino dello status quo ante degli stessi a cura e spese del medesimo resistente ovvero, in mancanza di esecuzione spontanea;
7) CONDANNARE il Sig. a pagare a favore della Sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento danni, la somma che risulterà di Giustizia, da liquidarsi in via Parte_1 equitativa, fatta salva ogni altra azione in sede civile. Vittoria di spese e competenze del giudizio possessorio, di quello del reclamo e della presente fase di merito. Con l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo, accessorio e consequenziale, anche se non espressamente richiesto”. Per il resistente: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in data 25.6.2025, ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
nel merito, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: preliminarmente Rigettare le domande attoree per inammissibilità delle stesse per i motivi sopra illustrati;
Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Si chiede condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 1168 e ss. c.c. e 703 c.p.c. depositato in data 8.5.2024 Parte_1 chiedeva che a venisse ordinato di reintegrare la stessa nel possesso degli immobili Controparte_1 di sua proprietà meglio identificati nelle conclusioni sopra riportate ed il conseguente ripristino del loro status quo ante a cura e spese del medesimo, nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da essa patiti, da liquidarsi in via equitativa, e l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo, accessorio e consequenziale. A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva :
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare ad uso civile abitazione facente parte di un più ampio fabbricato sito in Fucecchio (FI), Frazione Querce, Via Pesciatina n. 133/135, ed accesso dal civico n. 135, catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI) nel foglio di mappa 7, particella 308, sub 504, nonché dell'adiacente resede pertinenziale catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio di mappa 7, particella 311; pagina 2 di 9 - di esser stata immessa nel pieno possesso e nella materiale detenzione dei predetti immobili contestualmente alla sottoscrizione del relativo atto di compravendita, stipulato con i GN , Pt_2
, e in data 23.3.2007 ; CP_2 Per_1 CP_3 Controparte_4
- che sul predetto resede pertinenziale erano posti due manufatti in cemento con sportello contenenti ciascuno un contatore, ognuno dei quali permetteva l'allacciamento al servizio di pubblico acquedotto sia la propria abitazione che quella di proprietà del padre e di Persona_2 [...]
, facente parte del medesimo fabbricato;
Persona_3
- che la condotta di diramazione che giungeva ai predetti contatori proveniva dalla linea principale posta lungo la Via Pesciatina ed attraversava , oltre al predetto resede di sua proprietà esclusiva di cui alla particella 311, anche la corte di accesso di uso comune catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, nel foglio di mappa 7, particella 309 quale bene comune non censibile ad entrambe le abitazioni;
- che solo nella prima decade del mese di giugno 2023, essendosi recata nei luoghi di causa per far visita al padre, che viveva nell'abitazione adiacente, aveva scoperto che sopra i due preesistenti manufatti in cemento sopra descritti era stato posizionato un ulteriore analogo manufatto in cemento con sportello in metallo contenente un nuovo e diverso contatore dell'acqua allacciato anch'esso alla condotta proveniente dal pubblico acquedotto ed a servizio della limitrofa abitazione di cui il resistente era comproprietario, catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI), nel foglio di mappa 7, particella 669, sub 501, e che a tal fine era stata ivi realizzata anche una nuova condotta che collegava quest'ultima al nuovo contatore;
- che tale nuova tubatura attraversava il proprio terreno di cui alla particella 311, parte della corte di comune accesso di cui alla particella 309, parte della particella 716, di proprietà di terzi, e parte della particella 308, sub 505, che identificava il resede pertinenziale dell'abitazione di proprietà esclusiva dei GN e;
Persona_2 Per_3 Persona_3
- che il resistente le aveva riferito di aver commissionato le opere in questione proprio al fine di procurare l'approvvigionamento idrico alla propria abitazione;
- che tuttavia le stesse, realizzate senza il proprio consenso, a sua totale insaputa ed anzi contro la propria espressa volontà, occupavano ed alteravano il proprio terreno e la corte di accesso comune, gravandoli di una illegittima servitù realizzata in modo arbitrario;
- che quindi la condotta posta in essere dal resistente e sopra descritta si traduceva in uno spoglio clandestino e violento, avendo comportato la privazione del proprio possesso sugli immobili sopra descritti ed impedendole quindi di poter godere e disporre pienamente degli stessi;
- che ricorreva nel caso di specie anche l'elemento psicologico dell'animus spoliandi in capo al resistente, in quanto lo stesso aveva agito con la piena consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro la volontà della ricorrente;
- di avere quindi diritto ad ottenere la reintegrazione nel proprio possesso degli immobili in questione ed il ripristino dello status quo ante ai sensi dell'art. 1168 c.c., nonché il risarcimento dei danni subiti a causa dello stesso, da liquidarsi in via equitativa;
- che infatti ai sensi del comma 3 della predetta norma la clandestinità dello spoglio, che si presume tutte le volte in cui manchi una manifestazione univoca di consenso del possessore, si considera cessata al momento della scoperta dello stesso da parte di quest'ultimo, che nel caso di specie era avvenuta nella prima decade del mese di giugno del 2023;
- che del resto la ricorrente viveva a Poggibonsi, ove risiedeva e aveva stabilito anche il proprio domicilio e la propria dimora abituale, ovvero a circa 80 km. dagli immobili oggetto di causa, e tale circostanza le aveva quindi impedito di accorgersi dell'avvenuto spoglio in epoca precedente;
- che la diffida a rimuovere le opere illegittimamente realizzate inviata dal proprio difensore al resistente in data 1.8.2023 non aveva avuto alcun esito.
pagina 3 di 9 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.6.2024 si costituiva il CP_1 chiedendo il rigetto delle avverse domande e la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In particolare, a sostegno delle proprie difese il resistente, oltre a contestare l'avversa ricostruzione dei fatti e le perizie depositate dalla ricorrente eccepiva e deduceva :
- in via preliminare, la decadenza della ricorrente dall'azione possessoria, tardivamente esercitata dalla stessa oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.;
- che infatti i lavori contestati, peraltro realizzati per permettere l'allacciamento della propria abitazione al servizio idrico e realizzati secondo le precise indicazioni fornite dal gestore del servizio anche in relazione alla precisa collocazione del manufatto contenente il contatore, erano stati eseguiti nel mese di dicembre del 2020, ovvero tre anni e mezzo prima dell'introduzione della presente causa;
- che peraltro l'avversa azione era infondata anche nel merito, non sussistendo nemmeno i presupposti della violenza e della clandestinità del preteso spoglio;
- che infatti i lavori in questione, peraltro mai oggetto di alcuna contestazione prima d'ora, erano stati svolti con il consenso, almeno implicito, della stessa ricorrente, tenuto conto della natura e della modalità di esecuzione dei lavori e dei manufatti contestati, del tutto visibili ed evidenti ed anzi realizzati alla presenza del padre della stessa.
3. A fronte delle difese svolte dal resistente, con le memorie autorizzate depositate in data 26.6.2024 ed in data 9.7.2024 la ricorrente, oltre a ribadire le proprie difese, deduceva in particolare:
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza dall'azione, in quanto, essendosi trattato di spoglio clandestino, risultava applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 1168, comma 3 c.c., ai sensi del quale il termine annuale per la proposizione della stessa decorre dall'effettiva scoperta dello stesso;
- che infatti non le era stato possibile venire a conoscenza delle opere contestate prima di tale periodo, oltre che a causa della condotta del resistente, che le aveva realizzate senza chiederle il preventivo consenso e senza neanche preannunciargliele, violando in tal modo anche il generale ed autonomo obbligo di buona fede oggettiva e di correttezza, e della già dedotta circostanza che la stessa vive a Poggibonsi, anche a causa delle restrizioni alla circolazione imposte per il contenimento dell'epidemia del Covid-19 nel periodo corrispondente a quello dell'esecuzione dei lavori e durate fino al 2022, nonché della circostanza che in tale periodo i rapporti personali con il padre si erano interrotti a causa di reciproche incomprensioni;
- di non aver quindi mai dato alcun consenso, nemmeno implicito, all'esecuzione delle opere contestate;
- che il danno patito dal proprietario in conseguenza della limitazione del godimento causato dall'illegittima ed arbitraria imposizione di una servitù di fatto quale quello di specie è un danno in re ipsa.
4. Dal canto suo, con le proprie memorie autorizzate depositate in data 27.6.2024 ed in data 10.7.2024, il resistente ribadiva tutte le proprie difese ed in particolare deduceva: l'irrilevanza di tutte le circostanze addotte dalla ricorrente in merito alla tempestività della proposizione dell'azione possessoria , tenuto conto che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il relativo termine annuale di decadenza inizia a decorrere non dal momento dell'effettiva conoscenza del preteso spoglio da parte del possessore o del detentore che lo ha subito, come sostenuto da controparte, ma dal momento in cui lo stesso gli sarebbe conoscibile facendo uso della normale diligenza ordinaria dell'uomo medio;
che l'onere della prova della tempestività della proposizione dell'azione in questione grava sulla parte che la esercita;
che le giustificazioni addotte dalla manifestano in realtà una non diligente cura Pt_1 degli immobili di cui è proprietaria.
5. A seguito dello scambio tra le parti delle predette memorie, con ordinanza riservata del 31.7.2024 il Giudice respingeva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dell'azione sollevata dal resistente e condannando la ricorrente a rimborsare a quest'ultimo le spese di lite. pagina 4 di 9 6. Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. tempestivamente introdotto dalla ricorrente avverso tale ordinanza è stato respinto con l'ordinanza riservata del 23.9.2024 con cui il Tribunale in composizione collegiale ha confermato l'ordinanza reclamata , con condanna della reclamante alla refusione delle spese di lite della fase del reclamo al resistente, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c..
7. Con ricorso ex art. 703, comma 4 c.p.c. tempestivamente depositato in data 22.11.2024 e notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito, ribadendo sostanzialmente tutte le difese già svolte sia nella fase sommaria del presente procedimento che in sede di reclamo, e riproponendo le medesime conclusioni di rito e di merito svolte nel ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. sopra citato, previa sospensione fino alla decisione di merito sia dell'ordinanza emessa nella fase cautelare sia di quella collegiale emessa in sede di reclamo.
8. Dal canto suo il resistente, nel costituirsi in questa fase con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.1.2025, ha ribadito le proprie difese chiedendo, oltre alle conclusioni sopra riportate, anche la pronuncia, in via riconvenzionale subordinata, di costituzione di servitù coattiva di acquedotto ai sensi dell'art. 1033 c.c. in favore della propria abitazione ed a carico delle particelle 669, sub 501, 311 e 309: tale ultima domanda deve però ritenersi implicitamente rinunciata stante la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni.
9. La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, previa precisazione delle conclusioni come sopra riportate e lo scambio tra le parti delle memorie conclusionali e di replica.
10. In via preliminare deve essere dichiarato che non vi è luogo a provvedere in relazione alle domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità dell'ordinanza di rigetto della fase sommaria per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e per mancata ammissione delle istanze istruttorie e la revoca della stessa, svolte dalla ricorrente in sede di reclamo avverso tale ordinanza e pedissequamente riproposte anche in questa fase di merito. In effetti rileva che l'ordinanza contestata, emessa all'esito della fase sommaria del procedimento possessorio, è stata confermata a seguito del rituale reclamo, conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso, e tale pronuncia, che conclude la predetta fase sommaria, è espressamente qualificata come non impugnabile dall'art. 669-terdecies, comma 5 c.p.c.. Pertanto, l'oggetto del presente giudizio è limitato alla decisione riguardo al merito della domanda possessoria.
11. La domanda possessoria di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. proposta dalla Pt_1 deve essere respinta, stante la dirimente fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal resistente. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1168, comma 1 c.c. le azioni di reintegrazione nel possesso quale quella di specie devono essere proposte entro l'anno dal sofferto spoglio e ai sensi del comma 3 della medesima norma qualora si sia trattato di spoglio clandestino, ovvero di spoglio avvenuto all'insaputa del possessore, tale termine decorre dal giorno della scoperta da parte di quest'ultimo dello spoglio in questione. In particolare, la costante e consolidata giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia ha da tempo chiarito che la conoscenza dello spoglio cui si riferisce l'art. 1168, comma 3 c.c. quale dies a quo del termine annuale previsto a decadenza dell'azione in questione va interpretata nel senso che lo stesso decorre “dal momento in cui la parte che ne è stata privata è in condizioni di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass. n. 23870/2021; conformi. Cass. n. 7267/2006; Cass. n. 1044/1989) e che l'onere della prova della tempestività dell'azione grava sulla parte che agisce in reintegra (Cass. n. 23870/2021; Cass. n. 6428/2014; Cass. n. 9123/2012; Cass. n. 20228/2009; Cass. n. 1036/1995). La non ha assolto l'onere probatorio sopra descritto e gravante sulla stessa. Pt_1 Infatti, in primo luogo risulta provato documentalmente nonché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che l'apposizione sul terreno di proprietà della ricorrente del manufatto in cemento con sportello pagina 5 di 9 contenente il contatore del servizio idrico che serve l'abitazione di cui il resistente è comproprietario sopra gli altri due manufatti ivi preesistenti e più in generale l'esecuzione dei lavori contestati con la conseguente realizzazione della relativa tubatura interrata che attraversa parte del predetto terreno e dell'adiacente corte di accesso comune, è avvenuta nel mese di dicembre del 2020. Tale circostanza, infatti, non solo risulta ampiamente documentata mediante la produzione ad opera del resistente del contratto stipulato in data 17.12.2020 con la società Acque S.p.A. per la fornitura del servizio idrico alla propria abitazione, della conseguente documentazione sottoscritta dallo stesso per l'attivazione della relativa utenza idrica, nonché delle successive fatture relative ai consumi idrici di quella specifica utenza (docc.
2-6 del fascicolo di parte resistente), ma non risulta nemmeno contestata dalla ricorrente, che anzi l'ha utilizzata a conferma di non aver potuto accorgersi del lamentato spoglio prima del periodo dedotto a causa delle restrizioni alla circolazione imposte ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19 ed allo stato di emergenza nazionale dichiarato proprio in relazione a quest'ultima. Era quindi onere della ricorrente, che ha depositato il proprio ricorso introduttivo ex art. 1168 c.c. in data 8.5.2024 deducendo di esser venuta a conoscenza del preteso spoglio solo nei primi dieci giorni del mese di giugno del 2023 ,dimostrare che pur utilizzando la diligenza ordinaria dell'uomo medio non le sarebbe stato possibile avvedersi del preteso spoglio prima del 7.5.2023. Al contrario, non solo la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito, ma dalla natura, dalle caratteristiche e dalla posizione del manufatto apposto, nonché del complesso delle opere contestate, che hanno richiesto anche l'esecuzione di scavi, emerge la piena visibilità delle stesse (docc. 6 e 7 del fascicolo di parte ricorrente e docc.
7-18 e 23 del fascicolo di parte resistente). Del resto, le argomentazioni difensive svolte in merito dalla ricorrente e legate alla circostanza che la stessa vive lontano dagli immobili oggetto di causa ed alle restrizioni alla libera circolazione imposte normativamente per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 risultano infondate e non idonee ad assolvere il sopra descritto onere probatorio. Infatti, non solo Poggibonsi, luogo ove la ricorrente ha fissato la propria residenza, il proprio domicilio e la propria dimora, non è affatto estremamente distante da Fucecchio, ove sono siti gli immobili di causa, ma, come noto, ai sensi del D.L. n. 24/2022, convertito nella L. n. 54/2022, lo stato di emergenza dovuto alla predetta epidemia è definitivamente cessato in data 31.3.2022, ovvero oltre quattro anni prima della proposizione della presente azione ed oltre tre anni prima dall'asserita scoperta del lamentato spoglio da parte della ricorrente. Né avrebbero potuto essere utili al fine di provare la tempestività della proposizione della presente azione le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente , anche in questa fase di merito, non ammesse e reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che le stesse risultano tutte inammissibili ed irrilevanti. Più nello specifico, per quanto riguarda le richieste di prove orali formulate dalla stessa i capitoli di prova di cui al n. 2) e al n. 3), oltre che generici, risultano del tutto irrilevanti, tenuto conto che non è contestato tra le parti che le opere lamentate siano state eseguite per incarico del resistente nei luoghi in cui si trovano, circostanza che peraltro rende di per sé sola irrilevante ed inammissibile anche la consulenza tecnica richiesta. Allo stesso modo, risultano irrilevanti sia il capitolo di prova n. 1), tenuto conto che anche la circostanza che la ricorrente eserciti il possesso degli immobili di cui è comproprietaria è pacifica in quanto non contestata tra le parti, sia il capitolo di prova n. 4), che ha ad oggetto la circostanza che la ricorrente avrebbe acquisito l'effettiva conoscenza del lamentato spoglio nella prima decade del mese di giugno del 2023, tenuto conto che, come sopra rilevato, ciò che rileva a tal fine è il momento in cui la stessa avrebbe potuto venire a conoscenza dello stesso usando l'ordinaria diligenza dell'uomo medio. Inoltre, alla luce delle medesime argomentazioni, anche tutti i capitoli di prova formulati solamente nella presente fase di merito e volti a dimostrare i difficili rapporti interpersonali che intercorrerebbero di frequente tra la ricorrente ed il padre e che avrebbero portato ad un'interruzione degli stessi proprio pagina 6 di 9 nel periodo temporale intercorrente tra l'esecuzione delle opere contestate come spoglio ed il momento in cui la stessa ne avrebbe appreso conoscenza, risultano del tutto irrilevanti al fine di provare la tempestività della presente azione. Infatti, i rapporti intercorrenti tra la ricorrente ed il padre della stessa e l'eventuale circostanza che gli stessi si fossero effettivamente interrotti proprio in tale periodo, non sono in ogni caso circostanze utili a dimostrare che il lamentato spoglio non le era precedentemente conoscibile usando la normale diligenza ordinariamente richiesta al proprietario di un immobile, dovendo lo stesso vigiliare su quest'ultimo indipendentemente dalla circostanza che ci viva o lo utilizzi personalmente, eventualmente anche incaricando terzi a tal fine, e che i rapporti personali intercorrenti con i proprietari o detentori degli immobili adiacenti, familiari o meno, sono del tutto ininfluenti in merito. Infine, anche la circostanza sostenuta dalla ricorrente secondo cui la stessa sarebbe venuta a conoscenza del lamentato spoglio solo agli inizi del mese di giugno del 2023 in quanto in tale periodo si sarebbe recata a Fucecchio per eseguire uno sfratto per finita locazione relativo ad un altro immobile sito nel medesimo Comune e convalidato in data 27.4.2023, peraltro con esecuzione fissata solo in data 27.6.2023 (doc. 15-già doc. 5 allegato al ricorso ex art. 703,comma 4 c.p.c. del fascicolo di parte ricorrente), risulta del tutto irrilevante per tutti i motivi già esposti. Tanto premesso, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni e salva ed impregiudicata ogni valutazione da svolgere nell'eventuale giudizio petitorio, la domanda possessoria ex art. 1168 c.c. avanzata dalla ricorrente risulta tardivamente presentata e deve quindi essere respinta.
12. Anche la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente in relazione ai danni asseritamente patiti come conseguenza del lamentato spoglio risulta infondata e deve essere respinta. Deve darsi preliminarmente atto che nella giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia di domande risarcitorie esercitate in un procedimento possessorio quale quello di specie appare esservi contrasto tra un orientamento secondo cui la domanda risarcitoria da lesione del possesso “può essere proposta congiuntamente all'azione di reintegra o di manutenzione, senza, tuttavia, che trovi applicazione rispetto ad essa il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c.c.” o di cui all'art. 1172 c.c. “poiché i danni arrecati al possesso dallo spoglio o dalle molestie integrano gli estremi dell'illecito extracontrattuale, e come tali sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.” (Cass. n. 26985/2013; Cass. n. 20875/2005), ed altro orientamento secondo cui “il venir meno della ragion d'essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rende inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine dallo spoglio, che è in tal caso soltanto un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto soggetto del leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione”, con la conseguenza che
“l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno consista nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri diritti del possessore, sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato” (Cass. n. 25899/2006; conformi: Cass. n. 3377/1995; Cass. n. 1093/1989). Tuttavia, ai fini della decisione della controversia in oggetto rileva ed è assorbente la constatazione che la ricorrente non ha assolto il proprio onere probatorio avente ad oggetto la circostanza di aver subito effettivamente un danno in concreto come conseguenza immediata e diretta della lamentata lesione del possesso, rimanendo invece estranee al presente giudizio le questioni attinenti alla lesione del diritto di proprietà. In effetti , la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia ha da tempo chiarito che “lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito”, con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento della domanda e della liquidazione equitativa dei danni richiesti deve pagina 7 di 9 preventivamente provare il pregiudizio sofferto ed in particolare l'esistenza e l'entità materiale del pregiudizio sofferto ( Cass. n. 31642/2021; Cass. n. 7871/2019; Cass. n. 8854/2012; Cass. n. 2203/1975). Tale prova non è stata fornita nel caso di specie, in cui la ricorrente si è limitata a dedurre, peraltro del tutto genericamente, una lesione del godimento degli immobili oggetto di causa che in termini di possesso non è risultata provata, anche tenuto conto che il manufatto in cemento contestato risulta pacificamente e documentalmente posto sopra altri due manufatti preesistenti in loco (docc. 6 e 7 del fascicolo di parte ricorrente e docc. 14, 15, 17, 18 e 23 del fascicolo di parte resistente), non occupando né intralciando in alcun modo gli immobili di proprietà della ricorrente, e che la ricorrente non ha nemmeno lamentato una specifica facoltà di godimento o sfruttamento degli stessi che sarebbe venuta meno a causa dello stesso e della tubatura interrata realizzata dal resistente e, al riguardo, appare del resto significativo che la ricorrente abbia percepito la sussistenza della condotta lesiva del possesso solo dopo circa due anni e mezzo dal compimento del fatto.
13. Deve invece essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dal resistente, tenuto conto che sussistono i presupposti per la condanna dell'odierna ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata nell'importo complessivo di € 1.000,00 ai sensi del comma 3 della predetta norma. Infatti la ricorrente ha evidentemente agito in giudizio con colpa grave, tenuto conto che ha proseguito il presente giudizio nella fase di merito nonostante la pronuncia di rigetto del reclamo presentato avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata all'esito della fase sommaria, la quale aveva espressamente confermato la tardività della proposizione della presente azione e la decadenza della ricorrente dalla stessa ai sensi dell'art. 1168, comma 1 e 3 c.c., senza peraltro fornire né richiedere alcuna prova utile a dimostrare la tempestività della stessa, e nonostante le condanne inflittele in sede di reclamo ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c..
14. A fronte della condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., consegue anche in questa sede la condanna della stessa al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma ritenuta congrua di € 500,00, pari al minimo previsto dall'art. 96 comma 4 c.p.c..
15. Le spese processuali della presente causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi delle cause di cause di valore indeterminabile di bassa complessità per tutte le fasi salvo quella istruttoria e/o di trattazione, che viene liquidata in misura minima in assenza di istruttoria orale (Cass. n. 29857/2023; Cass. n. 8561/2025), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rimborsare in favore di le spese di lite, che vengono Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 4.350,00 per compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_1 Controparte_1 1.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € Parte_1 500,00. Firenze, così deciso il 21.10.25
Il Giudice
RE ER
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RE ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5407/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA Parte_1 C.F._1 GIANNITALO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAPA GIANNITALO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARSELLI Controparte_1 C.F._2 CA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ASSISI 1 c/o Studio Avv. Raffaele Iammarino 50142 FIRENZEpresso il difensore avv. SCARSELLI CA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25/09/2025 depositate in data 24.6.2025, ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi ed ivi espressamente riportati;
nel merito, come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Collegio del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, IN VIA PRELIMINARE:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'Ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal Sig. Giudice Dott. RE ER, nell'ambito del giudizio ex artt. 1168 e ss. C.C. e 703 C.P.C., rubricato al n. 5407/2024 R.G., per omessa pronuncia ex art. 112 C.P.C.;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'Ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal Sig. Giudice Dott. RE ER, nell'ambito del giudizio ex artt. 1168 e ss. C.C. e 703 C.P.C., rubricato al n. 5407/2024 R.G., per mancata ammissione delle istanze istruttorie, ritualmente e tempestivamente richieste, volte alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa;
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
3) REVOCARE, per le motivazioni sopra esposte ovvero per le ragioni che saranno ritenute di Giustizia, l'Ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal Sig. Giudice Dott. RE ER, nell'ambito del giudizio ex artt. 1168 e ss. C.C. e 703 C.P.C., rubricato al n. 5407/2024 R.G., e, in riforma dell'impugnato provvedimento, pagina 1 di 9 IN VIA PRINCIPALE 4) ORDINARE, con decreto inaudita altera parte, al Sig. (C.F. Controparte_1
), nato EM (FI), il 16/07/1965, residente in [...], Frazione Querce C.F._2
(FI), Via Pesciatina, n. 131, esaminati gli atti e sulla base della semplice notorietà del fatto, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso degli immobili di sua proprietà, posti in Fucecchio, Frazione Querce (FI), Via Pesciatina e identificati al Catasto Fabbricati foglio 7, particella 308, sub. 504, con annesso b.c.n.c. (corte di accesso) di cui al foglio 7, particella 309, e foglio 7, particella 311, e quindi il ripristino dello status quo ante degli stessi a cura e spese del medesimo resistente ovvero, in mancanza di esecuzione spontanea, entro il termine fissato dal Sig. Giudice;
pertanto
5) AUTORIZZARE espressamente la ricorrente al ripristino dello stato dei Parte_1 luoghi, con addebito degli oneri di spesa alla controparte;
IN VIA SUBORDINATA
6) ORDINARE al Sig. (C.F. ), nato EM (FI), il Controparte_1 C.F._2 16/07/1965, residente in [...], respinta ogni contraria istanza ed eccezione, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso degli immobili di sua proprietà, posti in Fucecchio, Frazione Querce (FI), Via Pesciatina e identificati al Catasto Fabbricati foglio 7, particella 308, sub. 504, con annesso b.c.n.c. (corte di accesso) di cui al foglio 7, particella 309, e foglio 7, particella 311, e quindi il ripristino dello status quo ante degli stessi a cura e spese del medesimo resistente ovvero, in mancanza di esecuzione spontanea;
7) CONDANNARE il Sig. a pagare a favore della Sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento danni, la somma che risulterà di Giustizia, da liquidarsi in via Parte_1 equitativa, fatta salva ogni altra azione in sede civile. Vittoria di spese e competenze del giudizio possessorio, di quello del reclamo e della presente fase di merito. Con l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo, accessorio e consequenziale, anche se non espressamente richiesto”. Per il resistente: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in data 25.6.2025, ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
nel merito, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: preliminarmente Rigettare le domande attoree per inammissibilità delle stesse per i motivi sopra illustrati;
Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Si chiede condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 1168 e ss. c.c. e 703 c.p.c. depositato in data 8.5.2024 Parte_1 chiedeva che a venisse ordinato di reintegrare la stessa nel possesso degli immobili Controparte_1 di sua proprietà meglio identificati nelle conclusioni sopra riportate ed il conseguente ripristino del loro status quo ante a cura e spese del medesimo, nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da essa patiti, da liquidarsi in via equitativa, e l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo, accessorio e consequenziale. A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva :
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare ad uso civile abitazione facente parte di un più ampio fabbricato sito in Fucecchio (FI), Frazione Querce, Via Pesciatina n. 133/135, ed accesso dal civico n. 135, catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI) nel foglio di mappa 7, particella 308, sub 504, nonché dell'adiacente resede pertinenziale catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio di mappa 7, particella 311; pagina 2 di 9 - di esser stata immessa nel pieno possesso e nella materiale detenzione dei predetti immobili contestualmente alla sottoscrizione del relativo atto di compravendita, stipulato con i GN , Pt_2
, e in data 23.3.2007 ; CP_2 Per_1 CP_3 Controparte_4
- che sul predetto resede pertinenziale erano posti due manufatti in cemento con sportello contenenti ciascuno un contatore, ognuno dei quali permetteva l'allacciamento al servizio di pubblico acquedotto sia la propria abitazione che quella di proprietà del padre e di Persona_2 [...]
, facente parte del medesimo fabbricato;
Persona_3
- che la condotta di diramazione che giungeva ai predetti contatori proveniva dalla linea principale posta lungo la Via Pesciatina ed attraversava , oltre al predetto resede di sua proprietà esclusiva di cui alla particella 311, anche la corte di accesso di uso comune catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, nel foglio di mappa 7, particella 309 quale bene comune non censibile ad entrambe le abitazioni;
- che solo nella prima decade del mese di giugno 2023, essendosi recata nei luoghi di causa per far visita al padre, che viveva nell'abitazione adiacente, aveva scoperto che sopra i due preesistenti manufatti in cemento sopra descritti era stato posizionato un ulteriore analogo manufatto in cemento con sportello in metallo contenente un nuovo e diverso contatore dell'acqua allacciato anch'esso alla condotta proveniente dal pubblico acquedotto ed a servizio della limitrofa abitazione di cui il resistente era comproprietario, catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI), nel foglio di mappa 7, particella 669, sub 501, e che a tal fine era stata ivi realizzata anche una nuova condotta che collegava quest'ultima al nuovo contatore;
- che tale nuova tubatura attraversava il proprio terreno di cui alla particella 311, parte della corte di comune accesso di cui alla particella 309, parte della particella 716, di proprietà di terzi, e parte della particella 308, sub 505, che identificava il resede pertinenziale dell'abitazione di proprietà esclusiva dei GN e;
Persona_2 Per_3 Persona_3
- che il resistente le aveva riferito di aver commissionato le opere in questione proprio al fine di procurare l'approvvigionamento idrico alla propria abitazione;
- che tuttavia le stesse, realizzate senza il proprio consenso, a sua totale insaputa ed anzi contro la propria espressa volontà, occupavano ed alteravano il proprio terreno e la corte di accesso comune, gravandoli di una illegittima servitù realizzata in modo arbitrario;
- che quindi la condotta posta in essere dal resistente e sopra descritta si traduceva in uno spoglio clandestino e violento, avendo comportato la privazione del proprio possesso sugli immobili sopra descritti ed impedendole quindi di poter godere e disporre pienamente degli stessi;
- che ricorreva nel caso di specie anche l'elemento psicologico dell'animus spoliandi in capo al resistente, in quanto lo stesso aveva agito con la piena consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro la volontà della ricorrente;
- di avere quindi diritto ad ottenere la reintegrazione nel proprio possesso degli immobili in questione ed il ripristino dello status quo ante ai sensi dell'art. 1168 c.c., nonché il risarcimento dei danni subiti a causa dello stesso, da liquidarsi in via equitativa;
- che infatti ai sensi del comma 3 della predetta norma la clandestinità dello spoglio, che si presume tutte le volte in cui manchi una manifestazione univoca di consenso del possessore, si considera cessata al momento della scoperta dello stesso da parte di quest'ultimo, che nel caso di specie era avvenuta nella prima decade del mese di giugno del 2023;
- che del resto la ricorrente viveva a Poggibonsi, ove risiedeva e aveva stabilito anche il proprio domicilio e la propria dimora abituale, ovvero a circa 80 km. dagli immobili oggetto di causa, e tale circostanza le aveva quindi impedito di accorgersi dell'avvenuto spoglio in epoca precedente;
- che la diffida a rimuovere le opere illegittimamente realizzate inviata dal proprio difensore al resistente in data 1.8.2023 non aveva avuto alcun esito.
pagina 3 di 9 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.6.2024 si costituiva il CP_1 chiedendo il rigetto delle avverse domande e la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In particolare, a sostegno delle proprie difese il resistente, oltre a contestare l'avversa ricostruzione dei fatti e le perizie depositate dalla ricorrente eccepiva e deduceva :
- in via preliminare, la decadenza della ricorrente dall'azione possessoria, tardivamente esercitata dalla stessa oltre il termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.;
- che infatti i lavori contestati, peraltro realizzati per permettere l'allacciamento della propria abitazione al servizio idrico e realizzati secondo le precise indicazioni fornite dal gestore del servizio anche in relazione alla precisa collocazione del manufatto contenente il contatore, erano stati eseguiti nel mese di dicembre del 2020, ovvero tre anni e mezzo prima dell'introduzione della presente causa;
- che peraltro l'avversa azione era infondata anche nel merito, non sussistendo nemmeno i presupposti della violenza e della clandestinità del preteso spoglio;
- che infatti i lavori in questione, peraltro mai oggetto di alcuna contestazione prima d'ora, erano stati svolti con il consenso, almeno implicito, della stessa ricorrente, tenuto conto della natura e della modalità di esecuzione dei lavori e dei manufatti contestati, del tutto visibili ed evidenti ed anzi realizzati alla presenza del padre della stessa.
3. A fronte delle difese svolte dal resistente, con le memorie autorizzate depositate in data 26.6.2024 ed in data 9.7.2024 la ricorrente, oltre a ribadire le proprie difese, deduceva in particolare:
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza dall'azione, in quanto, essendosi trattato di spoglio clandestino, risultava applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 1168, comma 3 c.c., ai sensi del quale il termine annuale per la proposizione della stessa decorre dall'effettiva scoperta dello stesso;
- che infatti non le era stato possibile venire a conoscenza delle opere contestate prima di tale periodo, oltre che a causa della condotta del resistente, che le aveva realizzate senza chiederle il preventivo consenso e senza neanche preannunciargliele, violando in tal modo anche il generale ed autonomo obbligo di buona fede oggettiva e di correttezza, e della già dedotta circostanza che la stessa vive a Poggibonsi, anche a causa delle restrizioni alla circolazione imposte per il contenimento dell'epidemia del Covid-19 nel periodo corrispondente a quello dell'esecuzione dei lavori e durate fino al 2022, nonché della circostanza che in tale periodo i rapporti personali con il padre si erano interrotti a causa di reciproche incomprensioni;
- di non aver quindi mai dato alcun consenso, nemmeno implicito, all'esecuzione delle opere contestate;
- che il danno patito dal proprietario in conseguenza della limitazione del godimento causato dall'illegittima ed arbitraria imposizione di una servitù di fatto quale quello di specie è un danno in re ipsa.
4. Dal canto suo, con le proprie memorie autorizzate depositate in data 27.6.2024 ed in data 10.7.2024, il resistente ribadiva tutte le proprie difese ed in particolare deduceva: l'irrilevanza di tutte le circostanze addotte dalla ricorrente in merito alla tempestività della proposizione dell'azione possessoria , tenuto conto che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il relativo termine annuale di decadenza inizia a decorrere non dal momento dell'effettiva conoscenza del preteso spoglio da parte del possessore o del detentore che lo ha subito, come sostenuto da controparte, ma dal momento in cui lo stesso gli sarebbe conoscibile facendo uso della normale diligenza ordinaria dell'uomo medio;
che l'onere della prova della tempestività della proposizione dell'azione in questione grava sulla parte che la esercita;
che le giustificazioni addotte dalla manifestano in realtà una non diligente cura Pt_1 degli immobili di cui è proprietaria.
5. A seguito dello scambio tra le parti delle predette memorie, con ordinanza riservata del 31.7.2024 il Giudice respingeva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dell'azione sollevata dal resistente e condannando la ricorrente a rimborsare a quest'ultimo le spese di lite. pagina 4 di 9 6. Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. tempestivamente introdotto dalla ricorrente avverso tale ordinanza è stato respinto con l'ordinanza riservata del 23.9.2024 con cui il Tribunale in composizione collegiale ha confermato l'ordinanza reclamata , con condanna della reclamante alla refusione delle spese di lite della fase del reclamo al resistente, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c..
7. Con ricorso ex art. 703, comma 4 c.p.c. tempestivamente depositato in data 22.11.2024 e notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito, ribadendo sostanzialmente tutte le difese già svolte sia nella fase sommaria del presente procedimento che in sede di reclamo, e riproponendo le medesime conclusioni di rito e di merito svolte nel ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. sopra citato, previa sospensione fino alla decisione di merito sia dell'ordinanza emessa nella fase cautelare sia di quella collegiale emessa in sede di reclamo.
8. Dal canto suo il resistente, nel costituirsi in questa fase con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.1.2025, ha ribadito le proprie difese chiedendo, oltre alle conclusioni sopra riportate, anche la pronuncia, in via riconvenzionale subordinata, di costituzione di servitù coattiva di acquedotto ai sensi dell'art. 1033 c.c. in favore della propria abitazione ed a carico delle particelle 669, sub 501, 311 e 309: tale ultima domanda deve però ritenersi implicitamente rinunciata stante la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni.
9. La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, previa precisazione delle conclusioni come sopra riportate e lo scambio tra le parti delle memorie conclusionali e di replica.
10. In via preliminare deve essere dichiarato che non vi è luogo a provvedere in relazione alle domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità dell'ordinanza di rigetto della fase sommaria per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e per mancata ammissione delle istanze istruttorie e la revoca della stessa, svolte dalla ricorrente in sede di reclamo avverso tale ordinanza e pedissequamente riproposte anche in questa fase di merito. In effetti rileva che l'ordinanza contestata, emessa all'esito della fase sommaria del procedimento possessorio, è stata confermata a seguito del rituale reclamo, conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso, e tale pronuncia, che conclude la predetta fase sommaria, è espressamente qualificata come non impugnabile dall'art. 669-terdecies, comma 5 c.p.c.. Pertanto, l'oggetto del presente giudizio è limitato alla decisione riguardo al merito della domanda possessoria.
11. La domanda possessoria di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. proposta dalla Pt_1 deve essere respinta, stante la dirimente fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal resistente. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1168, comma 1 c.c. le azioni di reintegrazione nel possesso quale quella di specie devono essere proposte entro l'anno dal sofferto spoglio e ai sensi del comma 3 della medesima norma qualora si sia trattato di spoglio clandestino, ovvero di spoglio avvenuto all'insaputa del possessore, tale termine decorre dal giorno della scoperta da parte di quest'ultimo dello spoglio in questione. In particolare, la costante e consolidata giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia ha da tempo chiarito che la conoscenza dello spoglio cui si riferisce l'art. 1168, comma 3 c.c. quale dies a quo del termine annuale previsto a decadenza dell'azione in questione va interpretata nel senso che lo stesso decorre “dal momento in cui la parte che ne è stata privata è in condizioni di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass. n. 23870/2021; conformi. Cass. n. 7267/2006; Cass. n. 1044/1989) e che l'onere della prova della tempestività dell'azione grava sulla parte che agisce in reintegra (Cass. n. 23870/2021; Cass. n. 6428/2014; Cass. n. 9123/2012; Cass. n. 20228/2009; Cass. n. 1036/1995). La non ha assolto l'onere probatorio sopra descritto e gravante sulla stessa. Pt_1 Infatti, in primo luogo risulta provato documentalmente nonché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che l'apposizione sul terreno di proprietà della ricorrente del manufatto in cemento con sportello pagina 5 di 9 contenente il contatore del servizio idrico che serve l'abitazione di cui il resistente è comproprietario sopra gli altri due manufatti ivi preesistenti e più in generale l'esecuzione dei lavori contestati con la conseguente realizzazione della relativa tubatura interrata che attraversa parte del predetto terreno e dell'adiacente corte di accesso comune, è avvenuta nel mese di dicembre del 2020. Tale circostanza, infatti, non solo risulta ampiamente documentata mediante la produzione ad opera del resistente del contratto stipulato in data 17.12.2020 con la società Acque S.p.A. per la fornitura del servizio idrico alla propria abitazione, della conseguente documentazione sottoscritta dallo stesso per l'attivazione della relativa utenza idrica, nonché delle successive fatture relative ai consumi idrici di quella specifica utenza (docc.
2-6 del fascicolo di parte resistente), ma non risulta nemmeno contestata dalla ricorrente, che anzi l'ha utilizzata a conferma di non aver potuto accorgersi del lamentato spoglio prima del periodo dedotto a causa delle restrizioni alla circolazione imposte ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19 ed allo stato di emergenza nazionale dichiarato proprio in relazione a quest'ultima. Era quindi onere della ricorrente, che ha depositato il proprio ricorso introduttivo ex art. 1168 c.c. in data 8.5.2024 deducendo di esser venuta a conoscenza del preteso spoglio solo nei primi dieci giorni del mese di giugno del 2023 ,dimostrare che pur utilizzando la diligenza ordinaria dell'uomo medio non le sarebbe stato possibile avvedersi del preteso spoglio prima del 7.5.2023. Al contrario, non solo la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito, ma dalla natura, dalle caratteristiche e dalla posizione del manufatto apposto, nonché del complesso delle opere contestate, che hanno richiesto anche l'esecuzione di scavi, emerge la piena visibilità delle stesse (docc. 6 e 7 del fascicolo di parte ricorrente e docc.
7-18 e 23 del fascicolo di parte resistente). Del resto, le argomentazioni difensive svolte in merito dalla ricorrente e legate alla circostanza che la stessa vive lontano dagli immobili oggetto di causa ed alle restrizioni alla libera circolazione imposte normativamente per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 risultano infondate e non idonee ad assolvere il sopra descritto onere probatorio. Infatti, non solo Poggibonsi, luogo ove la ricorrente ha fissato la propria residenza, il proprio domicilio e la propria dimora, non è affatto estremamente distante da Fucecchio, ove sono siti gli immobili di causa, ma, come noto, ai sensi del D.L. n. 24/2022, convertito nella L. n. 54/2022, lo stato di emergenza dovuto alla predetta epidemia è definitivamente cessato in data 31.3.2022, ovvero oltre quattro anni prima della proposizione della presente azione ed oltre tre anni prima dall'asserita scoperta del lamentato spoglio da parte della ricorrente. Né avrebbero potuto essere utili al fine di provare la tempestività della proposizione della presente azione le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente , anche in questa fase di merito, non ammesse e reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che le stesse risultano tutte inammissibili ed irrilevanti. Più nello specifico, per quanto riguarda le richieste di prove orali formulate dalla stessa i capitoli di prova di cui al n. 2) e al n. 3), oltre che generici, risultano del tutto irrilevanti, tenuto conto che non è contestato tra le parti che le opere lamentate siano state eseguite per incarico del resistente nei luoghi in cui si trovano, circostanza che peraltro rende di per sé sola irrilevante ed inammissibile anche la consulenza tecnica richiesta. Allo stesso modo, risultano irrilevanti sia il capitolo di prova n. 1), tenuto conto che anche la circostanza che la ricorrente eserciti il possesso degli immobili di cui è comproprietaria è pacifica in quanto non contestata tra le parti, sia il capitolo di prova n. 4), che ha ad oggetto la circostanza che la ricorrente avrebbe acquisito l'effettiva conoscenza del lamentato spoglio nella prima decade del mese di giugno del 2023, tenuto conto che, come sopra rilevato, ciò che rileva a tal fine è il momento in cui la stessa avrebbe potuto venire a conoscenza dello stesso usando l'ordinaria diligenza dell'uomo medio. Inoltre, alla luce delle medesime argomentazioni, anche tutti i capitoli di prova formulati solamente nella presente fase di merito e volti a dimostrare i difficili rapporti interpersonali che intercorrerebbero di frequente tra la ricorrente ed il padre e che avrebbero portato ad un'interruzione degli stessi proprio pagina 6 di 9 nel periodo temporale intercorrente tra l'esecuzione delle opere contestate come spoglio ed il momento in cui la stessa ne avrebbe appreso conoscenza, risultano del tutto irrilevanti al fine di provare la tempestività della presente azione. Infatti, i rapporti intercorrenti tra la ricorrente ed il padre della stessa e l'eventuale circostanza che gli stessi si fossero effettivamente interrotti proprio in tale periodo, non sono in ogni caso circostanze utili a dimostrare che il lamentato spoglio non le era precedentemente conoscibile usando la normale diligenza ordinariamente richiesta al proprietario di un immobile, dovendo lo stesso vigiliare su quest'ultimo indipendentemente dalla circostanza che ci viva o lo utilizzi personalmente, eventualmente anche incaricando terzi a tal fine, e che i rapporti personali intercorrenti con i proprietari o detentori degli immobili adiacenti, familiari o meno, sono del tutto ininfluenti in merito. Infine, anche la circostanza sostenuta dalla ricorrente secondo cui la stessa sarebbe venuta a conoscenza del lamentato spoglio solo agli inizi del mese di giugno del 2023 in quanto in tale periodo si sarebbe recata a Fucecchio per eseguire uno sfratto per finita locazione relativo ad un altro immobile sito nel medesimo Comune e convalidato in data 27.4.2023, peraltro con esecuzione fissata solo in data 27.6.2023 (doc. 15-già doc. 5 allegato al ricorso ex art. 703,comma 4 c.p.c. del fascicolo di parte ricorrente), risulta del tutto irrilevante per tutti i motivi già esposti. Tanto premesso, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni e salva ed impregiudicata ogni valutazione da svolgere nell'eventuale giudizio petitorio, la domanda possessoria ex art. 1168 c.c. avanzata dalla ricorrente risulta tardivamente presentata e deve quindi essere respinta.
12. Anche la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente in relazione ai danni asseritamente patiti come conseguenza del lamentato spoglio risulta infondata e deve essere respinta. Deve darsi preliminarmente atto che nella giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia di domande risarcitorie esercitate in un procedimento possessorio quale quello di specie appare esservi contrasto tra un orientamento secondo cui la domanda risarcitoria da lesione del possesso “può essere proposta congiuntamente all'azione di reintegra o di manutenzione, senza, tuttavia, che trovi applicazione rispetto ad essa il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c.c.” o di cui all'art. 1172 c.c. “poiché i danni arrecati al possesso dallo spoglio o dalle molestie integrano gli estremi dell'illecito extracontrattuale, e come tali sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.” (Cass. n. 26985/2013; Cass. n. 20875/2005), ed altro orientamento secondo cui “il venir meno della ragion d'essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rende inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine dallo spoglio, che è in tal caso soltanto un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto soggetto del leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione”, con la conseguenza che
“l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno consista nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri diritti del possessore, sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato” (Cass. n. 25899/2006; conformi: Cass. n. 3377/1995; Cass. n. 1093/1989). Tuttavia, ai fini della decisione della controversia in oggetto rileva ed è assorbente la constatazione che la ricorrente non ha assolto il proprio onere probatorio avente ad oggetto la circostanza di aver subito effettivamente un danno in concreto come conseguenza immediata e diretta della lamentata lesione del possesso, rimanendo invece estranee al presente giudizio le questioni attinenti alla lesione del diritto di proprietà. In effetti , la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia ha da tempo chiarito che “lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito”, con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento della domanda e della liquidazione equitativa dei danni richiesti deve pagina 7 di 9 preventivamente provare il pregiudizio sofferto ed in particolare l'esistenza e l'entità materiale del pregiudizio sofferto ( Cass. n. 31642/2021; Cass. n. 7871/2019; Cass. n. 8854/2012; Cass. n. 2203/1975). Tale prova non è stata fornita nel caso di specie, in cui la ricorrente si è limitata a dedurre, peraltro del tutto genericamente, una lesione del godimento degli immobili oggetto di causa che in termini di possesso non è risultata provata, anche tenuto conto che il manufatto in cemento contestato risulta pacificamente e documentalmente posto sopra altri due manufatti preesistenti in loco (docc. 6 e 7 del fascicolo di parte ricorrente e docc. 14, 15, 17, 18 e 23 del fascicolo di parte resistente), non occupando né intralciando in alcun modo gli immobili di proprietà della ricorrente, e che la ricorrente non ha nemmeno lamentato una specifica facoltà di godimento o sfruttamento degli stessi che sarebbe venuta meno a causa dello stesso e della tubatura interrata realizzata dal resistente e, al riguardo, appare del resto significativo che la ricorrente abbia percepito la sussistenza della condotta lesiva del possesso solo dopo circa due anni e mezzo dal compimento del fatto.
13. Deve invece essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dal resistente, tenuto conto che sussistono i presupposti per la condanna dell'odierna ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata nell'importo complessivo di € 1.000,00 ai sensi del comma 3 della predetta norma. Infatti la ricorrente ha evidentemente agito in giudizio con colpa grave, tenuto conto che ha proseguito il presente giudizio nella fase di merito nonostante la pronuncia di rigetto del reclamo presentato avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata all'esito della fase sommaria, la quale aveva espressamente confermato la tardività della proposizione della presente azione e la decadenza della ricorrente dalla stessa ai sensi dell'art. 1168, comma 1 e 3 c.c., senza peraltro fornire né richiedere alcuna prova utile a dimostrare la tempestività della stessa, e nonostante le condanne inflittele in sede di reclamo ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c..
14. A fronte della condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., consegue anche in questa sede la condanna della stessa al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma ritenuta congrua di € 500,00, pari al minimo previsto dall'art. 96 comma 4 c.p.c..
15. Le spese processuali della presente causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi delle cause di cause di valore indeterminabile di bassa complessità per tutte le fasi salvo quella istruttoria e/o di trattazione, che viene liquidata in misura minima in assenza di istruttoria orale (Cass. n. 29857/2023; Cass. n. 8561/2025), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rimborsare in favore di le spese di lite, che vengono Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 4.350,00 per compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_1 Controparte_1 1.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € Parte_1 500,00. Firenze, così deciso il 21.10.25
Il Giudice
RE ER
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9