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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7773 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
28.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 652/2025, avente ad oggetto: pagamento t.f.r. a carico del fondo di garanzia;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Portici Parte_1 C.F._1
(NA) al Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio degli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano
Spedaliere, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con vittoria delle Parte_1 spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione anche parziale delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2025, esponeva di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze della dall'1.11.95 al 31.5.21 e di non aver ricevuto alcuna Parte_2 somma a titolo di t.f.r. all'esito del rapporto. Rappresentava di essere stato ammesso al passivo del fallimento incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli (iscritto al R.G. n. 37/2022); e che, con decreto del 04.6.2024, era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, con ammissione della domanda di credito per l'importo di € 31.838,05.
Deduceva di aver inoltrato, in data 24.7.2024, domanda di intervento del Fondo di CP_ garanzia per il pagamento del t.f.r., allegando, tra le altre, il diniego del curatore alla compilazione della modulistica dell'ente, i mod. cod. SR50, SR54 e SR187, la CP_2 domanda ed il provvedimento di ammissione. CP_ Lamentava che l' non aveva liquidato il credito, né aveva opposto ragioni a giustificazione del mancato pagamento nel termine di legge;
e che, presentato ricorso in data 27.9.24, quest'ultimo era rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 CP_ funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendone, previo accertamento del diritto a percepire dal fondo di garanzia il t.f.r. come accertato nel provvedimento di ammissione al passivo del fallimento della la condanna al pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 31.838,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo di aver accolto, in data 21.1.2025 – in via di autotutela amministrativa – la domanda del ricorrente, provvedendo a liquidare il t.f.r. per la somma netta di €
30.561,02, in data 02.2.2025.
Per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione anche parziale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 28.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
2 I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ciò detto, nella specie, è pacifico tra le parti che, con l'avvenuta liquidazione del t.f.r.
(per l'importo netto di € 30.561,02), l'ente previdenziale abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto in ricorso.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è CP_ incontestato che l' abbia provveduto al pagamento della prestazione solo in data
02.2.2025, ossia dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2025.
3 Peraltro, sfornito di prova è quanto dedotto dall'istituto in ordine ad una eventuale comunicazione ai procuratori del ricorrente dell'accoglimento in via di autotutela della domanda. CP_ In applicazione del principio di soccombenza virtuale, dunque, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto e del comportamento processuale della parte resistente, con attribuzione in favore degli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano
Spedaliere dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
28.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 652/2025, avente ad oggetto: pagamento t.f.r. a carico del fondo di garanzia;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Portici Parte_1 C.F._1
(NA) al Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio degli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano
Spedaliere, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con vittoria delle Parte_1 spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione anche parziale delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2025, esponeva di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze della dall'1.11.95 al 31.5.21 e di non aver ricevuto alcuna Parte_2 somma a titolo di t.f.r. all'esito del rapporto. Rappresentava di essere stato ammesso al passivo del fallimento incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli (iscritto al R.G. n. 37/2022); e che, con decreto del 04.6.2024, era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, con ammissione della domanda di credito per l'importo di € 31.838,05.
Deduceva di aver inoltrato, in data 24.7.2024, domanda di intervento del Fondo di CP_ garanzia per il pagamento del t.f.r., allegando, tra le altre, il diniego del curatore alla compilazione della modulistica dell'ente, i mod. cod. SR50, SR54 e SR187, la CP_2 domanda ed il provvedimento di ammissione. CP_ Lamentava che l' non aveva liquidato il credito, né aveva opposto ragioni a giustificazione del mancato pagamento nel termine di legge;
e che, presentato ricorso in data 27.9.24, quest'ultimo era rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 CP_ funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendone, previo accertamento del diritto a percepire dal fondo di garanzia il t.f.r. come accertato nel provvedimento di ammissione al passivo del fallimento della la condanna al pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 31.838,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo di aver accolto, in data 21.1.2025 – in via di autotutela amministrativa – la domanda del ricorrente, provvedendo a liquidare il t.f.r. per la somma netta di €
30.561,02, in data 02.2.2025.
Per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione anche parziale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 28.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
2 I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ciò detto, nella specie, è pacifico tra le parti che, con l'avvenuta liquidazione del t.f.r.
(per l'importo netto di € 30.561,02), l'ente previdenziale abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto in ricorso.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è CP_ incontestato che l' abbia provveduto al pagamento della prestazione solo in data
02.2.2025, ossia dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 22.1.2025.
3 Peraltro, sfornito di prova è quanto dedotto dall'istituto in ordine ad una eventuale comunicazione ai procuratori del ricorrente dell'accoglimento in via di autotutela della domanda. CP_ In applicazione del principio di soccombenza virtuale, dunque, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto e del comportamento processuale della parte resistente, con attribuzione in favore degli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano
Spedaliere dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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