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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 160/2025 R.G. avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 2/2025, pubblicata in data 20.01.2025, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
vertente
[...]
TRA
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Novelli e
CL PO
– Reclamante
E in persona dei legali rappresentanti, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. William Argenti
-Reclamata
1 NONCHÉ
in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Carrara
NONCHÉ
Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
[...]
RO
-Reclamata
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento del ricorso proposto dalla società ha Controparte_2 dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Con detta pronuncia il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto la legittimazione della ricorrente titolare di un CP_2 CP_4 credito portato da titolo esecutivo di natura giudiziale divenuto incontrovertibile.
Ha altresì ritenuto il primo giudice che quanto lamentato dalla resistente in merito al malfunzionamento della propria casella di posta elettronica certificata, che non le avrebbe consentito di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, oltre ad essere rimasto assunto privo di riscontro, è circostanza contraddetta dalla stessa documentazione prodotta dalla Controparte_1 costituita da un copioso scambio di PEC tra quest'ultima e la
[...] nonché con altri soggetti fornitori. CP_2
In merito alla contestazione del credito vantato dal creditore intervenuto da parte della resistente secondo cui un Controparte_3 soggetto terzo, indebitamente utilizzando la propria casella di posta elettronica, aveva effettuato ordini per suo conto mai ricevuti, il
Tribunale ha rilevato che dai DDT prodotti dalla creditrice, recanti il
2 timbro della società resistente, risultava che la merce era stata consegnata proprio presso la sede operativa/unità locale in Cucciago, poi chiusa nel luglio 2024, subito dopo la ricezione delle forniture rimaste insolute;
ha rilevato, poi, che le fatture inviate dalla CP_3 sul cassetto fiscale della destinataria della merce, dunque, dalla
[...] stessa pienamente visibili, non erano mai state contestate dalla
[...]
Controparte_1
Ha infine rilevato il Tribunale che le fideiussioni bancarie rilasciate dalla resistente ai fornitori a garanzia del pagamento della merce di cui alle fatture si erano rivelate tutte false.
Quanto al presupposto soggettivo (art. 2, co. 1,, lett. d), CCII) e oggettivo (art. 2, co. 1, lett. b), ha rilevato il primo giudice:
1) che la resistente svolge un'attività commerciale e dall'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese, relativo all'esercizio 2023, risulta un attivo di euro 807.611,00 e ricavi lordi per euro
4.660.800,00, eccedenti i limiti dimensionali dell' “impresa minore”;
2) che l'incapacità della resistente a soddisfare regolarmente i propri debiti, è desumibile: a) dal mancato pagamento dell'ingente credito di euro 604.310,42, oltre interessi e spese, vantato dall'istante
[...]
b) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi CP_2 eseguito da detta creditrice;
c) dalla sussistenza di debiti contributivi di euro 33.101,93, non contestati;
d) dall'esistenza di crediti nei confronti di altri fornitori garantiti da fideiussioni risultate false, come quella concessa alla ricorrente e all'intervenuta Controparte_2
Controparte_3
Infine, il primo giudice ha ritenuto l'inattendibilità delle valutazioni compiute dal c.t.p. della resistente perché compiute su dati contabili risalenti all'anno 2023, in mancanza di aggiornamenti dei dati all'anno
2024, nel quale era maturata la debitoria nei confronti della ricorrente e del creditore intervenuto.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo reclamo la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
3 tempore, così concludendo: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art.52
C.C.I.I., ricorrendone i gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione.
2) Nel merito, accogliere il reclamo proposto e revocare la sentenza
n.2/2025 pubblicata all'esito del procedimento r.g. n. 133/2024 statuente la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della con vittoria di spese, compensi, Controparte_1 oltre Iva e Cpa come per legge e di spese generali”.
Deduce la reclamante:
1) “la carenza di legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che il rapporto sottostante al credito per cui si agisce è oggetto di indagine penale e non è incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), così da risultare titolo legittimante la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio
2013, n. 1521)”;
2) la carenza di legittimazione del creditore intervenuto CP_3
[...]
“la quale ha proposto la domanda in forza di un credito non riconosciuto con sentenza definitiva in cui manca la prova della fornitura, delle garanzie prestate, che sono state oggetto di disconoscimento e segnalate alle autorità di polizia, per le quali pendono indagini penali”.
Lamenta, quanto a quest'ultimo credito, che il Tribunale non ha considerato che non vi è prova della consegna della merce, che la non ha mai riconosciuto né il rapporto Controparte_1 contrattuale né le fatture, invece oggetto di contestazione specifica a mezzo p.e.c. del 29 luglio 2024, con la quale, a mezzo dei suoi procuratori, fornendo riscontro alla p.e.c. del 15 luglio 2024, aveva negato l'acquisto di beni, merci e prodotti per complessivi euro
166.921,56, rappresentando di non aver giammai sottoscritto alcuna
4 fidejussione presso la a garanzia dei Controparte_5 pagamenti.
Assume la reclamante che è erronea la valutazione da parte del
Tribunale del presupposto soggettivo atteso che a pag. 2 del bilancio, quadro D) Debiti viene riportata, unicamente per ragioni di contabilità, la somma di euro che 1.222.114, trattandosi di “debiti inesistenti per operazioni mai effettuate”; sostiene che i debiti reali ammontano ad euuro 99.295,00.
Inoltre, fa rilevare la reclamante, che i crediti risultanti dal bilancio nell'attivo circolante, pari ad euro 1.728.455,00, sono iscritti al valore presumibile di realizzazione.
Quanto agli "Altri crediti" iscritti in bilancio, prosegue la reclamante, essi sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione;
dei suddetti crediti, la somma di euro
1.122.819,00 è riportata per “far quadrare bilancio”, ma la somma reale dei crediti verso clienti è di 605.636,00.
Censura, infine, la reclamante la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la Controparte_1 versasse in stato di insolvenza, omettendo di valutare:
[...]
“1) L'operazione di acquisto quote effettuata in data 19 giugno 2024, per atto per Notaio Dott. rep. 90402 – raccolta Persona_1
44549 l'acquisto delle quote della società DI EY ENERGY
S.R.L., con sede legale in Castel San Giorgio (SA) Italy, alla via Rosario
Livatino, 22 (P.IVA ) iscritta nel Registro Imprese di P.IVA_1
Salerno, al n. Rea SA 479236 per l'importo di € 259.258,00 regolarmente pagate e quietanzate;
2) Della regolarità dei pagamenti delle rate del factoring sottoscritto con;
limitandosi, erroneamente, a ritenere che non vi Parte_1 sia nessun rapporto tra la reclamate e la circostanza Parte_1 erronea
5 in quanto nei contratti bancari ed in particolare in quelli di factoring la banca effettua una valutazione finanziaria del cedente e del cessionario al fine di garantirsi il recupero delle somme anticipate al cedente.
3) L'esito negativo del pignoramento presso terzi effettuato dalla
è stato fatto in un periodo tempore successivo al Controparte_6 pagamento degli importi alla ed ai fornitori. Parte_2
4) Delle fatture passive ed attive della società estratte dal cassetto fiscale e versate in atti da cui emerge chiaramente lo stato di salute della società”.
Ribadisce ancora l'appellante l'esiguità della debitoria, pari ad euro
99.295,00, ed evidenzia che i valori finanziari e di solvibilità della società sono in aumento rispetto agli anni precedenti, a dimostrazione che la società non versa in stato di insolvenza.
Con distinti atti, si sono costituiti la l' Controparte_6 CP_3
e la
[...] Controparte_7
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii, dovuti alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni ed all'esito è stata riservata la decisione.
Il reclamo, tempestivamente proposto, non è meritevole di accoglimento.
Va opportunamente rammentato, in conformità ai principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte, che la legittimazione a presentare il ricorso per l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale è disciplinata dalle stesse regole che si applicavano al ricorso per il fallimento.
In particolare, l'articolo 37, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza (c.c.i.i.) stabilisce che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va proposta mediante ricorso presentato, tra gli altri, da uno o più creditori. Tale disposizione è sostanzialmente
6 identica a quella prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge fallimentare, che indicava che il fallimento poteva essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori.
La legittimazione a proporre la domanda di liquidazione giudiziale spetta, dunque, come per il fallimento, al "creditore", ossia colui che in giudizio deduca e dimostri di vantare nei confronti del debitore una pretesa, anche non pecuniaria, rimasta in tutto o in parte insoddisfatta.
Non è richiesto che il credito vantato dal ricorrente sia stato accertato definitivamente da una sentenza o che risulti da un titolo esecutivo.
La giurisprudenza ha affermato ripetutamente che anche un credito contestato, illiquido, soggetto a termine non scaduto o a condizione sospensiva non ancora avveratasi attribuisce comunque al titolare la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, analogamente a quanto avveniva per la procedura fallimentare (Cass.
SU n. 1521/2013; Cass. n. 6306/2014; Cass. n. 11421/2014; Cass. n.
21022/ 2013).
In mancanza di un provvedimento giudiziale definitivo che abbia accertato tali aspetti, il tribunale non può negare a priori la legittimazione del ricorrente, ma deve valutare, sulla base delle prove e degli elementi portati dalle parti, nonché degli aspetti rilevabili d'ufficio, la probabile esistenza stessa del credito in via incidentale e sommaria perché l'accertamento della sussistenza del credito resta, dunque, nell'ambito della fase preliminare all'apertura della liquidazione, come mero presupposto della legittimazione del creditore.
Nel caso in esame il Tribunale, quanto al creditore Controparte_2 ne ha correttamente ritenuto la legittimazione in quanto la pretesa del suddetto è fondata su un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, sicché le contestazioni sulla sussistenza del credito andavano proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, proponibile anche tardivamente ai sensi dell'art. 650 c.p.c., visto che la reclamante ha lamentato la mancata ricezione della PEC con la quale è avvenuta la notifica del decreto ingiuntivo. La reclamante non ha dedotto né
7 comprovato di aver opposto il decreto ingiuntivo e pretende ancora in questa sede di opporre inammissibili contestazioni sull'esistenza del credito, quali l'aver denunciato in sede penale illecite interferenze di terzi nella gestione della sua attività di impresa, circostanze già ritenute irrilevanti dal primo giudice in quanto inidonee a vanificare la pretesa creditoria ormai cristallizzata in un titolo giudiziale divenuto incontrovertibile.
Accertata dunque la piena legittimazione del creditore istante l'apertura della liquidazione giudiziale, diviene superfluo a questo punto esaminare le contestazioni sull'esistenza del credito posto a base del ricorso proposto dal creditore, peraltro meramente reiterative di quelle proposte in primo grado, già esaminate dal Tribunale con motivazione che non risulta specificamente attinta dall'impugnazione in esame.
In ogni caso, qualora effettivamente il credito della non Controparte_3 fosse stato sorretto da adeguato fumus (il che non è), ciò non potrebbe condurre al risultato auspicato dalla reclamante con il ricorso in esame, ossia ottenere la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, stante l'incontestabile legittimazione del creditore istante e la sussistenza degli altri Controparte_6 presupposti per l'apertura della liquidazione, ossia il presupposto soggettivo e oggettivo, requisiti anch'essi correttamente ritenuti sussistenti dal Tribunale.
Osserva la Corte che la sussistenza dei requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 è stata puntualmente controllata e oggetto di disamina nella motivazione della decisione di primo grado laddove il Tribunale ha evidenziato che dal bilancio dell'anno 2023 prodotto dalla resistente emerge un attivo patrimoniale di euro 807.611,00 e ricavi per euro 4.660.800; detti rilievi non sono affatto contestati dalla reclamante, la quale, producendo in questa sede il bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, ha confermato la sussistenza del superamento dei limiti previsti dalla disposizione indicata.
8 Dal bilancio prodotto in questa sede, infatti, risulta che i ricavi sono aumentati rispetto al precedente esercizio ed ammontano ad euro
5.102.060,00, come anche l'attivo, pari ad euro 1.984.107; quand'anche, poi, si volesse ritenere fondato l'assunto della reclamante, secondo cui i crediti verso clienti sarebbe pari ad euro
605.636,00, detta circostanza non fa altro che confermare il dato del superamento del limite dell'attivo stabilito dal menzionato art. 2, fissato in euro 300.000,00.
Del tutto infondato è l'assunto della reclamante in merito alla consistenza dei debiti, solo a voler considerare il credito, pari ad euro
604.310,42, della pacificamente rimasto Controparte_6 inadempiuto, nonché i debiti contributivi di euro 33.101,93, non contestati.
Sono, dunque, sufficienti i dati suesposti per ritenere la società reclamante soggetta alla liquidazione giudiziale in relazione alle soglie dimensionali, non avendo dimostrato neanche in tale sede il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali stabiliti dalla menzionata disposizione normativa.
Quanto, infine, all'insolvenza, rileva la Corte come nessuno specifico elemento sia stato allegato dalla reclamante, volto a contrastare la valutazione del Tribunale in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza del debitore.
Neanche in questa sede la reclamante ha comprovato di avere liquidità sufficiente per soddisfare la debitoria a suo carico, visto che, contrariamente a quanto scritto nel bilancio 2024 prodotto
(“disponibilità liquide di euro 240.003,00”, peraltro, immutate rispetto a quelle riportate nel bilancio 2023) ha una giacenza sul conto corrente ad essa intestato - sul quale, peraltro, da settembre a dicembre 2024 non risultano movimentazioni, se non per acquisti di natura personale
(occhiali, libri usati)- pari ad euro 3.045,39, somma sostanzialmente corrispondente a quella giacente sul conto nel settembre 2024, alla data del pignoramento presso terzi eseguito dal creditore Robert Bosch
9 S.p.A.; in ogni caso le disponibilità che la reclamante dichiara di avere in bilancio sarebbero del tutto insufficienti alla soddisfazione dei crediti incontestabili e di quelli non contestati.
In detto quadro le contestazioni delle ragioni creditorie della CP_3 le quali, pur nei limiti del sommario accertamento consentito
[...] dalla natura del procedimento, sono risultate infondate, non valgono ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza;
inoltre, come comprovato dalla stessa reclamante, la stessa è stata destinataria di numerose richieste di pagamento da parte di fornitori per consegne di merce effettuate, nello stesso periodo di quelle eseguite dai creditori ricorrenti, presso la sede operativa di Cucciago, aperta agli inizi dell'anno 2024 e chiusa nel luglio 2024, in concomitanza alle scadenze dei pagamenti di detti fornitori, come ben posto in rilievo dal
Tribunale.
Irrilevanti appaiono, a fronte di tali evidenze, le considerazioni sul volume d'affari, l'acquisto di quote societarie, l'avvenuto pagamento del debito nei confronti di un creditore, che potrebbe addirittura rivelarsi come preferenziale, il report di Creditsafe, formato sulla base di dati riportati nei bilanci relativi a periodi antecedenti all'insorgenza ed al mancato pagamento dei crediti insorti e scaduti nell'anno 2024.
Va infine confermato il giudizio di inattendibilità della relazione redatta dal commercialista della reclamante, dott. , il quale, alla data di Per_2 redazione della relazione (novembre 2024), ha affermato che non vi sono posizioni debitorie in capo alla reclamante, negando addirittura l'esistenza del debito della incontrovertibilmente accertato in CP_2 sede giudiziale.
In definitiva deve considerarsi ampiamente dimostrato lo stato di insolvenza della società alla luce della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato lo stato di insolvenza in casi assai meno conclamati e rilevanti, ovvero nel mancato pagamento di un solo debito di importo non inferire ad euro 30.000 (Cass.n.
2399/2022) e persino ove fosse disponibile in capo al debitore un
10 consistente patrimonio immobiliare, nella specie comunque insussistente, in assenza di liquidità idonea al pagamento dei debiti scaduti (Cass. n. 12463/2024).
Il reclamo deve essere rigettato e la sentenza di prime cure integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. n. 6508/2004).
Sussistono gli estremi per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 51 comma 15 CCII, secondo alinea, in base al quale “In caso di società o enti il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e in caso positivo lo condanna in solido con la società o ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002
n. 115”.
Avendo riguardo al contenuto dei motivi di reclamo con il quale viene dedotta l'inesistenza dei presupposti del fallimento in palese contrasto con quanto emerge dalla documentazione dalla stessa prodotta e di quella presa in considerazione dal Tribunale nonché con i consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore della legge fallimentare in merito alla valutazione dei presupposti del fallimento
(rimasti sostanzialmente immutati dalla normativa prevista dal CCII), si ravvisa mala fede o quanto meno colpa grave nel proporre il reclamo, sicché il legale rappresentante va condannato in solido con la società rappresentata a rifondere le spese sopportate dalla controparte costituita e va posto a suo carico, sempre in solido con la società, il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Salerno – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- respinge il reclamo e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.2/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
- condanna la società reclamante, in solido col rappresentante legale, a rifondere, in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 4.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a;
- dichiara la sussistenza degli estremi per il raddoppio contributo unificato, a carico, in solido, della società reclamante e del suo legale rappresentante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Salerno, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 160/2025 R.G. avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 2/2025, pubblicata in data 20.01.2025, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
vertente
[...]
TRA
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Novelli e
CL PO
– Reclamante
E in persona dei legali rappresentanti, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. William Argenti
-Reclamata
1 NONCHÉ
in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Carrara
NONCHÉ
Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
[...]
RO
-Reclamata
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento del ricorso proposto dalla società ha Controparte_2 dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Con detta pronuncia il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto la legittimazione della ricorrente titolare di un CP_2 CP_4 credito portato da titolo esecutivo di natura giudiziale divenuto incontrovertibile.
Ha altresì ritenuto il primo giudice che quanto lamentato dalla resistente in merito al malfunzionamento della propria casella di posta elettronica certificata, che non le avrebbe consentito di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, oltre ad essere rimasto assunto privo di riscontro, è circostanza contraddetta dalla stessa documentazione prodotta dalla Controparte_1 costituita da un copioso scambio di PEC tra quest'ultima e la
[...] nonché con altri soggetti fornitori. CP_2
In merito alla contestazione del credito vantato dal creditore intervenuto da parte della resistente secondo cui un Controparte_3 soggetto terzo, indebitamente utilizzando la propria casella di posta elettronica, aveva effettuato ordini per suo conto mai ricevuti, il
Tribunale ha rilevato che dai DDT prodotti dalla creditrice, recanti il
2 timbro della società resistente, risultava che la merce era stata consegnata proprio presso la sede operativa/unità locale in Cucciago, poi chiusa nel luglio 2024, subito dopo la ricezione delle forniture rimaste insolute;
ha rilevato, poi, che le fatture inviate dalla CP_3 sul cassetto fiscale della destinataria della merce, dunque, dalla
[...] stessa pienamente visibili, non erano mai state contestate dalla
[...]
Controparte_1
Ha infine rilevato il Tribunale che le fideiussioni bancarie rilasciate dalla resistente ai fornitori a garanzia del pagamento della merce di cui alle fatture si erano rivelate tutte false.
Quanto al presupposto soggettivo (art. 2, co. 1,, lett. d), CCII) e oggettivo (art. 2, co. 1, lett. b), ha rilevato il primo giudice:
1) che la resistente svolge un'attività commerciale e dall'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese, relativo all'esercizio 2023, risulta un attivo di euro 807.611,00 e ricavi lordi per euro
4.660.800,00, eccedenti i limiti dimensionali dell' “impresa minore”;
2) che l'incapacità della resistente a soddisfare regolarmente i propri debiti, è desumibile: a) dal mancato pagamento dell'ingente credito di euro 604.310,42, oltre interessi e spese, vantato dall'istante
[...]
b) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi CP_2 eseguito da detta creditrice;
c) dalla sussistenza di debiti contributivi di euro 33.101,93, non contestati;
d) dall'esistenza di crediti nei confronti di altri fornitori garantiti da fideiussioni risultate false, come quella concessa alla ricorrente e all'intervenuta Controparte_2
Controparte_3
Infine, il primo giudice ha ritenuto l'inattendibilità delle valutazioni compiute dal c.t.p. della resistente perché compiute su dati contabili risalenti all'anno 2023, in mancanza di aggiornamenti dei dati all'anno
2024, nel quale era maturata la debitoria nei confronti della ricorrente e del creditore intervenuto.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo reclamo la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
3 tempore, così concludendo: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art.52
C.C.I.I., ricorrendone i gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione.
2) Nel merito, accogliere il reclamo proposto e revocare la sentenza
n.2/2025 pubblicata all'esito del procedimento r.g. n. 133/2024 statuente la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della con vittoria di spese, compensi, Controparte_1 oltre Iva e Cpa come per legge e di spese generali”.
Deduce la reclamante:
1) “la carenza di legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che il rapporto sottostante al credito per cui si agisce è oggetto di indagine penale e non è incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), così da risultare titolo legittimante la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio
2013, n. 1521)”;
2) la carenza di legittimazione del creditore intervenuto CP_3
[...]
“la quale ha proposto la domanda in forza di un credito non riconosciuto con sentenza definitiva in cui manca la prova della fornitura, delle garanzie prestate, che sono state oggetto di disconoscimento e segnalate alle autorità di polizia, per le quali pendono indagini penali”.
Lamenta, quanto a quest'ultimo credito, che il Tribunale non ha considerato che non vi è prova della consegna della merce, che la non ha mai riconosciuto né il rapporto Controparte_1 contrattuale né le fatture, invece oggetto di contestazione specifica a mezzo p.e.c. del 29 luglio 2024, con la quale, a mezzo dei suoi procuratori, fornendo riscontro alla p.e.c. del 15 luglio 2024, aveva negato l'acquisto di beni, merci e prodotti per complessivi euro
166.921,56, rappresentando di non aver giammai sottoscritto alcuna
4 fidejussione presso la a garanzia dei Controparte_5 pagamenti.
Assume la reclamante che è erronea la valutazione da parte del
Tribunale del presupposto soggettivo atteso che a pag. 2 del bilancio, quadro D) Debiti viene riportata, unicamente per ragioni di contabilità, la somma di euro che 1.222.114, trattandosi di “debiti inesistenti per operazioni mai effettuate”; sostiene che i debiti reali ammontano ad euuro 99.295,00.
Inoltre, fa rilevare la reclamante, che i crediti risultanti dal bilancio nell'attivo circolante, pari ad euro 1.728.455,00, sono iscritti al valore presumibile di realizzazione.
Quanto agli "Altri crediti" iscritti in bilancio, prosegue la reclamante, essi sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione;
dei suddetti crediti, la somma di euro
1.122.819,00 è riportata per “far quadrare bilancio”, ma la somma reale dei crediti verso clienti è di 605.636,00.
Censura, infine, la reclamante la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la Controparte_1 versasse in stato di insolvenza, omettendo di valutare:
[...]
“1) L'operazione di acquisto quote effettuata in data 19 giugno 2024, per atto per Notaio Dott. rep. 90402 – raccolta Persona_1
44549 l'acquisto delle quote della società DI EY ENERGY
S.R.L., con sede legale in Castel San Giorgio (SA) Italy, alla via Rosario
Livatino, 22 (P.IVA ) iscritta nel Registro Imprese di P.IVA_1
Salerno, al n. Rea SA 479236 per l'importo di € 259.258,00 regolarmente pagate e quietanzate;
2) Della regolarità dei pagamenti delle rate del factoring sottoscritto con;
limitandosi, erroneamente, a ritenere che non vi Parte_1 sia nessun rapporto tra la reclamate e la circostanza Parte_1 erronea
5 in quanto nei contratti bancari ed in particolare in quelli di factoring la banca effettua una valutazione finanziaria del cedente e del cessionario al fine di garantirsi il recupero delle somme anticipate al cedente.
3) L'esito negativo del pignoramento presso terzi effettuato dalla
è stato fatto in un periodo tempore successivo al Controparte_6 pagamento degli importi alla ed ai fornitori. Parte_2
4) Delle fatture passive ed attive della società estratte dal cassetto fiscale e versate in atti da cui emerge chiaramente lo stato di salute della società”.
Ribadisce ancora l'appellante l'esiguità della debitoria, pari ad euro
99.295,00, ed evidenzia che i valori finanziari e di solvibilità della società sono in aumento rispetto agli anni precedenti, a dimostrazione che la società non versa in stato di insolvenza.
Con distinti atti, si sono costituiti la l' Controparte_6 CP_3
e la
[...] Controparte_7
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii, dovuti alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni ed all'esito è stata riservata la decisione.
Il reclamo, tempestivamente proposto, non è meritevole di accoglimento.
Va opportunamente rammentato, in conformità ai principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte, che la legittimazione a presentare il ricorso per l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale è disciplinata dalle stesse regole che si applicavano al ricorso per il fallimento.
In particolare, l'articolo 37, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza (c.c.i.i.) stabilisce che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va proposta mediante ricorso presentato, tra gli altri, da uno o più creditori. Tale disposizione è sostanzialmente
6 identica a quella prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge fallimentare, che indicava che il fallimento poteva essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori.
La legittimazione a proporre la domanda di liquidazione giudiziale spetta, dunque, come per il fallimento, al "creditore", ossia colui che in giudizio deduca e dimostri di vantare nei confronti del debitore una pretesa, anche non pecuniaria, rimasta in tutto o in parte insoddisfatta.
Non è richiesto che il credito vantato dal ricorrente sia stato accertato definitivamente da una sentenza o che risulti da un titolo esecutivo.
La giurisprudenza ha affermato ripetutamente che anche un credito contestato, illiquido, soggetto a termine non scaduto o a condizione sospensiva non ancora avveratasi attribuisce comunque al titolare la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, analogamente a quanto avveniva per la procedura fallimentare (Cass.
SU n. 1521/2013; Cass. n. 6306/2014; Cass. n. 11421/2014; Cass. n.
21022/ 2013).
In mancanza di un provvedimento giudiziale definitivo che abbia accertato tali aspetti, il tribunale non può negare a priori la legittimazione del ricorrente, ma deve valutare, sulla base delle prove e degli elementi portati dalle parti, nonché degli aspetti rilevabili d'ufficio, la probabile esistenza stessa del credito in via incidentale e sommaria perché l'accertamento della sussistenza del credito resta, dunque, nell'ambito della fase preliminare all'apertura della liquidazione, come mero presupposto della legittimazione del creditore.
Nel caso in esame il Tribunale, quanto al creditore Controparte_2 ne ha correttamente ritenuto la legittimazione in quanto la pretesa del suddetto è fondata su un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, sicché le contestazioni sulla sussistenza del credito andavano proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, proponibile anche tardivamente ai sensi dell'art. 650 c.p.c., visto che la reclamante ha lamentato la mancata ricezione della PEC con la quale è avvenuta la notifica del decreto ingiuntivo. La reclamante non ha dedotto né
7 comprovato di aver opposto il decreto ingiuntivo e pretende ancora in questa sede di opporre inammissibili contestazioni sull'esistenza del credito, quali l'aver denunciato in sede penale illecite interferenze di terzi nella gestione della sua attività di impresa, circostanze già ritenute irrilevanti dal primo giudice in quanto inidonee a vanificare la pretesa creditoria ormai cristallizzata in un titolo giudiziale divenuto incontrovertibile.
Accertata dunque la piena legittimazione del creditore istante l'apertura della liquidazione giudiziale, diviene superfluo a questo punto esaminare le contestazioni sull'esistenza del credito posto a base del ricorso proposto dal creditore, peraltro meramente reiterative di quelle proposte in primo grado, già esaminate dal Tribunale con motivazione che non risulta specificamente attinta dall'impugnazione in esame.
In ogni caso, qualora effettivamente il credito della non Controparte_3 fosse stato sorretto da adeguato fumus (il che non è), ciò non potrebbe condurre al risultato auspicato dalla reclamante con il ricorso in esame, ossia ottenere la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, stante l'incontestabile legittimazione del creditore istante e la sussistenza degli altri Controparte_6 presupposti per l'apertura della liquidazione, ossia il presupposto soggettivo e oggettivo, requisiti anch'essi correttamente ritenuti sussistenti dal Tribunale.
Osserva la Corte che la sussistenza dei requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 è stata puntualmente controllata e oggetto di disamina nella motivazione della decisione di primo grado laddove il Tribunale ha evidenziato che dal bilancio dell'anno 2023 prodotto dalla resistente emerge un attivo patrimoniale di euro 807.611,00 e ricavi per euro 4.660.800; detti rilievi non sono affatto contestati dalla reclamante, la quale, producendo in questa sede il bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, ha confermato la sussistenza del superamento dei limiti previsti dalla disposizione indicata.
8 Dal bilancio prodotto in questa sede, infatti, risulta che i ricavi sono aumentati rispetto al precedente esercizio ed ammontano ad euro
5.102.060,00, come anche l'attivo, pari ad euro 1.984.107; quand'anche, poi, si volesse ritenere fondato l'assunto della reclamante, secondo cui i crediti verso clienti sarebbe pari ad euro
605.636,00, detta circostanza non fa altro che confermare il dato del superamento del limite dell'attivo stabilito dal menzionato art. 2, fissato in euro 300.000,00.
Del tutto infondato è l'assunto della reclamante in merito alla consistenza dei debiti, solo a voler considerare il credito, pari ad euro
604.310,42, della pacificamente rimasto Controparte_6 inadempiuto, nonché i debiti contributivi di euro 33.101,93, non contestati.
Sono, dunque, sufficienti i dati suesposti per ritenere la società reclamante soggetta alla liquidazione giudiziale in relazione alle soglie dimensionali, non avendo dimostrato neanche in tale sede il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali stabiliti dalla menzionata disposizione normativa.
Quanto, infine, all'insolvenza, rileva la Corte come nessuno specifico elemento sia stato allegato dalla reclamante, volto a contrastare la valutazione del Tribunale in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza del debitore.
Neanche in questa sede la reclamante ha comprovato di avere liquidità sufficiente per soddisfare la debitoria a suo carico, visto che, contrariamente a quanto scritto nel bilancio 2024 prodotto
(“disponibilità liquide di euro 240.003,00”, peraltro, immutate rispetto a quelle riportate nel bilancio 2023) ha una giacenza sul conto corrente ad essa intestato - sul quale, peraltro, da settembre a dicembre 2024 non risultano movimentazioni, se non per acquisti di natura personale
(occhiali, libri usati)- pari ad euro 3.045,39, somma sostanzialmente corrispondente a quella giacente sul conto nel settembre 2024, alla data del pignoramento presso terzi eseguito dal creditore Robert Bosch
9 S.p.A.; in ogni caso le disponibilità che la reclamante dichiara di avere in bilancio sarebbero del tutto insufficienti alla soddisfazione dei crediti incontestabili e di quelli non contestati.
In detto quadro le contestazioni delle ragioni creditorie della CP_3 le quali, pur nei limiti del sommario accertamento consentito
[...] dalla natura del procedimento, sono risultate infondate, non valgono ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza;
inoltre, come comprovato dalla stessa reclamante, la stessa è stata destinataria di numerose richieste di pagamento da parte di fornitori per consegne di merce effettuate, nello stesso periodo di quelle eseguite dai creditori ricorrenti, presso la sede operativa di Cucciago, aperta agli inizi dell'anno 2024 e chiusa nel luglio 2024, in concomitanza alle scadenze dei pagamenti di detti fornitori, come ben posto in rilievo dal
Tribunale.
Irrilevanti appaiono, a fronte di tali evidenze, le considerazioni sul volume d'affari, l'acquisto di quote societarie, l'avvenuto pagamento del debito nei confronti di un creditore, che potrebbe addirittura rivelarsi come preferenziale, il report di Creditsafe, formato sulla base di dati riportati nei bilanci relativi a periodi antecedenti all'insorgenza ed al mancato pagamento dei crediti insorti e scaduti nell'anno 2024.
Va infine confermato il giudizio di inattendibilità della relazione redatta dal commercialista della reclamante, dott. , il quale, alla data di Per_2 redazione della relazione (novembre 2024), ha affermato che non vi sono posizioni debitorie in capo alla reclamante, negando addirittura l'esistenza del debito della incontrovertibilmente accertato in CP_2 sede giudiziale.
In definitiva deve considerarsi ampiamente dimostrato lo stato di insolvenza della società alla luce della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato lo stato di insolvenza in casi assai meno conclamati e rilevanti, ovvero nel mancato pagamento di un solo debito di importo non inferire ad euro 30.000 (Cass.n.
2399/2022) e persino ove fosse disponibile in capo al debitore un
10 consistente patrimonio immobiliare, nella specie comunque insussistente, in assenza di liquidità idonea al pagamento dei debiti scaduti (Cass. n. 12463/2024).
Il reclamo deve essere rigettato e la sentenza di prime cure integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. n. 6508/2004).
Sussistono gli estremi per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 51 comma 15 CCII, secondo alinea, in base al quale “In caso di società o enti il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e in caso positivo lo condanna in solido con la società o ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002
n. 115”.
Avendo riguardo al contenuto dei motivi di reclamo con il quale viene dedotta l'inesistenza dei presupposti del fallimento in palese contrasto con quanto emerge dalla documentazione dalla stessa prodotta e di quella presa in considerazione dal Tribunale nonché con i consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore della legge fallimentare in merito alla valutazione dei presupposti del fallimento
(rimasti sostanzialmente immutati dalla normativa prevista dal CCII), si ravvisa mala fede o quanto meno colpa grave nel proporre il reclamo, sicché il legale rappresentante va condannato in solido con la società rappresentata a rifondere le spese sopportate dalla controparte costituita e va posto a suo carico, sempre in solido con la società, il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Salerno – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- respinge il reclamo e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.2/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
- condanna la società reclamante, in solido col rappresentante legale, a rifondere, in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 4.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a;
- dichiara la sussistenza degli estremi per il raddoppio contributo unificato, a carico, in solido, della società reclamante e del suo legale rappresentante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Salerno, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
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