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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 539 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 22 ottobre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
), elett.te domiciliata in Andria, alla via Alberobello n.138/E, presso lo P.IVA_1
studio degli avv.ti R. Lomonte e M. Ernesto, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
( ), elett.te domiciliato in Andria alla Controparte_1 C.F._1
via G. Bovio n. 74 presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Noia, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
oggetto: opposizione ricorso per decreto ingiuntivo;
appello avverso la sentenza n.
402/2022 del Tribunale di Trani, pubblicata il 1° marzo 2022.
Conclusioni
1 All'udienza del 22 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 402/22, pubblicata in data 1°.03.2022, il Tribunale di Trani ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1881/2016 proposta dalla
[...]
nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1 revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 7.062,41 oltre oneri accessori e interessi.
Ha rigettato le domande in via riconvenzionale proposte dalle parti e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, nel premettere che tra le parti in causa era intercorso un contratto d'opera professionale con scrittura privata del 18.03.2008 intestata “mandato professionale”, poi modificato con scrittura privata del 29.05.2014 intestata “mandato professionale – modifica”, ha ritenuto:
- che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa della opponente per aver subito una riduzione di sei giorni del termine di quaranta ex art. 642 c.p.c., atteso che vi è stato solo un ritardo della Cancelleria nel consentire la visibilità degli atti prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione di pagamento, che è peraltro rimasto privo di conseguenze anche in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione;
- provata la pretesa creditoria azionata in via monitora dal professionista in virtù dei documenti contrattuali in cui il credito ha titolo e in forza dei quali la fattura è stata emessa;
- legittimo e conforme alle prescrizioni contrattuali il recesso ad nutum esercitato dal con il messaggio di posta elettronica certificata del 22.07.2016 e di conseguenza CP_1
ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla di risarcimento di Parte_1
danni arrecatile dall'opposto;
- accertato (condividendo e facendo proprie le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. nominato) che il commercialista ha utilmente eseguito in favore della cliente tutte le prestazioni contemplate dal contratto di conferimento di incarico per l'anno 2015 e solo parte di esse per l'anno 2016, operando le relative quantificazioni in ordine al corrispettivo che spetta al per l'opera professionale dallo stesso svolta;
CP_1
- dovuto l'acconto di euro 4.300,00 incassato dal rigettando la domanda CP_1
riconvenzionale di restituzione e risarcimento di danni proposta dalla Cooperativa in via riconvenzionale.
2 Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
lamentando che il primo giudice ha errato: - nell'aver impropriamente
[...]
sindacato l'adeguatezza del termine effettivamente disponibile ed impiegato per l'approntamento della difesa;
- nell'aver travisato il thema decidendum e probandum in ordine alla validità del recesso;
- per acritica adesione a ctu;
- per ritenuta insussistenza di un fatto penalmente rilevante, a fronte della riscossione priva di causa di un assegno di
€ 4.300,00; - per omessa pronuncia su espressione offensiva e sconveniente;
- violazione art. 112 cpc per vizio di ultrapetizione;
- per violazione artt. 91 e 92 cpc ed omessa applicazione del della compensazione spese per l'ipotesi di soccombenza reciproca.
Ha resistito al gravame deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in relazione all'art. 342 cpc così come novellato dall'art. 348 bis cpc;
nel merito, il corretto operare del giudice di primo grado, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'appello con condanna alle spese del doppio grado del giudizio.
Prima di esaminare nel dettaglio le doglianze dell'appellante, non è superfluo ripercorrere i fatti che hanno dato origine al contenzioso.
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 9.11.2016 ed iscritto sotto il n. 6276/2016 di R.g., aveva chiesto al Tribunale di Tranidi ingiungere alla Controparte_1 [...]
di pagare in suo favore la complessiva somma di euro 11.130,67, Parte_1
oltre interessi e spese legali.
A sostegno del ricorso il dottore commercialista, aveva dedotto di essere CP_1
creditore dell'ingiunta del compenso professionale per aver svolto attività di consulenza in virtù di mandato conferitogli in data 18.03.2008 e successiva revisione del 29.5.2014.
Il Tribunale di Trani aveva accolto il ricorso e in data 28.11.2016 aveva emesso decreto ingiuntivo n. 1881/2016 con il quale veniva ingiunto a Parte_2
EDILIZIA DI ABITAZIONE A.R.L. di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di €
11.130,67; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende”
Avverso il provvedimento monitorio de quo aveva proposto opposizione innanzi al
Tribunale di Trani l'ingiunta che aveva Parte_1
sollevato via preliminare diverse eccezioni, tra cui quella di nullità del decreto ingiuntivo per violazione diritto difesa o, comunque, rivendicato il diritto ad essere rimessa in
3 termini;
nel merito: - l'invalidità del recesso per vizio di forma, inesistenza giusta causa e contrarietà a buona fede;
- l'infondatezza della domanda perché carente sul piano dell'allegazione probatoria;
- una responsabilità professionale per diverse inadempienze poste in essere dal nella gestione della contabilità, ravvisando una nullità sia CP_1 genetica che sopravvenuta dell'accordo del 18.03.2008 per indeterminatezza oggetto e per abrogazione minimi tariffari.
Contestualmente formulava domanda in via riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposto alla restituzione in suo favore della complessiva somma di € 24.512,49, indebitamente percepita dal nonché al risarcimento dei danni subiti a causa CP_1 dell'illegittimo recesso dal rapporto interpartes, per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Nel costituirsi in giudizio aveva chiesto, previa concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della fase istruttoria (con espletamento delle prove orali richieste e della consulenza tecnica d'ufficio), la causa è stata decisa con la sentenza oggi appellata.
Ciò premesso, va anzitutto respinta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità.
Il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente alla novellazione operata dal d. lvo 149/2022) impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a corredo del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali 4 e giuridici aggiuntivi, a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2020/n. 23781).
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a
Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Ebbene, l'atto introduttivo del giudizio di secondo riporta integralmente e pedissequamente le parti della sentenza impugnata dei quali si chiede la riforma, seguiti dall'apposita diversa ricostruzione della fattispecie e, quindi, individua chiaramente le parti della decisione censurata e le ragioni del dissenso, consentendo all'appellato di prendere posizione.
Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante si duole del comportamento tenuto dal giudice di primo grado che ha inteso impropriamente sindacare, al di là dei suoi poteri, l'adeguatezza del termine effettivamente disponibile ed impiegato per l'approntamento della difesa (34 gg.), pur a fronte di una previsione legale più ampia (40 gg.), configurata dal legislatore, ab origine ed in astratto, quale limite temporale insopprimibile ed inderogabile, alludendo alla possibilità di promuovere l'opposizione tradiva, anziché la rimessione in termini.
La doglianza è priva di fondamento e merita integrale rigetto.
Il principio generale è che quando si lamenta una violazione di norme processuali non espressamente sanzionate dal codice di procedura civile, la stessa può essere considerata una nullità processuale se tale violazione ha determinato una lesione dei diritti delle parti o ha compromesso la regolarità del processo, il c.d. principio di “nullità virtuale” (cfr.
Corte di Cass. sentenza n. 14844/2012; Corte di Cass, sentenza n. 23542/2014).
L'appellante, nel caso di specie, non ha dichiarato quale facoltà processuale gli è stata compressa, limitandosi ad eccepire di aver fruito di un termine inferiore per la proposizione dell'opposizione, quando in realtà attraverso tale atto non ha lasciato nulla di non contestato, predisponendo una difesa molto articolata e corposa. Così esercitando per intero le facoltà processuali attribuitegli dal codice di rito, a prescindere dall'ampiezza 5 del termine di cui ha potuto fruire nella consultazione degli atti che l'opposto ha prodotto a corredo della propria domanda.
È chiaro che il termine che viene assegnato per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto;
ora la circostanza che la cancelleria abbia ritardato l'autorizzazione alla visibilità di per sé potrebbe essere rilevante, ma deve essere in concreto.
Nel caso di specie, invece, il ritardo di sei giorni per l'istanza di visibilità non ha influito sul termine per proporre opposizione e quindi non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa tale da concedere la rimessione in termini. E comunque non è stata dedotta l'incisione di alcuna facoltà in termini concreti ed effettivi.
Con il secondo, motivo parte appellante sostiene che il recesso esercitato con pec del
22.07.2016 dal con scadenza anticipata del mandato al 1°.09.2016, è illegittimo CP_1
sotto plurimi e decisivi profili formali e sostanziali.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato.
Dalla lettura letterale del contratto - mandato professionale del 18 marzo 2008 punto 3) -
è evidente che è stato previsto a favore del prestatore d'opera un recesso ad nutum da esercitarsi con un preavviso di un mese a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, individuando in tal modo solo un mezzo per veicolare la forma con la quale esercitare tale recesso, che è quella scritta.
Le parti, invece, se fosse valida la tesi sostenuta dall'appellante, avrebbero dovuto specificare nel contratto che il recesso doveva essere fatto con raccomandata e non con posta elettronica certificata.
Pertanto, il recesso esercitato a mezzo pec dal in data 22 luglio 2016 è da ritenersi CP_1
valido perché ha rispettato la forma scritta utilizzando un mezzo idoneo a portarla a conoscenza del destinatario avente la stessa validità ed efficacia, per legge, della raccomanda con ricevuta di ritorno.
Si è già affermato che la posta elettronica certificata è l'unico strumento telematico, a differenza della e-mail ordinaria, a offrire le stesse garanzie di ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi pec e raccomandata sono equivalenti (Corte di Appello di Brescia, sentenza n. 4 del 3 gennaio 2019). A maggior ragione ove si consideri che per l'appellante, imprenditore commerciale, era già in vigore l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, ai sensi dell'art. 5, d. lgs 179/2012, e non vi è contestazione alcuna circa il fatto che la comunicazione le sia ritualmente pervenuta.
6 La cooperativa appellante, inoltre, non lamenta un danno perché il non ha inviato CP_1
la raccomandata, ma per mancanza di buona fede e di una causa giustificativa;
quindi alcun pregiudizio la stessa ha subito in dipendenza dell'impiego della posta elettronica certificata.
Gli eventi successivi dimostrano che la cooperativa ha accettato la risoluzione nel momento in cui ha chiesto la consegna della propria documentazione;
di fatto quindi la cooperativa ha dimostrato che l'elemento utilizzato dal è stato idoneo al suo CP_1
scopo.
Né l'aver fatto ricorso ad una forma diversa da quella prescritta ha prodotto effetti sulla domanda di pagamento del compenso, atteso che il ha chiesto solo quanto gli CP_1 spettava per la frazione temporale fino al recesso e non per l'intero anno.
Il contratto de quo prevede il recesso ad nutum a favore del prestatore d'opera; sebbene legge attribuisce tale facoltà a favore del cliente nemmeno la esclude in favore del prestatore d'opera, come previsto nel caso di specie dall'autonomia negoziale delle parti, per cui il ha espletato il recesso ad nutum semplicemente e non rileva la ricorrenza CP_1
o meno di una giusta causa;
la circostanza che il l'ha dedotta non sta a significare CP_1
che ha rinunciato alla facoltà ad nutum ma ha semplicemente voluto aggiungere ulteriori specificazioni al recesso espletato.
Né si può parlare di contrarietà a buona fede, posto che l'esercizio della facoltà può discendere dal solo fatto che si è inclinato il rapporto di fiducia e, comunque, nel caso di specie è indiscutibile che il termine dedotto in contratto sia stato rispettato.
Inoltre, non risulta dimostrato il danno che la cooperativa avrebbe subito per aver dovuto riorganizzare il servizio, stante la circostanza che comunque è trascorso un congruo periodo nel quale la stessa avrebbe potuto incaricare un nuovo soggetto dell'attività di consulenza vista la sua qualità di imprenditore e non di soggetto privato. E d'altro canto
è legittimo suppore che il fatto che le parti abbiano previsto il termine di recesso in concreto osservato dal sta a significare che anche la società abbia ritenuto che, CP_1
nel lasso di tempo considerato, avrebbe disposto di quanto occorrente per riorganizzare il servizio professionale curato dall'appellato.
Né è possibile intravedere la mala fede del per la sola circostanza che questi ha CP_1 esercitato il recesso nel periodo estivo, così confidando sul fatto che l'oggettiva difficoltà di pronto reperimento di un sostituto avrebbe portato la cooperativa ad accettare l'offerta d'interessata proroga del rapporto in modo da maturare doppia mensilità, atteso che è un'argomentazione che non fornisce alcuna prova in ordine ad un atteggiamento di mala
7 fede rilevando, ancora una volta, il fatto che alcuna limitazione è stata prevista in contratto e che la qualità di imprenditore del committente lascia presumere che fosse comunque in condizione di avvalersi di un nuovo commercialista.
Con il terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza laddove il giudice si è limitato a condividere “supinamente” il giudizio tecnico del CTU, nonché ad investire il consulente di un tema d'indagine avente ad oggetto la corretta imputazione dei pagamenti, stante il divieto di affidamento al tecnico della risoluzione di questioni di diritto sull'interpretazione ed applicazione di norme o sulla verifica dell'esistenza e contenuto delle obbligazioni e del loro effettivo (in)adempimento.
Anche tali doglianze sono prive di fondamento e devono essere rigettate.
Si osserva, infatti, che il consulente ha quantificato le prestazioni in relazione alle quali ha rinvenuto documentazione probatoria e nei limiti di quella documentazione e che pertanto le risposte date dal consulente sono legate agli elementi che dimostrano, oggettivamente, l'espletamento della prestazione professionale rinvenuti in atti, in relazione ai quali (come si evince dalla relazione) si è svolto un ampio dibattito tra le parti, connotato dalla precisa e puntuale risposta del consulente alle obiezioni e ai rilievi mossi.
Al consulente non è stata demandata una indagine esplorativa, posto che gli è stato chiesto di verificare, sulla scorta delle allegazioni delle parti, la correlazione tra i pagamenti provati dalla cooperativa con l'attività espletata dal professionista.
Sono prive di fondamento tutte le questioni che la appellante eccepisce sulla Parte_1
quantificazione del dovuto, atteso che le parti hanno deciso di applicare una tariffa minima ai compensi professionali alla quale si è attenuto il professionista;
mentre per le prestazioni ulteriori in assenza di accordo si applicano i compensi professionali ex art. 2233 cc.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante denuncia la arbitraria imputazione del compenso lordo di € 19.097,08 al periodo ante 2008, a saldo di una pendenza inesistente.
Tale motivo solo per un limitatissimo profilo deve essere parzialmente accolto.
Si osserva che, nel giudizio di primo grado, sono stati acquisiti due elementi che portano a ritenere provato, anche ex art 116 cpc, un rapporto contrattuale pregresso tra le parti in causa: un elemento è costituito da un assegno del 20 febbraio 2008 di euro 3000,00 antecedente al contratto di mandato professionale del 18 marzo 2008; l'altro elemento è
8 costituito da una richiesta di pagamento del datata 5 maggio 2008 con la quale il CP_1
commercialista sollecitava il pagamento degli onorari maturati per le sue prestazioni professionali in favore della cooperativa al 31.12.2007 per euro 18.997,83; missiva che veniva ricevuta a mano dal presidente della cooperativa e che non veniva contestata dalla stessa. Così come sarebbe stato ragionevole attendersi ove alcun rapporto vi fosse stato ovvero questo fosse stato diverso rispetto a quello dedotto dal professionista, ancor più ove si consideri, ancora una volta, la qualità di impresa del committente, tenuto al rispetto di specifici doveri verso i propri soci.
Ergo vi sono elementi che convergono nel ritenere che è esistito un rapporto pregresso tra le parti prima del contratto di mandato professionale del 18 marzo 2008 e che l'importo del credito pregresso effettivamente era quello dedotto dal CP_1
In virtù di tali osservazioni sono da ritenersi corretti i calcoli effettuati dal consulente tecnico, tranne per un singolo profilo.
Il Tribunale ha erroneamente interpretato la consulenza allorquando defalca un importo, che la avrebbe effettivamente pagato in più al al netto pari ad euro Parte_1 CP_1
290,00 e non al lordo degli oneri accessori pari, invece, all'importo di euro 297,00.
Pertanto, solo, limitatamente a quest'ultimo profilo, il motivo va accolto.
Con il sesto motivo la si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato Parte_1 ove ha escluso l'illiceità della condotta tenuta dal a fronte della riscossione priva CP_1 di causa di un assegno di € 4.300,00.
Anche tale doglianza merita rigetto atteso che, alla luce dell'istruttoria espletata, in particolare le dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del Testimone_1
28.11.2018, è stata fornita la prova che l'assegno di euro 4.300,00 corrisposto dalla cooperativa era stato trattenuto dal a titolo di acconto sulle prestazioni CP_1
professionali a lui spettanti. Tanto è vero che emergeva la circostanza che, immediatamente dopo la consegna dell'assegno, il telefonava al proprio avvocato CP_1
per far bloccare un procedimento monitorio avente ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali.
Per questi motivi
, non può configurarsi alcun reato di appropriazione indebita come sostenuto dall'appellante.
Privo di qualsivoglia fondamento è il settimo motivo di appello, atteso che l'espressione
“l'animus bellicoso dell'opponente” non ha portata offensiva ma è una espressione che 9 fa parte della dialettica processuale e con la quale l'opposto voleva far rilevare al
Tribunale l'esistenza di altri giudizi a danno della Cooperativa.
Con l'ottavo, nono e decimo motivo di appello la lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza in ordine al capo attinente alle spese, affermando, in particolare, la violazione dell'art.112 cpc per vizio di ultrapetizione in ordine alla maggior somma accordata di €
13.430,00, per spese legali, a fronte di una richiesta di € 4.997,00.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Ed invero il depositava note spese in data 29.10.2001 per la somma complessiva CP_1
di euro 4.997,00; nota spese che è da ritenersi vincolante per il giudice, il quale non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso spese, una somma superiore o immotivatamente inferiore a quanto richiesto.
Sul punto si è espressa la Cassazione, con l'ordinanza n. 30087 del 26 ottobre 2021, con la quale la Suprema Corte ha affrontato la questione della valenza della nota spese, affermando che essa rappresenta un “limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa”, sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, infatti si è affermato che il giudice, nella liquidazione di spese, diritti e onorari, non può riconoscere alla parte una somma inferiore a quella richiesta senza fornire esplicita motivazione circa le ragioni per cui il rimborso è considerato dovuto in tale misura. Ciò in quanto la nota spese ha valore vincolante, nel senso che mediante essa la parte fissa l'oggetto della condanna richiesta al giudice.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha statuito che la nota spese ha efficacia vincolante anche in relazione alla somma massima liquidabile. Il giudice, infatti, non può discrezionalmente attribuire alla parte a titolo di rimborso spese una somma di entità superiore a quella richiesta con la nota, perché ciò sarebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., che impone il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La riforma della sentenza impugnata comporta la revisione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, oggetto di uno specifico motivo di gravame.
È noto che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
10 formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 2022/n. 32061, a Sezioni
Unite).
Nel caso di specie, attesa la soccombenza dell'appellante, le spese del doppio grado di giudizio resteranno a suo carico e sono regolate sulla scorta del valore della lite, ricavata dalla somma in concreto attribuita all'appellato, ai sensi del d.m.147/22.
Le spese di consulenza restano regolate nei termini della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 31.03.2022 da avverso la Parte_1
sentenza n. 402/2022 pronunciata dal Tribunale di Trani in data 28.02.2022 e pubblicata il 1° marzo 2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie in parte l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la Parte_1
al pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
7.055,41, oltre contributo previdenziale ed IVA nella misura per legge in vigore alla data dell'effettivo pagamento, al netto della ritenuta d'acconto nella stessa misura, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida, quanto al primo grado, in € 162,00 per spese ed €
4.835,00 per compenso di avvocato e, quanto al presente grado, in € 5.809,00 per compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 12 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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