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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. e (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'avv. Luigi Giungato, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
“capogruppo Controparte_1 [...]
(p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Antonio
Marsano, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 380/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Controparte_3
e nelle rispettive qualità di debitore principale e di terza garante Parte_2
quale datrice di ipoteca, hanno proposto opposizione avverso il precetto notifica-
to da in virtù di copia esecutiva del mutuo del 28/01/2013, Controparte_4
per la somma di € 66.119,92, richiesta a titolo di rate scadute e non pagate;
resi-
duo capitale, rateo interessi e interessi di mora al 27/11/2018; compensi e spese del precetto.
Hanno eccepito:
1) la nullità del precetto per inesistenza originaria del titolo;
2) usura pattizia sugli interessi moratori ed un taeg e isc diversi da quelli reali. In particolare (per quel che interessa ai fini dell'appello in esame)
sostiene che il taeg indicato dalla banca è stato del 7,03% laddove quel-
lo reale, nel quale è da ricomprendere il costo della penale anticipata o da inadempimento risulta essere dell'8,35%. Questo è motivo di nullità
della pattuizione sugli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB. Chiedono
pertanto che il mutuo deve essere ricondotto agli interessi legali.
Si è costituita la banca contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, è stata decisa ex art. 281
sexies cod. proc. civ. in data 04/03/2021 con sentenza n. 656/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione.
Avverso la sentenza, notificata in data 08/03/2021, hanno proposto appello e con atto di citazione, notificato in data Parte_1 Parte_2
Proc. n. 380/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 07/04/2021, chiedendone la riforma parziale con unico motivo.
Si è costituita la banca resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo gli appellanti si dolgono della sentenza per non essersi pro-
nunciata sul motivo di opposizione riguardante la “corposa questione” della di-
versità tra taeg indicato nel contratto e isc. Rappresentano che l'accertamento di tale difformità sarebbe frutto di un'attività ingannatoria della banca posta in esse-
re in violazione della buona fede e suscettibile di danno risarcibile.
Il motivo di appello prima che infondato è inammissibile.
Preliminarmente, sembra di comprendere, dalla lettura dell'appello, che gli istanti facciano anche questione afferente la responsabilità contrattuale ovvero precon-
trattuale della banca per avere ingannato il mutuatario rappresentando un Isc di-
verso da quello applicato, per reclamare un diritto al risarcimento.
Si tratta di allegazione in fatto del tutto nuova non rappresentata in primo grado e perciò inammissibile.
Ciò detto il motivo di appello risulta inammissibile.
Infatti premesso che con l'atto di citazione di primo grado gli opponenti hanno espressamente denunciato che il TAEG indicato dalla banca è stato del 7,03%
laddove quello reale, nel quale è da ricomprendere il costo della penale anticipata o da inadempimento risulta essere dell'8,35% e che questo è motivo di nullità
della pattuizione sugli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB, la seguente decisione
Proc. n. 380/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. del Tribunale: “Parte opponente sostiene il superamento del tasso soglia operando un ricalcolo
del taeg che tiene conto anche della penale di estinzione anticipata. Tale calcolo è errato e non
risponde ai criteri individuati dalla Banca d'Italia per la rilevazione del taeg e della conseguente
verifica del tasso soglia, che invero la penale di estinzione anticipata sostanzia un onere mera-
mente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordina-
to al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente sicché esso non può considerar-
si direttamente collegato all'erogazione del finanziamento, e, come tale, non calcolabile ai fini del
taeg. Peraltro gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata, calcolata sul capitale re-
siduo del finanziamento, sono due voci alternative, tant'è che la seconda è finalizzata proprio ad
interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi. Poiché il superamento del tasso soglia indi-
viduato da parte opponente, anche con riferimento agli interessi moratori, risente e solo
dell'indebito calcolo, nel taeg, della penale di estinzione anticipata, anche tale motivo di opposi-
zione non può trovare accoglimento”, risulta avere deciso esattamente sulla dedotta dif-
formità tra isc e il taeg effettivamente applicato. È evidente che il giudice di pri-
mo grado, laddove in sentenza ha affermato che i ricorrenti evidenziano un erra-
to calcolo del taeg poiché è stata presa in considerazione la penale di estinzione anticipata (non prevista dalla normativa di settore), non ha fatto altro che affer-
mare come non vi sia alcuna difformità tra taeg/isc dichiarato e taeg effettivo.
Rispetto alla decisione parte appellante ha omesso completamente di confrontar-
si contestando invece una omessa pronuncia che non ricorre affatto, per poi in-
dirizzare il gravame verso allegazioni, sulla responsabilità precontrattuale e con-
trattuale della banca, che sono del tutto inammissibili.
Occorre chiarire in ogni caso che, in materia di mutuo, un isc/taeg applicato in misura difforme da quella pattuito non comporta l'applicazione dei tassi ex art.
Proc. n. 380/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 117 Tub, il quale non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condi-
zione, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo sco-
po di rendere edotto il cliente del costo effettivo totale del credito prima di acce-
dervi (il co. VI dell'art. 117 TUB si riferisce unicamente a “tassi, prezzi e condi-
zioni”). Ne consegue quale logico corollario che, l'erronea indicazione dell'isc/taeg non integra una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piut-
tosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che incide non sul-
la nullità del contratto ma sulla responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca con l'unica possibilità per il mutuatario di agire per il risarcimento, ove ov-
viamente sia in grado di provare il nesso causale tra la condotta scorretta e il danno, responsabilità che, come detto, non è affatto oggetto di esame di questo giudizio.
A conferma di quanto sin qui osservato si richiama la Cassazione che con sen-
tenza n. 4597/2023 (nello stesso senso Cass. n. 39169/2021) ha così statuito: “In
tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamen-
to, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata
con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando
la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precon-
trattuale di quest'ultima”.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti in solido al paga-
mento in favore dell'appellata delle spese di questo grado.
Proc. n. 380/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese e competenze di questo grado di giudizio che si li-
quidano in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 380/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. e (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'avv. Luigi Giungato, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
“capogruppo Controparte_1 [...]
(p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Antonio
Marsano, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 380/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Controparte_3
e nelle rispettive qualità di debitore principale e di terza garante Parte_2
quale datrice di ipoteca, hanno proposto opposizione avverso il precetto notifica-
to da in virtù di copia esecutiva del mutuo del 28/01/2013, Controparte_4
per la somma di € 66.119,92, richiesta a titolo di rate scadute e non pagate;
resi-
duo capitale, rateo interessi e interessi di mora al 27/11/2018; compensi e spese del precetto.
Hanno eccepito:
1) la nullità del precetto per inesistenza originaria del titolo;
2) usura pattizia sugli interessi moratori ed un taeg e isc diversi da quelli reali. In particolare (per quel che interessa ai fini dell'appello in esame)
sostiene che il taeg indicato dalla banca è stato del 7,03% laddove quel-
lo reale, nel quale è da ricomprendere il costo della penale anticipata o da inadempimento risulta essere dell'8,35%. Questo è motivo di nullità
della pattuizione sugli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB. Chiedono
pertanto che il mutuo deve essere ricondotto agli interessi legali.
Si è costituita la banca contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, è stata decisa ex art. 281
sexies cod. proc. civ. in data 04/03/2021 con sentenza n. 656/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione.
Avverso la sentenza, notificata in data 08/03/2021, hanno proposto appello e con atto di citazione, notificato in data Parte_1 Parte_2
Proc. n. 380/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 07/04/2021, chiedendone la riforma parziale con unico motivo.
Si è costituita la banca resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo gli appellanti si dolgono della sentenza per non essersi pro-
nunciata sul motivo di opposizione riguardante la “corposa questione” della di-
versità tra taeg indicato nel contratto e isc. Rappresentano che l'accertamento di tale difformità sarebbe frutto di un'attività ingannatoria della banca posta in esse-
re in violazione della buona fede e suscettibile di danno risarcibile.
Il motivo di appello prima che infondato è inammissibile.
Preliminarmente, sembra di comprendere, dalla lettura dell'appello, che gli istanti facciano anche questione afferente la responsabilità contrattuale ovvero precon-
trattuale della banca per avere ingannato il mutuatario rappresentando un Isc di-
verso da quello applicato, per reclamare un diritto al risarcimento.
Si tratta di allegazione in fatto del tutto nuova non rappresentata in primo grado e perciò inammissibile.
Ciò detto il motivo di appello risulta inammissibile.
Infatti premesso che con l'atto di citazione di primo grado gli opponenti hanno espressamente denunciato che il TAEG indicato dalla banca è stato del 7,03%
laddove quello reale, nel quale è da ricomprendere il costo della penale anticipata o da inadempimento risulta essere dell'8,35% e che questo è motivo di nullità
della pattuizione sugli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB, la seguente decisione
Proc. n. 380/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. del Tribunale: “Parte opponente sostiene il superamento del tasso soglia operando un ricalcolo
del taeg che tiene conto anche della penale di estinzione anticipata. Tale calcolo è errato e non
risponde ai criteri individuati dalla Banca d'Italia per la rilevazione del taeg e della conseguente
verifica del tasso soglia, che invero la penale di estinzione anticipata sostanzia un onere mera-
mente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordina-
to al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente sicché esso non può considerar-
si direttamente collegato all'erogazione del finanziamento, e, come tale, non calcolabile ai fini del
taeg. Peraltro gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata, calcolata sul capitale re-
siduo del finanziamento, sono due voci alternative, tant'è che la seconda è finalizzata proprio ad
interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi. Poiché il superamento del tasso soglia indi-
viduato da parte opponente, anche con riferimento agli interessi moratori, risente e solo
dell'indebito calcolo, nel taeg, della penale di estinzione anticipata, anche tale motivo di opposi-
zione non può trovare accoglimento”, risulta avere deciso esattamente sulla dedotta dif-
formità tra isc e il taeg effettivamente applicato. È evidente che il giudice di pri-
mo grado, laddove in sentenza ha affermato che i ricorrenti evidenziano un erra-
to calcolo del taeg poiché è stata presa in considerazione la penale di estinzione anticipata (non prevista dalla normativa di settore), non ha fatto altro che affer-
mare come non vi sia alcuna difformità tra taeg/isc dichiarato e taeg effettivo.
Rispetto alla decisione parte appellante ha omesso completamente di confrontar-
si contestando invece una omessa pronuncia che non ricorre affatto, per poi in-
dirizzare il gravame verso allegazioni, sulla responsabilità precontrattuale e con-
trattuale della banca, che sono del tutto inammissibili.
Occorre chiarire in ogni caso che, in materia di mutuo, un isc/taeg applicato in misura difforme da quella pattuito non comporta l'applicazione dei tassi ex art.
Proc. n. 380/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 117 Tub, il quale non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condi-
zione, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo sco-
po di rendere edotto il cliente del costo effettivo totale del credito prima di acce-
dervi (il co. VI dell'art. 117 TUB si riferisce unicamente a “tassi, prezzi e condi-
zioni”). Ne consegue quale logico corollario che, l'erronea indicazione dell'isc/taeg non integra una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piut-
tosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che incide non sul-
la nullità del contratto ma sulla responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca con l'unica possibilità per il mutuatario di agire per il risarcimento, ove ov-
viamente sia in grado di provare il nesso causale tra la condotta scorretta e il danno, responsabilità che, come detto, non è affatto oggetto di esame di questo giudizio.
A conferma di quanto sin qui osservato si richiama la Cassazione che con sen-
tenza n. 4597/2023 (nello stesso senso Cass. n. 39169/2021) ha così statuito: “In
tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamen-
to, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata
con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando
la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precon-
trattuale di quest'ultima”.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti in solido al paga-
mento in favore dell'appellata delle spese di questo grado.
Proc. n. 380/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese e competenze di questo grado di giudizio che si li-
quidano in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 380/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.