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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10060/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10060/2019 (cui è riunito il proc. nr.
10341/2019 r.g.) promossa da:
in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MAZZOLA PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via della Libertà nr. 167 giusta procura in atti
Parte opponente e
, E , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
difesi dagli avv.ti Pietro Sellaro e Paolo Mazzola ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, via della Libertà nr. 167 giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
(già Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvio Baldassarre, dal quale è rappresentata e difesa in forza della procura speciale ex art. 83 co. 3 c.p.c. congiunta all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata pagina 1 di 7 Email_1
Parte opposta
E
(già , Agente per la Riscossione per la Provincia di CP_5 Controparte_6
Palermo, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Villafranca n°46, presso lo studio l'Avv. Calogero Lo Re, e presso l'indirizzo PEC: , Email_2
giusta procura in atti per il proc. nr. 10060/2019 r.g.; elettivamente domiciliata in Palermo, via Ausonia nr. 110 presso lo studio dell'avv. Diego Vallone giusta procura in atti per il proc. nr. 10341/19 r.g.;
Parte opposta
Conclusioni : dire e dichiarare la nullità delle cartelle impugnate per le ragioni Pt_1
meglio descritte in narrativa ed, in ogni caso, annullarle e/o privarle di effetti giuridici, con qualsivoglia statuizione, perché del tutto infondate sia in fatto sia in diritto;
con vittoria di spece, competenze ed onorari tutti di giudizio.
Conclusioni , e : dire e dichiarare la nullità delle cartelle CP_1 CP_2 CP_3
impugnate per le ragioni meglio descritte in narrativa ed in ogni caso annullarle e/o privarle di effetti giuridici, con qualsivoglia statuizione, perché del tutto infondate sia in fatto sia in diritto;
dire e dichiarare che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo da CP_3
, e per le causali di cui in narrativa;
con
[...] Controparte_2 Controparte_1
vittoria di spece, competenze ed onorari tutti di giudizio.
Conclusioni : nel merito, accertato il credito vantato da nella CP_7 Pt_2
minor misura per effetto del provvedimento di discarico parziale del ruolo nr. 916/2019, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei confronti di Pt_2
in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
in ogni caso vinte le spese e competenze del giudizio oltre gli accessori di legge
Conclusioni Riscossione: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_6
Agente della Riscossione della Provincia di Palermo in relazione agli atti
[...]
compiuti dall'ente creditore Controparte_4
precedentemente alla formazione dei ruoli di riscossione, disponendone conseguentemente
pagina 2 di 7 l'estromissione dal giudizio;
nel merito. dichiarare la legittimità della procedura di riscossione intrapresa dalla;
ritenere e dichiarare comunque le Controparte_6
domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione ex articolo 615 cc destituite di fondamento sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, rigettarle;
in via subordinata condannare l'ente creditore (nell'ipotesi di Controparte_8
accertamento della mancanza del presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare a la somma di cui la medesima potrebbe essere Controparte_6
gravata in dipendenza presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione alle cartelle di pagamento nr. Parte_1
29620190009057353000 per l'importo di € 14.862,70, compresi onere di riscossione e diritti di notifica, e nr. 29620190009057454000 per € 15.417,26, compresi onere di riscossione e diritti di notifica, notificate in data 26.3.2019, con le quali CP_4 [...]
, agendo in surroga di Parte_3 Controparte_4 Controparte_9 ha chiesto la restituzione delle somme a quest'ultima versate in adempimento del finanziamento a suo tempo erogato alla società da ed assistito, appunto, dalla CP_9
garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI istituito dalla L. 662/1996, gestito appunto da . CP_7
, e hanno proposto anch'essi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
opposizione alle cartelle di pagamento nr. 29620190009057454/003 (indirizzata a CP_1
), nr. 29620190009057454/001 (indirizzata a ) e nr.
[...] CP_3
29620190009057454/002 (indirizzata a , loro notificate in data Controparte_2
26.3.2019 quali co-obbligati di , per euro 14.862,50 oltre oneri di riscossione e Pt_1
notifica.
Gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'esazione da parte di CP_7
mediante riscossione esattoriale.
, e hanno pure eccepito di non avere assunto alcuna garanzia in CP_1 CP_2 CP_3
favore della società nei confronti di avendo piuttosto garantito, con CP_7
pagina 3 di 7 fideiussioni personali, nei confronti di;
inoltre, hanno rilevato che Pt_1 CP_9
l'importo richiesto con le cartelle impugnate era errato, dovendo essere quantificato sulla base della porzione di finanziamento non restituito e sulla base della percentuale dagli stessi garantita: ne conseguiva che, al più, essi potevano essere tenuti a pagare € 6.611,89 pari al 22,5% del debito residuo. Infine, hanno allegato di avere completamente estinto le loro posizioni debitorie nei confronti di sin dal luglio 2018, sicché nessuna CP_9
pretesa poteva essere spiegata nei loro confronti.
Si è costituita contestando le avverse deduzioni e difese. CP_7
Con riferimento all'importo richiesto ai fideiussori della società finanziata, ha precisato di avere corretto l'iniziale richiesta, giusta comunicazione di surroga del 30.10.2018 nella quale è stato indicato l'esatto importo versato a e le rispettive somme dovute CP_10
dagli ingiunti;
inoltre, successivamente, avendo rilevato un errore nella quantificazione delle somme dovute da , e (tenuti a versare il 22,50% dell'importo CP_1 CP_2 CP_3
garantito) ha disposto il parziale discarico delle cartelle loro dirette di cui al ruolo
916/2019, considerato che la surroga poteva essere effettuata soltanto per € 11.970,00 pari all'80% del 22,50% della quota del prestito assistito dall'intervento agevolativo.
Si è costituita pure (già eccependo il Controparte_11 Controparte_6
proprio difetto di legittimazione passiva, posto che gli opponenti hanno rilevato vizi attinenti il credito oggetto delle cartelle i vizi.
In via preliminare, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da
: per condivisibile giurisprudenza di legittimità, ove, Controparte_11 come nella specie, si controverta di vizi attinenti il merito della pretesa impositiva, l'agente della riscossione non è passivamente legittimato a rispondere dei suddetti vizi non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale (cfr. Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 933 del 16/01/2009). Il concessionario, infatti, nel portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella emessa per la riscossione del credito indicato nello stesso.
pagina 4 di 7 Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Preliminarmente, va ricordato che i crediti di cui alle cartelle impugnate derivano dall'escussione della garanzia, concessa a il 14.11.2014 e pari all'80% Pt_1 dell'ammontare del finanziamento concesso da per complessivi € 66.500,00, CP_9 in conseguenza dell'inadempimento della società mutuante: , a fronte del Parte_4 debito residuo pari ad € 36.705,53, risulta avere versato a la somma di € CP_9
29.364,42, pari, appunto, all'80% della perdita dichiarata.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 100 L. n. 662/1996 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), il Fondo di Garanzia costituito presso il ha lo scopo di “assicurare una parziale assicurazione Controparte_12 ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”: la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte dell'apposito
Fondo ex L. n. 662/1996 (fattispecie qui ricorrente nella fattispecie) costituisce, infatti, una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dalla normativa diretta a sostenere le imprese.
L'art. 8 bis D.L. n.3/2015, convertito in L.n.33/2015 ha determinato il definitivo superamento degli originari dubbi circa l'esperibilità della procedura prevista dall'art. 17
Dlgs 46/1999 per la riscossione mediante ruolo dei crediti nascenti dalla garanzia prestata dal Fondo, prevedendo che, ai fini del loro recupero, sia nei confronti del beneficiario finale sia dei terzi prestatori di garanzia, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.17 D.lgs. n.46/1999.
Questa norma, d'interpretazione autentica, si applica conseguentemente anche retroattivamente (cfr. Cass. n. 3025/21) ed estensivamente, quindi non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, ma anche a quella -qui ricorrente -
d'inadempimento del beneficiario del finanziamento.
Ed invero, l'avvenuta escussione della Parte_5
da parte della banca mutuante in forza della garanzia ex lege di cui alla L. 662/1996 determina, quindi, la surrogazione legale di detto garante istituzionale nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del pagina 5 di 7 credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dall'art. 17 Dlgs 46/1999 (cfr. da ultimo Cass. 11559/2024; Cass. 9657/2024). “Dalla natura istituzionale del garante deriva pure che il privilegio previsto dall'art. 9 co 5 Dlgs 123/1998, dettato in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito
l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente - secondo quanto statuito da Cass. SU, 11930/2010 - la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
La natura pubblica del rapporto che si instaura legittima l'iscrizione immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo esecutivo: a seguito del pagamento di all'istituto finanziatore in conseguenza Parte_4 dell'inadempimento del mutuatario ed in adempimento alla garanzia prestata, si realizza una surroga ex lege che consente, immediatamente (senza necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impresa finanziaria e di eventuali garanti, senza che le vicende relative all'originario rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Le cartelle impugnate sono quindi state legittimamente emesse e notificate sia alla società mutuataria sia ai suoi fideiussori in conseguenza della surroga legale di ai Parte_4
sensi dell'art.1203 c.c. richiamato dall'art.2 comma 4 DM 20/06/2005, nei crediti di CP_9
in relazione al rapporto in oggetto (surroga sulla cui esistenza non vi sono
[...]
contestazioni).
Va poi rilevato, quanto alla quantificazione delle somme dovute, che la stessa opposta ha preso atto dell'errore commesso emettendo il provvedimento di discarico parziale del ruolo n. 916/2019 del 14/05/19 e riducendo l'importo richiesto ai fideiussori ad € 11.970,00 (non si rinviene in atti il relativo provvedimento, della cui esistenza, però, non vi sono dubbi in pagina 6 di 7 quanto richiamato da tutte le parti).
In ultima analisi, le domande di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e vanno rigettate.
[...] CP_3
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano in favore di in € CP_13
6.713,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge (considerato il complessivo valore della causa, applicati i medi per tutte le fasi, esclusa la trattazione per la quale sono stati applicati i minimi); in favore di dette spese vanno invece liquidate in € 1453,00, CP_5
oltre iva, cpa e spese generali come per legge (considerato che la disamina per questa convenuta si è arrestata alla decisione sulla questione preliminare, applicati i minimi per la fase di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione spiegata da , nonché quella spiegata da Parte_1
, e (tenuto conto dello sgravio parziale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
delle cartelle a questi ultimi notificate); rigetta le domande spiegate nei confronti di CP_5
condanna tutti gli opponenti in solido al pagamento, in favore di , delle spese CP_13
di giudizio liquidate in € 6.713,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
condanna tutti gli opponenti in solido al pagamento, in favore di delle spese di CP_5
giudizio, liquidate in € 1453,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 4 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10060/2019 (cui è riunito il proc. nr.
10341/2019 r.g.) promossa da:
in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MAZZOLA PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via della Libertà nr. 167 giusta procura in atti
Parte opponente e
, E , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
difesi dagli avv.ti Pietro Sellaro e Paolo Mazzola ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, via della Libertà nr. 167 giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
(già Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvio Baldassarre, dal quale è rappresentata e difesa in forza della procura speciale ex art. 83 co. 3 c.p.c. congiunta all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata pagina 1 di 7 Email_1
Parte opposta
E
(già , Agente per la Riscossione per la Provincia di CP_5 Controparte_6
Palermo, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Villafranca n°46, presso lo studio l'Avv. Calogero Lo Re, e presso l'indirizzo PEC: , Email_2
giusta procura in atti per il proc. nr. 10060/2019 r.g.; elettivamente domiciliata in Palermo, via Ausonia nr. 110 presso lo studio dell'avv. Diego Vallone giusta procura in atti per il proc. nr. 10341/19 r.g.;
Parte opposta
Conclusioni : dire e dichiarare la nullità delle cartelle impugnate per le ragioni Pt_1
meglio descritte in narrativa ed, in ogni caso, annullarle e/o privarle di effetti giuridici, con qualsivoglia statuizione, perché del tutto infondate sia in fatto sia in diritto;
con vittoria di spece, competenze ed onorari tutti di giudizio.
Conclusioni , e : dire e dichiarare la nullità delle cartelle CP_1 CP_2 CP_3
impugnate per le ragioni meglio descritte in narrativa ed in ogni caso annullarle e/o privarle di effetti giuridici, con qualsivoglia statuizione, perché del tutto infondate sia in fatto sia in diritto;
dire e dichiarare che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo da CP_3
, e per le causali di cui in narrativa;
con
[...] Controparte_2 Controparte_1
vittoria di spece, competenze ed onorari tutti di giudizio.
Conclusioni : nel merito, accertato il credito vantato da nella CP_7 Pt_2
minor misura per effetto del provvedimento di discarico parziale del ruolo nr. 916/2019, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei confronti di Pt_2
in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
in ogni caso vinte le spese e competenze del giudizio oltre gli accessori di legge
Conclusioni Riscossione: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_6
Agente della Riscossione della Provincia di Palermo in relazione agli atti
[...]
compiuti dall'ente creditore Controparte_4
precedentemente alla formazione dei ruoli di riscossione, disponendone conseguentemente
pagina 2 di 7 l'estromissione dal giudizio;
nel merito. dichiarare la legittimità della procedura di riscossione intrapresa dalla;
ritenere e dichiarare comunque le Controparte_6
domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione ex articolo 615 cc destituite di fondamento sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, rigettarle;
in via subordinata condannare l'ente creditore (nell'ipotesi di Controparte_8
accertamento della mancanza del presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare a la somma di cui la medesima potrebbe essere Controparte_6
gravata in dipendenza presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione alle cartelle di pagamento nr. Parte_1
29620190009057353000 per l'importo di € 14.862,70, compresi onere di riscossione e diritti di notifica, e nr. 29620190009057454000 per € 15.417,26, compresi onere di riscossione e diritti di notifica, notificate in data 26.3.2019, con le quali CP_4 [...]
, agendo in surroga di Parte_3 Controparte_4 Controparte_9 ha chiesto la restituzione delle somme a quest'ultima versate in adempimento del finanziamento a suo tempo erogato alla società da ed assistito, appunto, dalla CP_9
garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI istituito dalla L. 662/1996, gestito appunto da . CP_7
, e hanno proposto anch'essi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
opposizione alle cartelle di pagamento nr. 29620190009057454/003 (indirizzata a CP_1
), nr. 29620190009057454/001 (indirizzata a ) e nr.
[...] CP_3
29620190009057454/002 (indirizzata a , loro notificate in data Controparte_2
26.3.2019 quali co-obbligati di , per euro 14.862,50 oltre oneri di riscossione e Pt_1
notifica.
Gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'esazione da parte di CP_7
mediante riscossione esattoriale.
, e hanno pure eccepito di non avere assunto alcuna garanzia in CP_1 CP_2 CP_3
favore della società nei confronti di avendo piuttosto garantito, con CP_7
pagina 3 di 7 fideiussioni personali, nei confronti di;
inoltre, hanno rilevato che Pt_1 CP_9
l'importo richiesto con le cartelle impugnate era errato, dovendo essere quantificato sulla base della porzione di finanziamento non restituito e sulla base della percentuale dagli stessi garantita: ne conseguiva che, al più, essi potevano essere tenuti a pagare € 6.611,89 pari al 22,5% del debito residuo. Infine, hanno allegato di avere completamente estinto le loro posizioni debitorie nei confronti di sin dal luglio 2018, sicché nessuna CP_9
pretesa poteva essere spiegata nei loro confronti.
Si è costituita contestando le avverse deduzioni e difese. CP_7
Con riferimento all'importo richiesto ai fideiussori della società finanziata, ha precisato di avere corretto l'iniziale richiesta, giusta comunicazione di surroga del 30.10.2018 nella quale è stato indicato l'esatto importo versato a e le rispettive somme dovute CP_10
dagli ingiunti;
inoltre, successivamente, avendo rilevato un errore nella quantificazione delle somme dovute da , e (tenuti a versare il 22,50% dell'importo CP_1 CP_2 CP_3
garantito) ha disposto il parziale discarico delle cartelle loro dirette di cui al ruolo
916/2019, considerato che la surroga poteva essere effettuata soltanto per € 11.970,00 pari all'80% del 22,50% della quota del prestito assistito dall'intervento agevolativo.
Si è costituita pure (già eccependo il Controparte_11 Controparte_6
proprio difetto di legittimazione passiva, posto che gli opponenti hanno rilevato vizi attinenti il credito oggetto delle cartelle i vizi.
In via preliminare, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da
: per condivisibile giurisprudenza di legittimità, ove, Controparte_11 come nella specie, si controverta di vizi attinenti il merito della pretesa impositiva, l'agente della riscossione non è passivamente legittimato a rispondere dei suddetti vizi non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale (cfr. Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 933 del 16/01/2009). Il concessionario, infatti, nel portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella emessa per la riscossione del credito indicato nello stesso.
pagina 4 di 7 Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Preliminarmente, va ricordato che i crediti di cui alle cartelle impugnate derivano dall'escussione della garanzia, concessa a il 14.11.2014 e pari all'80% Pt_1 dell'ammontare del finanziamento concesso da per complessivi € 66.500,00, CP_9 in conseguenza dell'inadempimento della società mutuante: , a fronte del Parte_4 debito residuo pari ad € 36.705,53, risulta avere versato a la somma di € CP_9
29.364,42, pari, appunto, all'80% della perdita dichiarata.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 100 L. n. 662/1996 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), il Fondo di Garanzia costituito presso il ha lo scopo di “assicurare una parziale assicurazione Controparte_12 ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”: la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte dell'apposito
Fondo ex L. n. 662/1996 (fattispecie qui ricorrente nella fattispecie) costituisce, infatti, una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dalla normativa diretta a sostenere le imprese.
L'art. 8 bis D.L. n.3/2015, convertito in L.n.33/2015 ha determinato il definitivo superamento degli originari dubbi circa l'esperibilità della procedura prevista dall'art. 17
Dlgs 46/1999 per la riscossione mediante ruolo dei crediti nascenti dalla garanzia prestata dal Fondo, prevedendo che, ai fini del loro recupero, sia nei confronti del beneficiario finale sia dei terzi prestatori di garanzia, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.17 D.lgs. n.46/1999.
Questa norma, d'interpretazione autentica, si applica conseguentemente anche retroattivamente (cfr. Cass. n. 3025/21) ed estensivamente, quindi non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, ma anche a quella -qui ricorrente -
d'inadempimento del beneficiario del finanziamento.
Ed invero, l'avvenuta escussione della Parte_5
da parte della banca mutuante in forza della garanzia ex lege di cui alla L. 662/1996 determina, quindi, la surrogazione legale di detto garante istituzionale nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del pagina 5 di 7 credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dall'art. 17 Dlgs 46/1999 (cfr. da ultimo Cass. 11559/2024; Cass. 9657/2024). “Dalla natura istituzionale del garante deriva pure che il privilegio previsto dall'art. 9 co 5 Dlgs 123/1998, dettato in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito
l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente - secondo quanto statuito da Cass. SU, 11930/2010 - la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
La natura pubblica del rapporto che si instaura legittima l'iscrizione immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo esecutivo: a seguito del pagamento di all'istituto finanziatore in conseguenza Parte_4 dell'inadempimento del mutuatario ed in adempimento alla garanzia prestata, si realizza una surroga ex lege che consente, immediatamente (senza necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impresa finanziaria e di eventuali garanti, senza che le vicende relative all'originario rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Le cartelle impugnate sono quindi state legittimamente emesse e notificate sia alla società mutuataria sia ai suoi fideiussori in conseguenza della surroga legale di ai Parte_4
sensi dell'art.1203 c.c. richiamato dall'art.2 comma 4 DM 20/06/2005, nei crediti di CP_9
in relazione al rapporto in oggetto (surroga sulla cui esistenza non vi sono
[...]
contestazioni).
Va poi rilevato, quanto alla quantificazione delle somme dovute, che la stessa opposta ha preso atto dell'errore commesso emettendo il provvedimento di discarico parziale del ruolo n. 916/2019 del 14/05/19 e riducendo l'importo richiesto ai fideiussori ad € 11.970,00 (non si rinviene in atti il relativo provvedimento, della cui esistenza, però, non vi sono dubbi in pagina 6 di 7 quanto richiamato da tutte le parti).
In ultima analisi, le domande di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e vanno rigettate.
[...] CP_3
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano in favore di in € CP_13
6.713,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge (considerato il complessivo valore della causa, applicati i medi per tutte le fasi, esclusa la trattazione per la quale sono stati applicati i minimi); in favore di dette spese vanno invece liquidate in € 1453,00, CP_5
oltre iva, cpa e spese generali come per legge (considerato che la disamina per questa convenuta si è arrestata alla decisione sulla questione preliminare, applicati i minimi per la fase di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione spiegata da , nonché quella spiegata da Parte_1
, e (tenuto conto dello sgravio parziale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
delle cartelle a questi ultimi notificate); rigetta le domande spiegate nei confronti di CP_5
condanna tutti gli opponenti in solido al pagamento, in favore di , delle spese CP_13
di giudizio liquidate in € 6.713,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
condanna tutti gli opponenti in solido al pagamento, in favore di delle spese di CP_5
giudizio, liquidate in € 1453,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 4 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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