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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2345/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Carletti)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Barberio)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3815 del 28/4/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, “ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale … data la particolare natura del lavoro domestico”, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1 confronti di - nella qualità di erede di - si condannava il resistente, al CP_1 Persona_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 4.000,00 (frutto di una “prudente valutazione equitativa”), oltre accessori dalla domanda al saldo, compensando integralmente le spese di lite tra le parti
(“stante il tenore della decisione”).
La interponeva appello, cui resisteva il Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio, atteso che, nel ricorso introduttivo del giudizio - come anche nel presente gravame - la lavoratrice ha chiesto la condanna del datore di lavoro alla “regolarizzazione della situazione previdenziale e contributiva”.
Tuttavia, stante che il rapporto contributivo intercorreva tra il datore di lavoro e l'Inps, la domanda di condanna al versamento dei contributi registrava come unico destinatario l'Istituto previdenziale, che, però, non è stato convenuto in giudizio.
Al riguardo, si è chiarito che, in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'Ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'àmbito del rapporto di lavoro, come un obbligo di facere del datore di lavoro in favore dell'Ente
previdenziale che, dando luogo ad una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (v., tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23376/2020, n. 19679/2020, n. 17320/2020, n. 8956/2020; cui adde, da ultimo, Cass., sez. lav., n. 701/2014).
Fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa - come, ad esempio, l'art. 18, commi 2 e 4, Stat. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 - si evidenzia, per converso, che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita, la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo, non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, ma integra, viceversa, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. (in disparte ogni considerazione riguardante la fondatezza nel merito della medesima domanda, che è questione da delibarsi solo nel contraddittorio fra tutti gli interessati).
Applicando al caso di specie questi principi - da cui questa Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi, da ultimo, dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, pur dando atto che, nella magistratura di vertice, erano coesistiti per lungo tempo due distinti orientamenti - ne deriva che, rispetto all'azione volta alla “regolarizzazione della posizione previdenziale contributiva e previdenziale” esercitata dalla , il contraddittorio non è integro, in quanto non ritualmente instaurato anche nei Parte_1 confronti del litisconsorte necessario Inps. All'acclarata nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio - rilevabile in ogni stato e grado del processo e anche d'ufficio (v., per tutte, Cass., sez. III, n. 38024/2024) - e, quindi, alla declaratoria di nullità, scaturente dal predetto vizio, della sentenza (qui impugnata) conclusiva di tale giudizio, consegue, ex art. 354, comma 1, c.p.c., la rimessione della causa davanti al giudice di primo grado, perché la parte interessata provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti, trattandosi di decisione in rito che è stata assunta in applicazione di principi giurisprudenziali consolidatisi solo di recente.
P.Q.M.
a - dichiara la nullità della sentenza impugnata;
b - rimette le parti davanti al primo giudice;
c - compensa le spese del doppio grado.
Roma, 11/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)