Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/12/2025, n. 23885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23885 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2024, proposto da
Horus s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Vaccarella, Lorenzo Aureli e Alessio Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.s.d. Tevere Golf Sporting Club, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Mirage Sporting Club s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Berardino Iacobucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
Ass. Orti di Cincinnato, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della determina del 15 novembre 2023, n. G15135, con la quale la Regione Lazio ha dichiarato la decadenza del procedimento amministrativo volto al rilascio della concessione all’uso esclusivo di bene demaniale, pertinenza idraulica del Fiume Tevere, ascritto al demanio idrico dello Stato e costituito da un’area golenale di 31.270 mq, posta in destra idraulica del fiume Tevere, in località via del Baiardo - Tor di Quinto, individuata dalla particella 412 del foglio 237 del NCT del Comune di Roma, da destinare a uso sportivo, richiesta dalla Horus s.r.l. con domanda acquisita con prot. n. 546037 del 1° giugno 2022 relativa al procedimento EQ-2995, nonché il diniego della concessione del bene in oggetto;
b) ove occorrer possa, della nota n. 2559-REG-1700211200848-EQ-2995 di trasmissione della citata determina;
c) ove occorrer possa, della nota prot. 1200873 del 24 ottobre 2023 di rigetto dell’istanza di sospensione presentata in data 24 ottobre 2023;
d) ove occorrer possa, della nota prot. 1152433 del 13 ottobre 2023 di rigetto dell’istanza di sospensione presentata in data 21 settembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, dell’a.s.d. Tevere Golf Sporting Club e della s.s.d. a r.l. La Mirage Sporting Club;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 dicembre 2025 la dott.ssa AL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Horus s.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati;
- la Regione Lazio e l’a.s.d. Tevere Golf Sporting Club si sono costituite con atto di stile, riservando a un momento successivo la produzione di documenti e scritti difensivi;
- si è costituita altresì la s.s.d. a r.l. La Mirage Sporting Club, “con riserva di più ampiamente controdedurre, depositare memorie e documenti” nonché “di agire in altra sede per la tutela dei propri singoli interessi rispetto al rilascio, a proprio favore, dell’area demaniale cui si riferisce il presente ricorso” e annunciando la proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza n. 19917 del 29 dicembre 2023, con la quale questo Tribunale “ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti proposti dalla medesima società contro i provvedimenti con cui la Regione Lazio ha definito, a favore della Horus Srl, il procedimento di concorrenza per la selezione del concessionario del compendio demaniale di cui trattasi in questo giudizio” ;
- con atto depositato in data 30 ottobre 2025, la Horus s.r.l., nel rappresentare che “all’esito dei complessivi giudizi instaurati dalle parti coinvolte nella vicenda l’Amministrazione ha provveduto all’individuazione di un diverso operatore economico cui affidare la concessione sull’area demaniale di cui è causa” , ha dichiarato che “non residua ulteriore interesse alla definizione del presente giudizio” e ha chiesto al Collegio di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite;
- in data 21 novembre 2025, la Regione Lazio ha preso atto della menzionata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, “con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite” ;
- in data 18 dicembre 2025, la a.s.d. Tevere Golf Sporting Club ha insistito per le conclusioni già rassegnate e per la condanna della ricorrente alle spese;
- all’odierna udienza, in vista della quale le altre parti hanno depositato richiesta di passaggio in decisione, il procuratore della s.s.d. La Mirage Sporting Club, nel prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ha chiesto la condanna della medesima società alle spese;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco della predetta “rinuncia irrituale” sia possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 4, c.p.a., a tenore del quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017);
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.;
Ritenuto altresì che i profili di novità che caratterizzano le questioni sollevate con il ricorso e la sopravvenuta carenza di interesse motivata dalle determinazioni assunte dalla Regione Lazio all’esito di ulteriori complessi giudizi sulla questione di cui è a causa (unitamente alla circostanza che, nel presente giudizio, l’Amministrazione e i soggetti controinteressati si siano costituiti con atto formale e con riserva di produrre ulteriori documenti e scritti difensivi in un secondo momento) giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN AR IA, Presidente FF
AL CO, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CO | NN AR IA |
IL SEGRETARIO