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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7092 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Suriano Presidente
dott. Mario De Simone Giudice
dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 9.7.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17454 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Luigi Parte_1
Migliaccio presso il cui studio elett.nte domicilia, sito in Napoli alla Piazza Cavour n. 139, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 de a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 273 del 2.7.2024, notificato il 23.7.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 25.5.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta il 14.6.2024. Con ricorso tempestivamente depositato il 22.8.2024 il ricorrente, cittadino nigeriano proveniente da Lagos, si opponeva al provvedimento censurandone la legittimità e basando la sua istanza di protezione speciale sia sull'assunta integrazione socio lavorativa sul territorio nazionale sia sul deterioramento delle condizioni oggettive del paese d'origine. 1 Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 26.9.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, fissava per il 9.7.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 9.7.2025. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 9.7.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 9.7.2025, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita accoglimento. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
- che, infatti, la novella normativa di cui al D.L. n. 20/2023, conv. in L. n. 50/23 (stante la proposizione della domanda di protezione speciale in data 25.5. 2023), pur avendo abrogato la seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 D. Lgs. n. 286/98 (come in precedenza modificato dal D.L. n. 130/2020) e, quindi, il richiamo esplicito – nella valutazione dei rischi per la vita privata e familiare derivanti dall'allontanamento – a parametri quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, di cui al precedente art. 19, comma 1.1, quarto periodo, continua a prevedere il divieto di respingimento, espulsione ed estradizione non solo qualora esistano fondati motivi di ritenere che in tale Stato il soggetto rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, ma anche qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 T.U.I.: permane, pertanto, il dovere di valutare, in caso di allontanamento, il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali richiamati dall'art. 5, comma 6 T.U.I., tra i quali vanno annoverati anche quelli assunti dall'Italia con la sottoscrizione della CEDU;
- che, come di recente chiarito dalla S.C. relativamente al quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. Civ., Sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162);
- che la nozione di “vita privata” di cui all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di
2 Strasburgo, è molto ampia e comprende l'integrità fisica e psicologica di una persona così come il diritto allo sviluppo personale ed al mantenimento delle relazioni con altri soggetti e con il mondo esterno indipendentemente dall'esistenza di una “vita familiare” (cfr. sent. c. Regno Unito, 24 novembre 2009, n. 1820/2009; Per_1 Parte_2
5);
- che a mente dell'art. 8 CEDU il diritto alla vita privata e familiare è relativo e che tre sono i presupposti di legittima comprimibilità previsti dall'art. 8, par. 2: a) che la restrizione trovi fondamento nella legge;
b) che la restrizione sia giustificata dalla necessità di perseguire almeno una delle finalità legittime tassativamente elencate dalla norma (sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale); c) che la restrizione sia necessaria e proporzionata;
- che, secondo la Corte EDU, il diritto degli Stati – conformemente al diritto internazionale consolidato – di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve essere bilanciato con l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente, applicando correttamente gli standards di tutela dei diritti umani prescritti dalla Convenzione e dalla giurisprudenza di Strasburgo ed operando un adeguato bilanciamento tra l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente e l'interesse della collettività (Otite c. Regno Unito, 27 settembre 2022, n. 18339/19);
- che, fatta applicazione dei suddetti principi e standards come interpretati dalla Corte EDU, evidenziato che il ricorrente, cittadino nigeriano, pretende nel ricorso di essere titolare del diritto alla protezione speciale, basandosi su di un'affermata integrazione raggiunta sul territorio nazionale;
ritenuto che
la difesa spiegata dal convenuto nella sua comparsa di costituzione non appare condivisibile in quanto sembra trascurare di considerare non solo gli sforzi compiuti dall'istante per integrarsi lecitamente sul territorio nazionale, sul piano sociale e lavorativo, come dimostrato dalla documentazione lavorativa depositata con il ricorso e concernente ritenuto che la documentazione in atti comprovi, allo stato, gli sforzi compiuti dall'istante per integrarsi lecitamente sul territorio nazionale, sul piano sociale e lavorativo, come dimostrato dalla documentazione lavorativa depositata con il ricorso e concernente un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...] con mansioni di telefonista addetto al call center a far data dall' 1. Parte_3
(cfr contratto di lavoro a tempo indeterminato, CU 2024 e buste paga anno 2023 e 2024)rilevato, altresì, che il ricorrente ha allegato di essere titolare di una posizione abitativa stabile;
considerato, altresì, nel caso concreto, il ricorrente è padre di una minore nata e vissuta in Italia frequenta la scuola pubblica, La famiglia ha in Italia la propria abitazione familiare. Si tratta dunque di una famiglia che ha solidi legami l'Italia e che è qui radicata. Inoltre, come detto. nel diritto all'unità familiare rientra anche il diritto superiore dei figli (sul best interest(s) of the Child si veda Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 21 dicembre 201 1, Sen v. the Netherlands, app. no
. 31465/96) di godere delle cure della madre.
3 ritenuto, pertanto, che, al momento, l'allontanamento del ricorrente ed il suo ritorno in patria potrebbero attentare al suo diritto alla vita privata ed alla salute, garantiti dagli artt. 2, 32, 117 Cost. e 8 CEDU;
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, ed alla salute, tutelato dall'art. 32 C, poichè lo costringerebbe a subire una condizione di accentuata vulnerabilità, dovuta alla necessità di reimmettersi in una realtà sociale ed economica da cui manca da quasi 13 anni. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'emersione, nel corso del giudizio, delle prove documentali concernenti la salute dell'attore e nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per lui, al Questore competente il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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