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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.9990/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1974, rappresentata e difesa dagli avv.ti PRINCIPE ALESSANDRA e
CARLISI CHIARA, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/10/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. STRILLACCI ANTONIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 le parti, premesso che in data
20/06/1992 avevano contratto matrimonio in Roma e che con sentenza n.
16463/2019 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni del divorzio precedentemente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso congiunto, confermate all'udienza cartolare del 14.11.2024, che di seguito
1 integralmente si riportano: “A) Revocare l'assegno di mantenimento gravante sul padre sig. , a favore di (nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
20/11/1995) divenuta redditualmente autonoma, a far data dal mese di luglio 2024.
B) Modificare e aumentare l'assegno di mantenimento gravante sul padre sig.
a favore del figlio , (nato a [...] il Controparte_1 Persona_2
04/09/2000) fissando un importo mensile pari ad euro 400,00= (quattrocento/00)
a titolo di mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2024, oltre rivalutazione
Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie. C)Le parti stabiliscono inoltre che, allorquando il figlio raggiungerà una propria Per_2
autonomia sotto il profilo economico, verrà meno il diritto di assegnazione alla sig.ra dell'appartamento sito in Roma alla di via S. Cleto Papa n.6 e Parte_1
relative pertinenze. D) le spese legali vengono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi difensori per rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13 legge professionale e per autentica delle firme”.
Le nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, in quanto conformi all'interesse delle medesime e dei figli maggiorenni, possono essere recepite.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 9990/2024:
- Dispone in ordine alla revisione delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/11/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.9990/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1974, rappresentata e difesa dagli avv.ti PRINCIPE ALESSANDRA e
CARLISI CHIARA, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/10/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. STRILLACCI ANTONIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 le parti, premesso che in data
20/06/1992 avevano contratto matrimonio in Roma e che con sentenza n.
16463/2019 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni del divorzio precedentemente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso congiunto, confermate all'udienza cartolare del 14.11.2024, che di seguito
1 integralmente si riportano: “A) Revocare l'assegno di mantenimento gravante sul padre sig. , a favore di (nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
20/11/1995) divenuta redditualmente autonoma, a far data dal mese di luglio 2024.
B) Modificare e aumentare l'assegno di mantenimento gravante sul padre sig.
a favore del figlio , (nato a [...] il Controparte_1 Persona_2
04/09/2000) fissando un importo mensile pari ad euro 400,00= (quattrocento/00)
a titolo di mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2024, oltre rivalutazione
Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie. C)Le parti stabiliscono inoltre che, allorquando il figlio raggiungerà una propria Per_2
autonomia sotto il profilo economico, verrà meno il diritto di assegnazione alla sig.ra dell'appartamento sito in Roma alla di via S. Cleto Papa n.6 e Parte_1
relative pertinenze. D) le spese legali vengono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi difensori per rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13 legge professionale e per autentica delle firme”.
Le nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, in quanto conformi all'interesse delle medesime e dei figli maggiorenni, possono essere recepite.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 9990/2024:
- Dispone in ordine alla revisione delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/11/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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