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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada
Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12806 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(P.IVA. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Tedoldi e Matteo Spinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. 12/A, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. , Partita I.V.A. n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, avv. rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Mazzoletti e Fausto CP_2
Pozzi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità precontrattuale
CONCLUSIONI parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
NEL MERITO: accertata la responsabilità della convenuta, emettere a carico della stessa condanna generica a risarcire tutti
i danni patiti e patiendi da da quantificare in separato giudizio, emanando una provvisionale nei limiti della Parte_1 quantità per cui ritenga già raggiunta la prova, oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex d.lgs. 231/2002 ed ex art.
1284, comma 4, c.c. Con vittoria di spese.”
per parte resistente “Piaccia all'Onorevole Tribunale, respinta ogni contraria domanda e istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare: pagina 1 di 12 1) respingere integralmente tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
2) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio la società chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare la sua responsabilità precontrattuale e di emettere a suo carico una condanna generica al risarcimento di tutti i datti patiti dalla ricorrente, con emissione di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278
c.p.c., sostenendo che la banca resistente aveva commesso gravi violazioni in relazione al finanziamento di un progetto industriale sviluppato dalla ricorrente e relativo alla realizzazione di cinque centrali idroelettriche nella regione Basilicata, avendo indotto la a rinunciare ad una proposta di Parte_1 finanziamento già deliberato da un'altra banca e avendo impiegato un tempo irragionevole per istruire e deliberare la pratica sino a giungere all'emissione di una delibera a condizioni peggiorative rispetto a quelle precedentemente concordate e inaccettabili per la ricorrente.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
- la società controllata dalla società fa parte di un gruppo societario (“gruppo Parte_1 CP_3
) attivo nella realizzazione e gestione di centrali idroelettriche che, tra gli altri, aveva progettato un CP_3 complesso di cinque centrali in Basilicata, con un investimento stimato di 5,7 milioni di euro;
- all'inizio dell'anno 2020, l'ing. quale socio di riferimento del gruppo, aveva preso contatti con Per_1 alcuni istituti di credito per finanziare il progetto e sia la Banca sia la banca ICCREA Controparte_4 avevano inoltrato proposte di finanziamento;
- il progetto era stato bloccato a causa della pandemia ed era stato ripreso verso la fine dell'anno 2020 allorché era stata ottenuta l'autorizzazione regionale alla realizzazione delle centrali;
- all'inizio dell'anno 2021 l'ing. aveva incontrato due funzionari della banca (dott. Per_1 CP_1 Tes_1
e dott. i quali, da subito, avevano manifestato l'interesse della banca a finanziare
[...] Testimone_2 nuovi progetti del gruppo e la loro attenzione si era concentrata sul progetto CP_3 Parte_1
- nel mese di luglio 2021 i funzionari di avevano inoltrato un primo term sheet con i principali termini CP_1 del finanziamento e la aveva manifestato subito il proprio assenso, invitando i funzionari della Parte_1 banca a procedere celermente nell'istruttoria;
- sul finire dell'estate i funzionari di avevano però riferito che, nel mese di agosto, CP_1 CP_5 aveva sottoscritto con l'ente pubblico AC un accordo in virtù del quale tutte le operazioni volte a sostenere i progetti industriali con impatto green dovevano essere corredate dalla garanzia AC;
pagina 2 di 12 - secondo le informazioni fornite all'epoca dai funzionari di , era quindi necessario far ripartire CP_1
l'istruttoria secondo la diversa procedura denominata “AC Green” ma i medesimi funzionari avevano chiarito che l'istruttoria, con ogni probabilità, si sarebbe conclusa positivamente;
- in data 24 settembre 2021 era stato quindi inoltrato un secondo term sheet;
- anche in relazione a questo testo la aveva manifestato il proprio assenso e in data 25 ottobre Parte_1
2021 aveva inoltrato la richiesta di finanziamento corredata dalla garanzia AC;
- in tutto questo periodo la società in diverse occasioni, aveva sollecitato la banca, evidenziando Parte_1
l'urgenza di definire il procedimento in tempi rapidi, al fine di dare avvio ai cantieri secondo il cronoprogramma predisposto;
- , nel mese di novembre 2021, aveva affidato l'incarico di eseguire una perizia tecnico amministrativa CP_1 sul progetto ad una società esterna, Praxi s.p.a. e quest'ultima, nel mese di gennaio 2022, aveva dato riscontro positivo alla concessione del finanziamento;
- nel mese di maggio 2022 aveva poi inoltrato la delibera di approvazione del finanziamento con CP_1 indicazione, tra le altre delle seguenti condizioni: importo del finanziamento, fissato in euro 3,7 milioni;
durata del piano di ammortamento, fissata in 15 anni, con relative condizioni economiche;
indicazione della garanzia di SACE e vari altri impegni e covenants richiesti alla società finanziata in base alla struttura dell'operazione;
- dopo alcuni mesi di inspiegabile silenzio da parte della banca, nel mese di settembre, i funzionari di CP_1 avevano comunicato all'ing che erano insorte delle divergenze tra la banca e i funzionari dell'ente Per_1
AC in merito alla concessione della garanzia pubblica, pur chiarendo che, nel caso della sua mancata concessione, la banca avrebbe fornito adeguate soluzioni alternative;
- invece, nel mese di ottobre 2022, la aveva ricevuto una nuova delibera di Intesa che non recava Parte_1 più alcun riferimento alla garanzia AC e conteneva condizioni decisamente peggiorative rispetto a quelle contenute nella delibera del 5 maggio 2022, laddove prevedeva una drastica riduzione dell'importo del prestito a 2,5 milioni di euro;
l'erogazione del 40% dell'importo finanziato unicamente a lavori finiti;
una durata dell'ammortamento ridotta da 15 a 10 anni;
la scomparsa di ogni riferimento alla garanzia statale
SACE e la sua sostituzione con una fideiussione da rilasciare, per l'intero importo finanziato e per l'intera durata del finanziamento, dalla persona fisica dell'azionista di riferimento della controllante CP_3 ing. oltre alla cd. ownership clause; Per_1
- la ricorrente, dopo aver inutilmente contestato il comportamento della banca, aveva deciso di rivolgersi ad altri istituti di credito e nel corso del 2023 era riuscita ad ottenere finanziamenti dalle banche BNP IB
e Banco PM che avevano offerto condizioni “analoghe” a quelle già concordate con nel mese di CP_1 maggio 2022 sebbene, nel frattempo, le condizioni del mercato fossero mutate e i tassi applicati fossero pagina 3 di 12 divenuti più onerosi, al punto che aveva ritenuto di diminuire l'importo del finanziamento a 3,3 Parte_1 milioni di euro;
- nonostante le diffide inoltrate, la banca aveva escluso ogni addebito di responsabilità, rilevando come il mutamento delle condizioni del finanziamento fosse imputabile alla mancata concessione della garanzia pubblica di AC, ciò nonostante il ricorso alla procedura AC Green fosse stato sostanzialmente imposto dai funzionari di (per esigenze commerciali interne alla banca) i quali avevano rassicurato la CP_1 Pt_1 irca il buon esito del finanziamento.
[...]
Secondo la prospettazione della ricorrente, aveva quindi imposto alla la soluzione CP_5 Parte_1 della garanzia pubblica “AC Green” senza avere accuratamente esaminato se la tipologia di operazione di finanziamento rientrasse o meno in quelle supportate da AC, lasciando però intendere alla che Parte_1 quel progetto fosse sicuramente finanziabile.
Successivamente, dopo ave fatto attendere quattordici mesi alla ricorrente, preso atto del diniego opposto da AC – nemmeno comprensibile atteso che integrerebbe un fatto notorio la circostanza per cui gli enti di natura pubblica, come AC, che garantiscono i crediti delle banche non svolgono valutazioni sul merito creditizio, affidandosi a tal fine alle valutazioni effettuate dagli istituti di credito - aveva formulato CP_1 una proposta finanziamento a condizioni peggiorative che non poteva essere accettate dalla Parte_1
Il comportamento della banca - che si era sostanzialmente fatta carico del rilascio della garanzia AC, avendo la banca stessa imposto tale garanzia come elemento aggiuntivo del finanziamento - doveva quindi intendersi quale gravemente negligente e tale da fondare la sua responsabilità contrattuale e precontrattuale.
La società ha quindi instaurato il presente giudizio, limitandolo all'accertamento dell'an debeatur, ai Parte_1 sensi dell'art. 278 c.p.c., riservando ad un eventuale ulteriore giudizio la quantificazione dei danni.
1.2. Si è costituita la contestando, anzitutto, la ricostruzione dei fatti CP_5 Controparte_1 come operata dalla ricorrente, in particolare osservando che:
- sino all'estate dell'anno 2021 i contatti fra le parti erano stati solo avviati, come confermato dall'inoltro del documento denominato term sheet nel luglio 2021 che recava solo riferimenti generali alle caratteristiche
“tipo” delle operazioni di finanziamento della banca nel campo dell'energia idroelettrica, senza alcuna indicazione del soggetto richiedente o delle caratteristiche degli impianti o delle condizioni economiche del finanziamento;
- soltanto nel mese di settembre 2021 la banca aveva trasmesso un termsheet contenente i termini, sia pure indicativi, dell'operazione e già all'epoca era stata prevista la necessità della garanzia AC che, seppur suggerita dalla banca, era stata scelta dal soggetto finanziato in quanto economicamente e tecnicamente più conveniente rispetto agli strumenti ordinari, in quanto consentiva, tra l'altro, la concessione di un finanziamento sino all'80% del costo del Progetto e l'erogazione in un'unica soluzione all'atto della stipula del finanziamento medesimo;
pagina 4 di 12 - in data 24 ottobre 2021 la aveva inviato la richiesta di finanziamento e in quel documento la Parte_1 ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto, “trasmesse in data 22/10/2021 dal Soggetto Finanziatore”, le
Condizioni Generali inerenti alla Garanzia SACE Green, nonché di “aver[le] lett[e] attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto”;
- tali condizioni generali prevedevano espressamente che la banca, dopo aver svolto la propria istruttoria con esito positivo e dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'operazione dai propri organi deliberanti, avrebbe trasmesso a AC la richiesta di garanzia e AC avrebbe a sua volta effettuato “l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando esplicitamente inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia
SACE è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE” (art. 4.4);
- nella delibera del 5 maggio 2022 erano state espressamente inserite quali condizioni sospensive della sua efficacia sia la “Verifica regolarità catastale e titolarità delle aree in cui verranno realizzati gli impianti, nonché del rilascio della concessione demaniale di durata ventennale” sia lo “Ottenimento della garanzia rilasciata da SACE”;
- successivamente, la delibera era stata inoltrata a AC che, svolta la propria autonoma istruttoria, aveva ritenuto di non poter concedere la garanzia, a causa della debolezza finanziaria dell'operazione, trattandosi di project finance realizzato da veicolo societario;
- venuta meno l'efficacia della delibera del 5 maggio 2022 si era adoperata per trovare una soluzione CP_1 alternativa in assenza della garanzia AC e aveva inoltrato una nuova delibera nel mese di ottobre 2022;
- le trattative tra le parti erano quindi proseguite per altri due mesi al punto che l'ing. nel mese di Per_1 novembre 2022 aveva inoltrato ulteriore documentazione inerente alla concessione del finanziamento e soltanto nel mese di dicembre 2022 la ricorrente aveva deciso di interrompere le trattative, inoltrando una lettera di contestazione, rivolgendosi successivamente ad altri istituti bancari.
La difesa della resistente ha quindi contestato la fondatezza delle domande proposte negando che la garanzia AC fosse mai stata imposta da e tantomeno che la fosse stata “rassicurata” circa CP_1 Parte_1 il buon esito del finanziamento, rappresentando piuttosto come la garanzia AC fosse uno strumento che avrebbe consentito alla di ottenere un finanziamento a condizioni economiche più favorevoli Parte_1 rispetto alle ordinarie condizioni di mercato.
Sotto un diverso profilo, la banca ha evidenziato come la pratica di finanziamento fosse stata avviata, in effetti, soltanto dopo l'estate 2021 e come la ricorrente fosse ben consapevole delle criticità derivanti dal tipo di impresa che chiedeva il finanziamento, rappresentata da un veicolo societario neo-costituito; ancora, la difesa della banca ha rilevato come l'ing. quale socio di riferimento del gruppo fosse un Per_1 CP_3 soggetto dotato di ampia competenza in materia bancaria e finanziaria, avendo lo stesso svolto per anni ruoli apicali nel settore bancario e assicurativo.
pagina 5 di 12 Infine, a dimostrazione del fatto che il mancato rilascio della garanzia AC e il mutamento delle condizioni della delibera non avessero sorpreso la la difesa di ha evidenziato come le trattative tra le Parte_1 CP_1 parti fossero proseguite anche dopo l'inoltro della delibera del 5 ottobre 2022 e come, in realtà, ciò che aveva fatto recedere la dalle trattative era stato un irrigidimento sull'estensione e sulle modalità Parte_1 applicative della ownership clause, avendo la ricorrente preteso che fossero esclusi da tale clausola i soci di minoranza della società senza ottenere un riscontro positivo dalla banca. CP_3
In conclusione, secondo , nella fattispecie sarebbe ravvisabile una dinamica negoziale del tutto CP_1 fisiologica, anche in considerazione della indubbia complessità dell'operazione, non essendovi alcun comportamento illegittimo o ingiustificato da parte della banca, tale da ravvisare una sua responsabilità contrattuale, stante l'omessa stipula del contratto, o precontrattuale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per la sua configurazione, tra i quali, in particolare, il ragionevole affidamento nella stipulazione del finanziamento che, sin dal mese di settembre 2021, era stato condizionato alla concessione della garanzia AC, nonché l'ingiustificata interruzione delle trattative da parte della banca, essendosi la società adoperata per trovare una soluzione alternativa che, legittimamente, aveva ritenuto CP_1 Parte_1 di non poter accettare.
Infine, ha eccepito che la ricorrente non aveva assolto al proprio onere probatorio anche sotto il CP_1 profilo della probabilità o verosimiglianza del danno subìto, integranti presupposti necessari per l'accoglimento di una domanda di condanna generica, quale quella avanzata nella presente sede, avendo la stessa ricorrente allegato che era riuscita a stipulare i finanziamenti con le società BNP IB e Banco
PM a condizioni analoghe rispetto a quelle prospettate da nel mese di maggio 2022, così CP_1 riconoscendo di non aver subito alcun pregiudizio effettivo.
1.3. All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., ritenuti non ammissibili o superflui i mezzi di prova articolati dalla ricorrente (secondo la motivazione che deve intendersi qui integralmente richiamata - cfr. ordinanza del 24 ottobre 2024), la causa è stata rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, le domande proposte non possono essere accolte.
2.1. La società attrice ha chiesto di accertare la responsabilità della banca convenuta e conseguentemente, previo inquadramento di tale responsabilità precontrattuale nell'ambito di quella contrattuale oppure nell'ambito di quella extracontrattuale, di emettere una condanna generica al risarcimento dei danni, nonché una condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno già provato.
pagina 6 di 12 2.2. Giova premettere che nel corso delle trattative le parti sono libere di decidere se concludere o meno il contratto ma nella fase che precede la stipula le parti devono comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state sospese o interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (così Cass., ordinanza, 16 novembre 2021 n. 34510; già Cass., 15 aprile 2016, n. 7545).
Per quanto concerne la natura di tale responsabilità, l'orientamento tradizionale, al quale questo giudice ritiene di aderire, ritiene che la responsabilità da culpa in contrahendo abbia natura extracontrattuale. La
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova (Cass., SS.UU. 16 luglio 2001 n. 9645; Cass., 7 febbraio 2006 n.
2525). La responsabilità precontrattuale, in effetti, è configurabile in tutti i casi in cui un soggetto abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui osservanza sono tenuti soggetti pubblici e privati, nell'ambito del rispetto dei principi garantiti dall'art. 2043 c.c.; pertanto, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità, è sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che - senza giusto motivo - abbia interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte, la quale, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli.
Riconducendo tale forma di responsabilità all'art. 2043 c.c., in tema di riparto degli oneri probatori, ne consegue, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, che non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass., 3 ottobre 2019 n. 24738; Cass.,
29 luglio 2011 n. 16735). In altre parole, grava sul soggetto che imputa alla controparte la violazione dei canoni di buona fede e correttezza fornirne la relativa prova.
In merito al pregiudizio risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale, è stato evidenziato come lo stesso sia circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (tra le pagina 7 di 12 altre Cass., 3 dicembre 2015 n. 24625; cfr. anche in tema di interesse negativo quale limite del risarcimento,
Cass., 10 marzo 2016 n. 4718; Cass., 7 febbraio 2006 n. 2525). La più recente giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha ribadito come “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass., 12 maggio 2022 n. 15147; in tal senso, anche Cass., 20 dicembre 2011 n. 27648).
2.3. Applicando questi principi alla fattispecie oggetto d'esame, si rileva come la società attrice abbia dimostrato la sussistenza delle trattative intercorse con la banca resistente attraverso lo scambio di corrispondenza finalizzato alla concessione del finanziamento per la realizzazione delle centrali idroelettriche in Basilicata (doc.
5-9 e doc. 23-31 del fascicolo di parte ricorrente) nonché con la produzione della domanda di finanziamento inoltrata alla banca nel mese di ottobre 2021 (doc. 10 di parte ricorrente) e della documentazione attestante l'avvio dell'istruttoria da parte della banca (doc. 11-12 del fascicolo di parte ricorrente), oltre che mediante la produzione delle delibere di del 5 Controparte_1 maggio 2022 e del 5 ottobre 2022 (doc. 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente). Del resto, la circostanza per cui tra le parti siano intercorse serie trattative, protratte per un lungo periodo di tempo e che erano giunte ad uno stadio avanzato, non è stata mai contestata dalla resistente.
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa della ricorrente, questo giudice non ritiene invece provato il fatto che la necessità di strutturare il finanziamento secondo la procedura “AC Green”, ossia con il ricorso alla garanzia AC, sia stato imposto dalla banca né, tantomeno, che avesse CP_1 sostanzialmente assunto l'impegno - secondo le parole della ricorrente si fosse “fatta carico” (ricorso p. 14) - del rilascio della garanzia pubblica SACE o che la stessa , da subito e comunque nel corso delle CP_1 trattative, avesse rassicurato la in ordine alla concessione del finanziamento secondo le modalità Parte_1 inizialmente concordate, ivi compresa la concessione della garanzia pubblica. In altre parole, non è stato dimostrato che il comportamento complessivo di sia stato tale da generale un ragionevole CP_1 affidamento della controparte in ordine alla concessione del finanziamento secondo le condizioni inizialmente prospettate (più in particolare, come da termsheet del mese di settembre 2021 o secondo la delibera del 5 maggio 2022).
Al riguardo, giova anzitutto evidenziare che il riferimento operato dalla ricorrente alle condizioni inizialmente previste nelle proposte di finanziamento elaborate da altri istituti di credito nel 2020 (Banca popolare di Sondrio e ICCREA) prima della diffusione del Covid integrano degli argomenti solo suggestivi posto che è del tutto inverosimile che le condizioni del finanziamento sarebbero rimaste identiche a pagina 8 di 12 distanza di oltre 1 anno e mezzo, ossia dall'aprile dell'anno 2021 data in cui sono iniziati i colloqui con i funzionari di sino al 2022 anno in cui si è effettivamente esaurita l'istruttoria di . CP_5 CP_1
In secondo luogo, si rileva come dallo scambio di comunicazioni intercorse tra le parti non risulti affatto che l'Ing. per conto della società avesse segnalato l'urgenza di definire il procedimento Per_1 Parte_1 per la concessione del finanziamento né che nel corso delle citate trattative siano stati inoltrati solleciti ai funzionari della banca al fine di definire il procedimento;
le allegazioni di parte ricorrente in merito a tali circostanze sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Ancora, la ricorrente non ha dimostrato quanto allegato circa il fatto che già nella primavera dell'anno 2021 le parti avessero avviato delle serie e concrete trattative e che nel mese di luglio 2021 avessero discusso degli elementi essenziali del progetto di finanziamento che non prendevano in considerazione la garanzia
AC (testualmente, secondo la difesa della ricorrente, che la discussione tra le parti vertesse “già su dati concreti e su informazioni di dettaglio relative al e che “la trattativa fosse giunta ad un punto di Pt_3 Parte_1 maturazione tale da avere già consentito di enucleare i termini del possibile accordo”) e, ancora, che sarebbe stato proprio uno dei funzionari di con cui la si era relazionata (precisamente il dott. CP_1 Parte_1 Tes_2
ad aver chiesto all'ing. quale esponente del gruppo di strutturare l'operazione di
[...] Per_1 CP_3 finanziamento ricorrendo ad un'apposita società veicolo, quale era la neocostituita (cfr. prima Parte_1 memoria ex art. 281 duodecies di parte ricorrente pp. 8-16).
Si tratta di argomenti che sono stati utilizzati dalla difesa della ricorrente al fine di dimostrare come in una fase inziale le trattative fossero state svolte senza alcun riferimento alla garanzia AC e come la procedura
“AC green” sarebbe stata imposta dalla banca nel mese di settembre 2021 – peraltro dando per pacifica la concessione della garanzia dell'ente pubblico - azzerando l'istruttoria sino a quel momento svolta (cfr. prima memoria ex art. 281 duodecies di parte ricorrente pp. 16-19).
Il fatto che sino all'estate del 2021 le discussioni intorno al progetto di finanziamento fossero ancora alquanto generiche e che la ricostruzione di parte attrice non sia corrispondente alla realtà sono provati, ad avviso di questo giudice, dai seguenti elementi:
- anzitutto, la circostanza per cui sarebbe stato il funzionario di a “suggerire” di ricorrere Controparte_1 ad un veicolo societario per ottenere il finanziamento risulta contraddetta dal fatto che già nei mesi di gennaio e febbraio 2020, ossia oltre un anno prima dell'avvio delle trattative con le proposte CP_5 di finanziamento della banca ICCREA e della Banca Popolare di Sondrio riguardavano la società
[...] secondo la struttura del Project Finance (doc. 2 e 3 di parte ricorrente). Parte_4
- nel mese di giugno 2021 aveva pacificamente inoltrato all'ing. un modello standard CP_1 Per_1 denominato “Term Sheet – Finanziamento MLT Impianti idroelettrici”, privo di qualunque specifica indicazione delle parti, dei progetti o delle possibili condizioni economiche e tecniche del finanziamento e con l'inserimento di plurime alternative in relazione a diversi profili rilevanti - quali, per esempio, l'ammontare pagina 9 di 12 del finanziamento, la sua durata, i rimborsi anticipati, le garanzie da rilasciare, le spese di istruttoria, i tassi di interesse, le modalità e tempi di erogazione - a dimostrazione del fatto che si trattava proprio di un documento estremamente generico e del tutto indicativo circa le potenziali modalità per strutturare il finanziamento (doc. 5 di parte ricorrente); non a caso, il term sheet di settembre 2021 era più specifico e non conteneva le plurime citate alternative (cfr. doc. 9 di parte ricorrente);
- nella comunicazione email dell'8 luglio 2021 il dott. per aveva chiesto all'ing. Tes_2 CP_5 Per_1 di fornire informazioni preliminari sugli asset da finanziare, proprio “al fine di predisporre il Term Sheet” (doc.
28 di parte ricorrente), a dimostrazione che a quella data tale documento, in riferimento al progetto di finanziamento oggetto di causa, non era stato predisposto e che il documento denominato “term sheet” inoltrato nel mese di giugno 2021 aveva un valore del tutto generico e puramente indicativo in ordine alle modalità con cui si poteva strutturare l'operazione di finanziamento;
- nella comunicazione email dell'ing. inoltrata al dott. in data 3 agosto 2021, il primo Per_1 Tes_2 chiedeva “se da parte vostra foste riusciti a fare qualche ragionamento e se le sembra ancora che l'operazione sia Pt_1
CP_ finanziabile per ” (doc. 7 di parte ricorrente); il tenore di questa comunicazione induce ad affermare, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, che a quella data la trattativa non fosse affatto giunta ad un punto di maturazione tale da aver già consentito la fissazione dei termini del possibile accordo, al punto che l'ing. i chiedeva se l'operazione potesse essere finanziata;
Per_1 Parte_1
Tali considerazioni inducono a ritenere che soltanto a partire dal mese di settembre 2021 le trattative tra le parti fossero divenute più concrete, con l'inoltro del term sheet del 24 settembre 2021 che già includeva il riferimento alla garanzia AC.
Ancora, un particolare rilievo è assunto dalle condizioni generali relative alla garanzia AC Green, relative all'attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, in relazione alle quali la ricorrente ha espressamente dichiarato che le erano state trasmesse in data 22/10/2021 dalla banca e che tali condizioni Controparte_1 erano state lette e comprese e il cui contenuto era stato integralmente e incondizionatamente accettato
(doc. 10 di parte ricorrente p. 2). A confutazione dell'allegazione per cui AC non avrebbe dovuto svolgere alcuna valutazione del merito creditizio della società da finanziare, affidandosi integralmente alle valutazioni dell'istituto di credito, e del fatto che aveva sviluppato un ragionevole affidamento circa la Parte_1 conclusione del finanziamento, anche in quanto rassicurata dai funzionari di circa il rilascio CP_5 CP_1 della garanzia da parte di AC, rilevano gli artt.
4.3 e 4.4 delle citate condizioni generali i quali prevedevano che “Il Soggetto Finanziatore, ottenuta l'approvazione dell'operazione da parte dei propri competenti organi deliberanti, trasmetterà a SACE, […], la Richiesta di Garanzia SACE e gli altri documenti elencati nell'Allegato 5 (Richiesta di
Garanzia SACE), anteriormente alla stipula del Contratto di Finanziamento con l'Impresa Beneficiaria […]” e che “A seguito della integrale ricezione della documentazione di cui all'Articolo 4.3 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) pagina 10 di 12 che precede, SACE effettuerà l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando esplicitamente inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia SACE è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE” (doc.
5 e doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente).
Ora, anche considerando la pacifica competenza dell'ing. in materia bancaria, dedotta fin Per_1 dall'introduzione del giudizio dalla resistente e mai contestata dalla ricorrente, il tenore di tali condizioni era molto chiaro nell'evidenziare che AC avrebbe svolto un'autonoma istruttoria successivamente a quella della banca finanziatrice e che avrebbe effettuato delle valutazioni indipendenti da quelle della banca.
Quindi, anche laddove, in ipotesi, i funzionari di avessero fornito rassicurazioni verbali circa il CP_1 verisimile buon esito dell'operazione - come sostenuto dai difensori della ricorrente - l'esame di tali condizioni generali sarebbe stato tale da escludere la formazione di un ragionevole affidamento circa la concessione della garanzia pubblica.
A tale ultimo riguardo, nel corso del giudizio, la ricorrente ha anche aggiunto che esaminando il sito web di
SACE era stato possibile apprendere che il rilascio della garanzia era quanto meno dubbio sin dall'inizio, quale ulteriore indice di negligenza da parte della Banca, poichè nelle F.A.Q. relative alla convenzione AC
Green era chiarito che le start-up e i project-finance non erano oggetto della Convenzione (doc. 32 di parte ricorrente punto 10); l'argomento, pur suggestivo, in realtà, integra però un fatto tale da escludere la formazione di un ragionevole affidamento della ricorrente in ordine alla concessione della garanzia atteso che si trattava evidentemente di un'informazione facilmente reperibile, anche da parte della stessa Pt_1 attraverso il semplice accesso al sito web. Ciò senza considerare come dallo scambio di
[...] corrispondenza intercorso tra AC e , emerge come fosse stata valutata da AC la possibilità di CP_1 supportare il progetto, nonostante la struttura come project finance tenendo conto dell'inserimento della in un più ampio gruppo societario circostanza che, tuttavia, è stata ritenuta dall'ente pubblico Parte_1 non sufficiente, anche in considerazione di ulteriori elementi quali “una debolezza finanziaria degli sponsor, oltre
a perplessità sulle capacità idriche prospettiche, anche data la durata del finanziamento” (cfr. email di AC del 22 luglio
2022 sub doc. 10 di parte resistente).
Ancora, rileva la circostanza per cui, dopo l'esito negativo dell'istruttoria di AC e venuta meno l'efficacia della precedente delibera di Intesa del 5 maggio 2022 che era stata sospensivamente condizionata alla concessione della garanzia, non vi è stata un'interruzione o sospensione delle trattative da parte di CP_1 ma la banca resistente si è adoperata fornendo una diversa soluzione che, evidentemente, teneva conto dell'assenza della garanzia pubblica.
A fronte della nuova proposta (delibera del 5 ottobre 2022) la società ricorrente ha effettuato le proprie valutazioni e ha ritenuto che la soluzione offerta dalla banca non fosse conveniente rispetto alle proprie esigenze ed è stata la stessa ricorrente a decidere di interrompere le trattative. pagina 11 di 12 Quindi, anche sotto questo profilo, deve escludersi che la banca abbia violato i canoni generali di buona fede e correttezza, non ravvisandosi alcuna sospensione o interruzione ingiustificata delle trattative da parte sua, atteso che il mutamento della delibera dal mese di maggio al mese di ottobre 2022 è stato ampiamente giustificato con la mancata concessione della garanzia pubblica.
In conclusione, deve escludersi che la banca abbia tenuto un comportamento irragionevole o ingiustificato, quindi arbitrario, così che il comportamento della banca, complessivamente considerato, non risulta realizzato in violazione del canone generale di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione - ivi compresa l'eccezione di parte resistente circa l'assenza di probabilità o verosimiglianza del danno subito - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
3. In merito al regolamento delle spese di lite, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto (considerando la causa di valore indeterminato e indeterminabile), della complessità delle questioni trattate (di complessità media) e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività svolta nella fase di trattazione/istruttoria, consistita unicamente nel deposito delle memorie istruttorie, e alla limitata attività inerente alla fase decisionale). Tali circostanze inducono a liquidare i compensi tenendo conto dello scaglione di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 e applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, con conseguente riduzione degli importi indicati nella nota delle spese depositate dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società contro la società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna la società al pagamento, in favore della società delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida nella somma di euro 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano, in data 30 marzo 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada
Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12806 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(P.IVA. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Tedoldi e Matteo Spinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. 12/A, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. , Partita I.V.A. n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, avv. rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Mazzoletti e Fausto CP_2
Pozzi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità precontrattuale
CONCLUSIONI parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
NEL MERITO: accertata la responsabilità della convenuta, emettere a carico della stessa condanna generica a risarcire tutti
i danni patiti e patiendi da da quantificare in separato giudizio, emanando una provvisionale nei limiti della Parte_1 quantità per cui ritenga già raggiunta la prova, oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex d.lgs. 231/2002 ed ex art.
1284, comma 4, c.c. Con vittoria di spese.”
per parte resistente “Piaccia all'Onorevole Tribunale, respinta ogni contraria domanda e istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare: pagina 1 di 12 1) respingere integralmente tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
2) emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio la società chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare la sua responsabilità precontrattuale e di emettere a suo carico una condanna generica al risarcimento di tutti i datti patiti dalla ricorrente, con emissione di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278
c.p.c., sostenendo che la banca resistente aveva commesso gravi violazioni in relazione al finanziamento di un progetto industriale sviluppato dalla ricorrente e relativo alla realizzazione di cinque centrali idroelettriche nella regione Basilicata, avendo indotto la a rinunciare ad una proposta di Parte_1 finanziamento già deliberato da un'altra banca e avendo impiegato un tempo irragionevole per istruire e deliberare la pratica sino a giungere all'emissione di una delibera a condizioni peggiorative rispetto a quelle precedentemente concordate e inaccettabili per la ricorrente.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
- la società controllata dalla società fa parte di un gruppo societario (“gruppo Parte_1 CP_3
) attivo nella realizzazione e gestione di centrali idroelettriche che, tra gli altri, aveva progettato un CP_3 complesso di cinque centrali in Basilicata, con un investimento stimato di 5,7 milioni di euro;
- all'inizio dell'anno 2020, l'ing. quale socio di riferimento del gruppo, aveva preso contatti con Per_1 alcuni istituti di credito per finanziare il progetto e sia la Banca sia la banca ICCREA Controparte_4 avevano inoltrato proposte di finanziamento;
- il progetto era stato bloccato a causa della pandemia ed era stato ripreso verso la fine dell'anno 2020 allorché era stata ottenuta l'autorizzazione regionale alla realizzazione delle centrali;
- all'inizio dell'anno 2021 l'ing. aveva incontrato due funzionari della banca (dott. Per_1 CP_1 Tes_1
e dott. i quali, da subito, avevano manifestato l'interesse della banca a finanziare
[...] Testimone_2 nuovi progetti del gruppo e la loro attenzione si era concentrata sul progetto CP_3 Parte_1
- nel mese di luglio 2021 i funzionari di avevano inoltrato un primo term sheet con i principali termini CP_1 del finanziamento e la aveva manifestato subito il proprio assenso, invitando i funzionari della Parte_1 banca a procedere celermente nell'istruttoria;
- sul finire dell'estate i funzionari di avevano però riferito che, nel mese di agosto, CP_1 CP_5 aveva sottoscritto con l'ente pubblico AC un accordo in virtù del quale tutte le operazioni volte a sostenere i progetti industriali con impatto green dovevano essere corredate dalla garanzia AC;
pagina 2 di 12 - secondo le informazioni fornite all'epoca dai funzionari di , era quindi necessario far ripartire CP_1
l'istruttoria secondo la diversa procedura denominata “AC Green” ma i medesimi funzionari avevano chiarito che l'istruttoria, con ogni probabilità, si sarebbe conclusa positivamente;
- in data 24 settembre 2021 era stato quindi inoltrato un secondo term sheet;
- anche in relazione a questo testo la aveva manifestato il proprio assenso e in data 25 ottobre Parte_1
2021 aveva inoltrato la richiesta di finanziamento corredata dalla garanzia AC;
- in tutto questo periodo la società in diverse occasioni, aveva sollecitato la banca, evidenziando Parte_1
l'urgenza di definire il procedimento in tempi rapidi, al fine di dare avvio ai cantieri secondo il cronoprogramma predisposto;
- , nel mese di novembre 2021, aveva affidato l'incarico di eseguire una perizia tecnico amministrativa CP_1 sul progetto ad una società esterna, Praxi s.p.a. e quest'ultima, nel mese di gennaio 2022, aveva dato riscontro positivo alla concessione del finanziamento;
- nel mese di maggio 2022 aveva poi inoltrato la delibera di approvazione del finanziamento con CP_1 indicazione, tra le altre delle seguenti condizioni: importo del finanziamento, fissato in euro 3,7 milioni;
durata del piano di ammortamento, fissata in 15 anni, con relative condizioni economiche;
indicazione della garanzia di SACE e vari altri impegni e covenants richiesti alla società finanziata in base alla struttura dell'operazione;
- dopo alcuni mesi di inspiegabile silenzio da parte della banca, nel mese di settembre, i funzionari di CP_1 avevano comunicato all'ing che erano insorte delle divergenze tra la banca e i funzionari dell'ente Per_1
AC in merito alla concessione della garanzia pubblica, pur chiarendo che, nel caso della sua mancata concessione, la banca avrebbe fornito adeguate soluzioni alternative;
- invece, nel mese di ottobre 2022, la aveva ricevuto una nuova delibera di Intesa che non recava Parte_1 più alcun riferimento alla garanzia AC e conteneva condizioni decisamente peggiorative rispetto a quelle contenute nella delibera del 5 maggio 2022, laddove prevedeva una drastica riduzione dell'importo del prestito a 2,5 milioni di euro;
l'erogazione del 40% dell'importo finanziato unicamente a lavori finiti;
una durata dell'ammortamento ridotta da 15 a 10 anni;
la scomparsa di ogni riferimento alla garanzia statale
SACE e la sua sostituzione con una fideiussione da rilasciare, per l'intero importo finanziato e per l'intera durata del finanziamento, dalla persona fisica dell'azionista di riferimento della controllante CP_3 ing. oltre alla cd. ownership clause; Per_1
- la ricorrente, dopo aver inutilmente contestato il comportamento della banca, aveva deciso di rivolgersi ad altri istituti di credito e nel corso del 2023 era riuscita ad ottenere finanziamenti dalle banche BNP IB
e Banco PM che avevano offerto condizioni “analoghe” a quelle già concordate con nel mese di CP_1 maggio 2022 sebbene, nel frattempo, le condizioni del mercato fossero mutate e i tassi applicati fossero pagina 3 di 12 divenuti più onerosi, al punto che aveva ritenuto di diminuire l'importo del finanziamento a 3,3 Parte_1 milioni di euro;
- nonostante le diffide inoltrate, la banca aveva escluso ogni addebito di responsabilità, rilevando come il mutamento delle condizioni del finanziamento fosse imputabile alla mancata concessione della garanzia pubblica di AC, ciò nonostante il ricorso alla procedura AC Green fosse stato sostanzialmente imposto dai funzionari di (per esigenze commerciali interne alla banca) i quali avevano rassicurato la CP_1 Pt_1 irca il buon esito del finanziamento.
[...]
Secondo la prospettazione della ricorrente, aveva quindi imposto alla la soluzione CP_5 Parte_1 della garanzia pubblica “AC Green” senza avere accuratamente esaminato se la tipologia di operazione di finanziamento rientrasse o meno in quelle supportate da AC, lasciando però intendere alla che Parte_1 quel progetto fosse sicuramente finanziabile.
Successivamente, dopo ave fatto attendere quattordici mesi alla ricorrente, preso atto del diniego opposto da AC – nemmeno comprensibile atteso che integrerebbe un fatto notorio la circostanza per cui gli enti di natura pubblica, come AC, che garantiscono i crediti delle banche non svolgono valutazioni sul merito creditizio, affidandosi a tal fine alle valutazioni effettuate dagli istituti di credito - aveva formulato CP_1 una proposta finanziamento a condizioni peggiorative che non poteva essere accettate dalla Parte_1
Il comportamento della banca - che si era sostanzialmente fatta carico del rilascio della garanzia AC, avendo la banca stessa imposto tale garanzia come elemento aggiuntivo del finanziamento - doveva quindi intendersi quale gravemente negligente e tale da fondare la sua responsabilità contrattuale e precontrattuale.
La società ha quindi instaurato il presente giudizio, limitandolo all'accertamento dell'an debeatur, ai Parte_1 sensi dell'art. 278 c.p.c., riservando ad un eventuale ulteriore giudizio la quantificazione dei danni.
1.2. Si è costituita la contestando, anzitutto, la ricostruzione dei fatti CP_5 Controparte_1 come operata dalla ricorrente, in particolare osservando che:
- sino all'estate dell'anno 2021 i contatti fra le parti erano stati solo avviati, come confermato dall'inoltro del documento denominato term sheet nel luglio 2021 che recava solo riferimenti generali alle caratteristiche
“tipo” delle operazioni di finanziamento della banca nel campo dell'energia idroelettrica, senza alcuna indicazione del soggetto richiedente o delle caratteristiche degli impianti o delle condizioni economiche del finanziamento;
- soltanto nel mese di settembre 2021 la banca aveva trasmesso un termsheet contenente i termini, sia pure indicativi, dell'operazione e già all'epoca era stata prevista la necessità della garanzia AC che, seppur suggerita dalla banca, era stata scelta dal soggetto finanziato in quanto economicamente e tecnicamente più conveniente rispetto agli strumenti ordinari, in quanto consentiva, tra l'altro, la concessione di un finanziamento sino all'80% del costo del Progetto e l'erogazione in un'unica soluzione all'atto della stipula del finanziamento medesimo;
pagina 4 di 12 - in data 24 ottobre 2021 la aveva inviato la richiesta di finanziamento e in quel documento la Parte_1 ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto, “trasmesse in data 22/10/2021 dal Soggetto Finanziatore”, le
Condizioni Generali inerenti alla Garanzia SACE Green, nonché di “aver[le] lett[e] attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto”;
- tali condizioni generali prevedevano espressamente che la banca, dopo aver svolto la propria istruttoria con esito positivo e dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'operazione dai propri organi deliberanti, avrebbe trasmesso a AC la richiesta di garanzia e AC avrebbe a sua volta effettuato “l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando esplicitamente inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia
SACE è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE” (art. 4.4);
- nella delibera del 5 maggio 2022 erano state espressamente inserite quali condizioni sospensive della sua efficacia sia la “Verifica regolarità catastale e titolarità delle aree in cui verranno realizzati gli impianti, nonché del rilascio della concessione demaniale di durata ventennale” sia lo “Ottenimento della garanzia rilasciata da SACE”;
- successivamente, la delibera era stata inoltrata a AC che, svolta la propria autonoma istruttoria, aveva ritenuto di non poter concedere la garanzia, a causa della debolezza finanziaria dell'operazione, trattandosi di project finance realizzato da veicolo societario;
- venuta meno l'efficacia della delibera del 5 maggio 2022 si era adoperata per trovare una soluzione CP_1 alternativa in assenza della garanzia AC e aveva inoltrato una nuova delibera nel mese di ottobre 2022;
- le trattative tra le parti erano quindi proseguite per altri due mesi al punto che l'ing. nel mese di Per_1 novembre 2022 aveva inoltrato ulteriore documentazione inerente alla concessione del finanziamento e soltanto nel mese di dicembre 2022 la ricorrente aveva deciso di interrompere le trattative, inoltrando una lettera di contestazione, rivolgendosi successivamente ad altri istituti bancari.
La difesa della resistente ha quindi contestato la fondatezza delle domande proposte negando che la garanzia AC fosse mai stata imposta da e tantomeno che la fosse stata “rassicurata” circa CP_1 Parte_1 il buon esito del finanziamento, rappresentando piuttosto come la garanzia AC fosse uno strumento che avrebbe consentito alla di ottenere un finanziamento a condizioni economiche più favorevoli Parte_1 rispetto alle ordinarie condizioni di mercato.
Sotto un diverso profilo, la banca ha evidenziato come la pratica di finanziamento fosse stata avviata, in effetti, soltanto dopo l'estate 2021 e come la ricorrente fosse ben consapevole delle criticità derivanti dal tipo di impresa che chiedeva il finanziamento, rappresentata da un veicolo societario neo-costituito; ancora, la difesa della banca ha rilevato come l'ing. quale socio di riferimento del gruppo fosse un Per_1 CP_3 soggetto dotato di ampia competenza in materia bancaria e finanziaria, avendo lo stesso svolto per anni ruoli apicali nel settore bancario e assicurativo.
pagina 5 di 12 Infine, a dimostrazione del fatto che il mancato rilascio della garanzia AC e il mutamento delle condizioni della delibera non avessero sorpreso la la difesa di ha evidenziato come le trattative tra le Parte_1 CP_1 parti fossero proseguite anche dopo l'inoltro della delibera del 5 ottobre 2022 e come, in realtà, ciò che aveva fatto recedere la dalle trattative era stato un irrigidimento sull'estensione e sulle modalità Parte_1 applicative della ownership clause, avendo la ricorrente preteso che fossero esclusi da tale clausola i soci di minoranza della società senza ottenere un riscontro positivo dalla banca. CP_3
In conclusione, secondo , nella fattispecie sarebbe ravvisabile una dinamica negoziale del tutto CP_1 fisiologica, anche in considerazione della indubbia complessità dell'operazione, non essendovi alcun comportamento illegittimo o ingiustificato da parte della banca, tale da ravvisare una sua responsabilità contrattuale, stante l'omessa stipula del contratto, o precontrattuale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per la sua configurazione, tra i quali, in particolare, il ragionevole affidamento nella stipulazione del finanziamento che, sin dal mese di settembre 2021, era stato condizionato alla concessione della garanzia AC, nonché l'ingiustificata interruzione delle trattative da parte della banca, essendosi la società adoperata per trovare una soluzione alternativa che, legittimamente, aveva ritenuto CP_1 Parte_1 di non poter accettare.
Infine, ha eccepito che la ricorrente non aveva assolto al proprio onere probatorio anche sotto il CP_1 profilo della probabilità o verosimiglianza del danno subìto, integranti presupposti necessari per l'accoglimento di una domanda di condanna generica, quale quella avanzata nella presente sede, avendo la stessa ricorrente allegato che era riuscita a stipulare i finanziamenti con le società BNP IB e Banco
PM a condizioni analoghe rispetto a quelle prospettate da nel mese di maggio 2022, così CP_1 riconoscendo di non aver subito alcun pregiudizio effettivo.
1.3. All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., ritenuti non ammissibili o superflui i mezzi di prova articolati dalla ricorrente (secondo la motivazione che deve intendersi qui integralmente richiamata - cfr. ordinanza del 24 ottobre 2024), la causa è stata rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, le domande proposte non possono essere accolte.
2.1. La società attrice ha chiesto di accertare la responsabilità della banca convenuta e conseguentemente, previo inquadramento di tale responsabilità precontrattuale nell'ambito di quella contrattuale oppure nell'ambito di quella extracontrattuale, di emettere una condanna generica al risarcimento dei danni, nonché una condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno già provato.
pagina 6 di 12 2.2. Giova premettere che nel corso delle trattative le parti sono libere di decidere se concludere o meno il contratto ma nella fase che precede la stipula le parti devono comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state sospese o interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (così Cass., ordinanza, 16 novembre 2021 n. 34510; già Cass., 15 aprile 2016, n. 7545).
Per quanto concerne la natura di tale responsabilità, l'orientamento tradizionale, al quale questo giudice ritiene di aderire, ritiene che la responsabilità da culpa in contrahendo abbia natura extracontrattuale. La
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova (Cass., SS.UU. 16 luglio 2001 n. 9645; Cass., 7 febbraio 2006 n.
2525). La responsabilità precontrattuale, in effetti, è configurabile in tutti i casi in cui un soggetto abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui osservanza sono tenuti soggetti pubblici e privati, nell'ambito del rispetto dei principi garantiti dall'art. 2043 c.c.; pertanto, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità, è sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che - senza giusto motivo - abbia interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte, la quale, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli.
Riconducendo tale forma di responsabilità all'art. 2043 c.c., in tema di riparto degli oneri probatori, ne consegue, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, che non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass., 3 ottobre 2019 n. 24738; Cass.,
29 luglio 2011 n. 16735). In altre parole, grava sul soggetto che imputa alla controparte la violazione dei canoni di buona fede e correttezza fornirne la relativa prova.
In merito al pregiudizio risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale, è stato evidenziato come lo stesso sia circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (tra le pagina 7 di 12 altre Cass., 3 dicembre 2015 n. 24625; cfr. anche in tema di interesse negativo quale limite del risarcimento,
Cass., 10 marzo 2016 n. 4718; Cass., 7 febbraio 2006 n. 2525). La più recente giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha ribadito come “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass., 12 maggio 2022 n. 15147; in tal senso, anche Cass., 20 dicembre 2011 n. 27648).
2.3. Applicando questi principi alla fattispecie oggetto d'esame, si rileva come la società attrice abbia dimostrato la sussistenza delle trattative intercorse con la banca resistente attraverso lo scambio di corrispondenza finalizzato alla concessione del finanziamento per la realizzazione delle centrali idroelettriche in Basilicata (doc.
5-9 e doc. 23-31 del fascicolo di parte ricorrente) nonché con la produzione della domanda di finanziamento inoltrata alla banca nel mese di ottobre 2021 (doc. 10 di parte ricorrente) e della documentazione attestante l'avvio dell'istruttoria da parte della banca (doc. 11-12 del fascicolo di parte ricorrente), oltre che mediante la produzione delle delibere di del 5 Controparte_1 maggio 2022 e del 5 ottobre 2022 (doc. 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente). Del resto, la circostanza per cui tra le parti siano intercorse serie trattative, protratte per un lungo periodo di tempo e che erano giunte ad uno stadio avanzato, non è stata mai contestata dalla resistente.
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa della ricorrente, questo giudice non ritiene invece provato il fatto che la necessità di strutturare il finanziamento secondo la procedura “AC Green”, ossia con il ricorso alla garanzia AC, sia stato imposto dalla banca né, tantomeno, che avesse CP_1 sostanzialmente assunto l'impegno - secondo le parole della ricorrente si fosse “fatta carico” (ricorso p. 14) - del rilascio della garanzia pubblica SACE o che la stessa , da subito e comunque nel corso delle CP_1 trattative, avesse rassicurato la in ordine alla concessione del finanziamento secondo le modalità Parte_1 inizialmente concordate, ivi compresa la concessione della garanzia pubblica. In altre parole, non è stato dimostrato che il comportamento complessivo di sia stato tale da generale un ragionevole CP_1 affidamento della controparte in ordine alla concessione del finanziamento secondo le condizioni inizialmente prospettate (più in particolare, come da termsheet del mese di settembre 2021 o secondo la delibera del 5 maggio 2022).
Al riguardo, giova anzitutto evidenziare che il riferimento operato dalla ricorrente alle condizioni inizialmente previste nelle proposte di finanziamento elaborate da altri istituti di credito nel 2020 (Banca popolare di Sondrio e ICCREA) prima della diffusione del Covid integrano degli argomenti solo suggestivi posto che è del tutto inverosimile che le condizioni del finanziamento sarebbero rimaste identiche a pagina 8 di 12 distanza di oltre 1 anno e mezzo, ossia dall'aprile dell'anno 2021 data in cui sono iniziati i colloqui con i funzionari di sino al 2022 anno in cui si è effettivamente esaurita l'istruttoria di . CP_5 CP_1
In secondo luogo, si rileva come dallo scambio di comunicazioni intercorse tra le parti non risulti affatto che l'Ing. per conto della società avesse segnalato l'urgenza di definire il procedimento Per_1 Parte_1 per la concessione del finanziamento né che nel corso delle citate trattative siano stati inoltrati solleciti ai funzionari della banca al fine di definire il procedimento;
le allegazioni di parte ricorrente in merito a tali circostanze sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Ancora, la ricorrente non ha dimostrato quanto allegato circa il fatto che già nella primavera dell'anno 2021 le parti avessero avviato delle serie e concrete trattative e che nel mese di luglio 2021 avessero discusso degli elementi essenziali del progetto di finanziamento che non prendevano in considerazione la garanzia
AC (testualmente, secondo la difesa della ricorrente, che la discussione tra le parti vertesse “già su dati concreti e su informazioni di dettaglio relative al e che “la trattativa fosse giunta ad un punto di Pt_3 Parte_1 maturazione tale da avere già consentito di enucleare i termini del possibile accordo”) e, ancora, che sarebbe stato proprio uno dei funzionari di con cui la si era relazionata (precisamente il dott. CP_1 Parte_1 Tes_2
ad aver chiesto all'ing. quale esponente del gruppo di strutturare l'operazione di
[...] Per_1 CP_3 finanziamento ricorrendo ad un'apposita società veicolo, quale era la neocostituita (cfr. prima Parte_1 memoria ex art. 281 duodecies di parte ricorrente pp. 8-16).
Si tratta di argomenti che sono stati utilizzati dalla difesa della ricorrente al fine di dimostrare come in una fase inziale le trattative fossero state svolte senza alcun riferimento alla garanzia AC e come la procedura
“AC green” sarebbe stata imposta dalla banca nel mese di settembre 2021 – peraltro dando per pacifica la concessione della garanzia dell'ente pubblico - azzerando l'istruttoria sino a quel momento svolta (cfr. prima memoria ex art. 281 duodecies di parte ricorrente pp. 16-19).
Il fatto che sino all'estate del 2021 le discussioni intorno al progetto di finanziamento fossero ancora alquanto generiche e che la ricostruzione di parte attrice non sia corrispondente alla realtà sono provati, ad avviso di questo giudice, dai seguenti elementi:
- anzitutto, la circostanza per cui sarebbe stato il funzionario di a “suggerire” di ricorrere Controparte_1 ad un veicolo societario per ottenere il finanziamento risulta contraddetta dal fatto che già nei mesi di gennaio e febbraio 2020, ossia oltre un anno prima dell'avvio delle trattative con le proposte CP_5 di finanziamento della banca ICCREA e della Banca Popolare di Sondrio riguardavano la società
[...] secondo la struttura del Project Finance (doc. 2 e 3 di parte ricorrente). Parte_4
- nel mese di giugno 2021 aveva pacificamente inoltrato all'ing. un modello standard CP_1 Per_1 denominato “Term Sheet – Finanziamento MLT Impianti idroelettrici”, privo di qualunque specifica indicazione delle parti, dei progetti o delle possibili condizioni economiche e tecniche del finanziamento e con l'inserimento di plurime alternative in relazione a diversi profili rilevanti - quali, per esempio, l'ammontare pagina 9 di 12 del finanziamento, la sua durata, i rimborsi anticipati, le garanzie da rilasciare, le spese di istruttoria, i tassi di interesse, le modalità e tempi di erogazione - a dimostrazione del fatto che si trattava proprio di un documento estremamente generico e del tutto indicativo circa le potenziali modalità per strutturare il finanziamento (doc. 5 di parte ricorrente); non a caso, il term sheet di settembre 2021 era più specifico e non conteneva le plurime citate alternative (cfr. doc. 9 di parte ricorrente);
- nella comunicazione email dell'8 luglio 2021 il dott. per aveva chiesto all'ing. Tes_2 CP_5 Per_1 di fornire informazioni preliminari sugli asset da finanziare, proprio “al fine di predisporre il Term Sheet” (doc.
28 di parte ricorrente), a dimostrazione che a quella data tale documento, in riferimento al progetto di finanziamento oggetto di causa, non era stato predisposto e che il documento denominato “term sheet” inoltrato nel mese di giugno 2021 aveva un valore del tutto generico e puramente indicativo in ordine alle modalità con cui si poteva strutturare l'operazione di finanziamento;
- nella comunicazione email dell'ing. inoltrata al dott. in data 3 agosto 2021, il primo Per_1 Tes_2 chiedeva “se da parte vostra foste riusciti a fare qualche ragionamento e se le sembra ancora che l'operazione sia Pt_1
CP_ finanziabile per ” (doc. 7 di parte ricorrente); il tenore di questa comunicazione induce ad affermare, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, che a quella data la trattativa non fosse affatto giunta ad un punto di maturazione tale da aver già consentito la fissazione dei termini del possibile accordo, al punto che l'ing. i chiedeva se l'operazione potesse essere finanziata;
Per_1 Parte_1
Tali considerazioni inducono a ritenere che soltanto a partire dal mese di settembre 2021 le trattative tra le parti fossero divenute più concrete, con l'inoltro del term sheet del 24 settembre 2021 che già includeva il riferimento alla garanzia AC.
Ancora, un particolare rilievo è assunto dalle condizioni generali relative alla garanzia AC Green, relative all'attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, in relazione alle quali la ricorrente ha espressamente dichiarato che le erano state trasmesse in data 22/10/2021 dalla banca e che tali condizioni Controparte_1 erano state lette e comprese e il cui contenuto era stato integralmente e incondizionatamente accettato
(doc. 10 di parte ricorrente p. 2). A confutazione dell'allegazione per cui AC non avrebbe dovuto svolgere alcuna valutazione del merito creditizio della società da finanziare, affidandosi integralmente alle valutazioni dell'istituto di credito, e del fatto che aveva sviluppato un ragionevole affidamento circa la Parte_1 conclusione del finanziamento, anche in quanto rassicurata dai funzionari di circa il rilascio CP_5 CP_1 della garanzia da parte di AC, rilevano gli artt.
4.3 e 4.4 delle citate condizioni generali i quali prevedevano che “Il Soggetto Finanziatore, ottenuta l'approvazione dell'operazione da parte dei propri competenti organi deliberanti, trasmetterà a SACE, […], la Richiesta di Garanzia SACE e gli altri documenti elencati nell'Allegato 5 (Richiesta di
Garanzia SACE), anteriormente alla stipula del Contratto di Finanziamento con l'Impresa Beneficiaria […]” e che “A seguito della integrale ricezione della documentazione di cui all'Articolo 4.3 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) pagina 10 di 12 che precede, SACE effettuerà l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando esplicitamente inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia SACE è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE” (doc.
5 e doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente).
Ora, anche considerando la pacifica competenza dell'ing. in materia bancaria, dedotta fin Per_1 dall'introduzione del giudizio dalla resistente e mai contestata dalla ricorrente, il tenore di tali condizioni era molto chiaro nell'evidenziare che AC avrebbe svolto un'autonoma istruttoria successivamente a quella della banca finanziatrice e che avrebbe effettuato delle valutazioni indipendenti da quelle della banca.
Quindi, anche laddove, in ipotesi, i funzionari di avessero fornito rassicurazioni verbali circa il CP_1 verisimile buon esito dell'operazione - come sostenuto dai difensori della ricorrente - l'esame di tali condizioni generali sarebbe stato tale da escludere la formazione di un ragionevole affidamento circa la concessione della garanzia pubblica.
A tale ultimo riguardo, nel corso del giudizio, la ricorrente ha anche aggiunto che esaminando il sito web di
SACE era stato possibile apprendere che il rilascio della garanzia era quanto meno dubbio sin dall'inizio, quale ulteriore indice di negligenza da parte della Banca, poichè nelle F.A.Q. relative alla convenzione AC
Green era chiarito che le start-up e i project-finance non erano oggetto della Convenzione (doc. 32 di parte ricorrente punto 10); l'argomento, pur suggestivo, in realtà, integra però un fatto tale da escludere la formazione di un ragionevole affidamento della ricorrente in ordine alla concessione della garanzia atteso che si trattava evidentemente di un'informazione facilmente reperibile, anche da parte della stessa Pt_1 attraverso il semplice accesso al sito web. Ciò senza considerare come dallo scambio di
[...] corrispondenza intercorso tra AC e , emerge come fosse stata valutata da AC la possibilità di CP_1 supportare il progetto, nonostante la struttura come project finance tenendo conto dell'inserimento della in un più ampio gruppo societario circostanza che, tuttavia, è stata ritenuta dall'ente pubblico Parte_1 non sufficiente, anche in considerazione di ulteriori elementi quali “una debolezza finanziaria degli sponsor, oltre
a perplessità sulle capacità idriche prospettiche, anche data la durata del finanziamento” (cfr. email di AC del 22 luglio
2022 sub doc. 10 di parte resistente).
Ancora, rileva la circostanza per cui, dopo l'esito negativo dell'istruttoria di AC e venuta meno l'efficacia della precedente delibera di Intesa del 5 maggio 2022 che era stata sospensivamente condizionata alla concessione della garanzia, non vi è stata un'interruzione o sospensione delle trattative da parte di CP_1 ma la banca resistente si è adoperata fornendo una diversa soluzione che, evidentemente, teneva conto dell'assenza della garanzia pubblica.
A fronte della nuova proposta (delibera del 5 ottobre 2022) la società ricorrente ha effettuato le proprie valutazioni e ha ritenuto che la soluzione offerta dalla banca non fosse conveniente rispetto alle proprie esigenze ed è stata la stessa ricorrente a decidere di interrompere le trattative. pagina 11 di 12 Quindi, anche sotto questo profilo, deve escludersi che la banca abbia violato i canoni generali di buona fede e correttezza, non ravvisandosi alcuna sospensione o interruzione ingiustificata delle trattative da parte sua, atteso che il mutamento della delibera dal mese di maggio al mese di ottobre 2022 è stato ampiamente giustificato con la mancata concessione della garanzia pubblica.
In conclusione, deve escludersi che la banca abbia tenuto un comportamento irragionevole o ingiustificato, quindi arbitrario, così che il comportamento della banca, complessivamente considerato, non risulta realizzato in violazione del canone generale di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione - ivi compresa l'eccezione di parte resistente circa l'assenza di probabilità o verosimiglianza del danno subito - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
3. In merito al regolamento delle spese di lite, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto (considerando la causa di valore indeterminato e indeterminabile), della complessità delle questioni trattate (di complessità media) e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività svolta nella fase di trattazione/istruttoria, consistita unicamente nel deposito delle memorie istruttorie, e alla limitata attività inerente alla fase decisionale). Tali circostanze inducono a liquidare i compensi tenendo conto dello scaglione di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 e applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, con conseguente riduzione degli importi indicati nella nota delle spese depositate dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società contro la società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna la società al pagamento, in favore della società delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida nella somma di euro 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano, in data 30 marzo 2025
Il giudice
Ada Favarolo
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