Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2024, n. 3184
CASS
Sentenza 5 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 23 gennaio 2024 e pubblicata il 5 febbraio 2024. Le parti in causa sono una società di diritto turco, ricorrente, e una società italiana, controricorrente. La ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, sostenendo l'inadempimento della venditrice riguardo a un contratto di vendita di macchinari. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la validità della consulenza tecnica d'ufficio e l'interpretazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.

Il giudice ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ritenendo infondati i motivi di ricorso. Ha argomentato che la consulenza tecnica, pur non avendo seguito la procedura di rogatoria internazionale, non era affetta da nullità assoluta, ma da nullità relativa, sanata per acquiescenza. Inoltre, ha sottolineato che il rifiuto della ricorrente di accettare l'offerta di sostituzione dei componenti difettosi era contrario ai principi di buona fede e correttezza, poiché non comportava un sacrificio eccessivo. La Corte ha ribadito l'importanza di un comportamento improntato alla solidarietà tra le parti contrattuali, confermando la conformità dei macchinari alle specifiche contrattuali e rigettando il ricorso.

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Massime1

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

Commentario1

  • 1Affido super esclusivo alla madre: pesa la violenza davanti ai figli (Cass. 7409/25)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 marzo 2025

    1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) in relazione agli articoli 315 bis, 316, 336 bis e 337 octies c.c., nonché dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989, degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996, nonché degli artt. 101 c.p.c. e Cost., 111 per la omessa audizione dei minori da parte del giudice d'appello. Il motivo è declinato anche in termini di nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.. Il ricorrente deduce che il giudice d'appello ha gravemente errato allorché ha omesso di disporre l'ascolto e l'audizione dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2024, n. 3184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3184
Data del deposito : 5 febbraio 2024

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