Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3805/2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] en Yvelines (FRANCIA) il 16/04/1977 Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. GIARDINA C.F._1
GLENDA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 16/03/1971 C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONINO giusta C.F._2
procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 ha adìto questo Parte_1
Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli e , nati dalla relazione Persona_1 Persona_2
more uxorio intrattenuta con . CP_1
1
Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento presso di sé, e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento dell'importo di euro
600,00.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito non opponendosi alla CP_1
domanda di affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la madre, e chiedendo di porre a proprio carico un assegno di mantenimento dell'importo di euro
400,00.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo;
i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il PM ha dato parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni stabilite dalle parti.
Tanto premesso le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1. Affido condiviso dei figli e con collocamento presso Per_1 Persona_2
la madre che attualmente risiede in Vico Panebianco 16.
2. Diritto di visita del padre: il si impegna ad incontrare i minori nel CP_1
rispetto degli impegni degli stessi e segnatamente di quelli scolastici, due pomeriggi alla settimana dalle ore 17:30 alle ore 20:30 e a fine settimana alternati dalle 16:00 del sabato alle 21:00 della domenica, comprensivo di pernottamento. Durante e festività natalizie: tre giorni ad anni alterni dal 24 dicembre al 27 dicembre o dal 31 dicembre al 3 gennaio;
durante le festività pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo per 10 giorni continuativi, il cui periodo verrà concordato entro il 30 maggio di ogni anno.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando la somma di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previo necessario accordo, in mancanza la spesa resterà a carico del coniuge anticipatario;
il si CP_1
impegna a rinunciare a percepire la propria quota di assegno unico che verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
2 Il Tribunale ritiene che tali accordi vadano confermati, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Tribunale prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Attesa la natura della controversia in oggetto le spese possono compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. accoglie il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 4.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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