Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
1) dr. Emma Manzionna - Presidente REL.
2) dr.Paola Barracchia - Consigliere
3) dr. Antonello Vitale - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza definitiva nella causa civile in grado d'appello, iscritta sul ruolo generale di spedizione al n. 844 dell'anno 2020, avverso la sentenza n.1207/20 emessa il 7.04.2020 dal Tribunale di Bari in composizione collegiale
(pubblicata il 17.04.2020); tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ), con il
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. Enzo Augusto ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso il di lui studio legale alla via Abate Gimma, 147 – Bari;
Appellanti
e
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv. ti Francesco Patano e Pierfabio Pannarale, ed C.F._7
pagina 1 di 49
18– Bari;
e
(C.F.: ), nella qualità di erede della de cuius Parte_6 C.F._8 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. Marcella Telesca, ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, presso il di lei studio legale alla via De Rossi, 169 – Bari;
e
(C.F.: ), (C.F.: Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_8 [...]
), (C.F.: ) e (C.F.: C.F._10 Parte_9 C.F._11 Parte_10
), in proprio e nella qualità di eredi della de cuius con il C.F._12 Persona_2 patrocinio degli avv.ti LU Pontrelli, LU Bellarosa e Raffaella Caputo ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso lo studio dell'avv. LU Bellarosa alla Via Giovanni Amendola, 15 – Bari;
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Parte_11 C.F._13
Chiaia Noya (C.F. ) e Margherita Torroni ed elettivamente domiciliato, giusta C.F._14 procura in atti, presso lo studio legale dell'avv. G. Chiaia Noya alla via Manzoni, 15 – Bari;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D.co Marcello La Controparte_3 C.F._15
Selva ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso il di lui studio legale alla via Principe
Amedeo, 60 – Bari;
e in persona Controparte_4 dell'amministratore p.t. rag. (c.f. con il patrocinio Controparte_5 C.F._16 dell'avv. Nicola Gargano ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, alla Via Principe
Amedeo 190 – Bari;
Appellati
Nonchè
1) , nella qualità di erede del de cuius;
2) Controparte_6 Persona_3 CP_7
3) , 4) 4) 5) 6)
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
pagina 2 di 49 ; 7 ;8) 9) ; 10) CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 [...]
11 ;12) . CP_16 CP_17 CP_18
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 26.09.2024, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con note scritte inviate con modalità telematiche da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Il primo giudizio (n.3944/1986) veniva promosso dai coniugi e Controparte_2 CP_1
nonché con citazione del 6/6/86, nei confronti dei ,
[...] Parte_12 Parte_1
, , , ed aveva ad oggetto un actio negatoria Parte_2 Parte_3 Parte_4 servitutis, con la quale gli attori lamentavano che questi ultimi, i quali oltre che condomini (in quanto proprietari di un locale seminterrato sito all'interno dell'edificio condominiale) erano proprietari di un suolo adiacente a quello condominiale e del corpo basso ivi esistente adibito a ristorante, avevano realizzato manufatti illegittimi su spazi di proprietà a servizio CP_19 della loro proprietà individuale adibita a ristorante e lesivi dei diritti di essi attori condomini.
Nello specifico, gli attori lamentavano “… i seguenti comportamenti arbitrari: A) - I signori Pt_1 hanno aperto un varco nel muro che recinge il cortile dell'edificio condominiale e che separa detto cortile dalla zona di suolo che circonda la costruzione "corpo basso" di loro proprietà esclusiva, realizzando così una via di accesso dal cortile alla predetta loro proprietà esclusiva e CP_19 viceversa. Ciò costituisce indubbiamente un uso abnorme e illegittimo del muro predetto, in quanto ne altera la consistenza, la destinazione e la funzione, assoggettando la zona condominiale a servitù di passaggio a favore di un bene di proprietà esclusiva di terzi, e non può certo essere consentito;
B) - I signori dopo avere Pt_1 aperto nel muro di recinzione il varco di cui sopra hanno costruito un vano-corridoio di collegamento tra l'edificio condominiale e la zona contigua di loro proprietà esclusiva, e in particolare con la costruzione adibita a ristorante. Tale manufatto da loro realizzato è chiaramente arbitrario e illegittimo perché con esso i vengono ad occupare stabilmente una parte della zona condominiale destinata a Pt_1 marciapiede e a cortile, alterandone la funzione e la destinazione, convogliandola a uso e utilità loro esclusiva e impedendo agli altri condomini qualsiasi possibilità di utilizzazione e godimento;
perché con la sua installazione pagina 3 di 49 si è causata la chiusura di alcuni finestrini orizzontali esistenti nella zona condominiale, destinati a dare luce ed aria all'intercapedine dell'edificio condominiale e ai locali del piano scantinato;
perché risultano violate le norme di legge in tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, giacché la struttura del detto manufatto giunge fino a pochi centimetri dalla soletta dell'appartamento del piano rialzato dalla signora C)- I signori Per_1 nella zona di suolo di loro proprietà posta a Est dell'edificio condominiale hanno realizzato Pt_1 un locale a struttura metallica, destinato a cucina del loro ristorante innanzi indicato, e anche tale costruzione è arbitraria e illegale per le stesse ragioni dedotte nel capo precedente. Con detta costruzione, infatti, viene occupata stabilmente una fascia di suolo condominiale, assoggettandola a uso esclusivo dei vengono ostruiti e resi inutilizzabili alcuni finestrini lucernari orizzontali, vengono violate le Pt_1 disposizioni sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute, in quanto anche questa struttura giunge fino a pochi centimetri dal balcone dell'appartamento della signora;
D) - I signori Per_1 hanno fatto installare nella zona condominiale delle tubazioni di raccolta e di smaltimento Pt_1 delle acque di rifiuto provenienti dalla loro proprietà contigua e hanno fatto collegare tali tubazioni di scarico con le tubazioni di fogna dell'edificio condominiale. Anche tale iniziativa, ovviamente, è illegittima perché pone in essere un asservimento dei beni condominiali a esigenze e utilità di una distinta proprietà contigua, e dovrà disporsi la cessazione del lamentato inconveniente e la rimozione delle citate abusive tubazioni;
E) - I signori sul muro di recinzione posto sul confine tra la loro proprietà Pt_1 esclusiva e la proprietà hanno fatto poggiare - dalla parte del - una CP_19 CP_4 tubazione che raccoglie le acque pluviali provenienti dal lastrico solare di copertura del loro immobile adibito a ristorante. In tale modo hanno illegalmente occupato parte del suolo di proprietà del ponendo in essere anche una arbitraria situazione di asservimento del cortile allo scolo CP_4 CP_19 delle acque provenienti dalla loro proprietà contigua;
F) - I signori hanno realizzato una copertura Pt_1 della fascia di suolo esistente tra il fabbricato di loro proprietà esclusiva, adibito a ristorante, e il muro posto sul confine con il cotile dell'edificio condominiale. Tale copertura, però, risulta fatta con una pendenza tale che le acque meteoriche ricadenti sulla stessa vengono riversate e smaltite nel cortile del il che non è legittimo e non può essere consentito”. All'uopo, chiedevano, l'accoglimento delle CP_4 seguenti conclusioni: “1)- Dichiarare illegittima l'apertura del varco di cui al punto A) del presente atto, operata dai signori nel muro di cinta esistente tra la zona adibita a cortile dell'edificio Pt_1 condominiale indicato in narrativa, posto in alla traversa di via Grotta Regna n.2/5, e la zona CP_4 di proprietà esclusiva dei convenuti, illegittima la pretesa di costoro di assoggettare la zona condominiale pagina 4 di 49 alla servitù di passaggio a favore della loro contigua proprietà esclusiva e conseguentemente ordinare la eliminazione del predetto varco e il ripristino del muro di cinta;
2) - Dichiarare illegittime le costruzioni sopra indicate ai capi B) e C) della narrativa, cioè il vano-corridoio di collegamento tra l'edificio e il locale dei convenuti adibito a ristorante e il vano, a cucina di detto ristorante, CP_19 realizzato sul lato Est dell'edificio condominiale, e conseguentemente ordinare la rimozione di dette costruzioni abusive e il ripristino del preesistente stato dei luoghi, con la riattivazione dei finestrini lucernari orizzontali posti in corrispondenza della intercapedine dell'edificio condominiale;
3) - Dichiarare illegittima la installazione nella zona condominiale delle tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque di rifiuto provenienti dalla contigua proprietà esclusiva dei convenuti, di cui al capo D) della narrativa, e per l'effetto ordinare la rimozione di dette tubazioni e la eliminazione del loro collegamento con l'impianto di fogna dell'edificio condominiale di cui trattasi;
4) - Dichiarare illegittima l'installazione della tubazione di raccolta delle acque piovane provenienti dal lastrico solare della costruzione adibita a ristorante, di cui al capo E) della narrativa che precede, inesistente la servitù di scolo delle acque predette sulla zona condominiale e conseguentemente ordinare la rimozione della citata tubazione;
5) - Dichiarare illegittima, nella maniera in cui è stata realizzata, la copertura della zona di suolo di proprietà dei convenuti, esistente fra il loro locale adibito a ristorante e il muro di confine, di cui al capo F) della narrativa, inesistente la servitù di scolo che con detta copertura si pretende di porre in essere a carico della zona e ordinare quindi la rimozione CP_19 della copertura stessa o quanto meno l'esecuzione delle modifiche e opere necessarie per eliminare l'inconveniente lamentato;
6) - Condannare i convenuti a risarcire in favore degli attori i danni da questi subiti e subendi, nella misura che risulterà in corso di giudizio o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa;
7) -
Condannare i convenuti signori in solido fra di loro, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese, Pt_1 diritti e onorari del giudizio;
8) - Dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si costituivano e , i quali sostenevano che le opere erano preesistenti Parte_1 Parte_2 all'acquisto e chiamavano in causa i propri alienanti-dante causa ( , , Persona_3 Parte_7
, ) per essere manlevati. Persona_2 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Rimanevano contumaci i convenuti e . Parte_3 Parte_4
-Il secondo giudizio (n.7922/86) veniva promosso, con citazione del 22.01.1986, da e Parte_1
nei confronti di ed aveva ad oggetto la medesima domanda di Parte_2 Parte_7 manleva. Con atto di intervento adesivo volontario, si costituiva in giudizio , Controparte_20
pagina 5 di 49 nella propria qualità di proprietario di altra unità immobiliare sita nel medesimo complesso condominiale, aderendo alle posizioni ed alle conclusioni rassegnate dagli attori principali.
Riuniti i due giudizi ed espletata una C.T.U. tecnica mediante il consulente Ing. la causa Per_4 veniva definita con sentenza n. 406 del 21.01.1992, depositata il 30.01.1992, con cui il Tribunale di Bari, accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli attori principali e dall'intervenuto e, per l'effetto, condannava i convenuti alla rimozione delle opere ritenute illegittime.
- Avverso la suddetta sentenza era promosso il giudizio di appello n.497/1992 dai che Pt_1 veniva definito dalla C.A. di Bari con sentenza 159/93, passata in giudicato, che, rilevato un difetto di notifica della citazione a , annullava gli atti del giudizio di primo grado e la Parte_3 relativa sentenza, compensando le spese del doppio grado di giudizio e rimettendo la causa al
Tribunale.
- Il terzo giudizio innanzi al Tribunale, RG. n.2208/1993, era promosso da , Controparte_2
, in , l' con atto di riassunzione notificato il Controparte_1 Persona_1 Pt_6 Controparte_20
24-25/93 e 3-5/04/1993, i quali reiteravano le domande già proposte nei confronti di , Parte_1
e . Si costituivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
, e eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione e
[...] Parte_2 Parte_4 chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda e, in subordine, la condanna dei terzi chiamati in garanzia. Si costituivano , in proprio e quale procuratore generale di Parte_7 Per_2 ved. , , e , chiedendo il rigetto della
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 chiamata in causa per infondatezza. Veniva rinnovata la ctu con l'ing. , dichiarata Persona_5 la contumacia di e , ed il giudizio era definito con sentenza Parte_3 Persona_3
n.1410/1997 che accoglieva integralmente le domande.
-Avverso tale sentenza, veniva promosso un secondo giudizio di appello n.1624/2003 da parte di
, e con atto di citazione notificato rispettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_4 il 01-08-09/10/2003, che veniva definito dalla C.A. Bari, con sentenza 311/2006 del 24.03.2006 , passata in giudicato, che, rilevato un difetto di notifica della citazione a , Parte_3 annullava gli atti del giudizio di primo grado e la relativa sentenza, condannava gli attori – appellati in solido alla rifusione in favore degli appellanti e terzi chiamati delle spese del doppio grado del giudizio, poneva definitivamente a loro carico le spese della C.T.U. tecnica espletata, e rimetteva la causa al Tribunale ex art.354 cpc. pagina 6 di 49 -Il quarto giudizio innanzi al Tribunale n.9459/2006, veniva riassunto con citazione del 9.09.2006 da
, nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, , in proprio e quale procuratore di , Parte_3 Parte_4 Parte_7 Persona_2
, , , , in , l' Parte_8 Parte_9 Parte_10 Persona_3 Persona_1 Pt_6 [...]
riportandosi alle conclusioni originarie. Resistevano i convenuti insistendo nella CP_20 Pt_1 proprie richieste, eccezioni ed istanze anche istruttorie;
si costituivano, inoltre, i terzi chiamati e la quale si associava in toto alle domande spiegate dagli attori nell'atto di citazione in Persona_1 riassunzione. Con ordinanza del 21.05.2008, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di usufruttuaria dei beni di cui i convenuti erano nudi Parte_5 Pt_1 proprietari. Inoltre, il tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, rinnovava la ctu nominando sempre l'ing. e dichiarava la contumacia dei Per_5 condomini non costituiti. Nel giudizio interveniva il in Controparte_21
Bari-Torre a Mare, associandosi alle domande di parte attrice volte alla rimozione dei manufatti che pregiudicavano le aree condominiali.
Con la sentenza n.1207/20, pubblicata il 17.04.2020, oggetto del presente giudizio di appello, il
Tribunale di Bari, in composizione collegiale, ha così statuito: “1) DICHIARA illegittima l'apertura del varco di cui al punto A) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986, operata dai nel muro di Pt_1 cinta esistente tra la zona adibita a cortile dell'edificio condominiale, posto in alla traversa di via CP_4
Grotta Regna n.2/5, e la zona di proprietà esclusiva dei convenuti e, per l'effetto, DICHIARA illegittima la pretesa di costoro di assoggettare la zona condominiale alla servitù di passaggio a favore della loro contigua proprietà esclusiva e conseguentemente , a cura e spese dei e della Pt_13 Pt_1 Pt_5
l'immediata eliminazione del predetto varco e il ripristino del muro di cinta;
2) DICHIARA illegittime le costruzioni indicate ai capi B) e C) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986, cioè il “vano-corridoio di collegamento tra l'edificio condominiale e il locale dei convenuti adibito a ristorante” ed il “vano adibito a cucina di detto ristorante”, realizzato sul lato Est dell'edificio condominiale e, per l'effetto, , a cura e Pt_13 spese dei e della l'immediata rimozione di dette costruzioni abusive e il ripristino del Pt_1 Pt_5 preesistente stato dei luoghi, con la riattivazione dei finestrini lucernari orizzontali posti in corrispondenza della intercapedine dell'edificio condominiale;
3) DICHIARA illegittima l'installazione nella zona condominiale delle tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque di rifiuto provenienti dalla proprietà esclusiva dei convenuti di cui al capo D) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986 e, per l'effetto, ORDINA, a cura e spese dei pagina 7 di 49 e della l'immediata rimozione di dette tubazioni e l'eliminazione del loro collegamento con Pt_1 Pt_5
l'impianto di fogna dell'edificio condominiale;
4) DICHIARA illegittima l'installazione della tubazione di raccolta delle acque piovane provenienti dal lastrico solare della costruzione adibita a ristorante di cui al capo E) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986 e DICHIARA inesistente la servitù di scolo delle acque predette sulla zona condominiale e, per l'effetto, ORDINA l'immediata rimozione della citata tubazione, a cura e spese dei e della 5) DICHIARA illegittima la copertura della zona di suolo di proprietà dei Pt_1 Pt_5 convenuti, esistente fra il loro locale adibito a ristorante e il muro di confine, di cui al capo F) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986 e, per l'effetto, DICHIARA inesistente la servitù di scolo che con detta copertura si pretende di porre in essere a carico della zona condominiale e ORDINA l'immediata rimozione della copertura stessa o l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare lo scolo delle acque nel pluviale P realizzato in violazione delle norme sulle distanze legali;
- RIGETTA le domande di manleva e risarcitorie spiegate dai nei confronti di in proprio e quale procuratore generale di Pt_1 Parte_7 Per_2
e e del contumace
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
- CONDANNA i convenuti Persona_3 Parte_1 Parte_2 [...]
e in solido tra loro, a pagare in favore degli attori Parte_3 Parte_4 Parte_14
la somma di € 10.000,00, così equitativamente liquidata a titolo di risarcimento danni, oltre
[...] interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA i convenuti Parte_1
, e in solido tra loro, a pagare in favore
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 di la somma di € 10.000,00, così equitativamente liquidata a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_6 interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei dai litisconsorti costituiti Pt_1 Controparte_22 Parte_11 [...]
e - CONDANNA i convenuti Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
, e e la litisconsorte in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori e Controparte_2 CP_1 nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.882,12, di cui € 10.343,00 per compensi ed €
[...]
539,12 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- CONDANNA i convenuti e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 litisconsorte in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da (in Parte_5 Parte_6 qualità di erede di nel presente giudizio, che liquida in € 10.343,00 per compensi, oltre Persona_1
pagina 8 di 49 accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; - CONDANNA i convenuti e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 litisconsorte in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_5 Parte_7
in proprio e quale procuratore generale di (ED ),
[...] Persona_2 Parte_7 Parte_8
, e nel presente giudizio, che liquida in € 10.343,00 per
[...] Parte_9 Parte_10 compensi, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; -
CONDANNA i convenuti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la litisconsorte in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal
[...] Parte_5 di di Bari nel presente giudizio, che liquida in Controparte_21 CP_4
€ 6.783,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA i convenuti e e la litisconsorte Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel presente
[...] Parte_11 giudizio, che liquida in € 6.783,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-
CONDANNA i convenuti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la litisconsorte in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_5 [...]
e nel presente giudizio, che liquida in € 6.783,00 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; - CONDANNA i convenuti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la litisconsorte in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_4 Parte_5 nel presente giudizio, che liquida in € 6.783,00 per compensi, oltre accessori di legge se Controparte_22 dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%”, ponendo definitivamente a carico dei convenuti e della litisconsorte in solido tra loro, le spese di c.t.u. ed ordinando al Parte_5
Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la trascrizione della pronunciata sentenza.
Con il presente ( terzo) giudizio di appello ( R.G. n.844/2020) promosso con atto di citazione notificato il 14-15.07.2020, 24-26.08.2020 e 02.09.2020, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia Parte_3 Parte_4 Parte_5 esecutiva della sentenza gravata, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare l'inammissibilità delle pretese ripristinatorie e risarcitorie degli attori originari e di tutti i pagina 9 di 49 chiamati, per difetto di legittimazione passiva dei convenuti, nonché in quanto infondate, prescritte e prive di prova, e sprovviste d interesse, con ogni conseguente provvedimento di legge;
b) dichiarare l'inammissibilità di qualsivoglia domanda inerente l'immobile di cui al civico 2/1 di viale Grotta della Regina (di cui non è più usufruttuaria); b) in via condizionata, e per il remoto caso di conferma dell'accoglimento delle pretese attoree, condannare in solido i costruttori e a risarcire e comunque manlevare i fratelli Controparte_23 Parte_7
(odierni appellanti) di ogni conseguenza derivante dalla domanda degli attori, nonché a rifondere loro Pt_1 della diminuzione di valore che la loro proprietà dovesse subire in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, nella misura da determinarsi a mezzo c.t.u., o in via equitativa, o in separato giudizio”; in via istruttoria, hanno insistito nell'ammissione della prova testimoniale e nel rinnovo della c.t.u.
Si sono costituiti e chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa “… anche e per gli effetti dell'art. 96, I e III comma, cpc, ricorrendone, nel caso di specie, i presupposti…”.
Con separate comparse di costituzione, si sono costituiti rispettivamente nella Controparte_3 qualità di erede della de cuius e , nella qualità di erede della de Persona_6 Parte_6 cuius chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del gravame ai Persona_1 sensi degli artt. 342 e 348 bis e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio, con separati atti rispettivamente e Parte_11 Parte_7
, e , questi ultimi in proprio e nella
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 qualità di eredi della sig.ra chiedendo l'integrale rigetto del gravame poiché Persona_2 infondato.
Si sono costituiti in giudizio anche e , chiedendo, in via Controparte_24 Controparte_25 preliminare, l'estromissione dal giudizio “… in forza della rinuncia alla eredità in morte di
[...]
” nonché dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, Per_7 il rigetto dell'appello per infondatezza. Da ultimo, si è costituito il Controparte_4
in persona dell'amministratore p.t., chiedendo, previo rigetto del proposto
[...] gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con ordinanza emessa in data 9.09.2020, pubblicata il 17.09.2020, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza. pagina 10 di 49 Con ordinanza del 14.12.2022, questa Corte ha invitato parte appellante a fornire la prova della notificazione dell'atto di appello agli eredi di nonché del perfezionamento della Controparte_20 notifica a e , prova quest'ultima che è stata fornita con note del CP_11 CP_10
17.02.2023. Quanto al L'BA entrambi deceduti, gli CP_20 Persona_8 appellanti, con le medesime note, hanno evidenziato che l'unità immobiliare di cui questi era proprietario (segnatamente dell'appartamento in catasto al fgl 3, plla 852 sub 5) è stata alienata al condomino alla quale era pervenuta in parte in forza di decreto di trasferimento Controparte_22 emesso il 21/4/2010, nella procedura esecutiva in danno di , ed in parte in forza di Controparte_20 compravendita dell'1/6/2011, disposta da coniuge del . Tali atti Persona_8 Controparte_20 di provenienza sono stati depositati contestualmente alla suddetta nota (all. 2). Si aggiunga che l regolarmente attinto dalla notifica dell'atto di appello al suo difensore costituto Controparte_22 in prime cure, avv. Incoronata Villani (con notifica via pec eseguita in data 14/7/2020 – all. 3), ha definito la controversia con espressa rinuncia agli atti ed all'azione, giusta scrittura privata depositata all'udienza del 21/9/2022 , allegata alla nota, con conseguente cessazione della materia del contendere per quanto concernente detta unità e parte (all. 4). Tali circostanze, debitamente documentate consentono di ritenere superflua la evocazione degli eredi di , Controparte_20 originario attore, che difettano di qualsivoglia interesse al presente giudizio.
Con ordinanza del 5.04.2023, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Benchè ritualmente citati, , in qualità di erede del de cuius , Controparte_6 Persona_3
in qualità di erede del de cuius , Persona_8 Controparte_20 Controparte_7 [...]
e , CP_8 Controparte_9 Controparte_22 CP_10 CP_11 CP_12
, , , e
[...] Controparte_26 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 [...]
non si sono costituiti nel presente grado di giudizio e, pertanto, sono stati dichiarati CP_18 contumaci.
Con sentenza (parziale e non definitiva) del 5/18.07.2024, questa Corte ha disposto l'estromissione dal giudizio di e e dichiarato la compensazione integrale Controparte_24 Controparte_25 delle spese tra gli appellanti ed i suddetti appellati ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra gli appellanti e nulla per le spese. Controparte_22
pagina 11 di 49 Con la medesima sentenza ha rigettato tutte le questioni preliminari promosse dagli appellanti con i motivi sub.1-2-3-4 dell'atto di appello;
ha respinto la richiesta di prova testimoniale dai medesimi appellanti reiterata con l'atto di appello ed ha disposto, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio di convocare a chiarimenti il CTU del giudizio di primo grado Ing. Persona_5
, affinchè replicasse sia alle osservazioni alla c.t.u. contenute nella nuova c.t.p. redatta dall'ing.
[...] allegata all'atto di appello sia a quelle contenute nella c.t.p. redatta dall'ing. Persona_9 [...] allegata alla memoria conclusionale dei convenuti-appellanti nel giudizio di primo grado. Per_10
Indi, all'esito dell'espletamento dell'incarico da parte del c.t.u., la causa è stata nuovamente riservata per la decisione all'udienza del 25.09.2024, ai sensi dell'art.190 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
*****
I. A fondamento della decisione, il giudice di prime cure, premesso che “..la presente controversia rappresenta una mera prosecuzione del giudizio proposto con l'atto di citazione del 1986 in quanto la riassunzione non incardina un giudizio nuovo, ma riattiva l'originario rapporto processuale (Cass.
19467/05; 13597/04 e 6438/81), deve concludersi che il presente giudizio debba ritenersi pendente al
30.04.1995 e sia dunque assoggettato alle norme processuali anteriori alla L. 353/90..”, ha ritenuto infondate tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e, nel merito, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato, Ing. , ha ritenuto che i manufatti di cui ai punti Persona_5
A-B-C-D-E-F dell'atto di citazione originario fossero stati realizzati dai convenuti su aree di natura e che non esistesse alcuna servitù di passaggio o di scolo a carico delle aree CP_19 condominiali ed in favore della proprietà dei e, per l'effetto, ha ordinato la Parte_15 Pt_5 riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'immediata demolizione a cura e spese dei convenuti e della terza chiamata, di tutte le opere realizzate. Il tribunale ha in tal senso Parte_5 provveduto nonostante che alcune delle opere illegittime fossero state rimosse e gli scarichi dismessi, in quanto ha ritenuto che lo scarico della fogna (lamentela D) avrebbe potuto in futuro essere riutilizzato, la tubazione pluviale del vano C ( lamentela E) era stata sostituita da altra realizzata in violazione dell'art.889 c.c. e lo scolo delle acque piovane del vano C ( lamentela F) si riversava nel pluviale P posto a distanza illegale dal confine. Ha, inoltre, rigettato la domanda di manleva ritenendo superflua la prova testimoniale poiché i documenti - in particolare la pianta plamimetrica allegata al preliminare del 30.01.1976 e l'atto di vendita del 14.10.1980 in favore di non CP_27
pagina 12 di 49 facevano affatto menzione dei manufatti, che erano stati realizzati evidentemente dai a Pt_1 servizio della propria attività di ristorazione, tant'è che i medesimi presentarono nel 1985 Pt_1 istanza di condono edilizio dei suddetti manufatti. Ha ritenuto che il danno fosse in re ipsa trattandosi di violazione della normativa in materia di distanze legali ed ha condannato i al Pt_1 risarcimento del danno quantificato in €.10.000,00 in favore degli attori e Parte_16
€.10.000,00 in favore della , oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo. Ha accolto Pt_6
l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria eccepita dalla litisconsorte evocata in Pt_5 giudizio solo nel 2008 e ha rigettato la domanda risarcitoria alla quale avevano genericamente aderito i condomini litisconsorti necessari soltanto nel 2012. Ha, infine, condannato i convenuti CP_28 al rimborso delle spese solo dell'ultimo giudizio (in quanto i precedenti erano già stati
[...] liquidati), con i parametri del DM 55/14, valore della controversia indeterminato, complessità media in quanto durato 14 anni , in favore degli attori, della e dei dante causa (tutte le fasi) Pt_6 Parte_7 nonché del e dei litisconsorti condomini costituiti (tre fasi, esclusa quella istruttoria), CP_4 nulla per le spese riguardo ai condomini contumaci.
5. Preso atto di quanto statuito con la sentenza parziale/ non definitiva, occorre procedere all'esame, nel merito, del quinto motivo, con cui gli appellanti hanno lamentato:
a) “l'inimputabilità delle opere ai fratelli poichè il Tribunale avrebbe aderito acriticamente Pt_1 alle conclusioni del c.t.u. nominato anche se esulavano dall'indagine tecnica e non avrebbe analizzato i titoli di acquisto dai quali emergerebbe la preesistenza dei manufatti , atteso che i coniugi - Pt_1 già possessori dei locali dal 1971, sarebbe stati autorizzati dai proprietari ad eseguire le opere, Pt_5 completate al momento dell'acquisto delle unità immobiliari oggetto del presente giudizio e la preesistenza del possesso emergerebbe dalla promessa di vendita del 30.01.1976 tra i costruttori e . Persona_11 Controparte_29
b) “la situazione dominicale delle aree asseritamente comuni” . Secondo la prospettazione difensiva, il c.t.u. avrebbe commesso l'errore di cristallizzare le proprie valutazioni alla data del contratto di appalto-vendita del 1968 sulla base della planimetria allegata relativa al progetto del fabbricato a realizzarsi, senza considerare il fatto che le parti comuni dell'edificio, rappresentate nella planimetria relativa al progetto del fabbricato del 1968, sarebbero state successivamente modificate, in minore estensione, dopo la effettiva realizzazione dell'edificio. Al momento del rilascio della licenza di costruire, risultò che l'area da cedere al Comune di Bari da adibire a strada in base al piano pagina 13 di 49 regolatore era maggiore di quella prevista nel progetto allegato all'atto di appalto del 1968 (320 mq piuttosto che 200 mq). Alla luce di tanto, i costruttori presentarono al Comune di Bari istanza di
“variante” alla precedente licenza edilizia che fu rilasciata il 11.01.1969 -sicchè le parti comuni dell'edificio risultanti dalla base della planimetria del '68, furono modificate successivamente – in minore estensione, ed a tali inferiori parti comuni farebbero riferimento i titoli di acquisto degli attori. Infatti, in tali atti è richiamato l'atto di asservimento del 1969 che dimostrerebbe che, solo con l'apposizione del vincolo a parcheggio, sia stata definita l'estensione effettiva del suolo destinato alla realizzazione del complesso condominiale de quo unitamente alla definizione delle proprietà esclusive e delle aree comuni.
c) “sulle doglianze degli attori e l'accertamento peritale” – c.1) “Doglianza sub A” relativa - all'apertura di un varco (denominato varco X'/X dal c.t.u.) nel muro che recinge il cortile dell'edificio condominiale e che lo collega dalla zona di suolo che circonda la costruzione denominata “corpo basso” di proprietà esclusiva dei e – alla servitù di passaggio a carico Pt_1 della zona condominiale, laddove il Giudicante, in palese violazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio, ha ritenuto che i convenuti non fossero riusciti a dimostrare la preesistenza del varco al loro acquisto dai danti causa, terzi-appellati mentre, al contrario, incombeva sugli attori l'onere di provare che in quel punto vi era una chiusura. Peraltro, secondo la prospettazione difensiva dei il varco sarebbe posto in corrispondenza dell'area di proprietà esclusiva dei convenuti e, Pt_1
l'accesso, quindi, non poteva essere definito come “servitù di passaggio” a carico dell'area condominiale e, quand'anche fosse stata costituita una servitù a carico dell'area condominiale, la stessa confermerebbe l'inesistenza di un muro, nel quale sarebbe stato aperto un varco;
c.2)
“Doglianza sub B” relativa alla costruzione di un “vano corridoio” di collegamento tra la proprietà
e la zona contigua di proprietà dei in quanto il Tribunale, aderendo alle CP_19 Pt_1 conclusioni della c.t.u., ha ritenuto che l'intera area che circonda l'edificio sia di proprietà non considerando che l'area su cui ricade il vano “D” (indicato nella planimetria all.1 CP_19 della relazione di consulenza tecnica di ufficio) sarebbe di proprietà esclusiva degli appellanti e collocata in aderenza tra il “corpo basso” e il locale seminterrato dell'edificio condominiale, quale ampliamento di due costruzioni (ossia corpi G e A – planimetria all. 1 della c.t.u.) di proprietà esclusiva degli stessi. Peraltro, la copertura del vano corridoio non sarebbe praticabile e, pertanto, non potrebbe concorrere alla limitazione del godimento del balcone di proprietà di , quale Parte_6 pagina 14 di 49 erede di c.3) “Doglianza sub C” relativa alla costruzione del locale a struttura Persona_1 metallica (corpo E) laddove il Tribunale non avrebbe considerato che il detto vano è di proprietà esclusiva dei e che seppur realizzato in aderenza ad un manufatto edilizio (pure di proprietà Pt_1 esclusiva degli appellanti) è stato oggetto di condono edilizio e si configura quale ampliamento di costruzioni preesistenti e non quale nuova costruzione. Peraltro, anche la copertura del vano E non è praticabile e, pertanto, non può concorrere alla limitazione del godimento del balcone di proprietà di
, quale erede di c.4) “Doglianza sub D”, in quanto il Tribunale avrebbe Parte_6 Persona_1 ordinato la rimozione dell'inesistente laddove lo scarico realizzato dai nella fogna Pt_1 condominiale risulta, almeno dal 1994, dismesso;
c.5) “Doglianza sub. E” relativa alla tubazione pluviale collocata sul muro di recinzione posto sul confine tra la proprietà e la CP_19 proprietà dei in quanto il giudicante ne avrebbe ordinato la rimozione non considerando Pt_1 la circostanza che anche la stessa risulta rimossa e poi collocata in posizione diversa (interrata sotto il marciapiede e con lo scarico sulla sede stradale esterna) e si sarebbe pronunciato ultra petita poichè giammai era stata posta una questione di violazione delle distanze legali, neppure specificata dal c.t.u.
c.6) “Doglianza sub. F”, in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato ultra petita atteso che la denuncia degli attori riguardava la realizzazione di una copertura, tra la proprietà esclusiva dei convenuti e il muro di confine condominiale di pendenza tale da smaltire le acque nel cortile comune e sebbene la nuova copertura non determinasse alcuno scolo sulle aree condominiale, il giudicante piuttosto che dichiarare la cessazione della materia del contendere avrebbe ordinato la rimozione
(della nuova copertura) nonostante che questa non recasse alcun danno agli attori , che non ne avevano neanche fatto richiesta.
Dette doglianze si fondano sulla asserita pretesa degli appellanti di essere proprietari esclusivi degli spazi oggetto di contesa e sulla preesistenza dei manufatti illegittimi rispetto al loro acquisto dai danti causa . Controparte_30
5. a-b SUll'ACCERTAMENTO DELLA NATURA CONDOMINIALE O DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DEGLI SPAZI OGGETTO DI CAUSA.
Come già evidenziato nella sentenza non definitiva, nella perizia redatta nell'aprile 2010, il c.t.u. ing.
, esaminava, in primo luogo, il contratto di vendita -appalto del 19.10.1968 Persona_5 intercorso tra , e (proprietari del suolo edificatorio) e i CP_31 Controparte_32 CP_33 sig.ri (costruttori), i quali ultimi acquistarono dai primi un suolo edificatorio per Parte_17 pagina 15 di 49 realizzare l'edificio condominiale in come da progetto di cui alla licenza edilizia n.568 CP_4 del 13.06.1968 ed allegata planimetria. In detta planimetria, il suolo veniva diviso in due parti: una di proprietà esclusiva degli acquirenti-costruttori tratteggiata in blu (dove risulta attualmente realizzato il ristorante degli appellanti), l'altra comprendente l'edificio condominiale con le pertinenze ed un'area tratteggiata in verde destinata a parcheggio. Nell'edificio condominiale erano individuati tre appartamenti destinati in permuta ai committenti/ venditori , siti al primo CP_31 piano sul piano rialzato, rispettivamente di fronte, a sinistra ed a destra;
l'impresa costruttrice assumeva in appalto, quale corrispettivo della vendita del suolo, la costruzione nell'edificio condominiale dei suddetti tre appartamenti riservati ai venditori, mentre la zona tratteggiata in verde nella planimetria allegata rientrava tra le parti comuni dell'edificio ( giardino/cortile), a differenza di quella tratteggiata in blu che restava di proprietà esclusiva degli acquirenti.
La linea di confine tra le proprietà condominiali e quelle individuali corrispondeva (e corrisponderebbe a tutt'oggi), secondo quanto accertato dal c.t.u, a quella risultante nella planimetria allegata all'atto del 1968 (riprodotta con la linea rossa MXX' ” nell'allegato C.F._17 grafico nn.
1-2 alla c.t.u.).
In data 11.01.1969, il Comune di Bari rilasciava una nuova licenza edilizia in variante rispetto a quella originaria del 1968.
Con atto di asservimento notarile del 20.10.1969, i costruttori destinavano a Parte_17 parcheggio privato il cortile tratteggiato in verde nella planimetria del 1968 ma con una estensione leggermente inferiore rispetto a quella originaria.
In data 10.11.1969 il Comune di Bari rilasciava il certificato di abitabilità.
Con atto di vendita del 20.10.1970 i costruttori vendevano a Persona_12 Parte_18
l'appartamento a piano rialzato (sottostante a quello di ) a levante ed a CP_33 Parte_19 quello a ponente rialzato (sottostante a quello di ). Nei suddetti atti, veniva precisato Controparte_32 che, mentre era compresa tra le parti comuni la zona vincolata a parcheggio nell'atto di asservimento del 10.10.1969, rimaneva di proprietà dei venditori la restante zona di cortile tratteggiata in blu nella planimetria allegata all'atto di vendita del 1968, comprese le costruzioni cd. corpi bassi ivi esistenti.
Con atto di compravendita del 20.11.1977 intercorso tra e e Parte_19 Controparte_2 atto di compravendita del 1.12.1977 intercorso tra e gli originari Parte_18 Persona_1 pagina 16 di 49 attori, odierni appellati, acquistavano i suddetti appartamenti come posseduti dai rispettivi venditori, comprendenti tra le parti comuni la zona di cortile adibita a parcheggio di cui all'atto di asservimento del 1969, mentre rimaneva di proprietà dei venditori la restante zona di cortile tratteggiata in blu nella planimetria allegata all'atto di vendita del 1968, comprese le costruzioni cd. corpi bassi ivi esistenti.
Con atto di vendita del 22.09.1975, vendeva l'appartamento al primo piano a Controparte_34
L'BA (che poi ha a sua volta vendeva ad rispetto al quale ultimo CP_20 Persona_13
è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con sentenza parziale) richiamando le pertinenze dell'atto di vendita/appalto 1968 (in tale atto l'atto di asservimento a parcheggio del 1969 non veniva citato).
Con contratto preliminare di vendita del 1976, i sig.ri , Parte_20 promettono di vendere a conferendogli il possesso, l'immobile di nuova Controparte_29 costruzione composto da un grande vano con servizi come da pianta planimetrica allegata all'atto, sottoscritta dai contraenti (dalla stessa si rilevava, in base a quanto evidenziato dal c.t.u., che all'epoca esisteva solo il corpo del ristorante e la linea di confine tra il cortile ed il ristorante corrispondeva chiaramente alla linea di confine individuata nell'atto di vendita del 1968) . L'atto di vendita veniva formalizzato con atto pubblico del 14.10.1980 tra i venditori e gli acquirenti e Pt_1 Parte_5 in cui veniva precisato che quanto venduto corrispondeva a quanto promesso in vendita. In data
29.03.1986, presentava domanda di condono edilizio, con allegata planimetria catastale Pt_1 datata 16.09.1985, da cui risultava la costruzione di corpi aggiunti al ristorante con consistenza sostanzialmente corrispondente a quella attuale.
Sulla base della documentazione in atti, l'allora c.t.p. dei convenuti ing sosteneva che, dalla CP_35 destinazione a parcheggio nell'atto di asservimento del 1969 di un'area di giardino / cortile inferiore a quella prevista nell'atto di vendita/appalto del 1968, si sarebbe desunta la rideterminazione consensuale della zona di cortile di pertinenza condominiale che non sarebbe stata più quella tratteggiata in verde della planimetria allegata all'atto del 1968, bensì quella allegata all'atto di asservimento del 1969. La conferma di ciò si avrebbe nel rilascio di nuova licenza edilizia con variante l'11.01.1969, resa necessaria perché, con l'atto di asservimento del 20.10.1969, una parte della zona destinata a parcheggio sarebbe stata stralciata dalle parti comuni del fabbricato condominiale con il pagina 17 di 49 consenso di tutti i comproprietari ed aggregata alle aree di proprietà esclusiva dei costruttori proprietari.
Tale tesi non veniva condivisa dal c.t.u. nel giudizio di primo grado il quale, con argomentazione condivisa dal Tribunale, obbiettava che l'atto del 1969 aveva ad oggetto l'asservimento di determinate zone di cortile a parcheggio (zone che, per la restante parte, resterebbero di proprietà CP_19 anche se non destinate a parcheggio) e non poteva determinare la modifica dell'assetto proprietario che restava definito nel contratto di vendita appalto del 1968 (ciò varrebbe anche per le superfici sotto balcone evidenziate in giallo, distinte dal cortile, con marciapiede bocche d'ispezione ed areazione dell'intercapedine ). CP_19
Con l'atto di appello e la c.t.p. allegata redatta dell'ing. gli appellanti hanno continuato a Per_9 sostenere che la zona di cortile di pertinenza condominiale non sarebbe più quella tratteggiata in verde della planimetria allegata all'atto del 1968 bensì quella inferiore determinata nell'atto di asservimento nel 1969, asserendo che tale zona sarebbe stata modificata con l'avanzamento del programma costruttivo e la realizzazione del fabbricato composto di varie unità immobiliari ( pag.19 e ss. atto di appello).
In particolare, nella c.t.p. allegata all'atto di appello, successiva a quella del CTP ing. Per_14 depositata nel giudizio di primo grado, l'ing. ha sostenuto : “Se è vero infatti che quella Per_9 linea rossa corrisponde a quella descritta nella planimetria allegata all'atto di acquisto del suolo
(anno 1968) e che la stessa rappresentava a quell'epoca effettivamente una linea di confine fra due proprietà, è altrettanto vero che, con l'avanzamento del programma costruttivo e la realizzazione del fabbricato composto di varie unità immobiliari, si modificava il quadro delle proprietà che via via subentravano nel complesso immobiliare, determinando situazioni giuridico patrimoniali diverse dalle precedenti. La fedele ricostruzione di tutti gli eventi, si poteva e si doveva effettuare con l'esame più attento degli atti pubblici di provenienza e di trasferimento delle parti in causa e/o dei loro danti causa…
Dall'esame degli atti, risulta di altrettanta evidenza che gli attori della presente controversia e vale a dire i sigg.
e la sig.ra non hanno mai avuto alcun titolo e non ne hanno ancora oggi, sui Parte_16 Per_1 suoli sui quali insistono le opere contestate. Quelle aree non sono mai state da loro possedute, neanche in proprietà comune o condominiale, per le motivazioni di seguito esposte.”
Inoltre, il CTP ing. ha affermato che mentre nel progetto originario sul lato Sud del lotto si Per_9 prevedeva la cessione di una striscia profonda ml 4,00 al corrispondente all'emistrada di CP_36
pagina 18 di 49 PRG parallela circa al viale Grotta della Regina, il stesso richiese, in corso di istruzione del CP_36 rilascio della Licenza Edilizia, la cessione di una striscia profonda ml 6,00 per la detta emistrada, che
“con l'avvenuta riduzione (NdR: del lotto) dopo la cessione della strada, lo stato dei luoghi risultava diverso, significativamente diverso, da quello rappresentato nella più volte citata planimetria allegata all'atto di vendita- appalto del 68 ….Per l'ottenimento della licenza di costruzione, risultava però necessario effettuare la cessione al comune delle aree costituenti la strada di Piano Regolatore, prevista lungo i lati a sud ed a ovest del lotto in interesse, previa la redazione del ”verbale degli allineamenti di piano regolatore”, utile a stabilire con esattezza i limiti del perimetro del suolo da edificare al netto delle strade da cedere al comune. Dal
“verbale degli allineamenti” (ALLEGATO 1), eseguito dall'Ufficio Tecnico comunale il 16.05.1968, risultò che l'area da cedere al comune era maggiore di quella che era stata prevista in progetto, in quanto la strada già prevista della larghezza pari a m. 8,00 (in progetto ALLEGATO 2), risultò invece della misura di m. 12,00, in quanto così prevista nel Piano Regolatore. Pertanto, con atto a rogito notar rep. 43239 del Per_15
03.08.68, fu ceduta al l'area per la realizzazione della detta strada di P.R., a seguito del CP_36 frazionamento Mod. 51 n°30459 del 19.7.68 (ALLEGATO 3). In sostanza, la fascia di suolo ceduta sul confine a sud era estesa circa mq 320 e quindi maggiore di quella prevista in progetto, che risultava estesa invece circa mq 200. Allo stato, dunque, prima dell'avvio dei lavori, il suolo su cui si doveva effettuare l'intervento edilizio, risultava di dimensione ridotta rispetto a quella descritta nella planimetria allegata all'atto di vendita-appalto, con una differenza di circa mq 120. La configurazione del suolo, infatti, di forma pressocché a trapezio con la strada di P.R. collocata lungo la base maggiore dello stesso (lato a sud), evidenzia che l'ampliamento di quest'ultima a m. 12.00, rispetto alla previsione iniziale di m.8.00, ha sottratto una fascia di suolo lungo l'intero lato (la base maggiore del trapezio), determinando la riduzione della dimensione trasversale del lotto e cioè la distanza fra il fronte sulla via “grotta della Regina
(confine a nord) e quello sulla nuova strada di P.R. (confine a sud). Con l'avvenuta riduzione dopo la cessione della strada, lo stato dei luoghi risultava significativamente diverso, da quello rappresentato nella più volte citata planimetria allegata all'atto di vendita-appalto del 68. Stupisce che tale determinante variazione sia stata totalmente ignorata nella CTU che ha continuato, invece, ad operare tutte le valutazioni degli eventi succedutisi, le considerazioni sui fatti e le conclusioni, sulla base della situazione descritta sulla originaria planimetria dello stato dei luoghi. Tanto è vero che, nell'immediatezza dell'esecuzione dei lavori e cioè in data 10 ottobre 1968, gli stessi presentarono al comune istanza di “variante” alla precedente licenza n°568/68, al fine di regolarizzare la questione pagina 19 di 49 della minore superficie del lotto. Nell'istanza veniva infatti dichiarata la richiesta quale “variante planimetrica in adeguamento agli allineamenti di P.R. forniti dal (ALLEGATO 4), con la CP_36 dimostrazione della riduzione del suolo che risulta confermata anche dall'istruttoria dell' ufficio tecnico (vedi all.4). La variante fu sancita con il rilascio di nuova licenza edilizia n° Nume_1 avvenuto il 11.01.69. Ritirata la variante che restituì la conformità delle opere al titolo edilizio, fu conclusa la vicenda amministrativa con la presentazione dell'atto di “dichiarazione di obbligo” rep.
43985 del 20.10.1969, a rogito notar , meglio noto come atto di vincolo a parcheggio, Persona_16 con il quale i costruttori e congiuntamente con i sigg. , nella qualità di Parte_17 Per_3 CP_31 proprietari dell'immobile, si obbligavano… “per loro, eredi, successori ed aventi causa a qualsivoglia titolo, a favore del e dei terzi comunque interessati, a destinare per tutta la durata dell'edificio stesso, a CP_37 parcheggio privato, l'area di circa metri quadrati trecentotrentasette (mq 337), quale risulta dalla richiamata planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante, espressamente autorizzando il competente signor conservatore dei Registri immobiliari a trascrivere tale vincolo”. … Come si può facilmente verificare dal disegno, tale area a parcheggio è diversa da quella rappresentata come area comune nella planimetria allegata all'atto di vendita appalto del 1968, in quanto inferiore in termini di superficie a quest'ultima. Merita però particolare attenzione la modalità con la quale si esplica la sostanziale differenza fra le due che consiste nella creazione della fascia di suolo, colorata in verde nel disegno, che si inserisce a cuscinetto esattamente nella zona a margine del confine caratterizzato dalla “fantomatica” linea rossa della CTU. Si osservi che la stessa corrisponde esattamente all'area sulla quale insiste il varco contestato ed il corridoio di collegamento fra il “corpo basso” e il locale collocato al p. seminterrato della palazzina. Da questo momento in avanti, infatti, in tutti gli atti di trasferimento delle unità immobiliari del complesso edilizio, ai fini della definizione delle parti comuni, verrà abbandonata la precedente planimetria allegata all'atto di vendita-appalto del 1968, e sostituita da quest'ultima allegata all'atto di asservimento, con la esatta coincidenza delle parti comuni con l'area vincolata a parcheggio. Dai titoli fin qui citati si evince che i ricorrenti non possono vantare alcun titolo sulle aree in contestazione, atteso che non le hanno mai possedute e non le possiedono tuttora e che, allo stato, le parti comuni del sono CP_4 unicamente quelle descritte nella planimetria allegata all'atto di “dichiarazione d'obbligo”, con il quale le aree medesime furono vincolate al parcheggio privato del e cioè esattamente quelle colorate in giallo nel CP_4
DISEGNO 1. Né, invero, con quell'atto di asservimento fu mai modificato alcun diritto di proprietà, così come, in modo erroneo ha affermato il CTU nella sua relazione alla pag. 13, traendo in errore pagina 20 di 49 anche il Tribunale. Con l'atto di vincolo a parcheggio non si è mai verificata alcuna modifica alla proprietà dei ricorrenti, né la stessa è stata mai invocata dai convenuti in questi termini. È vero, invece e semplicemente, che i ricorrenti non sono mai stati proprietari, né in via esclusiva né in comunione con il condominio, delle aree in contestazione o, almeno, non hanno mai versato negli atti di causa prova documentale che possa avverare tale circostanza e smentire la ricostruzione dei fatti fin qui operata. Sulla scorta della documentazione esaminata e prodotta in atti e delle considerazioni svolte, risulta che le aree in contestazione e precisamente quelle nelle quali sono state eseguite le opere, dichiarate illegittime con la sentenza descritta in epigrafe, non rientrano fra le pertinenze condominiali elencate nei titoli di proprietà dei ricorrenti e e che, Parte_16 Per_1 pertanto, questi ultimi non possiedono alcun titolo di godimento relativamente alle stesse.”
Analoga osservazione veniva mossa dall'ing nella propria relazione “Per completezza Per_14 espositiva deve poi riferirsi che di tale fascia di suolo colorata in giallo nella TAV. B una quota parte (quella a ridosso dell'area vincolata a “parcheggio”) venne poi ad assumere proprio quest'ultima funzione (parcheggio), in quanto destinata nei fatti ad ampliare la originaria superficie che a tale uso era stata vincolata con atto d'obbligo per notar reg. 43985 del 20.10.1969 (vedasi allegata TAV. C).” Persona_16
I consulenti tecnici di parte appellante hanno quindi sostenuto, che, per effetto della variante introdotta e con l'avanzamento del programma costruttivo, le parti comuni del fabbricato condominiale avrebbero subito delle modificazioni sino al punto che i fabbricati delle parti sarebbero traslati verso nord restando ferma la linea di confine che ricadrebbe addirittura nel fabbricato condominiale (cfr. osservazioni dell'ing. alla prima relazione di ctu Per_9
Per_ ing di in questo grado di giudizio). Per_5
L'assunto non può essere condiviso, alla stregua dei chiarimenti e delle controdeduzioni rese dal c.t.u. in questo grado di giudizio, sulla scorta della documentazione allegata, degli atti di acquisto e delle planimetrie in atti.
Invero, le fasi salienti del procedimento amministrativo sono state così ricostruite dal c.t.u.:
“08.04.1968: presentazione da parte dei sig.ri e di istanza per licenza edilizia per Parte_7 Controparte_23
l'edificazione del suolo de quo. Nella planimetria di progetto era prevista la cessione delle semistrade a sud e ad ovest, e cioè di una fascia perimetrale della misura di m. 4,00; 16.05.1968: verbale di allineamento stradale da cui risulta che la larghezza della semistrada da cedere a sud viene elevata da 4 a 6 metri, mentre la striscia di suolo da cedere per la strada ad ovest si riduce notevolmente rispetto ai 4 m previsti in progetto. In altri termini, in pagina 21 di 49 relazione alla complessiva estensione di suolo da stradale eleva la quantità di suolo da cedere per la strada a sud e diminuisce la quantità di suolo da cedere a ovest e, cioè, non ci sono significative variazioni della complessiva estensione del suolo a seguito dalle cessioni stradali;
19.07.1968: viene redatto il tipo di frazionamento catastale da cui risulta evidente tale detta compensazione. Il tipo di frazionamento catastale è riportato a pagina seguente.
Si noti che la larghezza di semistrada da cedere a sud è pressoché costante ed uguale a 6 m. anziché i 4 m. originariamente previsti. 03.08.1968: viene stipulato l'atto di cessione di tali suoli con riferimento al detto tipo di frazionamento, laddove si specifica che l'estensione della zona di suolo ceduta è di mq 360. Al proposito si specifica che l'estensione di suolo da cedere originariamente prevista era di mq 370 e, cioè, praticamente uguale.
14.08.1968: viene rilasciata la licenza edilizia n. senza correzione della planimetria generale. 28.09.1968: Num_2 presentazione di istanza da parte dei sig.ri e di approvazione di “... nuova planimetria Parte_7 Controparte_23 dell'insieme, con alcune lievi modifiche rese necessarie a seguito degli allineamenti di linee a quote ricevuti da codesto Comune in data 16/5/68 e 3/9/68.” Tale istanza veniva respinta con l'invito a presentare progetto di variante. 19.10.1968: viene stipulato l'atto di vendita e appalto fra i tre germani ed i sig.ri e CP_31 Parte_7
a cui viene allegata la planimetria allegato B. 19.11.1968: presentazione della variante Controparte_23 planimetrica di allineamenti P.R. forniti dal Comune, con precisazione che “il progetto viene ripresentato con lievissime variazioni planimetriche a seguito degli allineamenti ricevuti dal Comune”. 13.01.1969: rilascio della licenza di variante planimetrica n. 1872/68. “
Il c.t.p ha obbiettato che la planimetria all.B all'atto di vendita-appalto del 19.10.1968 non Per_9 corrisponderebbe a quella aggiornata del progetto originario.
In realtà, il CTU ha evidenziato che la planimetria all. B dell'atto di vendita ed appalto del 1968 rappresentava proprio quello che si intendeva realizzare a seguito delle cessioni stradali, come si evince chiaramente dal confronto grafico fra la planimetria catastale del 1976 e la planimetria allegato
B dell'atto di vendita ed appalto del 1968 che corrisponde perfettamente al progetto di variante planimetrica ed a quanto realizzato ( cfr. pag.19 dei chiarimenti del ctu alle osservazioni di parte ).
Tale modifica ebbe a consistere, in base a quanto accertato dal c.t.u., solo in una riduzione di profondità di ml 2,00 del cortile posto a sud del lotto;
essa variante non comportò alcuna modifica dell'entità dell'edificio condominiale, dell'edificio di proprietà esclusiva dei sig.ri e Persona_3
e del rapporto plano-volumetrico tra di essi nella zona (di cui si discute) di confine tra le Parte_7 diverse proprietà delle parti, tanto che tale rapporto plano-volumetrico è riscontrabile nella situazione attuale (a parte i corpi successivamente aggiunti dagli appellanti).
pagina 22 di 49 Come correttamente evidenziato dal c.t.u. “Nel momento (19.10.68) in cui i germani ed i sig.ri CP_31
– e stipulavano l'atto di vendita e appalto, erano perfettamente a Pt_17 Per_3 Parte_7 conoscenza del verbale di allineamento stradale, del tipo di frazionamento catastale conseguente
(19.07.68), dell'atto di cessione stradale (03.08.68) e delle conseguenti lievi variazioni di conformazione del lotto al perimetro, del fatto che la planimetria della licenza 568/68 (14.08.68) non riportasse tali lievi modifiche, tanto che il 28.09.1968 avevano già redatto e presentato la planimetria riportante dette lievi modifiche. Ne deriva che quanto i contraenti definiscono nell'atto di vendita ed appalto
è stabilito in perfetta coscienza del nuovo assetto planimetrico e obiettivi principali dell'atto sono: da una parte individuare i tre appartamenti destinati ai germani e dall'altra la distinzione di proprietà tra il lotto CP_31
'locale commerciale' ed il lotto 'fabbricato condominiale…tale determinazione avviene in assenza di conflittualità circa le modifiche planimetriche del perimetro conseguente alle cessioni stradali, anzi in comunanza di interessi dei germani e dei sig.ri e;
la CP_31 Persona_3 Parte_7 determinazione stessa utilizza e conferma, inoltre, criteri di elementare ragionevolezza e buon senso, quale quello di mantenere quale pertinenza del fabbricato l'area al di sotto dei balconi CP_19 di esso, con relativo marciapiede e grate di areazione di copertura dell'intercapedine . CP_19
Il c.t.p., ing. a sostegno della propria tesi, ha precisato che “Nella sostanza, con l'atto Per_9 pubblico di vendita/appalto del 68, i germani avevano venduto a & Signorile un CP_31 Parte_7 suolo che, per dimensione, consistenza e base catastale, in quel momento risultava diverso da quello
“giuridicamente” esistente, essendo quest'ultimo ridotto e variato nel perimetro, per effetto della trasformazione avvenuta due mesi prima con il frazionamento e la cessione di parte del suolo a favore del comune di Bari per la realizzazione delle strade di PRG.”.
A tale ultimo riguardo, il c.t.u. ha, invece, rilevato che “La ricostruzione planimetrica e quantitativa della superficie ceduta al a seguito del verbale di allineamento stradale è condotta dalla relazione del CTP in CP_36 maniera errata, pervenendo di conseguenza a risultati errati. Infatti, le planimetrie da confrontare sono: quella del progetto originario e quella del tipo di frazionamento allegato all'atto di cessione stradale del 03.08.1968, … Dal confronto di tali due planimetrie risulta senza dubbio che sul lato sud del suolo la posizione dell'asse stradale rimaneva invariata e si verificava semplicemente un aumento della profondità della striscia di suolo da cedere al che aumentava da 4 ml a 6 ml…. è dunque CP_36 evidente che l'affermazione che la maggiore cessione stradale sia stata mediamente superiore a m. 2,50 è errata,
pagina 23 di 49 non solo perché essa fu di m. 2, ma anche perché, perfino seguendo il ragionamento della relazione di CTP nel suo prosieguo, sarebbe stata di circa 3,37 ml..”
Nelle proprie conclusioni, invece, il CTP dell'ing. ha ritenuto che il fabbricato Per_9 condominiale, a seguito del nuovo tracciato delle strade di PRG determinato nel verbale di allineamento del 16.05.1968, sia stato, rispetto alla licenza edilizia 568/68, traslato verso nord di almeno 2,50 ml, ed anche il corpo basso sia stato avanzato di 2,50 ml verso nord. In tale ipotesi, ha ritenuto però che il confine individuato dall'atto di vendita ed appalto del 1968 sarebbe rimasto fermo, con la conseguenza che, a seguito della traslazione verso nord, il fabbricato condominiale sconfinasse addirittura nella attuale proprietà in corrispondenza dei balconi. A dimostrazione di tale tesi Pt_1
ha allegato un disegno a mano libera priva di riscontri obbiettivi, non essendovi motivo per cui, a seguito della fascia di suolo ceduta a sud per la realizzazione della strada, a traslare, nell'ipotesi del
CTP ing. siano solo il fabbricato condominiale ed il corpo basso, mentre la linea di confine Per_9
rimane fissa ed invariata come posizione. È invece ragionevole ritenere, che, come evidenziato dal c.t.u., a seguito del verbale di allineamento, il fabbricato ed il corpo basso sono stati CP_19 traslati verso sud di circa 2,00 ml, tenendo però inalterato il rapporto tra le pertinenze dei due lotti nonchè l'andamento della linea di confine stabilita nell'atto di vendita ed appalto del 19.10.1968 e riportato nella seguente planimetria. In realtà, la planimetria all'allegato B dell'atto di vendita ed appalto (stipulato successivamente a verbale di allineamento, tipo di frazionamento ed atto di cessione suoli) tiene già conto della lieve modifica planimetrica seguita alle cessioni stradali e comunque stabilisce inequivocabilmente la linea di confine tra i due lotti come nell'allegato 1 della relazione di CTU, disegno che si è riportato nella pagina 58 delle controdeduzioni del c.t.u. alle osservazioni dei ctp.
A proposito delle precedenti planimetrie elaborate dai due CTP, imprecise se confrontate a quella allegata all'atto di vincolo di parcheggio, il c.t.u. ha correttamente rimarcato: “che un atto di vincolo a parcheggio non può variare nel modo più assoluto i titoli di proprietà; che l'atto di vincolo a parcheggio non si occupa affatto delle zone (di cui si discute) situate a Nord-Est del fabbricato condominiale, né si pone il problema di individuare le proprietà delle parti (laddove i due CTP inseriscono tratteggi e colorazioni a sostegno delle proprie tesi), né indicazioni di alcun tipo offre per le aree al di sotto dei balconi del fabbricato condominiale che il confine indicato con le lettere Y-X'-X-M-I fu materializzato all'atto della costruzione con Cont una muratura di cui rimane oggi il tratto originale n allineamento con il tratto M-X-X'-Y.” pagina 24 di 49 In altri termini, la relazione di CTP richiama l'atto di vincolo a parcheggio del 20.10.1969 ed in particolare richiama la planimetria allegata come se questa fornisse “la rappresentazione esatta delle relative aree pertinenziali”. Ma invece, come correttamente evidenziato dal c.t.u. quest'ultima non si occupa affatto delle aree di pertinenza dei due lotti, soprattutto nella zona di cui si discute sottostante ed antistante i balconi a nord della ed i balconi ad est della sicchè lo stesso c.t.p. ha Per_1 Per_1 dovuto riconoscere che “Tale questione restò irrisolta fra le due parti, senza che sia mai seguita alcuna rettifica dei confini di proprietà, attraverso un qualsiasi strumento giuridico- legale, idoneo a modificare lo status esistente...” ; ha però sostenuto che “Il problema fu invece affrontato e risolto per gli altri acquirenti degli appartamenti in costruzione che subentrarono successivamente...”e “in tutti gli atti di compravendita degli appartamenti costituenti l'edificio condominiale, viene abbandonata la planimetria All. B dell'atto di vendita/appalto del '68, facendo invece ricorso a tale ultima planimetria allegata all'atto di vincolo a parcheggio del '69”.
Tale ultimo assunto è però smentito dall'esegesi degli atti di compravendita eseguita nelle pagine da n.14 a n.19 della prima relazione del c.t.u. del febbraio 2024 riportata anche nella relazione finale.
Va, infatti, rimarcato che, con Atto per Notaio , del 20/10/1970, i sig.ri Per_17 Persona_18
e e LU, vendevano al Sig. , dante causa della Parte_7 Parte_18 Per_1
l'appartamento al piano rialzato posto a levante con accesso dalla porta a destra per chi sale le scale ed al sig. , dante causa dei coniugi , l'altro appartamento al piano Parte_19 Parte_16 rialzato posto a ponente. Al momento dell'atto di vendita del 20/10/1970, i sigg.ri erano già CP_31 proprietari di tre appartamenti del fabbricato condominiale, i quali in virtù dell'atto di vendita appalto del 1968 erano pervenuti in loro proprietà “con il solo fatto della costruzione e senza bisogno di ulteriori atti”, e cioè in data ben precedente all'atto di vendita del 20/10/1970, poiché lo stesso atto precisa che il fabbricato “è stato dichiarato abitabile con decorrenza dal 10/11/1969”.
In altri termini, nel momento in cui i sigg.ri – Signorile e vendevano i due Pt_17 Parte_7 appartamenti rispettivamente a (oggi ) e (oggi Parte_18 Parte_21 Parte_19
si era già costituito il condominio del fabbricato in questione, sicchè non potevano i CP_2 venditori autonomamente modificare le parti comuni di pertinenza del fabbricato di cui all'atto di vendita e appalto del 1968. Ed infatti, i due appartamenti venivano trasferiti a e Parte_18
“con ogni pertinenza, dipendenza, accessione, uso, diritto, ragione ed azione, servitù attiva e Parte_19
pagina 25 di 49 passiva, con la proporzionale quota delle parti comuni di detto fabbricato come per legge e/o per il citato titolo di provenienza, noto agli acquirenti (cfr.Atto di vendita e appalto del 19/10/1968)”.
Al punto 1, si prevedeva: “Sono compresi tra le parti comuni del fabbricato il vano adibito a centrale termica e relativi impianti, e la zona di cortile vincolata per parcheggio in virtù del rogito per notar Persona_16 residente in [...]dal 20 ottobre 1969, registrato a Bari il 22 detti al m 8333 è trascritti a Trani il 25
[...] detti al n.45951, secondo la planimetria allo stesso rogito allegata, pure nota alle parti”. Il richiamo all'atto del 1969 ha evidentemente lo scopo di indicare la zona del cortile destinata a parcheggio che è compresa tra le cose comuni non già quello di escludere, dalle parti comuni, la zona indicata in all.1 con le lettere W R-W” corrispondente all'area al di sotto dei balconi di C.F._18 proprietà e all'area antistante al balcone a Nord di proprietà Infatti, al punto 2 Per_1 Per_1 del medesimo atto, si stabiliva che “Restano riservati in proprietà esclusiva dei venditori …ogni restante zona di cortile comprendente la parte tratteggiata a bleu nella planimetria allegata sotto la lettera - B - al precitato rogito per notar del 19 ottobre 1968 registrato a Bari il 5 novembre 1968 al n. Persona_16
9670”.
Pertanto, ai venditori e danti causa degli appellanti veniva attribuita Pt_17 Parte_7 esclusivamente la zona di cortile tratteggiata in blue dell'atto di vendita e appalto del 19/10/1968 e non quella del medesimo atto individuata come pertinenza condominiale del fabbricato (in particolare la zona indicata in all. 1 con le lettere W” ” corrispondente CodiceFiscale_19 all'area al di sotto dei balconi di proprietà e all'area antistante al balcone a Nord di Per_1 proprietà . Per_1
Ulteriore conferma del fatto che le parti comuni del fabbricato fossero quelle indicate nell'atto di vendita e appalto del 1968 si rinviene nella vendita di uno degli appartamenti dei sigg.ri , in CP_31 base al quale nessuna modifica è intervenuta rispetto a quanto stabilito circa le zone comuni Per_1 individuate dall'atto di vendita e appalto del 1968. Infatti, con atto del 22/09/1975 per Notaio
(vedi allegato n.7), vendeva a l'appartamento di 1° piano con Controparte_34 Controparte_20 ingresso dalla seconda porta a sinistra salendo le scale, richiamando le pertinenze stabilite dall'atto di vendita-appalto del 1968, il quale senza dubbio indicava come parte comune di pertinenza dell'edificio condominiale la zona di cortile in contestazione;
in tale contratto, l'atto di asservimento a parcheggio non veniva citato: “L'immobile si trasferisce con tutti i diritti, ragioni, dipendenze, pertinenze, accessioni, nella sua intera e attuale consistenza materiale, nulla escluso ed eccettuato, con le due terrazze a pagina 26 di 49 livello, con i diritti condominiali come per legge e con le servitù attive e passive di cui all'atto di vendita ed appalto a ministero del notaio del 19 ottobre 1968”. Persona_16
Con scrittura privata in data 30/01/1976 (vedi allegato n.8 alla prima relazione di ctu) i sigg.ri
[...]
, , ed i germani , e Persona_3 Parte_7 Persona_2 Parte_8 Pt_10 Pt_9 promettevano in vendita al sig. , conferendone il possesso: “l'immobile sito in urbano di Controparte_29
Torre a Mare (BA), di nuova costruzione, accatastato al N°0770028, composto dal locale sito a a CP_4
Viale Grotta della Regina, civici 2/2, 2/3 e 2/4 con annessa terrazza alla quale si accede mediante scala esterna in ferro esterna, nonché locale retrostante con accesso dal civico 2/1 al viale Grotta Regina, composto da un grande vano con servizi, come da pianta planimetrica allegata al presente atto, debitamente sottoscritta dalle parti contraenti, al momento della sottoscrizione del presente compromesso, il tutto con pertinenze, accessioni, servitù attive e passive, così come possedute dai venditori".
L'allegato 8/A è copia informale di una planimetria catastale datata 30.03.1976 apparentemente sottoscritta dai sigg.ri , dalla quale il c.t.u. ha rilevato che: all'epoca esisteva solo il Persona_3 corpo della sala ristorante (sala A ed A' in allegato 1) distaccato dai confini con il cortile condominiale;
l'accesso al seminterrato della convenuta ubicato nel fabbricato condominiale avveniva o dal civico
2/1 di viale Grotta della Regina, attraverso il cortile laterale ad Est del ristorante, al di sotto del balcone ad Est della o dal vano scala condominiale con accesso dal cortile al civico 2 della Per_1 traversa del viale Grotta della Regina o anche dalla zona di cortile condominiale a Nord-Est in contestazione, al di sotto del balcone a Nord della la linea di confine tracciata tra il cortile Per_1 del ristorante e quello del fabbricato condominiale corrisponde però chiaramente al confine W”-W-Z-
Y-X-X'-M-I individuato nell'atto di vendita e appalto del 19/10/1968 innanzi richiamato. In tale atto,
l'oggetto di vendita viene così individuato: “il locale al piano terra composto di un unico grande vano, gabinetto e altro piccolo vano….Il tutto come ben noto agli acquirenti e come dai venditori si possiede e si ha il diritto di possedere, essendo stato l'immobile venduto costruito in proprio dai costituiti , Persona_3
e dal dante causa degli altri venditori e dello stesso il defunto Bellarosa Parte_7 Parte_7
LU nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in Bari il 7 gennaio 1976 (denunzia n.12, vol.595, registrata a Bari il 5 luglio 1976 al n.1783) su suolo già riportato nel catasto rustico al foglio 3, particella 124/B, da essi acquistato con atto per Notar di Bari del 19 ottobre 1968, ivi registrato il 5 Per_15 novembre 1968 al n.9670 e trascritto a Trani il 2 novembre 1968 al n. 46064, in virtù di licenza di costruzione rilasciata dal comune di Bari il 13 agosto 1968 con il n.568.”. pagina 27 di 49 Nell'atto viene, inoltre, precisato che “la vendita viene fatta a corpo e non a misura, ha efficacia in data odierna e comprende diritti, azioni, ragioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, oneri fiscali, eventuali servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato, precisandosi che sulla terrazza sovrastante il locale al piano terra, gravano servitù di affaccio, vedute e sporto in favore dei piani superiori, nello stato di fatto in cui l'immobile attualmente si trova e con le servitù costituitesi in seguito alla costruzione del fabbricato a cui appartiene il locale venduto e con i proporzionali diritti di comproprietà eccettuandosi solo l'impianto di riscaldamento, sulle parti comuni del fabbricato a norma di legge (art. 1117 c.c.) e delle consuetudini locali, ma precisandosi infine che la terrazza sovrastante il locale al piano terra, nonché gli altri scoperti laterali sono di esclusiva pertinenza di detto locale e quindi come tali vengono venduti in proprietà esclusiva agli acquirenti, senza alcun diritto del del fabbricato a cui appartiene l'immobile venduto. Si precisa infine che CP_4 sull'atrio scoperto sul lato est si apre una finestra dal locale, che rimane di proprietà dei venditori, i quali si obbligano a munire detta finestra, a loro cura e spese ed entro e non oltre tre mesi da oggi, di una inferriata, con tutti i criteri di sicurezza per non consentirne il passaggio né l'affaccio né lo sporto. Il tutto come ben noto agli acquirenti e come dai venditori si possiede e si ha il diritto a possedere”.
Appare quindi evidente che i hanno acquistato solo quanto conferito ai sig.ri Pt_1 [...]
con l'atto di vendita-appalto del 1968. Parte_22
Un ulteriore indice della natura condominiale delle aree dei sottobalconi discende dal fatto che, come rilevato dal c.t.u., dette aree erano e sono distinte dal cortile con la presenza di un marciapiede e delle bocche di ispezione ed aerazione dell'intercapedine ad essi sottostanti, chiuse alcune CP_19 bocche con la realizzazione dei corpi di fabbrica realizzati successivamente ed oggetto di condono
(vedasi grafico alla pagina 42 della relazione finale del c.t.u.). A ciò fa aggiunto che i venditori e ben sapevano di non poter collegare a livello di piano terra il loro corpo Parte_7 Controparte_23 di fabbrica al fabbricato condominiale (ove possedevano buona parte dello scantinato), tanto che nell'atto del 1970 per notaio si riservarono il diritto di effettuare tale collegamento nel Per_17 sottosuolo (“il diritto di attraversare altrui spazi in sottosuolo, senza dover alcunché, per collegare i detti corpi bassi con riserva idrica e o autoclave che gli stessi avranno il diritto di installare ed allacciare in zona di scantinato del fabbricato di loro proprietà …”).
Con riguardo alle osservazioni dell'ing. le contestazioni alla c.t.u. riguardanti l'esatta Per_14 individuazione della linea di confine di cui all'all.B dell'atto di vendita appalto del 19.10.1968, devono ritenersi superate alla luce delle deduzioni difensive tecniche allegate all'atto di appello, redatte pagina 28 di 49 dell'ing. il quale ultimo, come innanzi evidenziato, ha riconosciuto che la linea rossa Per_9 corrispondesse a quella descritta nella planimetria allegata all'atto di acquisto del suolo (anno 1968) e che la stessa rappresentasse a quell'epoca effettivamente una linea di confine fra due proprietà, pur sostenendo che, con l'avanzamento del programma costruttivo e la realizzazione del fabbricato composto di varie unità immobiliari, si sarebbe modificato il quadro delle proprietà ( tesi quest'ultima non condivisa dalla Corte per le ragioni innanzi esposte).
In ordine alle ulteriori osservazioni del c.t.p. ing. il c.t.u. ha replicato che “La planimetria Tav. Per_14
“A” della relazione di CTP dell'ing. datata 22/08/1994, che lo stesso assume allegata all'atto di Per_14 vendita e appalto del 1968, non corrisponde però alla planimetria rilasciata dallo stesso notaio il Per_15
03/07/1989 (riportata in allegato 5 della relazione di CTU originale dell'Aprile 2010 ed in allegato 2A della presente), né a quella allegata alla copia dell'atto rilasciato dall'Archivio Notarile di Bari in data 09/01/2024 e riportata in allegato 2 della presente. Tali ultime planimetrie sono eguali tra loro e differenti da quella riportata dall'ing. la quale è dunque imprecisa e così anche la sua individuazione della linea di confine Per_14
(la relazione di CTP dell'ing. riconosce invece esatta l'individuazione della linea di confine dell'atto di Per_9 vendita e appalto riportata in allegato 1 della presente e delle precedenti relazioni del sottoscritto); che, anche data per buona la planimetria alla Tav. “A” della relazione di CTP dell'ing. atteso che le colorazioni Per_14 in giallo sono state apportate dallo stesso, essa non stabilisce che la proprietà dei sottobalconi a Nord – Est
(appartamento sia dei sig.ri e , in quanto la linea tratto punto che Per_1 Persona_3 Parte_7 individua le loro proprietà si arresta proprio in corrispondenza dei balconi, che le scritte “ e ”, Per_3 Parte_7 riportate nella Tav. “A” allegata alla relazione di CTP dell'ing. non compaiono nella planimetria Per_14 allegata all'atto di vendita appalto del 19/10/1968, il quale individua le parti esclusive e le parti comuni per il tramite dei colori;
- che è inconferente l'osservazione che l'appartamento di proprietà non abbia alcun Per_1 diritto esplicitato in atto di accesso all'area al di sotto dei propri balconi che affacciano sul cortile di proprietà degli appellanti;
l'osservazione è inoltre imprecisa poiché l'atto di vendita e appalto del 19/10/1968 stabilisce che
“restano fin da ora tra le parti accettate e costituite le servitù attive e passive, anche per attraversamento di condotte e tubazioni, quali risulteranno dopo l'avvenuta realizzazione dell'intero complesso edilizio”.
Si osserva, inoltre, che le aree dei sottobalconi, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione di
CTP dell'ing. erano, secondo la planimetria allegato B dell'atto di vendita ed appalto del Per_14
1968, accessibili ai condomini dal cortile condominiale a nord del balcone ed a nord del CP_2
pagina 29 di 49 balcone oggi di proprietà che lo stesso CTP ing. riconosce di pertinenza Per_1 Per_14 condominiale nella sua tav. A riportata a pag. 75 della relazione finale del ctu.
Alle ulteriori osservazioni del c.t.p. ing. il c.t.u. ha replicato nella relazione finale (da pag.60 Per_10 in poi) evidenziando la erroneità ed inconferenza delle suddette osservazioni con argomentazioni tecniche, debitamente documentate, che questa Corte ritiene di condividere pienamente.
Ne consegue che, in base alla relazione finale di c.t.u., condivisa pienamente da questa Corte per le ragioni innanzi esposte: gli appellanti per la costruzione del “vano E” hanno impegnato l'area di proprietà e pertinenza al di sotto dei balconi ad Est di proprietà indicata in CP_19 Per_1 planimetria con le lettere W”-W-Z-Q-Q'-R-W”; gli appellanti per la costruzione del “vano D” hanno impegnato l'area di proprietà e pertinenza X-X'-X”-N-X, comprendente l'area CP_19 sottostante balcone di proprietà X”-M”-M'-N-X”; gli appellanti hanno quindi realizzato dei Per_1 corpi aggiunti alla costruzione originaria edificata in virtù della Licenza Edilizia n.568 del
13/08/1968, tra i quali il corpo di fabbrica E, il corpo di fabbrica D ed il corpo di fabbrica C;
risulta, inoltre, aperto un varco nella muratura che divideva l'area di pertinenza della costruzione originaria dei convenuti dall'area di pertinenza del , indicato con le lettere X'-X nel grafico. CP_4
Per_ Con le note conclusive, gli appellanti hanno infine lamentato che l'ing.Di avrebbe proceduto ai chiarimenti senza previa nuova verifica dello stato dei luoghi, ma ritiene la Corte che, trattandosi di chiarimenti disposti sulla base degli atti e delle planimetrie allegate, detta verifica non fosse necessaria.
SULLA IMPUTABILITA' DELLE OPERE AI FRATTELI CIPRIANI.
Circa l'epoca di realizzazione dei corpi di fabbrica C, D ed E, va precisato che, risulta per tabulas, che tali costruzioni non compaiono né nell'atto di vendita ed appalto del 19/10/1968, né nell'atto di asservimento a parcheggio del 20/10/1969, né nell'atto di vendita in favore dei danti causa della sig.ra e dei coniugi e cioè e Per_1 Parte_14 Parte_18 Parte_19 rispettivamente, né nell'atto di vendita del 14/10/1980 in favore di , Controparte_29 Persona_20
, e;
l'unica datazione che risulta in atti delle
[...] Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 opere in questione, salve le modifiche evidenziate dal c.t.u., è quella dichiarata dallo stesso CP_29 nella domanda di condono edilizio del 29/03/1986, secondo la quale i corpi aggiunti in
[...] questione.
pagina 30 di 49 Ne discende, che correttamente le opere in questione sono state imputate ai germani con Pt_1 conseguente rigetto della prova testimoniale per le motivazioni già espresse nella sentenza non definitiva e nella ordinanza allegata.
5.C SULLE DOGLIANZE DEGLI ATTORI atto di citazione del 1986) E LE C.F._20
RISULTANZE PERITALI:
La doglianza sub.A è infondata.
Il giudice di prime cure ha accertato la illegittimità dell'apertura del varco X'-X da parte dei convenuti, non avendo questi ultimi fornito prova della preesistenza e legittimità di tale varco, non presente nell'atto di vendita e appalto del 19/10/68, precisandosi però che una servitù di passaggio era già costituita a carico dell'area Q-Y'-Y-X-X'-M-M'-N per giungere all'ingresso preesistente nel vano G, così come desumibile dalla anzidetta planimetria catastale datata 30/03/1976 (v. all. 8/A) e, cioè, a partire dal cortile E' e non attraverso il varco X'-X.
Gli appellanti hanno sostenuto che del muro di cui gli attori lamentavano l'apertura del varco non vi sarebbe alcuna prova. Nella relazione di osservazioni alla ctu, alla pag. 3, il CTP ing. ha Per_9 affermato: “non risponde al vero che esista ancora oggi un muro nella posizione descritta dalla CTU, né risulta mai dimostrato che, su quel tratto individuato dal segmento M-I dalla relazione di CTU, sia mai stato realizzato alcun muro”.
L'assunto non può essere condiviso. Si osserva che, come evidenziato dal c.t.u.,” il confine indicato con le lettere Y-X'-X-M-I fu materializzato all'atto della costruzione con una muratura di cui rimane oggi il tratto Cont originale in allineamento con il tratto … l'attuale muro M-I- trovasi nella posizione prevista C.F._21 dall'atto di vendita e appalto del 19.10.1968 e che in particolare l'area a cielo libero M - I - I1 –N1, sita tra la muratura M-I ed il balcone a nord ancora oggi, è ricompresa nel cortile condominiale e non è CP_2 altrimenti raggiungibile;
né è accessibile dall'immobile La muratura M – I è, dunque, muratura di Pt_1 confine e coincide con la linea di confine fissata dall'atto di vendita ed appalto”, né gli appellanti hanno dimostrato il contrario.
D'altra parte, gli stessi nelle precedenti difese, non sembrano aver contestato l'apertura del Pt_1 varco, avendo piuttosto fornito una infondata giustificazione al riguardo “ .. anche la lamentata apertura del varco nel muro che recinge il cortile dell'edificio non integra la denunciata lesione, non determinando qualsivoglia pregiudizio dei condomini, trattandosi di intervento che ha consentito solo di pagina 31 di 49 realizzare un collegamento sulla proprietà esclusiva dei convenuti “(cfr.pag.43 e ss. della memoria conclusionale di cui all'all.5C fascicolo di parte di primo grado).
Le doglianze sub.B e C. sono infondate.
Con riguardo alla costruzione del “vano D”, il Tribunale, aderendo sul punto alla c.t.u., ha accertato che gli appellanti hanno impegnato l'area di pertinenza condominiale comprendente CP_39
l'area sottostante il balcone di proprietà ora commettendo le Per_1 Parte_23 seguenti violazioni in danno degli appellati:
-impossessamento ed alterazione dell'area di sedime del vano D, che invece è di proprietà condominiale;
- costruzione del vano D in aderenza al fabbricato condominiale in violazione dell'art.46 delle NTA del PRG che prescrive una distanza minima di 10 ml. e comunque in assenza di qualsiasi convenzione con il;
inoltre creando una intercapedine dannosa tra la copertura del vano D e la soletta CP_4 del balcone nord di proprietà alta appena 20 cm ed impedendo così anche l'accesso Per_1 all'intradosso del balcone e la sua manutenzione;
- limitazione della veduta diretta che si esercita dal balcone a nord di proprietà in Per_1 violazione dell'art.907 c.c.; ponendo la copertura del vano D ad una distanza verticale di ml.1,50 dalla sommità della ringhiera del balcone, anziché alla distanza di 3,00 ml da computare in senso sferico.
Per quanto riguarda la costruzione del “vano E”, aderendo sul punto alla c.t.u., il Tribunale ha accertato che gli appellanti hanno impegnato l'area di pertinenza al di sotto dei balconi CP_19 ad est di proprietà ora , indicata in planimetria con le lettere W''-W-Z-Q-Q'-R-W'' ed Per_1 Pt_6 hanno posto in essere le seguenti violazioni in danno degli appellati:
-impossessamento ed alterazione dell'area di insistenza dei balconi della che affacciano nel Per_1 cortile E', area che invece è di proprietà CP_19
-costruzione del vano E in aderenza al fabbricato condominiale in violazione dell'art.46 delle
NTA del PRG che prescrive una distanza minima di 10 ml. e comunque in assenza di qualsiasi convenzione con il;
inoltre creando una intercapedine dannosa tra la copertura del vano CP_4
E e la soletta dei balconi di proprietà alta appena 40 cm, così anche impedendo l'accesso e Per_1 la manutenzione all'intradosso dei balconi;
-limitazione della veduta diretta che si esercita dai balconi a est di proprietà in Per_1 violazione dell'art.907 c.c.; ponendo la copertura del vano E ad una distanza verticale di circa ml.1,70
pagina 32 di 49 dalla sommità della ringhiera dei balconi, anziché alla prescritta distanza di 3,00 ml da computare in senso sferico.
I corpi D ed E, aggiunti alla costruzione originaria, edificata in virtù della licenza edilizia n.568 del
13.08.1968, sono stati realizzati dagli appellanti in vigenza del PRG, approvato con DPGR n.1475 del
08/07/1976, e cioè prima della esecuzione delle opere in Zona di interesse ambientale A2., nella quale tra l'altro l'art.46 delle N.T.A. prescrive che:
“Dc. – distanza dai confini, eccetto il caso di costruzioni in aderenza: H. × 0,5, min. 5 ml.;
Df. – distanza tra i fabbricati, per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ricostruzioni: non inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, per eventuali nuove costruzioni: semisomma delle altezze, min. ml.10”.
In ordine alla violazione della “veduta diretta” dai balconi dell'alloggio di proprietà della sig.ra ora sovrastanti ai modesti volumi edilizi “D” ed “E” di cui all'Allegato 1 alla prima Per_1 Pt_6
Relazione (del febbraio 2023) del C.T.U. ing. e la cui costruzione, successiva a quella di Per_5 edificazione degli originari immobili, ha poi formato oggetto di condono edilizio, ritiene la Corte che le osservazioni critiche dell'ing. (secondo cui non sussisterebbe la lamentata violazione Per_14 poichè non sarebbe impedita la veduta frontale) siano infondate. Va, infatti, rimarcato che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, “il diritto di veduta sancito dall'art. 907 c.c. intende assicurare, attraverso l'esercizio della "inspectio" e della "prospectio", la piena e completa visione del fondo servente in ogni direzione, sia in orizzontale, che in verticale, che, eventualmente, in maniera obliqua, ed impone, pertanto, che la distanza della nuova costruzione dalla preesistente veduta sia misurata in maniera radiale.." (cfr. Cass. civ. sez. II, 20 giugno 2017, n. 15244, Cass. civ. sez. II, 22 novembre 2012, n. 20699) e non solo in modo frontale come indicato nella relazione del CTP ing. Per_14
In merito alla distanza legale tra costruzioni, il c.t.u. ha precisato che “oltre a non essere rispettata la distanza di 10 ml, i corpi aggiunti D ed E furono edificati senza aver stipulato una convenzione con il infatti il vano D insiste su area condominiale, esso è stato posto in aderenza alla muratura CP_4 perimetrale del fabbricato Q'-N e cioè trattasi di muratura del condominio non di proprietà CP_19 esclusiva dei convenuti;
in altri termini, il vano D forma distanza con il fabbricato condominiale;
parimenti, il vano E insiste in parte su area condominiale ed è stato posto in aderenza alla muratura perimetrale del fabbricato condominiale W-Z-Q; in ogni caso, poiché le pareti del fabbricato sono pareti finestrate non appare CP_19
pagina 33 di 49 consentita la costruzione in aderenza;
si trovano al di sotto dei balconi di proprietà e costituiscono Per_1 intercapedine dannosa oltre a non consentire la manutenzione dei sottobalconi”.
Né a diverse conclusioni circa le accertate violazioni in materia di distanze legali può pervenirsi a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che fa sempre salvi i diritti dei terzi o per il fatto che i corpi D ed E costituirebbero un ampliamento di costruzioni preesistenti in quanto realizzati in aderenza ad immobili già nella disponibilità degli appellanti, una volta acclarato che essi sono stati abusivamente realizzati su spazi condominiali a servizio di proprietà esclusive.
La doglianza sub D è invece fondata.
Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il c.t.u. avesse accertato che non vi fossero scarichi illegali nella fogna condominiale, il fatto che “nel 1994 fu rilevato lo scarico del lavandino del vano E nella fogna condominiale, scarico oggi dismesso” non escluderebbe che lo stesso potesse in futuro essere nuovamente riutilizzato e ne ha quindi disposto la rimozione. Ha, quindi, così statuito: “DICHIARA illegittima l'installazione della tubazione di raccolta delle acque piovane provenienti dal lastrico solare della costruzione adibita a ristorante di cui al capo E) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986 e DICHIARA inesistente la servitù di scolo delle acque predette sulla zona condominiale e, per l'effetto, ORDINA l'immediata rimozione della citata tubazione, a cura e spese dei della . Pt_1 Pt_5
Gli appellanti hanno giustamente evidenziato che si tratterebbe di un ordine inesigibile, avendo il c.t.u. riscontrato l'avvenuta rimozione dello scarico.
In effetti, a tutt'oggi, il c.t.u. non ha riscontrato la presenza di scarichi illegali nella fogna condominiale, né ha rilevato la persistenza di tubazioni o altri elementi strutturali dai quali desumere che l'originario scarico potesse essere riutilizzato in futuro, sicchè, sulla domanda al capo D della citazione del 4.06.1986, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione nel merito sul punto.
Anche la doglianza sub E è fondata.
In riferimento alla posizione sub “E)” dell'atto di citazione, nella sentenza di primo grado si legge che: “… la tubazione pluviale posta all'interno del vano C di scarico del terrazzo di copertura dei vani A e A' che arriva a sfociare nel cortile condominiale B', rilevata nel 1994, ma che oggi risulta rimossa;
la stessa però è stata in parte sostituita dalla tubazione pluviale P in corrispondenza del lato sud del cortile A'' a ridosso della muratura di divisione del cortile condominiale B'; tale ultima tubazione è in violazione dell'art. 889 c.c. essendo posta in attacco al muro di confine a distanza pagina 34 di 49 inferiore ad un metro lineare dal confine rappresentato dalla linea mediana del muro di divisione dei cortili
A'' e B'”. Il giudice di prime cure ha, quindi, così statuito: “DICHIARA illegittima l'installazione della tubazione di raccolta delle acque piovane provenienti dal lastrico solare della costruzione adibita a ristorante di cui al capo E) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986 e DICHIARA inesistente la servitù di scolo delle acque predette sulla zona condominiale e, per l'effetto, ORDINA l'immediata rimozione della citata tubazione, a cura e spese dei della . Pt_1 Pt_5
Invero, il C.T.U. ha riscontrato, sin dalla perizia svolta nel giudizio di primo grado, che la pregressa tubazione pluviale posta all'interno del vano C di scarico del terrazzo di copertura dei vani A e A' nel cortile condominiale, rilevata nel 1994, risultava rimossa. A tale violazione originaria non può essere assimilata la realizzazione di un'altra tubazione pluviale “P” in corrispondenza del lato sud del cortile
A'', in violazione delle distanze legali (ex art.889 c.c.), rispetto al confine con il cortile CP_19 poichè oggetto della lamentela originaria era lo scarico illegittimo nel cortile e non già la CP_19 realizzazione di (un'altra) condotta pluviale collocata in posizione diversa ed in violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali. Pertanto, sulla domanda al capo E della citazione del
4.06.1986 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione nel merito sul punto.
Infine, la doglianza sub F è fondata.
Il Tribunale di Bari, sul punto, richiamando la c.t.u., ha accertato che: “riguarda la pendenza della copertura del corpo C verso il cortile B' con relativo scolo delle acque, sussistente al momento del rilievo del
1994. Attualmente la copertura del vano C è stata sostituita e non vi è più illecito scolo delle acque piovane nel cortile B'; esse però si riversano nel detto pluviale P posto a distanza illegale dal confine”. Nel dispositivo, ha così statuito: “DICHIARA illegittima la copertura della zona di suolo di proprietà dei convenuti, esistente fra il loro locale adibito a ristorante e il muro di confine, di cui al capo F) della narrativa dell'atto di citazione del 04.06.1986 e, per l'effetto, DICHIARA inesistente la servitù di scolo che con detta copertura si pretende di porre in essere a carico della zona condominiale e ORDINA l'immediata rimozione della copertura stessa o l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare lo scolo delle acque nel pluviale P realizzato in violazione delle norme sulle distanze legali”.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dagli appellanti, essendo stata la copertura del corpo C sostituita e non essendovi più illecito scolo delle acque piovane nel cortile sub.B, in merito alla pagina 35 di 49 domanda di cui al capo F deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacchè la questione dello scolo delle acque nel pluviale P realizzato in violazione delle norme sulle distanze legali esula dalla domanda originaria.
VI. Con il sesto motivo – l'uso più intenso della cosa comune - gli appellanti hanno, in via gradata, sostenuto che le opere dai medesimi realizzate avrebbero dovuto essere ritenute legittime da parte del giudice di prime cure, in quanto espressioni del principio generale di cui all'art.1102 c.c..
VI.a L'assunto non può essere condiviso. Il principio innanzi richiamato consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune purchè non alteri la sua destinazione ovvero impedisca il pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione.
Nel caso di oggetto, i non possono legittimamente invocare il suddetto principio di cui Pt_1 all'art.1102 c.c., atteso che le opere dagli stessi realizzati alterano evidentemente la destinazione originaria dei luoghi, avendo essi realizzato manufatti a servizio della loro proprietà individuale adibita a ristorante su spazi di proprietà condominiale, in violazione dei diritti degli altri condomini.
VII. Con il settimo motivo – Sugli ordini di eliminazione-ripristino e rimozione- gli appellanti hanno lamentato l'illegittimità di tale ordine, in quanto oltremodo punitivo in ordine alle asserite violazioni di distanze legale (e di vedute), a cura e spese di tutti i convenuti, anche nei confronti della usufruttuaria che non può disporre di cespiti altrui. Parte_5
VII.a La censura è inammissibile per genericità e comunque infondata nella parte in cui assume la sproporzione ed abnormità dell'ordine di demolizione, essendo evidente che la tutela richiesta e concessa (nei limiti in cui è stata confermata dalla presente sentenza) non potrebbe che essere conseguita tramite la demolizione. E', invece, parzialmente fondata nei confronti della usufruttuaria la quale, sebbene legittimata passiva, non può disporre dei cespiti dei quali è solo Parte_5 usufruttuaria e quindi non può essere destinataria dell'ordine di demolizione che deve dunque essere revocato nei suoi confronti.
Va, infatti, considerato che, come già evidenziato nella sentenza non definitiva, “La legittimazione passiva in ordine all'azione di riduzione in pristino conseguente all'esecuzione, su immobile concesso in usufrutto, di opere edilizie illegittime, perché realizzate in violazione delle distante legali, spetta al nudo proprietario, potendosi riconoscere all'usufruttuario il solo interesse a spiegare nel giudizio intervento volontario ad adiuvandum, sensi dell'art. 105, comma 2°, c.p.c., volto a sostenere le ragioni pagina 36 di 49 del nudo proprietario alla conservazione del suo immobile” (Cassazione civile sez. II, 10/11/2021,
n.33108; Cass. n. 5900 del 2010).
VIII. L'ottavo motivo deve ritenersi assorbito dai chiarimenti del ctu disposti da questa Corte con la sentenza non definitiva, all'esito dei quali, la Corte ha assunto le determinazioni che precedono esposte con riferimento al quinto motivo di gravame.
IX. Con il nono motivo – sulla domanda di manleva verso i costruttori- gli appellanti hanno sostenuto che l'assenza dei manufatti nella planimetria allegata al preliminare del 1976 ed al definitivo del 1980, argomento di cui non vi sarebbe riscontro nella c.t.u., sarebbe totalmente ininfluente ai fini dell'accertamento della loro preesistenza. Del pari, sarebbe ininfluente l'esonero di responsabilità riportato nel preliminare del 1976, perché la doglianza dei figli dei sarebbe quella che i Pt_1 costruttori non avrebbero impedito a questi ultimi la realizzazione, ben prima della promessa di vendita, consentendo interventi (asseritamente) illeciti.
Al riguardo, nella sentenza di primo grado si legge: “I nelle more dell'ultratrentennale Pt_1 giudizio, hanno dapprima sostenuto che i manufatti oggetto di contesa risalirebbero ad epoca antecedente al loro acquisto da parte dei loro danti causa ( e Persona_3
) e, da ultimo, hanno invece dedotto che emergerebbe la responsabilità dei loro danti Parte_7 causa e perché avrebbero “omesso di impedire la realizzazione Persona_3 Parte_7 di interventi – presuntivamente illeciti – ad opera dei possessori e Controparte_29 Parte_5
(cfr. comparsa conclusionale dei . Ebbene, non è stato affatto comprovato ai sensi CP_27 dell'art. 2697 c.c. dai convenuti e dalla he le opere illegittime in esame (“vano- Pt_1 Pt_5 corridoio” di collegamento del complesso ristorante col seminterrato dell'edificio condominiale, locale a struttura metallica adibito a cucina ed i restanti manufatti) fossero pregresse al loro atto di acquisto (preliminare del 30.01.1976 e definitivo del 14.10.1980) e fossero state costruite dai loro danti causa;
al contrario, detta circostanza è stata categoricamente smentita dal C.T.U. sulla scorta della documentazione in atti, che ha permesso di appurare l'esatto contrario (tant'è vero che sia la pianta planimetrica allegata al preliminare di vendita del 30.01.1976 sia l'atto pubblico di vendita del 14.10.1980 in favore dei non facevano affatto menzione di detti manufatti); pertanto, la domanda di CP_27 manleva spiegata nei confronti dei e del contumace Parte_7 Persona_3
(ovvero gli originari terzi chiamati in quanto danti causa dei non merita accoglimento Pt_1 alcuno. Peraltro, non si ravvisa neppure sul piano logico la ragione per cui i danti causa dei CP_27
pagina 37 di 49 avrebbero dovuto porre in essere delle opere illegittime ed abusive destinate esclusivamente all'attività di ristorazione gestita dalla famiglia così rendendo peraltro invedibile il bene in questione. A CP_27 riprova del fatto che le opere in questione furono realizzate dai devesi tra l'altro evidenziare CP_27 che i (e non altri) presentarono nel 1985 istanza di condono edilizio per quei manufatti ex L. 47/85. Pt_1
A ciò si aggiunga che nel preliminare di vendita del 30.01.1976 le parti avevano all'uopo convenuto che:
“qualsiasi variazione che il compratore (n.d.r. apporti nello stabile, resta ad esclusivo suo CP_27 carico materiale, morale, nonché civile e penale, sollevando in tal senso i venditori da ogni e qualsiasi responsabilità”.
Detto stralcio della motivazione della sentenza di primo grado, non risulta specificamente e fondatamente impugnato dagli appellanti, avendo peraltro il c.t.u. confermato, nel presente grado di giudizio, che “l'unica datazione che risulta in atti delle opere in questione, salve le recenti modifiche evidenziate innanzi, è quella dichiarata dallo stesso nella domanda di condono edilizio del Controparte_29
29/03/1986, secondo la quale i corpi aggiunti in questione sono stati realizzati nel periodo dal
30/01/1977 al 01/10/1983 ed ultimati nel 1983”.
X. Con il decimo motivo -sul risarcimento del danno, eccezione di prescrizione, an e quantum debeatur-, gli appellanti hanno lamentato l'illegittimità del rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria. In primo luogo, si è sostenuto che essa non sarebbe tardiva sebbene formulata nel giudizio riassunto nel 1993, in quanto la controversia sarebbe soggetta alle norme processuali anteriori alla legge 353/1990 che non prevedevano qualsivoglia preclusione.
Inoltre, ad avviso degli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'accertare un “danno a carattere permanente” ponendo illegittimamente l'obbligo risarcitorio a carico di soggetti diversi dall'autore materiale delle opere. Contraddittorio sarebbe poi l'assunto secondo cui la citazione del
1986 avrebbe interrotto la prescrizione, che pertanto si sarebbe reputata decorrente ad onta della ritenuta imprescrittibilità. Il danno sarebbe invece riconducibile alla categoria dell'illecito ex art.2043
c.c. e soggetto alla prescrizione quinquennale sicchè detto termine sarebbe irrimediabilmente decorso al momento della citazione introduttiva del 1986, posto che l'atto del 1980 sarebbe il definitivo atto di alienazione ai fratelli del cespite già oggetto della promessa di vendita. Pt_1
X.a Il giudizio di infondatezza della eccezione di prescrizione da parte del Tribunale di Bari si fonda sulla motivazione che “trattandosi di danno permanente e continuativo che permarrà sino all'effettivo adempimento alle statuizione della presente sentenza e tenuto conto che l'originario atto di citazione notificato pagina 38 di 49 da e dalla in data 04.06.1986 deve ritenersi interruttivo della Parte_16 Per_1 prescrizione (considerato che l'atto definitivo di vendita dei risale al 1980 e la richiesta di CP_27 condono edilizio dei manufatti in questione risale al 1985)”.
X.a Rileva la Corte che la questione della tempestività della eccezione di prescrizione deve ritenersi superata dall'esame nel merito della stessa da parte del giudice di prime cure il quale, rispetto ai l'ha ritenuta interrotta con l'atto di citazione del 1986, considerato che l'atto di vendita Pt_1 definitivo dei è del 1980 e la richiesta di condono edilizio dei manufatti risale al 1985. CP_28
Ritiene la Corte che l'illecito de quo sia stato correttamente qualificato quale illecito a carattere permanente, poichè “allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano” (cfr.Cassazione civile sez. III,
15/02/2023, n.4677; Cassazione civile sez. I, 30/09/2021, n.26592). In altri termini, il danno da occupazione illegittima si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si verifica la perdita di disponibilità dell'immobile, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale .
Pertanto, nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno non può ritenersi prescritta, per i danni maturati a partire dal quinquennio precedente alla notificazione della domanda introduttiva del pagina 39 di 49 giudizio avvenuta il 4.06.1986, tenuto conto che la realizzazione dei corpi aggiunti è stata ultimata nel
1983 (come da domanda di condono edilizio del 29.03.2986).
X.b-c Gli appellanti hanno, inoltre, contestato, nel merito, l'accoglimento della domanda risarcitoria e la relativa liquidazione da parte del Tribunale.
In ordine all'an debeatur, nella sentenza si legge “… il risarcimento danni cui hanno diritto gli attori e la (quale erede dell'originaria attrice ) nei confronti dei Parte_16 Pt_6 Per_1 ha natura di danno in re ipsa in quanto la Suprema Corte ha anche di recente statuito che: “Non Pt_1 grava sul che rivendica la proprietà di aree condominiali illegittimamente occupate l'onere di CP_4 dimostrare il danno subìto e ciò in quanto la sussistenza dello stesso si presume, "iuris tantum", essere "in re ipsa". Il danno deriva, infatti, dalla perdita stessa di disponibilità da parte del proprietario di un bene di natura usualmente fruttifera e dall'impossibilità di conseguire temporaneamente un'utilità…” (Cass. Civ., Sez. II,
23/11/2018, n. 30472). … Orbene, nel caso di occupazione illegittima il danno è in re ipsa, poiché esso coincide con la temporanea perdita della facoltà di godimento inerente al diritto di proprietà (danno "conseguente"), id est con l'incisione sul contenuto proprio del diritto di proprietà (quello afferente alla sfera delle facoltà…Pertanto, detto risarcimento può essere determinato sulla base di elementi presuntivi semplici ed è liquidabile in via equitativa”. Sotto il profilo del quantum debeatur, il collegio di primo grado ha così motivato :” in considerazione del lunghissimo tempo trascorso (dal 1986, data di iscrizione della prima causa a ruolo) in ragione della strenua opposizione dei che hanno sempre negato la Pt_1 paternità e l'illegittimità delle opere da loro realizzate sulle aree condominiali, rendendo necessario il presente giudizio ultratrentennale (già conclusosi nel 1992 e nel 1997/2002 con due sentenze favorevoli per gli attori, annullate dalla Corte di Appello di Bari per meri vizi procedurali di notifica fatti valere dai così confermando il loro evidente intento dilatorio, come già posto in evidenza sia nella sentenza N. Pt_1
159/93 della Corte d'Appello di Bari sia nella sentenza n. 1410/1997 del Tribunale di Bari), i Pt_1 devono essere condannati a versare a titolo di risarcimento danni la somma – liquidata in via equitativa - di € 10.000,00 in favore degli attori e di € 10.000,00 in favore Parte_16 della , oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo”. Pt_6
Gli appellanti hanno lamentato che tale motivazione sarebbe solo apparente perché non terrebbe conto degli effetti radicalmente diversi in relazione alle condotte in ipotesi occupative di parti comuni dell'edificio, lesive di distanze legali o espressive dell'assoggettamento a servitù.
pagina 40 di 49 In merito alle ipotesi occupative, l'affermazione per cui sussisterebbe un danno in re ipsa sarebbe errata e comunque non esimerebbe il danneggiante dalla prova del cd. danno conseguenza. In altri termini, il danneggiato avrebbe l'onere di specifica allegazione delle caratteristiche materiali e delle qualità giuridiche del bene immobile, che consentirebbero di desumere, secondo il criterio civilistico dell'elevata probabilità, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero.
Analoga considerazione varrebbe per il danno inerente all'inosservanza di distanze legali, posto che la tesi del danno in re ipsa, andrebbe inteso, alla luce della giurisprudenza successiva, con riguardo all'onere allegativo a carico del danneggiato. La violazione delle distanze dalle vedute non realizzerebbe alcuna conseguenza dannosa atteso che i manufatti incriminati “giungono a pochi centimetri dalla soletta del balcone della . Per_1
In relazione alle lamentate differenti ipotesi di occupazioni di spazi comuni di un , CP_4 essendo escluso qualsivoglia sfruttamento economico e possibilità di conseguire una utilità tramite una eventuale locazione, non si realizzerebbe alcun danno conseguenza suscettibile di risarcimento, tanto più che la zona controversa sarebbe costituita in concreto da un'area sottobalcone. Gli attori non avrebbero allegato alcuna circostanza dalla quale far presumere un eventuale danno, avendo coltivato per trentatrè anni una controversia dolendosi di un'area che non pregiudica i loro diritti né compromette qualsivoglia facoltà condominiali. Analoghe considerazioni, riguarderebbero il lamentato danno inerente all'inosservanza delle distanze legali dalle vedute, lamentate con riferimento all'art.907 c.c. dalla che non realizzerebbe alcun danno conseguenza posto che i Per_1 manufatti contestati “giungono a pochi centimetri dal balcone della . Per_1
Inoltre, sotto il profilo del quantum, il risarcimento avrebbe una connotazione meramente punitiva disancorata dall'utilizzo del diritto di proprietà, essendo stata prevista la liquidazione esclusivamente in ragione di una soggettiva ed arbitraria valutazione di colpa dei convenuti per la durata del giudizio, i quali sono titolari del diritto costituzionale di azione al pari degli attori. Detta durata sarebbe imputabile esclusivamente ai reiterati errori di impostazione e conduzione processuale da parte degli attori, che vi hanno rimediato solo a seguito di due sentenze, due rimessioni al primo giudice e due ordinanze nella fase di riassunzione. Peraltro, trattandosi di azione a tutela di spazi condominiali, la liquidazione del danno solo in favore di alcuni condomini sarebbe spropositata ed andrebbe rideterminata pro quota.
-La doglianza è fondata per quanto di ragione. pagina 41 di 49 Com'è noto, in materia di occupazione illegittima di immobili, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza del 15.11.2022, n.33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno ritenuto che la locuzione “danno in re ipsa” andasse sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa in sé ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicchè il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha, di recente, precisato che “ nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno… Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione” ( cfr. Cassazione civile sez. II,
23/06/2023, n.18108).
Non ignora la Corte l'esistenza di altro indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso, richiamato anche nella sentenza impugnata, secondo il quale la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/04/2022, n.12865; Cass.
n.29644/2020; Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020), ma detto indirizzo deve essere rivisto nel senso suindicato, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 2022, ai quali questa Corte intende uniformarsi. pagina 42 di 49 Nel caso di specie, le violazioni della normativa in materia di distanze tra costruzioni e di vedute (sub. lett.A-B-C della citazione introduttiva del 1986) che consentirebbero, in astratto, la condanna al risarcimento del danno sono quelle consistenti nell'occupazione di area condominiali, al di sotto dei balconi di proprietà ex mediante l'edificazione dei corpi aggiunti D ed E, a servizio di Per_1 proprietà esclusive individuali (locale adibito a ristorante).
Va ribadito, in questa sede, il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del 18/07/2013).
Ai fini della liquidazione anche presuntiva del danno, da intendersi come danno conseguenza e non danno evento, occorre quindi tener conto di elementi che incidono sulla perdita o diminuzione del godimento del diritto di proprietà, quali la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce ed altri elementi che non risultano richiamati nella pronuncia appellata, in cui si fa riferimento esclusivamente alla lunghissima durata del giudizio.
Pertanto, ritiene la Corte che la determinazione del danno debba essere ridimensionata nei confronti degli appellati , mediante liquidazione equitativa della minor somma di Parte_16
€.5000,00, sulla base degli elementi che risultano ex actiis, ossia la lunghissima permanenza delle opere illegittime, consistite nell'occupazione abusiva di spazi di natura condominiale in aderenza al fabbricato che presuntivamente hanno causato un pregiudizio al godimento degli CP_19 spazi comuni da parte dei suddetti appellati, quali condomini, sebbene non apprezzabile in termini di correlativa diminuzione di valore delle proprietà individuali ( in difetto di alcuna allegazione sul punto da parte dei danneggiati). Sulla suddetta somma vanno riconosciuti gli interessi legali con la decorrenza dalla data della pronuncia di primo grado al soddisfo.
Per quanto riguarda, invece, la , la liquidazione riconosciuta in primo grado merita di essere Pt_6 interamente confermata, in considerazione del maggiore pregiudizio dalla stessa presuntivamente subito, oltre che al godimento delle aree comuni, anche della proprietà individuale, conseguente alla limitazione del diritto di veduta ed all'intercapedine creatasi nell'area sottostante i balconi della propria abitazione sul lato nord e sul lato est, che ha verosimilmente impedito la regolare manutenzione dell'intradosso dei balconi ( in base a quanto emerso dalla c.t.u. dell' ). Persona_21
pagina 43 di 49 XI. Con l'undicesimo motivo, gli appellanti hanno impugnato il capo relativo alle spese legali, sostenendo che la durata trentennale del giudizio sarebbe conseguente agli errori processuali degli attori mentre essi sarebbe risultati vittoriosi rispetto alle eccezioni sollevate. Ciò sarebbe ancora più evidente con riguardo alla posizione della alla quale tale lungaggine non sarebbe riferibile, Pt_5 essendo stata evocata in giudizio solo nel 2008.
Illegittima sarebbe anche la condanna disposta distintamente in favore di e CP_2 CP_1
(erede , in difetto di alcuna differente posizione sostanziale. Illegittima sarebbe Pt_6 Per_1 anche la condanna in favore dei condomini chiamati in causa nel 2012, adempiuta in ottemperanza dell'ordinanza ex art.102 c.p.c. emessa dal Tribunale, nonostante la radicale inerzia manifestata degli stessi per anni. Abnorme sarebbe, infine, la condanna in favore del , intervento in causa CP_4 solo dopo 25 anni, senza neppure essere evocato (essendo stati citati ex art.102 c.p.c. i singoli condomini), spiegando una costituzione ininfluente rispetto alla materia del contendere ed all'esito del giudizio. L'assimilazione della agli altri convenuti, in punto di spese, sarebbe illegittima ed Pt_5 immotivata ed abnorme la condanna della stessa al rimborso delle spese legali in favore del costruttore nei cui confronti non avrebbe proposto alcuna domanda. Parte_7
XI.a In conseguenza del parziale accoglimento del gravame e della riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito complessivo della lite.
A tale fine, occorre tener conto del fatto che i convenuti appellanti sono risultati soccombenti sugli aspetti principali delle doglianze formulate dagli attori con l'atto del 1986 (quelle sub. A-B-C-) e che, sulle altre (quelle sub.D-E-F), pur originariamente fondate, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito, in quanto le opere illegittime sono risultate rimosse nel corso del giudizio di primo grado, pur dovendosi tener conto della illegittima originaria realizzazione delle stesse, secondo il principio della soccombenza virtuale. Gli appellanti sono, poi, risultati in parte vittoriosi con riguardo alla posizione della usufruttuaria la quale, intervenuta nel giudizio solo nel Parte_5
2008, pur aderendo alle difese dei non è stata destinataria né dell'ordine di ripristino né della Pt_1 condanna risarcitoria e sulla domanda di risarcimento del danno limitatamente alla posizione degli attori-appellati . Parte_16
Tanto giustifica, a giudizio della Corte, la parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (nei limiti di ¼) tra i e gli appellati , con condanna dei CP_27 Parte_16 pagina 44 di 49 e della al pagamento della residua quota delle spese del doppio grado nella misura Pt_1 Pt_5 liquidata, per intero, in dispositivo.
In relazione alla condanna alle spese liquidate distintamente in favore degli attori Parte_14
e della (erede , va rilevato che, pur avendo dette parti intrapreso
[...] Pt_6 Per_1 originariamente il giudizio congiuntamente, la costituzione separata della trova giustificazione Pt_6 anche nel maggior pregiudizio ventilato e riscontrato a carico della predetta (ex . Il Pt_6 Per_1 parziale accoglimento del gravame (con riguardo alle doglianze sub. D-E-F ed alla posizione della giustifica la compensazione di 1/5 delle spese del doppio grado di giudizio, con condanna dei Pt_5
e della al pagamento della residua parte nella misura liquidata, per intero, in Pt_1 Pt_5 dispositivo.
Quanto alla statuizione di condanna alle spese in favore dei terzi chiamati-appellati Parte_22
, il parziale accoglimento del gravame (con riguardo alle doglianze sub. D-E-F ed alla
[...] posizione della giustifica la compensazione di 1/5 delle spese del doppio grado di giudizio Pt_5 anche tra le suddette parti, con condanna dei al pagamento della residua parte nella misura Pt_1 liquidata, per intero, in dispositivo. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere, invece, interamente compensate tra i primi e la la quale non ha proposto alcuna domanda di Pt_5 manleva nei loro confronti.
In relazione alla condanna degli appellanti in favore del di Controparte_21
Bari, il Tribunale ha motivato ritenendo che quest'ultimo è intervenuto in giudizio a Controparte_4 fronte della reiterata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai nei confronti Pt_1 degli attori e comunque è risultato vittorioso in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, cui aveva aderito. Il parziale accoglimento del gravame (con riguardo alle doglianze sub. D-E-F ed alla posizione della giustifica la compensazione di 1/5 delle spese del doppio grado di giudizio Pt_5 anche tra le suddette parti, con condanna per la residua parte a carico degli appellanti, i quali, nel presente grado di giudizio, hanno reiterato la eccezione di difetto di legittimazione attiva degli originari attori (eccezione rigettata con la sentenza non definitiva). Va, infatti, considerato che “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese anche in pagina 45 di 49 favore dei condomini intervenuti in un giudizio instaurato dal del quale erano parte per la difesa di CP_4 diritti connessi alla loro partecipazione al stesso “(cfr. Cassazione civile sez. II, 14/05/2018, CP_4
n.11670).
Analoga considerazione va fatta per la condanna in favore dei condomini costituiti in primo grado,
, e “nei cui confronti è stato Parte_11 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 integrato il contraddittorio a fronte dell'originaria e reiterata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai litisconsorti risultati vittoriosi in ragione dell'accoglimento della domanda attorea che Pt_1 loro avevano fatto propria e stante la residualità del rigetto della domanda risarcitoria da loro spiegata” .
Dei suddetti condomini si è costituito in appello solo mentre Parte_11 CP_3
si costituito solo nel presente grado di giudizio. Il parziale accoglimento del gravame (con
[...] riguardo alle doglianze sub. D-E-F ed alla posizione della giustifica la compensazione di 1/5 Pt_5 delle spese del doppio grado di giudizio anche nei riguardi del , con condanna degli Parte_11 appellanti alla rifusione delle spese della restante parte (del doppio grado) in favore dello stesso.
Anche ha diritto al rimborso delle spese del presente grado di giudizio nella Controparte_3 misura di 4/5 con compensazione della restante parte.
Le spese in favore degli appellati , e sono liquidate sulla base dell'ultimo CP_1 CP_2 Pt_6
D.M. 147 del 13.08.2022, valore indeterminabile complessità media, parametri medi, quattro fasi, in considerazione del numero e complessità delle questioni esaminate, del numero delle parti e della durata del processo.
Le spese in favore del e dei condomini sono liquidate sulla base dell'ultimo D.M. 147 del CP_4
13.08.2022, valore indeterminabile, complessità media, parametri minimi (tre fasi in primo grado, quattro fasi in appello) in considerazione della scarsa rilevanza delle difese dei suddetti appellati che effettivamente non hanno aggiunto nulla di significativo a quelle degli originari attori.
Nulla per le spese nei riguardi delle parti contumaci.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti nel primo grado e nel presente grado del giudizio, devono essere definitivamente poste a carico degli appellanti , , Parte_1 Parte_2
, e in solido tra loro, secondo soccombenza. Parte_3 Parte_4 Parte_5
In conseguenza del parziale accoglimento del gravame, deve rigettarsi la domanda per lite temeraria ex art.96 terzo comma c.p.c. formulata dagli appellati.
P.Q.M.
pagina 46 di 49 La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 avverso la avverso la sentenza n.1207/20 emessa il 7.04.2020 dal Tribunale di Bari in composizione collegiale (pubblicata il 17.04.2020), così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: a) dispone che l'ordine di rimozione delle opere - ritenute illegittime ai punti nn.1-2-3- del dispositivo della sentenza impugnata, sia posto a cure e spese solo degli appellanti , Parte_1 Parte_2
, e non anche di b) dichiara cessata la
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 materia del contendere in ordine alle doglianze di cui ai capi D-E-F dell'originario atto di citazione del 04.06.1986; c) condanna gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore degli attori- Parte_3 Parte_4 appellati e nella misura di €.5000,00 (invece che nella Controparte_2 Controparte_1 maggior misura di €.10.000,00 riconosciuta nella sentenza di primo grado), oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al soddisfo;
d) dichiara interamente compensate le spese del primo grado di giudizio tra ed i sig.ri e Parte_5 Parte_7 Parte_8
; e) conferma, per quanto in questa sede non diversamente disposto, la gravata Parte_10 sentenza;
2) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, alla rifusione di ¾ delle spese del doppio grado di
[...] Parte_5 giudizio, in favore degli appellati e spese che Controparte_2 Controparte_1 liquida, per l'intero, per il primo grado, in complessivi €.10.882,12, di cui €.10.343,00 per compensi professionali ed €.539,12 per spese documentate, e per il grado di appello, in €.12.156,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
dichiara compensata, tra le suddette parti, la restante parte delle spese come innanzi liquidate;
3) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, alla rifusione di 4/5 delle spese del doppio grado di
[...] Parte_5 giudizio in favore dell'appellata , spese che liquida, per l'intero, per il primo Parte_6 grado, in € 10.343,00 per compensi professionali, e, per il grado di appello, in €.12.156,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese pagina 47 di 49 generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
dichiara compensata, tra le suddette parti, la restante parte delle spese come innanzi liquidate;
1) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, alla rifusione di 4/5 delle spese del doppio grado di giudizio in favore
[...] degli appellati , , e , spese Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 che liquida, per l'intero, per il primo grado, in € 10.343,00 per compensi professionali, e, per il grado di appello, in €.12.156,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; dichiara compensata, tra le suddette parti, la restante parte delle spese come innanzi liquidate e dichiara interamente compensate le spese di questo grado di giudizio tra l'appellante e gli appellati Parte_5
, , e;
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
1) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, alla rifusione di 4/5 delle spese del doppio grado di
[...] Parte_5 giudizio in favore del spese che Controparte_40 liquida, per l'intero, in € 3562,00 per compensi professionale del primo grado ed €.6079,00 per il presente grado, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate tra le suddette parti la restante parte delle spese come innanzi liquidate;
2) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, alla rifusione di 4/5 delle spese del doppio grado di
[...] Parte_5 giudizio in favore di , spese che liquida, per l'intero, in €.3562,00 per Parte_11 compensi professionale del primo grado ed €.6079,00 per compensi professionale del presente grado, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate tra le suddette parti la restante parte delle spese come innanzi liquidate;
3) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, alla rifusione di 4/5 delle spese di questo grado di
[...] Parte_5 giudizio in favore di spese che liquida, per l'intero, in €.6079,00, oltre Controparte_3 accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; dichiara compensate tra le suddette parti la restante parte delle spese come innanzi liquidate;
pagina 48 di 49 4) Nulla per le spese nei riguardi delle parti contumaci;
5) Pone definitivamente a carico degli appellanti , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e in solido tra loro, le spese occorse per le consulenze Parte_3 Parte_4 Parte_5 tecniche d'ufficio, come liquidate con separati decreti nel primo grado e nel presente grado del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 8 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emma Manzionna
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