Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 12265 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12265 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti RIMINI CARLO e CHEF MARIA C.F._1
GIUSEPPINA presso i quali elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti HOESCH LAURA e MONACI C.F._2
MARTA presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 05/07/2024 le parti,
[...]
e chiedevano la cessazione degli effetti civili del Parte_1 CP_1
1
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati 15/12/1996 e il 27/05/2001; Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 27/05/2025.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie e, inoltre, rappresentavano che: nelle more, avendo il signor
[...] appurato che non era possibile il versamento diretto dell'assegno da parte dei Servizi Parte_1
Amministrativi dell'Unione Europea, le parti hanno concordato di modificare le modalità di pagamento dell'assegno divorzile a favore della IG , con conseguente eliminazione della CP_1
clausola 2) delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio. Pertanto, dichiaravano di confermare le condizioni relative al divorzio già formulate nel ricorso introduttivo così come modificate, con l'eliminazione della originaria condizione n. 2).
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 448/2024 pubblicata in data 18/10/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(1710/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il signor tenuto conto del suo trattamento pensionistico, Parte_1 corrisponderà alla IG , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 2.500,00, CP_1
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base al coefficiente correttore del costo della vita applicato dalle Istituzioni Europee ai salari e alle pensioni dei propri funzionari, tenendo come base il numero indice relativo al mese di luglio 2024 (prima rivalutazione luglio 2025).
Prendere atto delle seguenti pattuizioni:
2 Il Signor verserà alla IG , al momento del deposito della Parte_1 CP_1 sentenza di divorzio, a titolo di contributo alle spese legali IG , la somma di € CP_1
1.750,00 (oltre agli accessori di legge).
Gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e pertanto il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a NAPOLI il 6/03/2000 (atto n. 93, P. II, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
[...]
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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