TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2812/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MALAVASI BEATRICE
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MALAVASI BEATRICE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 11/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima udienza di comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale di Modena, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c nella procedura di separazione consensuale
RG.N. 4293/2023, definita con sentenza pubblicata il 18/09/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/09/2007 presso il Comune di
NO (MO), Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 9 parte 1, anno 2007,
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio sulle questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le Per_1
pagina 2 di 6 decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) continuerà ad essere collocato e ad avere la residenza anagrafica presso la madre, nella casa Per_1
sita in Carpi (MO), via Santa Chiara 26, abitazione presso la quale successivamente alla separazione, madre e figlio si sono trasferiti con il consenso del signor Pt_2
4) Il signor avrà diritto di frequentare e di tenerlo con sé secondo il calendario che segue, Pt_2 Per_1
previo accordo con in considerazione della sua età. Per_1
trascorrerà con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo l'uscita di scuola a Per_1
domenica sera fino alle 21.00, quando il padre avrà cura di portarlo presso l'abitazione materna.
Nella settimana in cui la madre avrà con sé nei fine settimana, il padre potrà tenerlo presso di sé Per_1
il mercoledì dalle 18.00 e fino alla mattina successiva, quando lo porterà a scuola.
Festività natalizie: trascorrerà il periodo dal 24 al 30 Dicembre con un genitore ed il periodo dal Per_1
31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro genitore.
Vacanze pasquali: trascorrerà il periodo di ferie di Pasqua ad anni alterni presso l'uno e l'altro Per_1
genitore.
In estate il padre avrà diritto a trascorrere quindici giorni anche non consecutivi con il figlio, previo accordo del medesimo, in date da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno.
In caso di trasferimento del padre a SC ES (FE), dove il signor ha una seconda Pt_2
abitazione, il calendario di frequentazione verrà modificato, previo accordo con favorendo le Per_1
frequentazioni nei fine settimana.
5) Quale concorso al mantenimento del figlio, il signor continuerà a corrispondere alla Parte_2
signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile Parte_1
di € 350,00, importo annualmente rivalutabile alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento pagina 3 di 6 del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, a partire da Maggio 2024. A far tempo da
Giugno 2026 il contributo al mantenimento mensile aumenterà di € 100,00 e così 450€ al mese, ciò in quanto in tale data terminerà un prestito personale contratto per l'acquisto della seconda casa, di cui al punto 7).
6) Entrambi i genitori si impegnano altresì a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie, tutte comunque da documentare, ed in particolare, come da protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) Nel corso del matrimonio i coniugi hanno acquistato un piccolo immobile sito in SC ES (FE).
Per l'acquisto di tale immobile, le parti hanno contratto un finanziamento, la cui rata mensile è pari ad €
300,00 circa e terminerà a Maggio 2026. A dicembre 2024, la signora ha alienato la propria Parte_1
quota di proprietà al signor Il signor conferma l'impegno a provvedere al pagamento Pt_2 Pt_2
integrale della rata mensile del finanziamento, rinunciando a richiedere il rimborso alla signora e Parte_1
tenendola indenne da qualsiasi onere o spesa.
8) I coniugi concordano acchè l'assegno unico in favore del figlio sia interamente percepito dalla Per_1
signora Parte_1
9) I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAMPOGALLIANO il
22/09/2007 fra nata a [...] il Parte_1
14/08/1970 e nato a [...] il [...] alle Parte_2
pagina 5 di 6 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOGALLIANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 9 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2812/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MALAVASI BEATRICE
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MALAVASI BEATRICE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 11/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima udienza di comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale di Modena, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c nella procedura di separazione consensuale
RG.N. 4293/2023, definita con sentenza pubblicata il 18/09/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/09/2007 presso il Comune di
NO (MO), Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 9 parte 1, anno 2007,
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio sulle questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le Per_1
pagina 2 di 6 decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) continuerà ad essere collocato e ad avere la residenza anagrafica presso la madre, nella casa Per_1
sita in Carpi (MO), via Santa Chiara 26, abitazione presso la quale successivamente alla separazione, madre e figlio si sono trasferiti con il consenso del signor Pt_2
4) Il signor avrà diritto di frequentare e di tenerlo con sé secondo il calendario che segue, Pt_2 Per_1
previo accordo con in considerazione della sua età. Per_1
trascorrerà con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo l'uscita di scuola a Per_1
domenica sera fino alle 21.00, quando il padre avrà cura di portarlo presso l'abitazione materna.
Nella settimana in cui la madre avrà con sé nei fine settimana, il padre potrà tenerlo presso di sé Per_1
il mercoledì dalle 18.00 e fino alla mattina successiva, quando lo porterà a scuola.
Festività natalizie: trascorrerà il periodo dal 24 al 30 Dicembre con un genitore ed il periodo dal Per_1
31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro genitore.
Vacanze pasquali: trascorrerà il periodo di ferie di Pasqua ad anni alterni presso l'uno e l'altro Per_1
genitore.
In estate il padre avrà diritto a trascorrere quindici giorni anche non consecutivi con il figlio, previo accordo del medesimo, in date da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno.
In caso di trasferimento del padre a SC ES (FE), dove il signor ha una seconda Pt_2
abitazione, il calendario di frequentazione verrà modificato, previo accordo con favorendo le Per_1
frequentazioni nei fine settimana.
5) Quale concorso al mantenimento del figlio, il signor continuerà a corrispondere alla Parte_2
signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile Parte_1
di € 350,00, importo annualmente rivalutabile alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento pagina 3 di 6 del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, a partire da Maggio 2024. A far tempo da
Giugno 2026 il contributo al mantenimento mensile aumenterà di € 100,00 e così 450€ al mese, ciò in quanto in tale data terminerà un prestito personale contratto per l'acquisto della seconda casa, di cui al punto 7).
6) Entrambi i genitori si impegnano altresì a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie, tutte comunque da documentare, ed in particolare, come da protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) Nel corso del matrimonio i coniugi hanno acquistato un piccolo immobile sito in SC ES (FE).
Per l'acquisto di tale immobile, le parti hanno contratto un finanziamento, la cui rata mensile è pari ad €
300,00 circa e terminerà a Maggio 2026. A dicembre 2024, la signora ha alienato la propria Parte_1
quota di proprietà al signor Il signor conferma l'impegno a provvedere al pagamento Pt_2 Pt_2
integrale della rata mensile del finanziamento, rinunciando a richiedere il rimborso alla signora e Parte_1
tenendola indenne da qualsiasi onere o spesa.
8) I coniugi concordano acchè l'assegno unico in favore del figlio sia interamente percepito dalla Per_1
signora Parte_1
9) I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAMPOGALLIANO il
22/09/2007 fra nata a [...] il Parte_1
14/08/1970 e nato a [...] il [...] alle Parte_2
pagina 5 di 6 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOGALLIANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 9 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6